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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.03.2000 11.1998.157

22 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,515 mots·~18 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00157

Lugano, 26 ottobre 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del

20 febbraio 1998 da

__________ __________. __________, ora in __________ (__________, __________) (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

                                         contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l’appello del 28 settembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

                                         3.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

                                         4.   Se dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello adesivo;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________. __________ (1949) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1982. Dal matrimonio sono nate __________ (____________________1982) e __________ (____________________1993). Laureatosi in medicina e chirurgia all’Università di __________ nel marzo del 1989, il marito ha lavorato quale medico assistente alla Clinica __________ e all’Ospedale __________ di __________, come pure in un ambulatorio privato di __________, nel Canton __________, dopo di che è rimasto disoccupato. La moglie non risulta avere svolto attività lucrativa durante la vita in comune. Il 3 febbraio 1997, quando è decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, __________ __________ __________ __________ stava preparando gli esami di Stato per essere abilitato all’esercizio della professione in Svizzera. Partito ai primi di febbraio del 1997 per gli Stati Uniti con la figlia maggiore, egli risiede da allora __________. La moglie è rimasta a __________ con la figlia minore.

                                  B.   Con decreto cautelare del 21 agosto 1997 il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi, su richiesta di __________ __________, affidando __________ al padre (riservato il diritto di visita della madre), Marina alla madre, cui è stata attribuita anche l’abitazione coniugale, e facendo obbligo a __________ __________. __________ di versare alla moglie contributi di mantenimento per complessivi fr. 4007.50 nel febbraio del 1997 (fr. 3107.50 in favore della moglie, fr. 900.– in favore della figlia minore), rispettivamente per complessivi fr. 3104.– mensili dopo di allora (fr. 2204.– in favore della moglie, fr. 900.– in favore della figlia minore). Il

                                         16 settembre 1997 __________ __________ ha promosso azione di divorzio. La causa è tuttora pendente.

                                  C.   Il 20 febbraio 1998 __________ __________. __________ si è rivolto al Pretore, chiedendogli di liberarlo da entrambi i contributi provvisionali retroattivamente dal 21 agosto 1997 e di accordargli un ampio diritto di visita alla figlia minore, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ si è opposta alla soppressione dei contributi alimentari, mentre ha aderito alla concessione del diritto di visita a __________, instando a sua volta per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 5 agosto 1998 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

                                  D.   Statuendo il 16 settembre 1998, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha ridotto a fr. 980.– mensili il contributo provvisionale per la moglie e a fr. 700.– mensili quello per la figlia minore dal 20 febbraio 1998. Inoltre egli ha conferito all’istante “un ampio diritto di visita sulla figlia __________, da concordarsi con la madre”. La tassa di giustizia di fr. 400.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro il decreto predetto __________ __________. __________ è insorto con appello del 28 settembre 1998 per ottenere che – accordatagli l'assistenza giudiziaria – i contributi litigiosi siano soppressi e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 9 ottobre 1998 __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo insta perché siano ripristinati i contributi originari di fr. 2204.– mensili per sé e di fr. 900.– men-sili per la figlia minore, postulando a suo turno il beneficio dell’ assistenza giudiziaria in appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull’appello principale

                                   1.   Il Pretore ha rimproverato all’istante di avere agito d’impulso quando si è trasferito negli Stati Uniti, poiché così facendo ha peggiorato la sua condizione economica, precludendosi senza chiare alternative le possibilità di guadagno che gli si offrivano come medico assistente in Svizzera, dove aveva già superato due dei cinque esami necessari per il libero esercizio della professione. Il primo giudice non ha trascurato tuttavia che, fosse rimasto in Svizzera, prima di ricrearsi una situazione economica adeguata l’istante avrebbe dovuto ritrovare un lavoro. Il reddito di fr. 8138.– mensili netti che egli aveva conseguito fino al 31 marzo 1995 presso la Clinica __________, su cui si fondava il decreto cautelare del 21 agosto 1997, andava quindi ridimensionato in fr. 5200.– mensili netti, “che è la risultante di una media equitativa” tra l’indennità di crisi che l’istante avrebbe percepito dopo avere esaurito le indennità di disoccupazione, nel giugno del 1997, e il guadagno ch’egli avrebbe potuto conseguire una volta ritrovato un impiego confacente.

