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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2000 11.1995.15

18 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·840 mots·~4 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 11.1995.00015

Lugano, 18 dicembre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________ ord. (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 24 dicembre 1991 da

__________ e __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________, __________)  

contro

__________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 novembre 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 ottobre 1994 dal Pretore della giurisdizione di mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 6 dicembre 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 12 ottobre 1994 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato ad __________ e __________ __________, in parziale accoglimento di una petizione presentata da __________ e __________ __________, la rimozione entro 30 giorni di quattro piante, oltre alla porta metallica di un'autorimessa;

                                         che contro tale sentenza si sono appellate entrambe le parti;

                                         che con ordinanza del 22 maggio 1996 il giudice delegato di questa Camera ha rinviato gli atti al Pretore perché determinasse, a sua volta con ordinanza, il valore litigioso;

                                         che su richiesta di __________ e __________ __________ il primo giudice ha sospeso la procedura;

                                         che questa Camera ha sollecitato la continuazione della causa a due riprese, con lettera del 30 aprile 1997 ad __________ e __________ __________ (i quali avevano postulato la sospensione davanti al Pretore) e con lettera del 13 agosto 1998 al Pretore stesso;

                                         che per tutta risposta è giunta a questa Camera, il 27 ottobre 1998, la copia di una lettera del 26 ottobre 1998 in cui A__________tonio e __________ __________ invitavano il Pretore a lasciare ulteriormente la procedura in sospeso;

                                         che dopo di allora nessun atto è più stato compiuto in appello;

e considerando

in diritto:                        che il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa priva d'interesse (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         che la mancanza di interesse è presunta ove, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC);

                                         che in concreto, si equiparasse pure a un atto processuale in appello la lettera del 26 ottobre 1998 giunta in copia a questa Camera, niente è più avvenuto nell'attuale sede dopo il 27 ottobre 1998;

                                         che pertanto si è compiuto il termine biennale di perenzione e la procedura di appello va stralciata dai ruoli;

                                         che per quanto riguarda l'avvenuta sospensione della causa davanti al Pretore, essa non esplicava alcun influsso sulla decorrenza della perenzione in appello;

                                         che, invero, il termine di perenzione non decorre qualora le parti siano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC);

                                         che per “sentenza” va inteso però quella di merito, mentre nella fattispecie si era in attesa di una semplice ordinanza, inidonea a impedire il decorso della perenzione (Rep. __________pag. 252 consid. 2c);

                                         che, preso atto di ciò, il giudice delegato di questa Camera ha invitato le parti il 17 novembre 2000 a esprimersi sull'attribuzione della tassa di giustizia e delle ripetibili, avvertendole che, decorso infruttuoso il termine, esse si presumevano rimettersi al giudizio della Camera;

                                         che nessuna delle parti ha reagito all'ordinanza;

                                         che nelle condizioni descritte occorre statuire d'ufficio sugli oneri processuali;

                                         che lo stralcio di una causa in seguito a perenzione comporta, per principio, l’addebito delle spese e delle ripetibili alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. __________pag. 394 in fondo, __________pag. 332 consid. B);

                                         che in concreto a continuare la causa avevano interesse anzitutto gli appellanti principali, mentre l'interesse degli appellanti adesivi era solo subordinato, non potendo essi impedire che il loro gravame – puramente accessorio – decadesse qualora l'appello principale fosse stato respinto in ordine o fosse stato ritirato (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151);

                                         che nelle circostanze descritte è senz'altro equo far sopportare gli oneri processuali dello stralcio agli appellanti principali;

                                         che, per altro verso, non si giustifica di attribuire ripetibili agli appellanti adesivi, il cui gravame sarebbe verosimilmente apparso infondato di fronte alle pertinenti argomentazioni del Pretore;

                                         che pure la domanda di intersecazione formulata dagli appellanti adesivi si sarebbe verosimilmente rivelata priva di buon diritto, l'accusa loro rivolta di essere “impareggiabili maestri nel creare pretesto di litigio” essendo inutilmente polemica, ma non ledendo la loro onorabilità (art. 68 CPC);

decreta:                   1.   La causa è stralciata dai ruoli per perenzione processuale.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti principali in solido, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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