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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.03.2004 10.2004.2

24 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·846 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2004.2

Lugano 24 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

 Locatelli, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 5 febbraio 2004 presentata da

__________, e __________  

relativa alla sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 19 novembre 2003 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Croazia);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 19 novembre 2003 il Tribunale comunale di __________ (contea di Osijek-Baranja, Repubblica di Croazia) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 2 aprile 1972 da __________ (1950) e __________ (1952), cittadini croati;

                                         che con istanza del 5 febbraio 2004 __________ e __________ hanno chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva tale sentenza in Svizzera;

                                         che il giudice delegato di questa Camera ha convocato il 1° marzo 2004 le parti al dibattimento orale del 23 marzo successivo, ordinando la comparizione personale di entrambe;

                                         che entro lo stesso termine il giudice delegato ha invitato le parti a produrre l'originale o una copia autenticata della sentenza straniera;

                                         che al dibattimento orale del 23 marzo 2004 gli istanti hanno confermato la loro richiesta di delibazione;

                                         che nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Canton Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 CPC);

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicherebbero – ove fossero più favorevoli al riconoscimento della sentenza – le convenzioni multilaterali o bilaterali ratificate dalla Svizzera, a cominciare da quella dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), nessuna delle quali però è stata firmata dalla Repubblica di Croazia;

                                         che in ogni modo la sentenza in esame è stata pronunciata nello Stato di origine di entrambe le parti, sicché la competenza del tribunale estero era data già a norma dell'art. 65 cpv. 1 LDIP;

                                         che, ciò premesso, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza estera (art. 29 cpv. 1 lett. b) e il rispetto dell'ordine pub­blico svizzero, sostanziale e processuale (art. 29 cpv. 1 lett. c, 27

                                         cpv. 1 e 27 cpv. 2 LDIP);

                                         che, come risulta dalla stampiglia apposta sulla seconda pagina del giudizio prodotto dai richiedenti dinanzi a questa Camera, la sentenza di divorzio ha acquisito carattere definitivo (“la decisione è valida”) il 19 novembre 2003, giorno della sua emanazione, entrambe le parti avendo rinunciato a ricorrere;

                                         che, invero, il tribunale croato ha pronunciato la sentenza di divorzio “dopo la conclusione del dibattimento principale a porte chiuse ed in presenza del proponente [__________] e il patrocinatore avv. __________, in assenza della proponente [__________]” (sentenza, pag. 1 in alto);

                                         che tuttavia __________ ha dichiarato davanti a questa Camera, nel corso del dibattimento tenutosi il 23 marzo 2004, di essere stata a conoscenza dell'udienza relativa al dibattimento principale, ma di non avervi partecipato poiché la sua presenza in aula non era necessaria;

                                         che, per il resto, le parti hanno confermato separatamente e poi insieme dinanzi a questa Camera di postulare il riconoscimento della sentenza di divorzio;

                                         che in siffatte circostanze non può farsi questione di contrarietà all'ordine pubblico processuale svizzero;

                                         che la sentenza in questione non appare contraria nemmeno all'ordine pub­blico sostanziale, sebbene il tribunale croato si sia limitato a sciogliere il matrimonio senza nulla disporre in merito alla liquidazione del regime dei beni o ad altre conseguenze del divorzio (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3ª edizione, n. 3 ad art. 65 LDIP);

                                         che, per finire, l'istanza dagli interessati merita accoglimento;

                                         che, non essendovi alcun “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC), gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente  a carico delle parti;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza emanata il 19 novembre 2003 dal Tribunale comunale di __________ (Repubblica di Croazia) nella causa di divorzio che ha riguardato le parti è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione a:

– __________; – __________.  

mplit

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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