                                   2.   L’appellante sostiene che il reddito potenziale imputatogli dal Pretore manca di ogni verosimiglianza, giacché dopo il lungo periodo di disoccupazione in Svizzera egli era ormai demotivato e depresso, mentre negli Stati Uniti, grazie all’appoggio dei familiari e lavorando una trentina d’ore settimanali come venditore per una ditta del luogo, egli avrà modo di affrontare gli esami professionali. Il fatto ch’egli non abbia prodotto alcun documento sulla frequenza a corsi di preparazione è dovuto al semplice fatto che negli Stati Uniti non esistono cicli di formazione, i candidati studiando per gli esami in modo indipendente. Non sussisterebbero quindi le premesse per imputargli un reddito ipotetico, non avendo egli rinunciato né intenzionalmente né per negligenza ad alcuna possibilità di guadagno.

                                   3.   La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC non è decisivo il reddito effettivamente conseguito da un coniuge, ma quanto tale coniuge potrebbe ragionevolmente guadagnare dando prova di buona volontà e impegno (DTF 123 III 5 a metà, 119 II 316 consid. 4a con richiami, 117 II 17 consid. 1b; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar,

                                         3ª edizione, nota 141 ad art. 145 CC). Ammesso e non concesso che nella fattispecie, maturata l’intenzione di trasferirsi durevolmente negli Stati Uniti, l’appellante non avesse più interesse a un brevetto di abilitazione in Svizzera (tanto meno dopo il fallimento del tentativo di conciliazione con la moglie), ma dovesse – per forza di cose – affrontare direttamente gli esami di Stato nell’__________, il problema è di sapere quale guadagno si possa ragionevolmente imputare all’appellante durante la preparazione agli esami. Ora, per tacere del fatto che sullo zelo dell’istante si può avere qualche dubbio (ove appena si consideri che per superare i primi due esami in Svizzera gli sono occorsi 8 anni: appello, pag. 8 a metà) e che in merito a eventuali esami di abilitazione nell’__________ tutto rimane nel vago, l’interessato non può seriamente pretendere di mettere adeguatamente a frutto le proprie capacità di guadagno lavorando come venditore a tempo parziale per un commercio di frutta (la ditta __________ __________ di __________ __________), a US$ 8.25 l’ora, e facendosi assistere per il resto dai servizi sociali (appello, pag. 6 in fondo).

                                         Intanto non possono essere passate sotto silenzio le contraddizioni in cui è incorso l’istante stesso, il quale prima ha scritto di avere rinunciato nel 1995 a farsi assumere dall’Ospedale regionale di __________ perché aveva ricevuto un’offerta più allettante dagli Stati Uniti (lettera dell’8 aprile 1997: doc. R della causa di merito) e ha comunicato addirittura alla moglie, il 2 giugno 1997, che avrebbe potuto lavorare dal 1° luglio 1997 in un ospedale americano come assistente in chirurgia (decreto cautelare del 21 agosto 1997, pag. 3), salvo poi sostenere che nell’Illinois la formazione dura almeno due anni senza alcuna retribuzione (istanza del 20 febbraio 1998, pag. 2) e che la preparazione degli esami, individuale (conclusioni del 5 agosto 1998, pag. 3),  non è documentabile (appello, pag. 7 a metà). Ma a prescindere da ciò, va pur sempre ricordato che nella fattispecie l’istante dispone di una laurea in medicina e chirurgia e ha sette anni di esperienza professionale come medico assistente. Da un universitario siffatto si può pretendere un minimo di sforzo nella ricerca di un impiego adeguato, se non come medico assistente, quanto meno nel settore paramedico, sanitario o dell’intervento sociale, dove una retribuzione di fr. 5200.– mensili non appare sicuramente irrealistica. Su questo specifico punto, per altro, neppure l’appellante pretende il contrario. Al riguardo il gravame manca perciò di consistenza.

