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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.02.2000 11.1998.111

3 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,938 mots·~15 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.98.00111

Lugano 3 febbraio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.__.______ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 17 giugno 1997 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ Valsangiacomo, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolta l'appellazione del 13 luglio 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 14 giugno 1979 il Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1943) e __________ __________ __________ ora in __________ (1945), ha affidato la figlia __________ (19 marzo 1977), con altri due fratelli, alla madre e ha fissato in fr. 450.– mensili il contributo del padre per i figli. A seguito di un'azione di modifica di sentenza, il 4 novembre 1986 il contributo per __________ è stato fissato, dal 16° anno, in fr. 700.– mensili indicizzati oltre gli assegni famigliari.

                                  B.   Il 24 marzo 1997 __________ __________ ha comunicato alla figlia l'intenzione di cessare il pagamento del contributo alimentare per la sopraggiunta maggiore età, dichiarandosi tuttavia disposto a versare il contributo fino alla fine del mese di giugno del 1997, data corrispondente – secondo lui – alla fine della formazione professionale. Il 3 aprile 1997 __________ __________ ha risposto al padre che dopo il conseguimento dell'attestato federale di capacità quale __________ -__________ al Centro scolastico per le __________ __________ (__________) di __________, essa intendeva ottenere la maturità professionale d'arte, in modo da proseguire gli studi nelle scuole universitarie professionali, __________ __________ __________ (__________).

                                  C.   Il 17 giugno 1997 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere dal padre, già in via cautelare, a titolo di contributo di mantenimento fr. 1'160.– mensili dal 1° luglio 1997, aumentati a fr. 1'900.– mensili dal 1° settembre 1998 sino alla fine della scuola universitaria professionale. Essa ha chiesto inoltre il versamento di fr. 2'049.– a titolo di contributo alimentare arretrato, una provvigione ad litem di fr. 2'500.– o quanto meno, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto emesso senza contraddittorio il 19 giugno 1997 il Pretore ha obbligato il convenuto a versare alla figlia fr. 930.– mensili dal 1° luglio 1997. Alla discussione del 14 luglio 1997 __________ __________ si è opposto all'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, ribadendo le rispettive domande.

                                  D.   Con sentenza del 22 giugno 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha obbligato __________ __________ a versare alla figlia un contributo di fr. 760.– mensili dal 1° luglio 1997. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste per un quinto a carico di __________ __________, riservata l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla figlia fr. 750.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 13 luglio 1998 in cui chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere interamente l'istanza. Nelle sue osservazioni del 31 luglio 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Contrariamente a quanto indica il Pretore, il giudizio impugnato non è una sentenza, bensì un decreto cautelare. A prescindere dalla fallace forma della decisione, in concreto il primo giudice ha statuito unicamente sull'istanza cautelare presentata dall'appellante il 17 giugno 1997 in vista di ottenere, pendente causa, un contributo di mantenimento di fr. 1'160.– mensili dal 1° luglio 1997 e di fr. 1'900.– dal 1° settembre 1998 (domanda I.1), senza statuire sull'indicizzazione, né sul contributo arretrato o sulla provvigione ad litem. Ciò è di per sé  ammissibile. Proposta l'azione di mantenimento, in effetti, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata della causa (art. 281 cpv. 1 CC) e obbliga il convenuto a pagare provvisoriamente adeguati contributi (cpv. 2 in fine). Tale norma è applicabile anche alle azioni di mantenimento promosse da figli maggiorenni (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 11 ad art. 281). Nella misura in cui l'appellante chiede l'integrale accoglimento delle domande di merito, il ricorso si rivela prematuro e dunque irricevibile.

                                   2.   L'appellante ha prodotto in appello copia dell'attestato di maturità professionale artistica conseguito il 26 giugno 1998 e copia dello scritto 2 luglio 1998 della patrocinatrice di __________ __________. Questi, da parte sua, ha prodotto copia integrale della sentenza 14 giugno 1979 del Tribunale distrettuale di __________. Tali documenti non sono ricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). È vero che la portata di tale precetto è mitigata quando l'azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne e che in simili casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che assume l'obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 316 n. 46; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundes-gerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132, pag. 446 in fondo). Ciò non toglie, tuttavia, che i documenti prodotti siano ininfluenti per l'esito del giudizio. Non v'è ragione quindi per acquisirli agli atti.

                                   3.   L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che "se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L'obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2). Ove si tratti di statuire su pagamenti chiesti al genitore convenuto in via provvisionale (art. 281 cpv. 2 CC), il giudice si limita a verificare se le condizioni dell'art. 277 cpv. 2 CC appaiono verosimilmente adempiute (DTF 117 II 130 consid. 3c; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 281).

