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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.03.2000 11.1995.280

2 mars 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,570 mots·~13 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.95.00280

Lugano 15 marzo 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __.__ (interdizione) della Divisione __________ __________, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 18 aprile 1995 dalla

Delegazione tutoria di __________  

nei confronti del

dott. __________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la decisione emessa il 20 ottobre 1995 dalla Divisione __________ __________ quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell’appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con risoluzione del 14 febbraio 1995 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela amministrativa giusta l’art. 393 n. 2 CC nei confronti di __________ __________ (1927), designandogli come curatrice la lic. iur. __________ __________. Il 18 aprile 1995 la Delegazione tutoria ha revocato la curatela, ha privato provvisoriamente __________ __________ dell’esercizio dei diritti civili e gli ha nominato un rappresentante (art. 386 cpv. 2 CC). Confermata dalla Divisione __________ __________, autorità di vigilanza sulle tutele, tale decisione è stata annullata il 23 ottobre 1995 dal Tribunale federale su ricorso per diritto pubblico introdotto da __________ __________.

                                  B.   Nel frattempo, il 18 aprile 1995, l’autorità tutoria ha presentato nei confronti di __________ __________ un’istanza di interdizione fondata sull’art. 370 CC alla Divisione __________ __________, autorità di vigilanza. Questa ha chiesto al dott. __________ __________ di completare una perizia da lui allestita il 13 dicembre 1994, si è fatta consegnare un elenco delle procedure esecutive e delle procedure penali in corso contro __________ __________ e ha sentito l’interessato medesimo, come pure il figlio __________ __________ e __________ __________. Dopo di che, con decisione del 20 ottobre 1995 essa ha accolto l’istanza e ha dichiarato __________ __________ interdetto a norma dell’art. 370 CC, invitando la Delegazione tutoria a nominare un tutore. Essa ha constatato, in particolare, che l’interessato versava in una situazione patrimoniale-finanziaria pesantemente passiva e che per salvaguardare i suoi interessi, minacciati da una patologia sotto forma di psicosi non organica non specificata, rispettivamente di una sindrome schizo-affettiva di tipo maniacale, l’istituzione di una tutela era inevitabile.

                                  C.   Contro la decisione dell’autorità di vigilanza __________ __________ ha inoltrato un appello del 20 novembre 1995 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferimento dell’assistenza giudiziaria – l’annullamento del giudizio in questione. Egli sostiene che in concreto non ricorrono gli estremi per l’istituzione di una tutela. Adduce che la precaria situazione patrimoniale si è ridimensionata, che il dissesto finanziario è il risultato di investimenti sfortunati e che l’attività del suo studio legale ha risentito della perdita di clientela dovuta a fattori indipendenti dalla sua volontà. Il 27 novembre 1995 la presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo, ferma restando la continuazione della curatela di amministrazione pronunciata il 14 febbraio 1995 dalla Delegazione tutoria. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 1995 la Delegazione tutoria di __________ conclude per il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

                                  D.   Il giudice delegato della Camera, accertato che il rapporto del dott. __________ __________ era contestato, ha ordinato una nuova perizia. Il referto è stato rassegnato dal perito dott. __________ __________ il 9 dicembre 1998. Le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.

Considerando

in diritto:                  1.   I documenti nuovi prodotti con le osservazioni all’appello sono ammissibili (art. 423a cpv. 2 CPC, applicabile giusta l’art. 54a LAC). Tutta la procedura di interdizione è governata invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La contestazione riguardante il rapporto del dott. __________ __________ è superata dalla nuova perizia consegnata il 9 dicembre 1998 dal dott. __________ __________. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso nel merito.

