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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.04.2006 10.2005.28

11 avril 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·820 mots·~4 min·3

Résumé

delibazione di una sentenza germanica (liquidazione ereditaria)

Texte intégral

Incarto n. 10.2005.28

Lugano 11 aprile 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 12 ottobre 2005 presentata dal

  IS 1  (D), e  IS 2  (D) (patrocinati dall'  PA 1 )  

per ottenere la delibazione della sentenza emanata il 15 febbraio 2005 dal Landgericht __________ (Bassa Sassonia) nella causa che ha opposto gli istanti a  

 CV 1  (D);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che nell'ambito della liquidazione dell'eredità fu __________, deceduta l'11 febbraio 2000, con sentenza del 15 febbraio 2005, emessa in contumacia (Versäumnisurteil), il giudice unico della 5ª Camera civile del Landgericht __________ ha condannato CV 1 a consentire alla vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 664 (“__________”) e n. 670 RFD di __________ (autorimessa e posteggio), il ricavo dell'asta essendo destinato anzitutto al saldo di obbligazioni scadute e il resto alla convenuta (in ragione di un mezzo) e ad IS 1 e IS 2 (in ragione di un quarto ciascuno);

                                         che la particella n. 664 risulta intestata a una comunione ereditaria composta di CV 1, IS 1 e IS 2, mentre la particella n. 670 è una coattiva di pertinenza, un terzo ciascuna, delle particelle n. 664, 239 e 236;

                                         che con istanza del 12 ottobre 2005 IS 1 e IS 2 chiedono ora a questa Camera di riconoscere e di dichiarare esecutiva la sentenza appena citata;

                                         che all'udienza del 7 aprile 2006, indetta per il contraddittorio, gli istanti hanno confermato la domanda di delibazione, mentre la convenuta – citata per rogatoria – è rimasta assente ingiustificata;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

 e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che i trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sulla citata legge (art. 1 cpv. 2 LDIP);

                                         che l'esecutività in Svizzera di decisioni tedesche in materia successoria è tuttora disciplinata dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del 2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361; Dutoit, Commentare de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ª edizione, n. 5 ad art. 96 LDIP);

                                         che occorre pertanto verificare – in sintesi – l'avvenuto passaggio in giudicato (art. 1), la competenza (art. 2) e la conformità della sentenza estera con l'ordine pubblico svizzero (art. 4);

                                         che la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 16 marzo 2005 sulla prima pagina in alto a destra della sentenza originale prodotta a questa Camera per la delibazione (doc. A);

                                         che nulla induce a dubitare circa la competenza dell'autorità adita, la convenuta risultando domiciliata in Germania al momento della decisione (art. 2 n. 1);

                                         che, del resto, non spetta allo Stato di esecuzione verificare la competenza del tribunale estero entro i confini dello Stato richiedente (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, Berna 1983, pag. 173 n. 23 e pag. 174 n. 25);

                                         che la sentenza impugnata non risulta lontanamente contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 4 cpv. 1 della convenzione);

                                         che, per altro, la convenuta contumace risulta avere ricevuto l'atto introduttivo della causa in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 4 cpv. 3 della convenzione (attestato 16 marzo 2005 del Landgericht __________: doc. B);

                                         che una precisazione si impone nondimeno, nel senso che il pubblico incanto della particella n. 670, comproprietà coattiva, si riferisce alla sola quota A legata alla particella n. 664, le altre quote appartenendo a fondi in proprietà di terzi, estranei alla liquidazione ereditaria;

                                         che, in definitiva, ricorrono le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico degli istanti, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata fra le parti il 15 febbraio 2005 con cui il Landgericht __________ ha autorizzato la vendita ai pubblici incanti della particelle n. 664 e 670 (limitatamente alla quota A) RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.     250.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                         c) traduzioni                   fr.    150.–

                                                                                fr.     450.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –   .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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