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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.03.2005 10.2005.3

15 mars 2005·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·803 mots·~4 min·5

Résumé

azione "di completamento" o di modifica di una sentenza estera di divorzio o di separazione

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.3

Lugano, 15 marzo 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 4 marzo 2005 presentata da

IS 1 PA 1)  

riguardante la sentenza emanata il 29 aprile 2002 dal Tribunale comunale di __________ (__________) nella causa di divorzio fra l'istante e  

CO 1;

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'istanza;

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 29 aprile 2002 il Tribunale comunale di __________ (__________) ha sciolto il matrimonio contratto il 15 aprile 1990 a __________ da CO 1 (1965) e IS 1 (1970), cittadini serbi;

                                         che con istanza del 4 marzo 2005 IS 1 ha chiesto al Tribunale d'appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria non è stata intimata a CO 1;

e considerando

in diritto:                        che l'autorità competente a decidere una richiesta di assistenza giudiziaria statuisce, di regola, “prima dell'inizio della fase istruttoria” (art. 5 cpv. 1 Lag);

                                         che l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia a tale autorità la facoltà di valutare se sia il caso di invitare la controparte a esprimersi (I CCA, sentenza inc. 11.2004.86 del 13 agosto 2004, consid. 2);

                                         che in concreto ciò non appare necessario, la richiesta di assistenza giudiziaria essendo destinata – come si vedrà oltre – all'insuccesso;

                                         che per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria, in effetti, il richiedente dev'essere incapace di procedere con atti propri o di difendere correttamente i propri interessi, soprattutto ove la causa denoti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);

                                         che, eccettuati casi specifici, di regola le esigenze formali cui soggiace un'istanza di delibazione sono minime, bastando che l'interessato chieda di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza estera prodotta;

                                         che nella fattispecie la delibazione non sembra riservare difficoltà di rilievo, la sentenza in esame essendo stata pronunciata nello Stato d'origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP), senza che siano dati a divedere problemi di contumacia (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP), di passaggio in giudicato (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP) o di ordine pubblico (27 cpv. 1 e 2 LDIP);

                                         che, già per questo motivo, v'è da domandarsi se nella fattispecie il beneficio dell'assistenza giudiziaria possa entrare in linea di conto;

                                         che, a prescindere da ciò, l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce unicamente alla persona fisica indigente “la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone” (art. 3 cpv. 1 Lag), escluso il patrocinio in procedimenti non indispensabili per salvaguardare gli interessi giuridici del richiedente;

                                         che nel caso in rassegna l'istante postula la delibazione della sentenza straniera affermando di avere dovuto, nel frattempo, intentare un'azione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per far completare la sentenza medesima (art. 64 LDIP), lacunosa sulle conseguenze del divorzio (istanza, pag. 2 in fondo);

                                         che, nondimeno, il mero fatto di dover promuovere un'azione “di completamento” (o di modifica) a norma dell'art. 64 LDIP non richiede un formale procedimento di delibazione previa;

                                         che invero, come precisa l'art. 29 cpv. 3 LDIP, “se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l'autorità adita è abilitata essa medesima a procedere al giudizio di delibazione”;

                                         che in altri termini, ove si tratti di verificare unicamente – in una determinata causa – se una sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, l'autorità adita procede essa medesima al riguardo con un esame pregiudiziale nell'ambito di quella stessa causa (cfr. Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ª edizione, n. 18 ad art. 29; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 14 ad art. 29; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 6 ad art. 29);

                                         che di conseguenza, dovendosi appurare nel quadro di un'azione “di completamento” (o di modifica) giusta l'art. 64 LDIP se la sentenza straniera da completare (o da modificare) possa essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, il Pretore accerta egli medesimo – in via pregiudiziale – se la sentenza in questione

                                         adempia tali requisiti;

                                         che, un formale procedimento di delibazione rivelandosi in simili condizioni superfluo, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'istante non può essere accolta;

                                         che la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag);

                                         che non v'è ragione di scostarsi nella fattispecie da tale principio, mentre non si pone problema di ripetibili, la domanda non essendo stata intimata a CO 1;

richiamato l'art. 5 cpv. 1 Lag,

decide:                    1.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   2.   Intimazione all'avv..

Comunicazione: –; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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