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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.01.2000 11.1996.169

14 janvier 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,164 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.. 11.96.00169

Lugano 14 gennaio 2000/ld  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (pubblicazione di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 ottobre 1996 dall'

avv. __________. __________ __________, __________  

nell'ambito della successione relitta da __________ __________, nata __________ (1912), cittadina __________ già domiciliata a __________ __________, deceduta a __________ il __________ 1992;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se deve essere accolto l'appello del 25 ottobre 1996 presentato dal __________. __________ __________ contro il decreto emanato il 14 ottobre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ 1992 è deceduta a __________ __________ __________ nata __________ (1912), cittadina __________ domiciliata a __________ __________. Il notaio __________. __________ __________, depositario di un testamento olografo, ha domandato il 30 dicembre 1992 alla Camera per l'avvocatura e il notariato come procedere per la pubblicazione. Dopo avere interpellato il Consolato generale __________ a Lugano, la Camera per l'avvocatura e il notariato ha risposto il 4 marzo 1993, trasmettendo al notaio un parere del 27 gennaio 1993 rilasciato dallo “__________ __________ per __________ __________ & __________ __________ ”, __________, con il quale __________ __________ in __________ ha una convenzione di consulenza giuridica.

                                  B.   Con istanza del 2 ottobre 1996 il __________. __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di essere convocato per la pubblicazione del testamento. Il Pretore ha respinto l'istanza, ritenendosi incompetente per territorio.

                                  C.   Insorto contro la decisione del Pretore con un appello del 25 ottobre 1996, il __________. __________ __________ conclude perché la sua istanza di pubblicazione sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha declinato la propria competenza per territorio, non ravvisando un foro in Svizzera a norma degli art. 3 e 88 cpv. 1 LDIP, giacché il notaio non aveva reso verosimile né l'esistenza di beni della defunta in Svizzera né un disinteresse dell'autorità italiana alla successione. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere interpretato gli art. 3 e 88 cpv. 1 LDIP violando il diritto internazionale e la sovranità di altri Stati. Afferma che la LDIP regola la competenza internazionale diretta e indiretta, ma che non si può imporre a uno Stato estero di assumere la giurisdizione contro la sua volontà. Prova ne è, a detta del notaio, che sul piano cantonale proprio l'autorità estera si rivolge al Tribunale d'appello, in applicazione dell'art. 82 cpv. 1 LN, per chiedere la consegna dell'originale di una disposizione di ultima volontà. Non incombe invece al notaio informare tale autorità d'ufficio.

                                   2.   La LDIP disciplina la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri in rapporti giuridici di carattere internazionale (art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP), ma rimane una legge puramente interna (principio di territorialità: Vogel, Grundriss des Zivilprozess-rechts, 5a edizione, Berna 1995, pag. 48, n. 83 e 84). Ciò posto, non si vede perché il Pretore avrebbe interpretato tale legge in violazione del diritto internazionale e della sovranità di altri Stati (appello, pag. 5). Pur prescindendo dalla genericità di siffatta argomentazione, tanto che l'appellante neppure indica quali norme della LDIP il Pretore avrebbe disatteso in concreto, non risulta che il primo giudice abbia imposto all'autorità italiana di pubblicare il testamento. Il Pretore ha semplicemente esaminato la propria competenza alla luce degli art. 3 e 86 segg. LDIP, negandola. Quanto al fatto che la legge notarile ticinese non imponga al notaio di informare l'autorità estera d'ufficio, l'appellante trascura che un pubblico ufficiale deve conformarsi non solo al diritto cantonale, ma anche – dandosi il caso – alla LDIP e ai trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP).

                                         Nelle circostanze concrete, trattandosi del testamento di una cittadina italiana deceduta con ultimo domicilio in Italia, per la pubblicazione in Svizzera della disposizione di ultima volontà entrano in linea di conto solo il foro del luogo di situazione (art. 88 cpv. 1 LDIP) o di necessità (art. 3 LDIP). Per il foro del luogo di situazione il notaio appellante deve comprovare che vi sono in Svizzera beni della defunta di cui l'autorità estera non si occupa (Rep. 1991 pag. 442; aa. vv., Legge sul notariato annotata, Locarno 1996, n. 1 ad art. 81; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea 1997, n. 4 ad art. 3). Il notaio appellante neppure sostiene di avere appurato estremi del genere, ragione per cui il decreto del Pretore deve essere confermato. Sul foro di necessità si tornerà in appresso.