                                   4.   Per quanto attiene al reddito della convenuta, Il Pretore ha ritenuto che quest’ultima nemmeno potrebbe essere obbligata a intraprendere un’attività lucrativa, tanto meno in sede provvisionale, sia perché le entrate della famiglia bastano per finanziare le economie domestiche di entrambi i coniugi, sia perché essa deve già occuparsi della figlia minore (nata nel 1993). Alla convenuta egli ha computato, in ogni modo, l’indennità di disoccupazione percepita (fr. 2200.– mensili). Né il primo giudice ha trascurato che, per un certo periodo, la convenuta aveva locato a terzi una camera dell’appartamento coniugale (una proprietà per piani intestata ai coniugi), ma ha giudicato tale introito troppo aleatorio per poter essere considerato come reddito fisso. Egli ha invitato nondimeno l’interessata ad attivarsi per trovare altri conduttori (decreto, pag. 6).

                                   5.   L’appellante ribadisce che la moglie potrebbe guadagnare almeno fr. 6000.– mensili e appigionare per fr. 500.– mensili la nota stanza dell’abitazione coniugale. La prima argomentazione non manca di leggerezza, ove appena si consideri che l’interessata possiede bensì – o almeno sembra – un diploma di aiuto farmacista, ma tutto si ignora sul resto: non si sa a quando tale diploma risalga né da chi sia stato rilasciato, né per quanto tempo l’interessata abbia esercitato simile professione. Anche sulle conoscenze linguistiche pretese dall’appellante manca qualsiasi riscontro. Se poi si esaminano gli atti si constata che, nonostante i ripetuti tentativi, la convenuta non ha trovato alcun impiego (doc. M). Anzi, al momento in cui ha statuito il Pretore mancavano ormai pochi mesi all’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione (doc. O, P, Q). Per di più la convenuta deve occuparsi della bambina, il che compromette ulteriormente la sua capacità lucrativa (DTF 115 II 10). Ne segue che il reddito potenziale di fr. 2200.– mensili stimato dal Pretore (pari, come detto, all’indennità di disoccupazione) appare il massimo di quanto l’interessata sembra oggi poter guadagnare.

                                         Fondata è invece la censura dell’appellante per quel che è del reddito da locazione. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, in effetti, la convenuta non ha appigionato la nota camera dell’ appartamento coniugale solo sporadicamente, ma ininterrottamente per fr. 500.– mensili dall’agosto 1997 al marzo 1998 (doc. S; deposizione __________ __________, act. V, pag. 2). Non si vede perché essa dovrebbe negligere tale ragionevole possibilità di reddito, tanto meno se si pensa che anche il Pretore l’ha invitata a cercare interessati. Che la locazione della camera non sia più possibile non è preteso dalla convenuta (osservazioni all’appello, pag. 12 in fondo, punto 3.5). Non vi è quindi motivo perché il possibile introito di fr. 500.– mensili non debba figurare tra le entrate – potenziali – della convenuta, il cui reddito deve pertanto essere fissato in fr. 2700.– mensili.

                                   6.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell’appellante in

                                         fr. 2525.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

                                         fr. 1025.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malattia

                                         fr. 300.–, imposte presunte fr. 200.–). L’interessato obietta che in realtà il suo fabbisogno minimo è di fr. 2570.– mensili (minimo esistenziale US$ 554, spese di energia elettrica, telefono, TV ecc. US$ 70, locazione US$ 750, leasing dell’automobile US$ 339.53). La differenza di fr. 45.– mensili tra il fabbisogno minimo stimato dal Pretore e quello fatto valere dall’appellante si riconduce sostanzialmente, ciò premesso, al leasing per l’automobile, che senza giustificazioni professionali non potrebbe essere riconosciuto. Dato però che nel fabbisogno minimo della convenuta il Pretore ha inserito una spesa di fr. 200.– mensili per l’automobile (a sua volta senza giustificazioni professionali), un minimo di parità di trattamento impone che l’indennità di fr. 45.– mensili rivendicata dall’appellante sia ammessa. Anche su questo punto l’appello è provvisto perciò di buon diritto.

