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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.04.2010 10.2010.1

23 avril 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,095 mots·~10 min·2

Résumé

Delibazione di sentenza estera di divorzio

Texte intégral

Incarto n. 10.2010.1

Lugano, 23 aprile 2010/rs      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 aprile 2010 presentata da

IS 1 , e IS 2  (patrocinati dalla lic. iurPA 1, PA 1)  

                                         relativa alla sentenza del 17 dicembre 2009 con cui il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Cannobio il 3 maggio 1975;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 17 dicembre 2009 il Tribunale civile di Verbania ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ il 3 maggio 1975 da IS 2 (1957) e IS 1 (1955), cittadini italiani, “dando atto” nel dispositivo che:

                                         La signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone.

                                         Tale sentenza è passata in giudicato l'8 gennaio 2010.

                                  B.   Il 19 aprile 2010 IS 1 e IS 2 hanno introdotto un'istanza di delibazione alla Camera civile di appello perché la sentenza emanata dal Tribunale civile di Verbania sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera. A sostegno della richiesta essi hanno prodotto una lettera del 25 gennaio 2010 in cui la __________ di __________ comunicava ad IS 2, in rappresentanza della Fondazione LPP __________ di __________, che la prestazione d'uscita da lui conseguita dal giorno del matrimonio fino all'8 gennaio 2010 (passaggio in giudicato del divorzio) ammonta a fr. 115 271.–, che la sentenza italiana andava fatta delibare da questa Camera e che “per poter procedere al pagamento, il giudice dovrà indicare il montante esatto da versare espresso in franchi, nonché le istruzioni necessarie per poter effettuare il trasferimento del capitale”.

                                  C.   L'introduzione di un'istanza comune di delibazione da parte degli ex coniugi rende superfluo indire un'udien­za per il contraddittorio in appello. Giovi dar corso senza indugio, pertanto, all'emanazio­ne del giudizio.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichia­rare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Gli istanti si rivolgono a questa Camera perché sia riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera “la sentenza di divorzio”, ma in realtà mirano a far delibare – come risulta dal loro memoriale – una conseguenza specifica legata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: il dispositivo con cui il Tribunale civile di Verbania ha dato atto che “la signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone”. Gli altri dispositivi della sentenza, del resto, non hanno alcun nesso diretto né indiretto con la Svizzera. Non entrano quindi in linea di conto ai fini della delibazione.

                                   3.   Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, dovendosi delibare una sentenza estera di divorzio riguardo a questioni di “secondo pilastro”, il “giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” procede egli medesimo al riconoscimento della sentenza in via pregiudiziale (sentenza inc. 10.2009.6 del 9 luglio 2009, consid. 7 con riferimento a Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Paquier/Paquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 219 in alto, nota 110 con rinvio agli art. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano). Le parti avendo chiesto in concreto un formale giudizio di exequatur in virtù degli art. 511 cpv. 1 CPC, occorre nondimeno statuire al proposito.

                                   4.   I requisiti cui soggiacciono il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza italiana di divorzio riguardo a dispositivi in tema di previdenza professionale sono già stati esaminati da questa Camera nel precedente appena citato. In sintesi, la decisione va delibata se era data la competenza del tribu­nale che l'ha pronun­ciata (art. 25 lett. a LDIP), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario (art. 25 lett. b LDIP) e se non sussiste alcun “motivo di rifiuto” giusta l'art. 27 (art. 25 lett. c). La sentenza deve quindi essere passata in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) e non risultare manifesta­mente incompatibile con l'ordine pubblico svizzero sostanziale (art. 27 cpv. 1 LDIP), ma anche formale (art. 27 cpv. 2 LDIP), nel senso che non dev'essere stata emessa in difetto di regolare citazione (lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (lett. b), o allorché tra le parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (lett. c).

                                         a)   La competenza del tribunale dello Stato in cui la decisione di divorzio è stata pronunciata” è quella – generale – dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del giudizio (art. 26 lett. a LDIP), senza che si escludano per ciò le altre possibilità enunciate dall'art. 65 LDIP in materia del divorzio (sentenza inc. 10.2009.6 del 9 luglio 2009, consid. 3). Nella fattispecie entrambe le parti erano domiciliate, al momento del divorzio, in Italia (a __________ l'uno, __________ l'altra). La competenza del Tribunale civile di Verbania era quindi data, come sarebbe stata data – del resto – a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP, il quale prevede in materia di divorzio la competenza delle autorità dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

                                         b)   La sentenza da delibare è regolarmente passata in giudicato l'8 gennaio 2010, come attesta la stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale sull'ultimo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta per la delibazione. Quanto ai “motivi di rifiuto” dell'art. 27 LDIP (ordine pubblico), non se ne scorge alcuno. In definitiva soccorrono dunque le premesse per riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza con cui il Tribunale civile di Verbania ha dato atto che “la signora IS 1 chiede la liquidazione in proprio favore del 50% delle somme versate dal marito signor IS 2 alla Cassa pensione (cd. secondo pilastro) maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e il signor IS 2 acconsente e nulla oppone”.