                                   3.   Secondo l'appellante, nonostante l'art. 17 del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (____________________.__________.__________.__________), che sottopone la successione alla giurisdizione nazionale, è sempre stato possibile prima dell'entrata in vigore della LDIP pubblicare in Svizzera il testamento, depositato presso un notaio ticinese, di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera. Stante l'art. 1 cpv. 2 LDIP, che riserva i trattati internazionali, con l'entrata in vigore della LDIP nulla dovrebbe essere cambiato a tale proposito.

                                   a)  La fattispecie in esame è tuttavia diversa da quella evocata dall'appellante, già per il fatto che la defunta, cittadina __________, aveva il suo ultimo domicilio in __________. Oltre a ciò, l'argomentazione è infondata. L'art. 17 cpv. 4 del trattato predetto disciplina la competenza – ma anche il diritto applicabile (DTF 91 II 460 seg., 99 II 252) – in materia di “controversie che potessero nascere tra gli eredi”. La competenza del giudice nazionale è quindi data per i litigi fra gli eredi del defunto italiano deceduto con ultimo domicilio in Svizzera e – per converso – per litigi fra gli eredi del cittadino svizzero deceduto con ultimo domicilio in Italia (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 22 ad art. 538 CC). Tale competenza non si applica per contro alle misure volte alla salvaguardia della devoluzione dell'eredità, come la pubblicazione del testamento (DTF 120 II 295, 99 II 252).

                                   b)  Prima che entrasse in vigore la LDIP il testamento di un cittadino __________ con ultimo domicilio in __________ era pubblicato in Svizzera in applicazione degli art. 538 CC e 23 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti, del 25 giugno 1891 (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 20 ad art. 538 CC). Con l'entrata in vigore dell'art. 86 cpv. 1 LDIP nulla è cambiato sotto questo profilo. Tale non è però la fattispecie in esame, visto che in concreto la defunta non era – come detto – domiciliata in __________.

                                   4.   Sostiene ancora l'appellante che la giurisdizione in materia di successioni sarebbe prorogabile a norma dell'art. 5 LDIP. Con il deposito del testamento presso il notaio svizzero, quindi, nulla vieterebbe al Pretore di ravvisare in tale circostanza la volontà del testatore di demandare la pubblicazione delle disposizioni di ultime volontà davanti alla giurisdizione della residenza del notaio. L'argomentazione non può essere condivisa già per il fatto che la proroga di foro, la cui ammissibilità è per altro controversa in materia successoria (Heini in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 8 e 9 ad art. 86 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 305, n. 937; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 86, n. 5 ad art. 87 LDIP), richiede per la sua validità la forma scritta. Nel caso specifico non risulta che la testatrice abbia inserito nel testo delle proprie disposizioni di ultima volontà una professio fori, né l'appellante lo pretende. Anzi, proponendo di considerare alla stregua di una proroga di foro il deposito del testamento presso il notaio ticinese, egli riconosce che nella fattispecie manca proprio la forma scritta richiesta dall'art. 5 LDIP.

                                   5.   A detta del notaio il parere dello studio legale consulente __________ __________ in __________ ammetterebbe esplicitamente che il testamento di un cittadino italiano depositato presso un notaio ticinese può essere da questi pubblicato davanti al giudice della sua residenza notarile, ragione per cui l'autorità italiana del luogo dell'aperta successione non avrebbe veste alcuna o comunque motivo alcuno per chiedere il rilascio dell'originale. Ne conseguirebbe che il notaio ticinese potrebbe procedere alla pubblicazione del testamento, in applicazione dell'art. 3 LDIP, presso la propria residenza notarile, la quale costituirebbe un criterio di collegamento sufficiente.