                                   7.   L’appellante chiede che, entrambi i genitori avendo la custodia di un figlio, “gli oneri di prestazioni in denaro di un coniuge nei confronti dell’altro come contributo alla figlia affidata devono essere definitivamente compensati” (memoriale, pag. 14 a metà). La rivendicazione è a dir poco fuori luogo. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari nella prospettiva dell’art. 145  cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Ogni altro metodo di calcolo è improprio. Oltre a ciò, il debito dell’appellante verso la figlia minore non può manifestamente essere compensato con un eventuale credito della figlia maggiore verso la madre, non sussistendo identità fra debitore e creditore (art. 120 cpv. 1 CO). E ciò a prescindere del fatto che, come si vedrà in appresso, la figlia maggiore non ha alcun credito da vantare nei confronti della madre, il cui reddito (potenziale) non basta nemmeno per coprire il relativo fabbisogno minimo.

                                   8.   Da ultimo l’appellante insta – dimenticando di farne una formale richiesta di giudizio – perché la modifica dell’assetto provvisionale decorra dal 21 agosto 1997 e si sostituisca in pratica al decreto cautelare originario fin dal giorno della sua emanazione. La richiesta sfiora la temerarietà. Un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente dispiega effetti, in linea di massima, per il futuro. Per ragioni di equità il giudice può, se mai, far decorrere la modifica dalla presentazione dell’istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’ istanza e l’emanazione del decreto: Bühler/Spühler, op. cit., nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78), ma non prima. Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica il 20 febbraio 1998 e il Pretore ha statuito con effetto da tale data. Più di quanto ha ottenuto, l’istante non poteva legittimamente pretendere, onde la palese infondatezza dell’appello.

                                   9.   In definitiva il quadro delle entrate e delle uscite della famiglia si presenta, dopo quanto si è illustrato, come segue:

                                         reddito potenziale del marito (consid. 3)                        fr. 5200.—

                                         reddito potenziale della moglie (consid. 5)                     fr. 2700.—

                                                                                                                         fr. 7900.—   mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr. 2570.—

                                         fabbisogno minimo della moglie (non contestato)           fr. 3035.—

                                         fabbisogno in denaro di __________ (non contestato)    fr.   900.—

                                         fabbisogno in denaro di __________ (sotto, consid. 11)  fr.   700.—

                                                                                                                         fr. 7205.—   mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   695.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   347.50 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2570.– + fr. 347.50 =                                               fr. 2917.50  mensili

                                         Contributo per la figlia __________:                             fr.   900.—  mensili

                                         Contributo per la figlia __________:                             fr.   700.—  mensili

                                         Contributo per la moglie:

                                         fr. 3035.– + fr. 347.50 ./. fr. 2700.– = fr.   682.50            mensili.

                                         L’appello principale va accolto entro tali limiti.

                                   II.   Sull’appello adesivo

                                10.   La convenuta assume, in estrema sintesi, che il Pretore nemmeno avrebbe dovuto modificare il decreto cautelare del 21 ago-sto 1997 poiché l’istante ha rifiutato in tre occasioni un impiego di medico assistente nel Cantone Ticino. A parte il fatto però che il fascicolo della causa non conforta una tesi del genere (né il Pretore ha accertato che l’istante abbia respinto proposte di lavoro), l’interessata si diparte dal fallace presupposto per cui il marito avrebbe dovuto continuare a risiedere in Svizzera. Se non che, una volta chiesto il tentativo di conciliazione (il quale nel Cantone Ticino crea litispendenza), ogni coniuge può sospendere la comunione domestica per la durata del processo (art. 145 cpv. 1 CC). Certo, la libera scelta di una professione trova il suo limite nel fatto di dover sostentare adeguatamente la famiglia (DTF 114 IV 125), ma nel caso in esame nulla impediva che il marito, desideroso di risiedere in modo durevole nell’Illi-nois, mirasse a conseguire direttamente il brevetto di medico negli Stati Uniti, il diploma svizzero non risultando di particolare ausilio. La questione è di sapere piuttosto – a un giudizio meramente sommario come quello che presiede all’emanazione di misure provvisionali – quale reddito l’istante sia in grado di conseguire in America, dando prova di buona volontà e impegno, nel periodo transitorio che precede gli esami. Il problema, già risolto (consid. 3), non deve essere riesaminato, tanto meno se si considera che sul livello delle retribuzioni medie negli Stati Uniti l’appellante non dà alcuna indicazione suscettibile di rimettere in discussione il reddito potenziale di fr. 5200.– mensili stimato dal Pretore.