                                   2.   È soggetta a tutela giusta l’art. 370 CC “ogni persona maggiorenne che per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l’altrui sicurezza”. La cattiva amministrazione consiste in un’incapacità straordinaria di amministrare i propri beni che ha origine soggettiva nella carenza dell’intelletto o della volontà (DTF del 14 dicembre 1994 in: RDT 6/1997 pag. 102; DTF 108 II 92 consid. 2). Il pericolo di cadere nel bisogno, generalmente la conseguenza di una cattiva amministrazione, non significa la rovina finanziaria; il rischio di un rilevante scapito economico per l’interessato o la sua famiglia è sufficiente (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l’adulte, 2ª edizione, pag. 156 n. 363; Schnyder/Murer, op. cit., n. 188 ad art. 370 CC). Il bisogno di durevole assistenza o protezione, per altro, si identifica sostanzialmente con quello evocato dall’art. 369 CC (Stettler, op. cit., pag. 157 in alto).

                                   3.   In concreto l’appellante non contesta che la sua situazione patrimoniale e finanziaria è precaria (memoriale, pag. 4 e 6), tant’è che egli stesso ha auspicato più volte l’autofallimento (verbale del 28 agosto 1995 pag. 3, osservazioni finali pag. 7), pronunciato per finire il 23 settembre 1996. Dall’inventario provvisorio confezionato il 15 febbraio 1995 dalla curatrice __________ __________ (mappetta 1, doc. 7) risulta che gli attivi del curatelato ammontavano a fr. 9’414’135.30 (fr. 14’214’135.30 a detta dell’interes-sato) a fronte di passivi per un totale di fr. 36’153’163.48 (di cui 14’977’318.25 contestati). Successivamente la curatrice, sentita dall’autorità di vigilanza, ha affermato che i passivi erano di fr. 27 milioni (audizione del 18 agosto 1995). Dalla distinta delle esecuzioni si evince che tra il 1986 e il 1990 all’appellante sono stati intimati 32 precetti esecutivi (mappetta 1, doc. 9) e che tra il settembre 1991 e l’agosto 1995 erano pendenti 76 esecuzioni, gran parte delle quali giunte allo stadio del pignoramento e della domanda di vendita (mappetta 1, doc. 10). Le cause di tale situazione, come riconosce l’appellante stesso, si riconducono a investimenti immobiliari e aziendali sbagliati (memoriale, pag. 5). Il figlio __________ __________ ha dichiarato, in specie, che il padre ha subito una perdita di circa 3.8 milioni nell’acquisto della ditta __________ __________ (1982-84), ha perso dal 1985 circa 15 milioni prestando anche somme rilevanti senza possibilità di recupero, ha aperto nel 1986 un nuovo studio __________ con spese molto rilevanti e durante il boom del settore immobiliare ha acquistato diversi stabili, con esiti deficitari, come ad esempio per la costruzione di un edificio di 8 appartamenti in via __________ alla fine degli anni ottanta. __________ __________ ha soggiunto di avere avuto l’impressione che la sua entrata nel mondo professionale (come quella del fratello __________) sia coincisa con l’avvio di alcune iniziative del padre rilevatesi in seguito rovinose. Nel 1992 i figli hanno chiesto di essere consultati preventivamente prima di nuove operazioni, ma nonostante avesse sottoscritto una procura a favore di __________ il padre non ha mai rispettato l’impegno (audizione __________ __________ del 21 agosto 1995). In circostanze siffatte si può ragionevolmente concludere che l’appellante ha gestito in modo manifestamente inadeguato il suo patrimonio senza poter mettere in atto le misure che gli avrebbero consentito di limitare il dissesto.

