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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.02.2007 10.2006.17

7 février 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,666 mots·~13 min·3

Résumé

Delibazione di una sentenza straniera di divorzio ottenuta con la frode processuale: ordine pubblico.

Texte intégral

Incarto n. 10.2006.17

Lugano, 7 febbraio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 2 novembre 2006 presentata da

 IS 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

riguardante la sentenza del 26 aprile 2006 con cui il Tribunale principale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e  

 CO 1   (patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 1 il 31 gennaio 2007;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   IS 1 (1957) e CO 1 (1954), cittadini dell'__________, si sono sposati a __________ (__________, nel comune di __________, ora __________), il 10 maggio 1976. Dall'unione sono nate Z__________ (1977), S__________ (1981) e N__________ (1986-1995). Il 4 marzo 2005 CO 1 ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione al marito dell'alloggio coniugale a __________ (con la possibilità di prelevare i mobili e le suppellettili a lei necessari), il versamento di fr. 2500.– mensili a titolo di contributo alimentare e il blocco di due conti intestati al marito presso la __________ a __________.

                                  B.   In pendenza di procedura, il 23 gennaio 2006, IS 1 ha adito il Tribunale principale di __________ (Macedonia) per ottenere il divorzio in virtù dell'art. 41 della legge macedone sulla famiglia (separazione di fatto durata un anno). All'udienza principale del 3 marzo 2006 si è costituito in giudizio unicamente il legale dell'attore, la citazione della convenuta essendo tornata al mittente con l'indicazione che la destinataria soggiorna in Svizzera. Il tribunale ha interpellato così la SVR (polizia) di __________ per sapere se l'interessata avesse notificato il suo indirizzo al­l'estero. Ricevuta risposta negativa, esso ha pubblicato lunedì

                                         27 marzo 2006 sul Foglio ufficiale della Repubblica di Macedonia un avviso nel quale invitava CO 1 a comparire entro 15 giorni in tribunale o a designare entro lo stesso termine un suo rappresentante legale nella causa di divorzio, con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un patrocinatore d'ufficio. Il termine è scaduto infruttuoso.

                                  C.   L'udienza principale davanti al Tribunale di __________ è ripresa il 26 aprile 2006 alla presenza del patrocinatore di IS 1 e del patrocinatore d'ufficio della convenuta. Il tribunale

                                         avendo accertato che le relazioni coniugali erano turbate tanto profonda­mente da non potersi esigere la continuazione dell'unio­ne coniugale e che la separazione di fatto durava da un anno, con sentenza del giorno stesso ha pronunciato il divorzio. Esso non ha statuito invece su alcuna conseguenza accessoria, né ha fissato – per avventura – contributi alimentari. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti. Tale sentenza è passata in giudicato l'11 maggio 2006.

                                  D.   Nel frattempo, con sentenza dell'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto l'istanza di CO 1 a tutela dell'unione coniugale, nel senso che – accertata la separazione dei coniugi “da lungo tempo” – ha condannato IS 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 635.– mensili dal 4 marzo 2005 e di fr. 548.– mensili dal 1° gennaio 2006. Tutte le altre domande sono state respinte. Gli oneri processuali sono stati posti per un terzo a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito un'in­dennità per ripetibili ridotte. Contro tale sentenza IS 1 è insorto con un appello del 19 maggio 2006, postulando l'annullamento del contributo alimentare per la moglie, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 23 maggio 2006. L'appello è tuttora pendente (inc. 11.2006.51).

                                  E.   Il 2 novembre 2006 IS 1 ha presentato un'istanza a questa Camera per ottenere il riconoscimento in Svizzera della sentenza emanata il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________. Con ordinanza del 24 novembre 2006 il presidente della Camera ha intimato l'istanza alla convenuta e ha citato le parti personalmente al contraddittorio dell'11 dicembre successivo. L'udienza è poi stata rinviata, su richiesta dell'istante, al 2 febbraio 2007. Il 31 gennaio 2007 la convenuta ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 2 febbraio 2007 ha scusato la propria assenza con un certificato medico. In tale occasione IS 1 è stato interrogato dal presidente della Camera. Esperito il contraddittorio, il patrocinatore di lui ha confermato l'istanza di delibazione, mentre il patrocinatore della convenuta ha proposto di respingerla.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenzio­sa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC).

                                   2.   L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimen­to di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

                                   3.   La “competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata” richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP è regolata, in materia di divorzio o di separazione, dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia passata in giudicato (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale principale di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera per la delibazione. Molto più delicata è la compatibilità della sentenza con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Il problema merita un'attenta disamina.

                                   4.   La sentenza emessa il 26 aprile 2006 dal Tribunale principale di __________ è un pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Proprio per tale motivo, del resto, il tribunale ha designato a CO 1 un patrocinatore d'ufficio nella persona di una collaboratrice professionale del tribunale medesimo (sentenza, pag. 1 in alto), come preannunciava la citazione apparsa sul Foglio ufficiale macedone. Ora, l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali. Occorre però – come precisa testualmente la norma – che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”. Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile tale condizione.

                                   5.   Che la citazione nelle vie edittali di un convenuto d'ignota dimora sia di per sé conforme alla legge macedone è verosimile (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC prevede una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio. Fosse stata la convenuta irreperibile, ciò non denota apparentemente alcuna irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola simile). Il fatto è che, contrariamente alla premessa da cui si è dipartito il Tribunale principale di __________, la convenuta non era né irreperibile né di ignota dimora.

                                   6.   Al contraddittorio del 2 febbraio 2007 davanti a questa Camera l'istante è stato messo di fronte al fatto che nell'ambito della nota procedura a tutela dell'unione coniugale contro di lui promossa il 4 marzo 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, la figlia maggiore Z__________ ha dichiarato, testimoniando sotto giuramento, che la madre risiede a __________ dal 1° giugno 2005 e che fino a tale data aveva abitato da lei (verbale del 24 ottobre 2005, pag. 3). Chiamato a giustificare perché dinanzi al Tribunale principale di __________ il suo patrocinatore abbia dichiarato all'udienza del 3 marzo 2006 di non sapere dove la convenuta risiedesse in Svizzera, facendola convocare nelle vie edittali, l'istante ha risposto che in realtà la residenza della moglie non gli era nota con sicurezza. Invitato a precisare allora come mai nel suo certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria dell'8 novembre 2005, trasmesso al Pretore di Locarno Città e da lui firmato personalmente, egli abbia indicato il domicilio della moglie a __________, l'istante ha ammesso di avere saputo che la moglie abitava a __________, ma di avere ignorato la strada e il numero civico.

                                   7.   È senz'altro possibile che quel 3 marzo 2006 l'istante non conoscesse la strada e il numero civico dell'appartamento in cui vive la moglie, com'è plausibile ch'egli non abbia mai visto il contratto di locazione né mai abbia visitato l'alloggio. Egli sapeva per certo tuttavia che CO 1 abita a __________ dal 1° giu­gno 2005. Avesse fatto citare la moglie per rogatoria dal Tribunale principale di __________ pur senza l'indicazione della via e del numero, la convocazione sarebbe giunta alla destinataria, già per il fatto che nessun'altra persona con lo stesso cognome risulta risiedere nel Cantone Ticino. Ciò premesso, dichiarando al Tribunale macedone di ignorare la dimora della convenuta in Svizzera, l'istante non ha taciuto per timore di sbagliare, come ha preteso all'udienza davanti a questa Camera, ma per impedire alla moglie di costituirsi in giudizio e ottenere con tale artificio l'emanazione di una sentenza contumaciale.

                                   8.   L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come si è anticipato (consid. 2) – che una decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. Il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP, nel caso di sentenze emanate in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve sono

                                         espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o processua­le (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bru­xelles (identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 332 in alto). Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles), né sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano – per avventura – un ordine pubblico attenuato.

                                   9.   In concreto la sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante con dichiarazioni ingannevoli davanti al Tribunale principale di __________, indotto a credere che la convenuta si fosse resa irreperibile in Svizzera, la polizia locale non essendo a conoscenza del recapito. A conoscenza del recapito era però l'attore, il quale ha commesso così una palmare frode processuale, contraria all'ordine pubblico svizzero, giacché finalizzata a impedire che la moglie potesse esprimersi in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). In tal senso questa Camera ha già avuto modo di decidere, del resto, un caso analogo, giudicato nell'ottobre del 2002, verificatosi davanti allo stesso Tribunale di __________ (regesto in: RtiD I-2004 pag. 585 n. 54c e FamPra.ch 2004 pag. 116 n. 8).

                                10.   È vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera. Esso verifica se la sentenza ottenuta all'estero con manovre fraudolente possa ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conven­tions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). Se no, esso rifiuta il riconoscimento. Nel caso in esame la sentenza estera è passata in giudicato l'11 maggio 2006, mentre la convenuta ha avuto conoscenza del giudizio solo con la notifica dell'istanza di delibazione, alla fine di novembre del 2006. Troppo tardi perché potesse ancora impugnare la sentenza. Se ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico processuale svizzero.

                                11.   La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto – da parte sua – a una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Diverso sarebbe il caso qualora l'incasso delle ripetibili apparisse difficile, se non impossibile (DTF 122 I 322). L'interessata però non pretende nulla del genere. Anzi, nella sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città non ha ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria né l'uno né l'altro coniuge, proprio perché la relativa indigenza non appariva dimostrata, e tale dispositivo (n. 3) non è stato appellato neppure da IS 1. Quanto al carteggio di appello, esso non contiene alcun ele­mento che induca a scostarsi da tale valutazione ai fini dell'attuale sentenza.

                                12.   L'appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale emanata l'8 maggio 2006 essendo tuttora pendente (sopra, lett. D), seppure non in materia di assistenza giudiziaria, giova comu­nicare copia della presente sentenza al Pretore della giurisdizione di Locarno Città.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di delibazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta

                                         fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città (inc. DI.2005.42).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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