                                   5.   Il caso specifico riserva se mai un problema d'altra natura. In Svizzera i coniugi che ai fini del divorzio si accordano in materia di previdenza professionale sulla divisione delle prestazioni

                                         d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione devono produrre al giudice, invero, un attestato in cui gli istituti di previdenza interessati confermano l'attuabilità della regolamentazione adottata dalle parti e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni da ripartire (art. 141 cpv. 1 CC). Il giudice comunica poi agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della sentenza di divorzio passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie per il trasferimento della somma concordata (art. 141 cpv. 2 CC).

                                         Di contro, ove i coniugi non si accordino in materia di previdenza, il giudice del divorzio fissa egli medesimo le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (art. 142 cpv. 1 CC). Non appena tale decisione sia passata in giudicato, egli “rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del

                                         17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC). Se il divorzio è pronunciato all'estero, il giudice competente è quello alla sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto (art. 73 cpv. 3 LPP; DTF 135 V 425). Spetterà poi a quel giudice, che nel Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 LALPP, RL 6.4.8.1), definire le somme da trasferire e impartire al singolo istituto di previdenza le indicazioni necessarie sul modo di procedere.

                                         In concreto il Tribunale civile di Verbania ha “dato atto” che IS 1 rivendica la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale dal giorno del matrimonio fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che IS 2 nulla oppone. Non ha omologato però il riparto a metà della prestazione d'uscita, né ha accertato a quanto ammonti la somma concordata, né tanto meno ha impartito alla Fondazione LPP __________ la benché minima indicazione. V'è da domandarsi perciò come un dispositivo del genere possa essere tradotto in pratica. Nel precedente che questa Camera ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni con la citata sentenza inc. 10.2009.6 del

                                         9 luglio 2009 il Tribunale civile di Verbania aveva per lo meno “dato atto” che la moglie era abilitata a chiedere alla Fondazione LPP __________ “la liquidazione del 50% del secondo pilastro spettante all'ex marito”. Simile autorizzazione potendosi assimilare in qualche modo a un dispositivo con cui il giudice del divorzio fissa egli medesimo le proporzioni secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita (art. 142 cpv. 1 CC), questa Camera aveva fatto seguire gli atti della causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 142 cpv. 2 CC).

                                         Nella fattispecie un'assimilazione nel senso testé accennato appare ardua. Non spetta tuttavia a questa Camera decidere. Nel dubbio, conviene far seguire gli atti una volta ancora al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale accerterà se siano dati i presupposti per fissare la cifra esatta da trasferire a IS 1 e impartire alla Fondazione LPP __________ le indicazioni necessarie sul modo di procedere. Dovesse il Tribunale cantonale delle assicurazioni disconoscere le premesse dell'art. 142 cpv. 2 CC, ritornerà la documentazione agli istanti.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico degli istanti, non essendovi alcun “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non bisogna trascurare tuttavia che la delibazione della sentenza in rassegna non basta perché la Fondazione LPP __________ esegua un qualsivoglia trasferimento di capitale. Inoltre gli istanti hanno adito questa Camera – invece di rivolgersi subito al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sopra, consid. 3) – su indicazione dalla __________ di __________ (doc. B: lettera del 25 gennaio 2010), rappresentante della Fondazione LPP __________. In via eccezionale appare equo così rinunciare a ogni prelievo.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni” possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). E in concreto il valore litigioso supera con ogni verosimiglianza la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito, di fr. 115 271.–).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che il dispositivo della sentenza emessa il 17 dicembre 2009 con cui il Tribunale civile di Verbania dà atto che IS 1 rivendica la metà della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso il rispettivo istituto di previdenza professionale fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e che IS 2 “acconsente e nulla oppone”, è riconosciuto e dichiarato esecutivo.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Gli atti della causa sono trasmessi d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                   4.   Intimazione alla lic. iur.,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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