                                   4.   Per quanto riguarda “il grave pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza” (requisito cumulativo a quello della cattiva amministrazione per l’istituzione di una tutela giusta l’art. 370 CC), già si è detto delle numerose procedure esecutive avviate nei confronti dell’appellante e del fallimento pronunciato nel 1996. L’interessato attualmente è sprovvisto di redditi, salvo la rendita AVS che tuttavia è stata bloccata per compensare i contributi personali non pagati (mappetta 1, doc. 14), sicché per finire egli ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. B e C allegati al ricorso). Non v’è dubbio inoltre che nella fattispecie l’appellante mette in pericolo anche l’altrui sicurezza finanziaria. Certo, tale circostanza non costituisce un requisito per istituire una tutela dovuta a cattiva amministrazione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 195 ad art. 370 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 44 n. 13a), tuttavia non si può dimenticare che in concreto egli è oggetto di svariate denuncie penali per truffa e appropriazione indebita (mappetta 1 doc. 12). Incurante della curatela di amministrazione, egli ha continuato inoltre a ricevere clienti dello studio, a costituire e gestire società, incassando crediti senza mettere al corrente la curatrice (deposizione __________ __________ del 18 agosto 1995; mappetta 1, doc. 13, 15, 20 e 22). L’interessato ha invero contestato tali fatti, ma non pretende che quanto affermato dalla curatrice sia falso. Anzi, tenuto conto che nonostante si fosse impegnato a consultare i figli prima di attuare nuove operazioni egli non ha mai rispettato tale accordo (deposizione __________ __________ del 21 agosto 1995 pag. 2), quanto riferito dalla curatrice appare tutt’altro che inverosimile.

                                   5.   Il dott. __________ __________ ha diagnosticato all’appellante un “disturbo narcisistico di personalità” (perizia, pag. 17). Ciò comporta un certo senso grandioso di importanza, la richiesta eccessiva di ammirazione per quanto compiuto, l’irragionevole aspettativa di soddisfazione immediata delle proprie aspettative, la mancanza di empatia, ovvero la difficoltà e l’incapacità di riconoscere o identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri, segnatamente dei familiari. Le persone con tale disturbo hanno difficoltà ad accettare insuccessi e frustrazioni non superabili con la propria abilità e a rivedere il loro modo di affrontare i problemi. Di fronte a un insuccesso emozionalmente rilevante, esse reagiscono con “l’esternalizzazione” (la colpa è dell’Altro) o con “l’evitamento” (il problema non sussiste o è irrilevante). Per il perito la forma mentis del paziente (il lavoro come priorità assoluta, la gratificazione e il rinforzo sociale importante) ha mantenuto la sua condizione in stato di equilibrio fino all’insorgere di alcuni eventi critici non previsti, identificabili nell’avvento della crisi economica e nell’inserimento dei figli nella professione (perizia, pag. 19). Egli ha rilevato che il disturbo della personalità non è una classica malattia mentale (perizia, pag. 20), concludendo nondimeno che il disturbo narcisistico è tale da compromettere o pregiudicare seriamente le capacità dell’appellante di provvedere ai propri interessi economici e personali, così da rendere necessaria l’adozione di “misure cautelative” (perizia, pag. 21).

                                   6.   Una misura tutelare tocca l’interessato nella sua sfera della libertà personale; deve attenersi perciò ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 860 segg., pag. 334 segg.). Ora, la tutela costituisce la misura più radicale prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/ Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862 pag. 335 segg.). In concreto risulta da quanto precede che l’interessato necessita essenzialmente di una misura volta a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. Il perito ha invero ritenuto auspicabile che l’appellante si sottoponga a colloqui di tipo psicoterapeutico (perizia, pag. 20), ma egli non propende per la necessità di un’assistenza personale. Ciò posto, non essendo l’assistenza personale lo scopo principale ed essenziale della misura da adottare, il provvedimento più radicale deciso dall’autorità di vigilanza appare eccessivo (v. anche Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 868 pag. 336). Ciò posto, occorre esaminare quale misura appaia più adeguata alle circostanze.

