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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.2000 11.1998.134

21 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,909 mots·~10 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1998.00134

Lugano 21 febbraio 2000/ld    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 17 ottobre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)   

contro  

__________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 7 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il 12 novembre 1985 egli ha venduto a __________ __________ __________ e __________ __________ la confinante particella n. __________, costituita in proprietà per piani, sulla quale già sorgeva uno stabile abitativo. Insieme con il fondo egli ha ceduto inoltre una licenza edilizia rilasciatagli dal Comune di __________ il 12 marzo 1984 e rinnovata il 9 ottobre 1985, consegnando agli acquirenti tutti i piani inerenti al progetto per l'edificazione di una nuova palazzina. Contemporaneamente i contraenti hanno costituito una servitù di passo pedonale e veicolare, iscritta a registro fondiario l'11 febbraio 1986 a carico della particella n. __________e a favore della n. __________.

                                  B.   Nell'ambito della costruzione del nuovo edificio, cominciata nell'estate 1986 e terminata nel giugno 1987, i proprietari della particella n. __________hanno formato, conformemente ai piani di costruzione, una rampa che collega l'autorimessa sotterranea del condominio alla via __________. Il manufatto, sostenuto da un muro in calcestruzzo sormontato da una ringhiera metallica, confina con lo spiazzo pavimentato in granito sul lato ovest del fondo n. __________, che si situa a una quota inferiore rispetto alla rampa.

                                  C.   Il 17 ottobre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato a __________ __________ __________, nel frattempo diventato unico proprietario della proprietà per piani, di astenersi da qualsiasi atto tendente a impedire l'esercizio della citata servitù, ripristinandone l'uso. In particolare egli ha chiesto che fosse tolta la ringhiera, che la rampa d'accesso fosse portata allo stesso livello del piazzale situato sulla sua proprietà e che gli fossero versati fr. 10'000.– a titolo di indennizzo per l'impossibilità di locare come parcheggio lo spiazzo sulla sua proprietà. In via subordinata egli ha postulato il versamento di fr. 50'000.– quale risarcimento per l'impedimento all'esercizio della servitù e per la mancata locazione del posteggio. Nella sua risposta del 12 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha proposto di respingere l'azione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le loro domande. Esperita l'istruttoria, durante la quale l'ing. __________ __________ ha allestito una perizia giudiziaria, nel proprio memoriale conclusivo l'attore ha riaffermato il suo punto di vista. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  D.   Statuendo l'11 agosto 1998, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1'800.–, a carico dell'attore, obbligato a rifondere al convenuto fr. 7'000.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 1998 nel quale chiede che la petizione sia accolta e il giudizio predetto riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 1998 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore, accertato che nella fattispecie l'esercizio del diritto di passo è impedito dal dislivello esistente tra i due fondi, ha ritenuto che tale situazione non è imputabile all'attore. Egli ha tuttavia respinto la petizione poiché, nonostante fosse evidente che il dislivello impediva l'esercizio della servitù, l'attore aveva sollevato la prima contestazione solo tre anni dopo la fine dei lavori edilizi, di modo che il convenuto poteva ragionevolmente reputare in buona fede che il vicino avesse rinunciato alla servitù.

                                   2.   L'appellante ribadisce che, edificando la rampa d'accesso, il convenuto ha violato la servitù, poiché il dislivello venutosi a creare tra i due fondi gli impedisce di posteggiare sullo spiazzo attiguo alla propria abitazione. Egli riafferma che non incombeva a sé medesimo di alzare la quota del proprio spiazzo, colmando il dislivello con la rampa attigua, anche perché in caso contrario non avrebbe potuto usufruire dell'appartamento posto nel seminterrato, il quale esisteva già prima della rampa. Contesta infine di avere rinunciato al passo, tant'è che durante l'esecuzione dei lavori egli ha chiesto dapprima al progettista e poi al vicino il rispetto della servitù.

                                   3.   Per l'art. 737 cpv. 1 CC l'avente diritto a una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. In particolare egli può agire a tutela del proprio diritto nei confronti di qualsiasi perturbatore, anche nei confronti del proprietario del fondo serviente che ostacola o rende più difficile l'esercizio della servitù (Rep. 1994 pag. 371; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 181 e 192 ad art. 737 CC). L'azione tende alla cessazione di uno stato di fatto incompatibile con l'uso della servitù. Presupposto è pertanto che l'impossibilità di usufruire del diritto sia imputabile al perturbatore (Petipierre in: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 737 CC; Liver, op. cit., n. 181 ad art. 737 CC). Per il resto, contrariamente a quanto sembra supporre il Pretore, l'azione confessoria non si prescrive né si perime (Liver, op. cit., n. 213 segg. ad art. 737 CC).