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la formazione dell'istante non poteva ritenersi conclusa con il conseguimento del diploma __________ e che la continuazione della medesima presso la Scuola universitaria professionale rientra nel quadro della formazione adeguata a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC. Ciò posto, egli ha stimato in fr. 250.– mensili il reddito potenziale dell'istante e in fr. 1'200.– mensili il relativo fabbisogno. Quanto al reddito del padre, egli lo ha accertato in fr. 7'350.– mensili, come ha stimato in fr. 1'750.– quello della madre, sicché ha posto a carico del convenuto un contributo provvisionale di fr. 760.– mensili, corrispondenti a circa l'80% dell'ammanco mensile della figlia.

                                   5.   Litigioso è unicamente – si ripete – l'importo del contributo cautelare che il padre deve erogare pendente causa alla figlia, il convenuto avendo rinunciato a contestare il giudizio del Pretore sul principio della sua partecipazione alla formazione professionale, che ritiene equa (osservazioni, pag. 1 e 2). Ora, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, il suo fabbisogno ammonta ad almeno fr. 1'160.– mensili dal 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 e ad almeno fr. 1'900.– mensili dopo di allora, importo pari a quanto occorre per frequentare le scuole universitarie professionali in Svizzera, ovvero non necessariamente in Ticino.

                                         a)   L'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio stesso. Il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come per tutti i maggiorenni in genere – sulla base del minimo esistenziale del diritto esecutivo, al quale si aggiungono i costi dell'alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione (Rep. 1995 pag. 153; I CCA, sentenza del 6 agosto 1997 in re C.). La capacità contributiva dipende in primo luogo dal reddito e, sussidiariamente, dalla sostanza (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, art. 53 segg. ad art. 285 CC). Al genitore deve in ogni modo rimanere, una volta dedotto l'eventuale contributo al figlio maggiorenne, il fabbisogno minimo con un margine del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128, pag. 27; Forni, op. cit., pag. 441).

                                         b)   Il fabbisogno dell'appellante va fissato in fr. 1'416.– mensili. Comprende il minimo di base del diritto esecutivo per persone che vivono con parenti (fr. 925.–), le spese di treno da __________ a __________ (fr. 103.–, doc. Q), il premio della cassa malati (fr. 113.–, doc. S), le spese per l'acquisto di materiale scolastico (fr. 100.– stimati, doc. R) e i pasti fuori casa (fr. 175.– stimati). Le altre spese o non sono state rese verosimili (abbonamento bus, piccole spese) o sono già comprese nel minimo del diritto esecutivo (abbigliamento e vacanze). Né il fabbisogno minimo dell'appellante va determinato in astratto, sulla base di ipotesi circa la continuazione di studi universitari nella Svizzera interna o all'estero. Determinante è la situazione concreta e oggettiva. D'altro lato non è di rilievo – nemmeno a titolo di paragone – il fabbisogno calcolato dal medesimo Pretore per il fratello (doc. T), ove appena si consideri che l'interessato studiava a __________ __________. Dovesse la situazione dell'appellante mutare, il contributo potrà sempre essere modificato (art. 286 CC).

                                   6.   L'appellante contesta il reddito potenziale da attività accessoria di fr. 250.– mensili imputatole dal Pretore, facendo valere che la frequentazione dei corsi scolastici 6 giorni la settimana per un totale di 45 ore di insegnamento non le lascia alcun tempo libero. Ora, dagli atti risulta che l'istante, dopo una formazione scolastica durata 5 anni, nel mese di giugno del 1997 ha ottenuto l'attestato federale di capacità quale decoratrice-espositrice (verbale di interrogatorio formale, risposta n. 1). Per un anno, dal 31 luglio 1995 al 30 luglio 1996, essa ha poi seguito uno stage di lavoro presso __________ __________ a __________ (doc. AA), conseguendo un reddito annuo di fr. 4'176.–, ovvero in media fr. 348.– mensili (tassazione 1995/96, doc. U). Anche attualmente si potrebbe pretendere, per principio, che l'appellante contribuisca al proprio sostentamento con un'attività lucrativa parziale, nel tempo libero. D'altra parte non bisogna dimenticare il tempo da dedicare allo studio (Rep. 1989 pag. 137). In concreto non risulta che la figlia disponga di apprezzabile tempo libero a disposizione. Per di più nel Ticino le possibilità di impiego nel settore in cui essa si è diplomata sono limitate (interrogatorio formale dell'istante, risposta n. 4). A un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di decreti cautelari non si giustifica quindi di imputare all'interessata un reddito potenziale.

                                   7.   L'appellante si duole del fatto che il Pretore ha posto una parte del suo mantenimento a carico della madre. Rileva che quest'ultima ha 53 anni, è casalinga e non ha esercitato attività lucrativa neppure durante il matrimonio. Inoltre l'attuale marito della madre è invalido e non ha alcun obbligo nei suoi confronti. 