                                   7.   Nella fattispecie già si è detto che a favore dell’appellante è stata istituita una curatela amministrativa giusta l’art. 393 n. 2 CC (consid. A). Nondimeno, vista l’incapacità dell’appellante di controllare e ordinare i propri rapporti finanziari, tale misura appare insufficiente (art. 392 n. 2 in fine CC). Scartata sia la tutela sia la curatela amministrativa, rimane l’inabilitazione (art. 395 CC), che è un provvedimento idoneo a rimediare un consumo della sostanza notevole e protratto nel tempo, ovvero un tenore di vita dell’interessato pericoloso e insensato (RDT 1994 pag. 249). Per contro l’assistenza cooperante (art. 395 cpv. 1 CC), che subordina il consenso dell’assistente ai soli atti particolarmente importanti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178 pag. 57) appare in concreto una misura troppo debole, viste le numerose iniziative economiche avviate dall’interessato senza neppure informarne la curatrice (consid. 5). Con la nomina di un assistente legale gerente (art. 395 cpv. 2 CC), in effetti, l’interessato è privato dell’amministrazione dei propri beni, ma conserva la possibilità di gestire i propri redditi. Ciò è sconsigliabile nel caso in esame già per il fatto che le entrate potrebbero essere destinate a fini estranei al sostentamento, ipotesi tutt’altro che remota per l’appellante (audizione __________ __________ del 18 agosto 1995, pag. 3 in fondo).

                                   8.   Proprio per evitare una gestione poco oculata dei redditi, la misura più conforme ai precetti di proporzionalità e di sussidiarietà appare in concreto l’inabilitazione combinata giusta l’art. 395 cpv. 1 e 2 CC (sulla competenza per pronunciarla: art. 48 cpv. 2 LAC). Con l’adozione di tale misura l’assistito perde l’ammini-strazione dei beni e non può disporre liberamente nemmeno dei redditi (Schnyder/Murer, op. cit., n. 144 segg. ad art. 395 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 208 pag. 64), ma mantiene un esercizio assai esteso dei suoi diritti civili: può organizzare la sua esistenza come meglio crede, così come può scegliere il lavoro e compiere atti giuridici di portata limitata (DTF 81 II 266). Il provvedimento, inoltre, obbliga l’assistente, nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione del mandato, a esercitare comunque una certa assistenza personale (DTF 96 II 373 consid. 1, 113 II 232 consid. 7a; Schnyder/Murer, op. cit., n. 23 seg. ad art. 367 CC). Si aggiunga che, qualora si rivelasse insufficiente, l’inabilitazione potrà ancora essere trasformata in tutela (DTF 92 II 146; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 197 pag. 62). Ne discende che la decisione dell’autorità di vigilanza deve essere riformata e l’appellante deve essere sottoposto a inabilitazione combinata nel senso dell’art. 395 cpv. 1 e 2 CC.

                                   9.   Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Davanti all’autorità di vigilanza l’appel-lante ha avversato a torto qualsiasi misura tutelare, mentre la Delegazione tutoria ha insistito a torto per l’interdizione, ciò che giustificherebbe di porre gli oneri a carico di metà ciascuno. Date le particolarità del caso si giustifica tuttavia di rinunciare, in via eccezionale, a ogni prelievo. Analogo criterio vale per il pronunciato sugli oneri di prima sede. Tenuto conto inoltre che l’autorità di vigilanza non ha voluto dar seguito alla richiesta di nuova perizia, si giustifica di porre l’onorario del perito a carico dello Stato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ può, visto l’esito della procedura e la precaria situazione finanziaria dell’appellante, essere accolta (art. 155 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   L’appello è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che a favore di __________ __________ è pronunciata un’inabilitazione combinata giusta l’art. 395 cpv. 1 e 2 CC.

                                         2.   La Delegazione tutoria di __________ provvederà alla nomina di un assistente e valuterà l’opportunità di pubblicare tale nomina.

                                         3.   Non si prelevano tasse né spese.

                                         Per il resto la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.

                                   3.   Non si riscuote tassa di giustizia. Le spese della perizia (fr. 6’000.–) sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – Delegazione tutoria di __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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