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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.01.2000 11.1998.155

22 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,819 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00155

Lugano 22 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.__.______ (diritto di condotta necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 30 aprile 1996 da

__________ __________, __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 28 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________ __________, sulla quale sorge una casa di abitazione. Il fondo confina a monte con una strada carrozzabile sotto la quale si trova una canalizzazione fognaria, e a valle con la particella n. __________RFD, non edificata, appartenente a __________ __________, la quale confina a sua volta con la strada cantonale sotto la quale corre la canalizzazione comunale.

                                  B.   Tenuta ad allacciarsi alla canalizzazione comunale per regolamento municipale, il 30 aprile 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che __________ __________ fosse tenuto a tollerare l'attraversamento del suo fondo con la condotta per l'allacciamento delle acque luride della propria particella e che a favore del fondo di lei fosse costituita una servitù di condotta. __________ __________ si è opposto alla petizione.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ __________ ha rilasciato un referto peritale il 7 maggio 1997, completato il 18 novembre 1997, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato un memoriale scritto, nel quale hanno riaffermato il loro punto di vista.

                                  D.   Statuendo il 7 settembre 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 900.–, a carico dell'attrice, obbligata a rifondere al convenuto fr. 1'500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorta con un appello del 28 settembre 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio predetto, la petizione sia accolta. Nelle sue osservazioni del 3 novembre 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore, esaminati i presupposti dell'art. 691 CC sull'obbligo di tollerare condotte, ha accertato che l'allacciamento della proprietà dell'attrice alla rete fognaria comunale può avvenire in due modi: direttamente alla canalizzazione situata a monte della particella o attraverso il fondo del convenuto. Accertato che non vi è sproporzione rilevante nei costi di esecuzione delle due varianti, egli ha respinto la petizione, ritenendo che il diritto chiesto dall'attrice non tiene in considerazione gli interessi del convenuto. In caso di frazionamento del fondo o di edificazione, in effetti, la presenza di una condotta ostacolerebbe l'uso futuro del terreno.

                                   2.   L'appellante sostiene che il raccordo a valle, attraverso il fondo del convenuto, è la soluzione più logica e tecnicamente più idonea, nonché meno costosa. Essa rileva che l'allacciamento a monte per il tramite di una pompa costituisce un'eccezione, tant'è che tutte le altre proprietà, salvo due, sono raccordate a valle, e fa valere di avere già eseguito i lavori necessari per il collegamento a valle senza che il convenuto nulla obiettasse. Essa contesta inoltre che non vi sia sproporzione dei costi e afferma che le spese per l'allacciamento a monte sono maggiori del 215% rispetto all'altra variante. Infine assevera che nessun danno deriverebbe al convenuto dall'attraversamento della proprietà, poiché qualora egli intendesse edificare il fondo, essa provvederebbe a spostare la tubazione a proprie spese.

                                   3.   Per l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra l'altro, condotte di acque potabili e tubi di fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. La concessione della condotta necessaria presuppone che il proprietario del fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329). Egli, in particolare, non deve avere a disposizione altre soluzioni tecniche o giuridiche (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi sproporzionatamente elevati. 

                                   4.   Dagli atti risulta che per allacciarsi alla rete fognaria comunale l'attrice ha due possibilità: la prima "a caduta libera", attraverso il fondo del convenuto, collegandosi a valle (doc. A), la seconda convogliando le acque nere fino alla condotta esistente nella strada a monte, senza attraversare la proprietà del convenuto (doc. B; perizia, risposta n. 1 alla parte attrice). È possibile che la prima variante sia quella più semplice e comoda, ma ciò non è decisivo sotto il profilo dell'art. 691 cpv. 1 CC. Del resto le preferenze del perito non vincolano il giudice (art. 253 CPC), il quale è libero di scostarsene motivando debitamente la propria decisione. In concreto il Pretore ha specificato in modo concreto e rigoroso le ragioni della sua opinione (DTF 118 Ia 144; SJ 191/1997 pag. 58; Rep. 1989 pag. 154; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1991, n. 3 ad art. 253 CPC). Formalmente la sentenza sfugge dunque alla critica.

