Incarto n. 10.2012.1
Lugano 23 aprile 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Baggi Fiala
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con istanza del 3 febbraio 2012 da
IS 1 (patrocinato dall'. PA 1)
contro
CV 1 (patrocinata dall'. PA 2)
per ottenere il rientro in Belgio dei figli
PI 1 (2005) ed PI 2 (2007),
(rappresentati dalla curatrice. TERZ 2,
);
Ritenuto
in fatto: che il 3 febbraio 2012 IS 1 si è rivolto a questa Camera per ottenere – previa adozione di provvedimenti cautelari – il rientro in Belgio dei figli PI 1 (nata il 2 luglio 2005) ed PI 2 (nato il 19 luglio 2007), i quali sarebbero stati trasferiti illecitamente in Svizzera dalla moglie CV 1 nel settembre del 2011;
che le richieste cautelari sono state respinte dal presidente di questa Camera con decreto emesso senza contraddittorio il 6 febbraio 2012 e dalla Camera medesima, dopo il contraddittorio, con decreto cautelare del 1° marzo 2012;
che, esperita infruttuosa una mediazione disposta il 6 febbraio 2012, con decisione del 4 aprile 2012 il presidente di questa Camera ha designato ai figli una curatrice di rappresentanza nella persona dell'TERZ 2, ha fissato a CV 1 un termine di 10 giorni per presentare una risposta scritta all'istanza e ha citato le parti con la curatrice a comparire all'udienza di venerdì 20 aprile 2012 alle ore 14.30 per la discussione;
che con osservazioni del 13 aprile 2012 CV 1 ha proposto di respingere l'istanza;
che il 19 aprile 2012 l'istante ha comunicato alla Camera di avere concluso davanti al Tribunale di primo grado di Bruxelles, ove pende un'azione di divorzio, “un accordo completo con la moglie, che sarà omologato dal giudice belga” e che in conseguenza di ciò egli ritira la richiesta di rientro;
e considerando
in diritto: che il ritiro della causa configura desistenza e pone fine al processo;
che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC, applicabile per il rinvio alla procedura sommaria dell'art. 8 cpv. 2 LF-RMA);
che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese processuali e sulle ripetibili chieste da entrambe le parti;
che la procedura intesa al ritorno di un minorenne nel luogo di residenza è gratuita (art. 26 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori: RS 0.211.230.02, art. 14 LF-RMA), ragione per cui in esito all'odierno decreto non si prelevano spese;
che la gratuità non si estende tuttavia ai costi di patrocinio, salvo che i legali delle parti siano designati dall'autorità, mentre chi si fa assistere da un avvocato di fiducia – come in concreto – deve assumere per principio i relativi costi (sentenza del Tribunale federale 5A_296/2009 dell'8 giugno 2009, consid. 4.3 con rimando a DTF 134 III 89 consid. 5 non pubblicato);
che nel quadro di una procedura con cui è chiesto il rientro di un minorenne non possono nemmeno essere attribuite ripetibili, salvo che uno degli Stati coinvolti nella procedura abbia formulato una riserva sulla base dell'art. 26 cpv. 3 della citata Convenzione (sentenza del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 8.3 con rinvii, pubblicato in: RtiD II-2011 pag. 817);
che nella fattispecie né la Svizzera né il Belgio hanno formulato riserve in tal senso, di modo che l'assegnazione di ripetibili non entra in linea di conto;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Le note professionali della mediatrice e della curatrice di rappresentanza saranno assunte dallo Stato del Cantone Ticino.
4. Notificazione:
–; –; –,; – Ufficio federale di giustizia, Sezione diritto internazionale privato.
Comunicazione:
–.,;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.