                                   4.   Nella fattispecie risulta che il 12 novembre 1985 le parti hanno  costituito una servitù di passo pedonale e veicolare lungo il viale d'accesso "indicato nel piano allegato al contratto quale inserto B" (doc. A, foglio 6, punto 5). Da quest'ultimo documento si evince che il passo non grava tutta la lunghezza di tale rampa, ma soltanto i primi 18 m circa, misurati dalla strada pubblica (via Muraccio: v. anche doc. B). L'estensione della servitù, determinata dall'iscrizione a registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC), è chiara e non lascia spazio a interpretazioni (DTF 115 II 434 consid. 2b; 88 II 252 pag. 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, op. cit., n. 36, 103 e 109 ad art. 738; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 330 n. 2291). Ora, non risulta – né l'appellante pretende – che la percorrenza dei 18 m del viale d'accesso sia in qualche modo ostacolata, a piedi o in automobile. Tutt'al più l'appellante incontra difficoltà nel passare dal fondo gravato al proprio, ma ciò non significa ch'egli non possa arrivare con il veicolo fino al confine con il proprio fondo.

                                   5.   È possibile che lo scopo della servitù fosse – come afferma l'attore – quello di consentire il passaggio pedonale e veicolare dalla strada pubblica direttamente fino alla particella dominante “affinché su quest'ultima si potessero realizzare dei posteggi” (petizione, pag. 2). Il tenore della servitù è tuttavia silente al riguardo e nulla è emerso dall'istruttoria a sostegno di simile tesi. Certo, il dislivello tra le due proprietà impedisce all'attore di accedere in automobile allo spiazzo di sua proprietà passando dalla rampa gravata del diritto di passo. Tuttavia, contrariamente all'opinione del Pretore, l'esercizio della servitù come tale non è ostacolato. Dagli atti, in particolare dai piani di costruzione (approvati dalle autorità comunali e cantonali: doc. 1) fatti allestire dall'attore e ceduti al convenuto (doc. A, foglio 5, punto 3), risulta che il viale d'accesso ha una pendenza del 10% (v. anche doc. 2). Il perito ha accertato che tale pendenza è conforme al progetto approvato (perizia, pag. 6 e 9, risposta A), né l'appellante pretende che le minime differenze riscontrate (da 10.73% a 9.38%: perizia pag. 3 seg. e allegato 1) eccedano le tolleranze d'uso.

                                         Del resto l'attore nemmeno asserisce che prima della formazione della rampa i due fondi fossero alla stessa altezza. Non si vede quindi come egli potesse ignorare che la costruzione del viale d'accesso – da egli medesimo progettato – avrebbe creato tra le due proprietà un dislivello compreso tra 0.66 e 1.38 m (perizia, pag. 4), tanto meno se si pensa che originariamente la licenza edilizia era stata rilasciata proprio a suo nome (deposizione __________). Ciò posto, incombeva se mai all'attore prendere le misure necessarie per assicurarsi la possibilità di transitare senza soluzione di continuità da un fondo all'altro. Il proprietario del fondo serviente, che ha rispettato gli impegni, non può essere tenuto a comportamenti attivi, se non accessoriamente (art. 730 cpv. 2 CC). Poco importa che l'appartamento nel seminterrato dell'attore sia anteriore alla costruzione della rampa. Dalla perizia risulta chiaramente che la formazione del posteggio divisato dall'attore presupponeva una colmata dello spiazzo fino al livello della rampa (perizia, pag. 9, risposta C). Per scendere fino al livello dello spiazzo senza tale riempimento la rampa avrebbe dovuto essere costruita in modo differente rispetto ai piani approvati, poiché la pendenza sarebbe risultata diversa (perizia, pag. 10 risposta E). In tali circostanze non si vede come si possa seriamente rimproverare al convenuto di avere violato, con la costruzione della rampa, la servitù pattuita.

                                   6.   Su un punto, per converso, l'attore ha ragione. Si è visto dinanzi (consid. B) che il convenuto ha posato una ringhiera sulla rampa, a confine tra le due proprietà (doc. C e fotografie scattate durante il sopralluogo del 22 settembre 1997, doc. I e II richiamati). Tale ringhiera preclude completamente la possibilità di passare da un fondo all'altro. Nella misura in cui impedisce all'attore di accedere dalla rampa alla sua proprietà, il parapetto configura un'illecita limitazione dell'esercizio della servitù. Il fatto è che l'attore non può pretendere la rimozione di tutta la barriera. Intanto perché egli ha il diritto di passare solo sui primi 18 m della rampa, sicché lo smantellamento potrebbe riferirsi tutt'al più ai primi 5.5 m di ringhiera (misurati da via __________: doc. B). In secondo luogo perché, anche entro tali limiti, il dislivello non trascurabile tra i due fondi imporrebbe una misura protettiva da cadute accidentali. Tutto quanto potrebbe esigere l'attore è, nelle condizioni attuali, che il convenuto pratichi nel parapetto un'apertura idonea a consentirgli di scendere sulla sua proprietà. Se non che, una simile richiesta apparirebbe oggi prematura. L'attore non ha predisposto infatti alcun collegamento dalla rampa al suo fondo (scala, salita ecc.). L'apertura di un varco nella ringhiera non avrebbe pertanto alcun interesse attuale.

                                   7.   Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, l'appellante rinvia semplicemente a quanto esposto nelle conclusioni. È appena il caso di ricordare, tuttavia, che l'appello deve contenere esso medesimo le motivazioni per le quali – secondo l'interessato – la sentenza impugnata deve essere oggetto di riforma (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). In concreto ciò manca completamente. Il ricorso su questo punto si rivela pertanto irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 e 4 ad art. 309).

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 900.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 950.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

                                   III.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria