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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.11.2008 10.2008.14

26 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·552 mots·~3 min·4

Résumé

Stralcio per desistenza

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.14

Lugano, 26 novembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire sull'istanza di delibazione del 6 novembre 2008 presentata da

IS 1 (I) PA 1)  

                                         relativa alla sentenza del 21 giugno 2006 con cui il Tribunale di Varese, Sezione I civile, ha pronunciato la separazione giudiziale fra l'istante e

CO 1 (I);

                                         premesso che con sentenza del 21 giugno 2006 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, ha pronunciato la separazione giudiziale fra IS 1 (1967) e CO 1 (1964), condannando quest'ultimo a versare un assegno di mantenimento in favore della figlia I__________ (nata il 26 giugno 1998) di € 300.00 mensili indicizzati;

                                         preso atto che IS 1 ha chiesto a questa Camera il

                                         21 novembre 2008 di delibare tale sentenza, intendendo essa postulare a copertura dell'assegno una trattenuta dallo stipendio percepito dal coniuge in Svizzera;

                                         ricordato che il presidente di questa Camera ha richiamato al­l'istante con lettera dell'11 novembre 2008 la possibilità di instare per la delibazione in via pregiudiziale direttamente davanti al giudice della trattenuta (art. 29 cpv. 3 LDIP), non senza invitare l'interessata in caso contrario a specificare il recapito preciso del convenuto e a produrre una dichiarazione del Tribunale di Varese dalla quale risulti che la sentenza di separazione non è stata impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP);

                                         accertato che IS 1 ha dichiarato il 21 novembre 2008 di ritirare l'istanza di delibazione;

                                         ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede alla causa di assumere oneri processuali e ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 1 combinato con l'art. 77 cpv. 3 CPC), ma che nella fattispe­cie si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, la procedura essendo stata avviata nell'interesse della figlia minorenne;

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'istanza non essendo ancora stata intimata alla controparte;

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'istanza. Il procedimento di delibazione è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   ,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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