                                         a)  Il mantenimento dei figli deve essere assunto da entrambi i genitori (art. 276 cpv. 1 CC), in proporzione però alle rispettive possibilità economiche (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 108 ad art. 277 CC). Dagli atti si evince unicamente che __________ è nata nel 1945 (doc. B) e che durante il matrimonio con il convenuto era casalinga e si occupava della cura dei tre figli (doc. C). Nel 1984 essa si è impiegata a tempo parziale con un reddito di fr. 600.– mensili, ma tale occupazione era già cessata nel 1992 (doc. T pag. 7). Attualmente nemmeno il convenuto pretende che essa svolga un'attività lucrativa, né è dato di vedere quale attività essa possa concretamente svolgere. Non soccorrono quindi le premesse per imputarle un reddito potenziale, tanto meno se si considera che dopo i cinquant'anni non si può più presumere un reinserimento professionale (DTF 115 II 6 consid. 3c e 10 consid. 5; SJ 1994 pag. 86 e segg.). D'altra parte non si deve dimenticare che l'appellante vive presso la madre, la quale mette a disposizione l'alloggio e si occupa degli altri bisogni correnti, come il vitto e le pulizie (v. anche Rep. 1981 pag. 323). Non si può pertanto ragionevolmente pretendere, in simili circostanze, che la madre contribuisca anche in denaro al mantenimento dell'appellante.

                                         b)   Durante il matrimonio i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna di contribuire al mantenimento di figli nati da precedenti unioni discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschimd, op. cit., n. 6 ad art. 278 CC con richiami). Qualora il figlio viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna), questi potrebbe essere tenuto a coprire l'ammanco tra il contributo di mantenimento percepito dal figlio e il relativo fabbisogno (DTF 122 II 288 consid. 2b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 124 n. 20.10). Nella fattispecie il contributo in favore dell'appellante garantisce già alla beneficiaria la copertura dell'intero fabbisogno. Non vi sono pertanto ragioni che nella fattispecie impongano una partecipazione del patrigno ai costi di mantenimento dell'appellante.

                                   8.   Assevera l'appellante che il reddito del padre non è di fr. 7'350.– mensili, come ha accertato il Pretore, bensì di almeno fr. 10'000.– mensili. Dagli atti risulta che il convenuto, commerciante, lavora a __________ __________ per la ditta __________ __________. L'autorità fiscale ha accertato il suo reddito in fr. 83'400.– per il biennio 1991/92, in fr. 84'200.– per gli anni 1993/94 e in fr. 88'200.– per il 1995/96 (doc. 4). Sentito personalmente, l'interessato ha dichiarato di conseguire un salario lordo di circa fr. 100'000.–, oltre a percepire un utile dalla ditta di fr. 20'000.– (interrogatorio formale risposte 2 e 3). Sia come sia, tenuto conto che già con il reddito accertato dal Pretore egli è in grado di contribuire in misura sufficiente al mantenimento della figlia, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali le entrate del convenuto possono anche essere valutate in fr. 7'350.– mensili. A tale importo deve essere aggiunta la rendita AVS di fr. 2'000.– percepita dalla moglie (interrogatorio formale, risposta n. 5), onde un reddito complessivo della famiglia del padre di fr. 9'350.– mensili.

                                   9.   Il fabbisogno della famiglia del convenuto non è stato stabilito dal Pretore. In mancanza di dati più precisi esso può essere stabilito in fr. 4'370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1'370.–, spese di alloggio stimate fr. 1'500.–, premi della cassa malati stimati fr. 700.–, oneri fiscali presunti fr. 800.–). A tale importo va aggiunto il supplemento del 20% (sopra, consid. 5a), ossia fr. 874.–, per un totale di fr. 5'244.– mensili. Ora con un reddito della famiglia di complessivi fr. 9'350.– e un fabbisogno di fr. 5'244.– mensili, la metà dell'eccedenza che spetta al marito ammonta a fr. 2'053.– mensili. Considerato che non ha più obblighi di mantenimento verso figli maggiorenni, egli appare senz'altro in grado di coprire il fabbisogno della figlia (fr. 1'416.– mensili dal 1° settembre 1998). Per il periodo del 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 il contributo deve essere fissato in fr. 1'190.–, come chiede l'appellante. Ne segue che l'appello va accolto entro questi limiti.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (cfr. art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale vince parzialmente sull'entità del contributo, ma perde sulle altre questioni (contributo arretrato e provvigione ad litem), ciò che giustifica di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Gli oneri di prima sede possono rimanere invariati, visto che l'esito del gravame non incide in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.        

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:

                                         L'istanza del 17 giugno 1997 è parzialmente accolta, nel senso che pendente causa __________ __________ è condannato a versare a __________ __________, anticipatamente il primo giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1'160.– dal 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 e di fr. 1'416.– dal 1° settembre 1998.

                                         Per il rimanente il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1998.111 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.02.2000 11.1998.111 — Swissrulings