                                11.   L’appellante chiede altresì che il fabbisogno in denaro della figlia minore sia portato da fr. 700.– a fr. 900.– mensili. Essa medesima riconosce a giusto titolo però che “una decisione positiva in questo senso dipende dalla valutazione del reddito ipotetico che opererà codesto lodevole Tribunale” (memoriale, pag. 18, punto 4). Il reddito potenziale dell’istante apprezzato dal primo giudice meritando conferma, la censura dell’appellante risulta senza oggetto. Si aggiunga ad ogni buon conto che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono nel caso di un figlio (su due) fino a 6 anni di età, per fasce di reddito sommariamente assimilabili a quello delle parti, un fabbisogno complessivo di fr. 1020.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Dedotta una quota delle spese per cura e educazione

                                         (fr. 420.–, stando alle raccomandazioni), che la moglie non può fornire interamente in natura poiché tenuta a intraprendere un’attività lucrativa, la cifra di fr. 700.– mensili fissata dal Pretore resiste senz’altro alla critica.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                12.   La tassa di giustizia e le spese dell’appello principale, commisurate all’importanza del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): l’istante ottiene causa vinta sul reddito locativo imputabile alla moglie e sull’ammontare del proprio fabbisogno minimo, ma soccombe su tutto il resto. Si giustifica pertanto che sopporti i quattro quinti degli oneri e che rifonda alla moglie un’indennità per ripetibili ridotte. Non si giustifica invece di modificare il dispositivo sui costi di primo grado, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente né sulla loro entità né sul loro riparto. Quanto alla tassa di giustizia e alle spese dell’appello adesivo, esse seguono la totale soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC).

                                         L’assegnazione di ripetibili renderebbe le richieste di assistenza giudiziaria, di per sé, senza oggetto. Dato nondimeno che nelle condizioni finanziarie in cui versano le parti (il cui reddito è in gran parte potenziale) l’incasso di ripetibili appare difficile, se non impossibile, giova statuire al riguardo. Ora, la richiesta dell’ appellante merita accoglimento, il ricorso dimostrandosi – almeno in parte – provvisto di buon diritto (art. 155 CPC). Nella tassazione dell’onorario spettante al patrocinatore (art. 36 cpv. 3 LTG) si terrà conto del fatto, in ogni modo, che numerose pagine del gravame risultavano sin dall’inizio frustranee. La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta può essere accolta, a sua volta, solo per quel che è delle osservazioni all’ appello principale, in larga misura legittime. Deve essere respinta invece per quanto riguarda l’appello adesivo, già in partenza privo di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         L’istanza è parzialmente accolta e il dispositivo n. 4 del decreto cautelare

                                         21 agosto 1997 è modificato nel senso che dal 20 febbraio 1998 __________ __________. __________ -__________ è tenuto a versare alla moglie __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 682.50 mensili in favore della moglie stessa;

                                         fr. 700.— mensili in favore della figlia __________.

                                         Per il resto il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante principale, che rifonderà allla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   L’appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   4.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   5.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.

                                   6.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________, per la procedura di appello principale. Per la procedura di appello adesivo la richiesta è respinta.

                                   7.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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