                                   5.   Nel merito, emerge dall'istruttoria che l'allacciamento alla canalizzazione a monte (seconda variante) è realizzabile con l'ausilio di una pompa "aspiratutto" (perizia, risposta n. 1 alla parte attrice). Certo, il piano generale delle canalizzazioni di __________ __________ può anche essere stato concepito in funzione di allacciamenti per caduta, tant'è che i pozzetti per i raccordi sono stati formati a valle di ogni singolo fondo (deposizioni __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________). Lo stesso regolamento comunale prevede tuttavia che ove l'allacciamento alla canalizzazione non possa essere eseguito per gravità, il proprietario è tenuto a installare un impianto di pompaggio (doc. F, art. 15). Tale sistema, del resto, è utilizzato senza inconvenienti da due altri proprietari di fondi posti nelle medesime condizioni dell'attrice (deposizioni __________ __________, __________ e __________ __________). Nessun impedimento di natura tecnica o legale impedisce perciò l'evacuazione delle acque luride a monte. La circostanza che l'attrice abbia già eseguito i lavori necessari per l'allacciamento a valle (posa di un tubo a ridosso della proprietà del vicino) non è determinante. Il convenuto, in effetti, non risulta avere dato il suo consenso (appello, pag. 11) e l'attrice non può seriamente prevalersi del fatto compiuto.

                                   6.   Neppure può dirsi che nella fattispecie il sistema di evacuazione per pompa sia eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il preventivo per l'esecuzione della prima variante ammonta invero a fr. 12'238.–, mentre quello per la seconda è di fr. 23'346.– (perizia, risposte n. 3 e 4 alla parte attrice). Se non che, ai costi di costruzione della prima variante vanno aggiunti quelli – non contestati – per lo spostamento della condotta al momento in cui il convenuto edificherà il proprio fondo, pari a circa fr. 10'200.– (sentenza, pag. 4). Tale spesa non può semplicemente essere ignorata, in caso di cambiamento delle circostanze il proprietario gravato potendo esigere – appunto – lo spostamento della tubazione (art. 693 cpv. 1 CC), e ciò per principio a carico dell'avente diritto (cpv. 2). L'appellante medesima riconosce, per altro, di dover assumere tale onere (appello, pag. 13), sicché il costo della variante a valle (fr. 22'438.–) equivale sostanzialmente a quello della variante a monte. Per di più, la posa di condotte deve essere di regola definitiva e invariabile, ciò che nemmeno sarebbe il caso nella fattispecie.

                                   7.   Il Pretore ha soggiunto giustamente per altro – né l'appellante contesta – che il tracciato meno pregiudizievole per il fondo vicino consiste nella posa delle condotte lungo i confini (complemento peritale del 18 novembre 1997). Il costo di siffatto allacciamento è stato valutato dal perito in fr. 27'850.– (complemento, pag. 5), ragione per cui, ancora una volta, non può dirsi che il costo dell'installazione di una pompa sia esagerato. Ne discende, in ultima analisi, che in concreto non soccorrono lontanamente le premesse dell'art. 691 cpv. 1 CC. A prescindere dalla circostanza che l'attrice, pur dichiarandosi disposta a riconoscere un'integrale indennità, non si è mai curata nemmeno di chiederne la determinazione (Rep. 1981 pag. 136 seg.).

                                   8.   Per abbondanza giovi rilevare che, quand'anche l'appellante fosse in diritto di chiedere la costituzione di servitù di condotta necessaria, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Secondo l'art. 692 cpv. 1 CC il proprietario gravato può pretendere in effetti che i suoi interessi siano equamente considerati, ovvero che la condotta sia posata in maniera tale da causargli il minor danno possibile (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 157 n. 1853). Come nell'ipotesi di un passo necessario (cui la condotta necessaria si apparenta: JdT 1991 III 71), il giudice deve tenere conto di tutte le particolarità del caso, come la presenza di costruzioni, il genere di coltura esistente e le possibilità d'uso futuro dei fondi (Haab/Simonius/Scherrer/Zobl in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 694 CC; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 4 ad art. 692 CC).

                                         Nella fattispecie il fondo del convenuto è attualmente destinato a scopi agricoli, ma l'appellante non nega che esso è inserito in zona edificabile R2 (doc. 2), indipendentemente dal fatto che le allegazioni del convenuto sulla futura edificazione siano laconiche. Qualora la condotta fosse posata come chiede l'attrice, (doc. A) questa passerebbe nel mezzo del fondo serviente. In simili circostanze, tenuto conto del fatto che un proprietario deve poter sfruttare il suo terreno come meglio crede (Rep. 1989 pag. 143 consid. 2), il tracciato proposto non consentirebbe un uso razionale del fondo e costituirebbe anzi un'importante limitazione della possibilità edificatoria. Ma il diritto di condotta necessaria obbliga il proprietario gravato a subire una limitazione del suo diritto di proprietà solo in quanto ciò sia necessario a ovviare lo stato di necessità in cui si trova l'avente diritto. E poiché, come si è detto, il tracciato che causa minor pregiudizio al convenuto è quello che corre lungo i confini delle proprietà (complemento peritale del 18 novembre 1997), a giusto titolo il Pretore ha respinto la petizione. Ciò posto, l'appello, destituito di fondamento, deve essere respinto.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte inoltre un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in

                                         a) tassa di giustizia          fr. 450.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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