                                   a)  È possibile che sussistano casi in cui “il testamento di un cittadino __________ depositato – in particolare formalmente – presso un notaio ticinese possa essere da questi pubblicato davanti al giudice della sua residenza notarile” (ad esempio in applicazione dell'art. 86 cpv. 1 LDIP). Ciò premesso, dal parere dello studio legale per __________ __________ & __________ __________, __________ (doc. B) – e non dal solo paragrafo che l'appellante estrae dal contesto – si desume che lo studio legale non si è espresso su di una questione di diritto svizzero (la pubblicazione in Svizzera di testamenti di cittadini italiani), ma di diritto italiano (il modo di procedere per ottenere la registrazione, presso la Pretura italiana competente, dei testamenti di cittadini italiani pubblicati da notai stranieri, segnatamente svizzeri), ragione per cui non giova all'appellante ricorrere a tale parere per fondare la competenza del Pretore del Distretto di Lugano.

                                   b)  Quanto all'affermazione secondo cui l'autorità italiana non avrebbe veste né titolo per pubblicare il testamento di un proprio cittadino con ultimo domicilio in Italia, essa appare a dir poco ardita. Anzitutto perché in concreto è dato il foro della successione in Italia (art. 46 della legge 31 maggio 1995 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e art. 23 del Codice civile italiano). Inoltre perché il notaio appellante non ha verificato se sussistano beni in Svizzera di cui l'autorità italiana non si occupi (art. 88 cpv. 1 LDIP; v. Rep. 1991 pag. 440). Infine perché dagli atti risulta proprio il contrario di quest'ultima ipotesi, e cioè che la competente autorità italiana, confrontata con una precedente disposizione di ultima volontà della defunta, ha già provveduto alla relativa pubblicazione(appello, pag. 3, n. 4).

                                   c)  Giovi soggiungere da ultimo che l'applicazione dell'art. 3 LDIP (foro di necessità) è subordinata a tre condizioni (e non solo a quella enunciata dall'appellante): che non sia dato alcun foro in Svizzera, che un procedimento all'estero non sia possibile o non possa essere ragionevolmente preteso e, come rileva il notaio, che la fattispecie denoti sufficiente connessione con l'autorità svizzera adita (Volken, op. cit., n. 3 ad art. 3 LDIP; Bucher, op. cit., pag. 95, n. 266 e 268; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 3 LDIP). Per la ragione appena esposta, e cioè che un notaio italiano ha già pubblicato in Italia una precedente disposizione di ultima volontà della defunta (appello, pag. 3, n. 4), non risulta che la pubblicazione in Italia del noto testamento sia impossibile o non possa essere pretesa. Già per tale ragione il foro di necessità a Lugano non è quindi dato (Rep. 1991 pag. 440).

                                   6.   L'appellante ricorda infine che in Italia non vi è un'autorità giudiziaria unica per la pubblicazione di testamenti, la quale avviene a cura del notaio. E siccome alla pubblicazione possono procedere anche più notai, apparirebbe più corretto pubblicare il testamento in Svizzera e inviarne poi copia autentica munita di postilla per la registrazione in Italia. Inoltre – argomenta l'appellante – la competenza dei tribunali è questione riservata ai Cantoni secondo l'art. 64 vCost. ed è quindi possibile interpretare l'art. 1 cpv. 1 lett. a LDIP nel senso che i Cantoni potrebbero emanare norme complementari relative alla competenza dei tribunali, così da rispettare la norma costituzionale, di rango superiore.

                                         Per quel che concerne la competenza dei tribunali e delle autorità svizzere, la LDIP (art. 1 cpv. 1 lett. a) ne ha unificato i presupposti a livello nazionale (per ragioni di sicurezza giuridica nei rapporti con l'estero, prima non garantita dalle varie normative cantonali). Essa disciplina la materia in modo esclusivo e non lascia più spazio al diritto cantonale (Volken, op. cit., n. 1 ad art. 3 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 3 LDIP; Vogel, op. cit., pag. 92, n. 8a; Bucher, op. cit., pag. 20, n. 12-14). Come si è visto (consid. 2 e 3), la pubblicazione di un testamento in Svizzera deve attenersi ai principi della LDIP, riservati eventuali trattati internazionali. Derogare a tali principi non è possibile, tanto meno per ragioni di mera opportunità come quelle esposte dall'appellante (“più corretto appare pubblicare il testamento in Svizzera”). Infondato, il ricorso deve pertanto essere respinto nel suo intero. 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.1996.169 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.01.2000 11.1996.169 — Swissrulings