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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.12.2003 10.2003.40

23 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·819 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.40

Lugano, 23 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

 Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 dicembre 2003 presentata da

____________________ (patrocinato dall'avv.)  

                                         relativa alla sentenza del 28 novembre 2003 con cui la presiden­te del Tribunale distrettuale di Baden (Bezirksgericht Baden, Gerichtspräsidentin 4) ha pronunciato l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142 500.– con interessi al 7% iscritta in primo grado sulle quote di proprietà per piani appar­tenenti (o appartenute) all'istante sui fondi base n. __________ e __________ RFD di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 28 novembre 2003 la presidente del Tribunale distrettuale di Baden ha pronunciato, su richiesta di __________, l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142 500.– con interessi al 7% gravante in primo grado le quote di comproprietà appartenenti (o appartenute) all'istante sulle seguenti unità condominiali:

                                         –  particella n. __________ RFD di __________:

                                            proprietà per piani n. __________;

                                         –  particella n. __________ RFD di __________:

                                            proprietà per piani n. __________;

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 19 dicembre 2003, la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;

                                         che la Camera ha rinunciato a intimare l'istanza nelle vie edittali per i motivi di cui si dirà in appresso;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC);

                                         che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andava quindi citato all'udienza;

                                         che nella fattispecie una simile convocazione si sarebbe tradotta non­dimeno in un mero esercizio di forma;

                                         che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – per diritto federale – secondo la procedura d'ammortamen­to dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);

                                         che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – sempre per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato nel Canton Argovia con procedura sommaria  (§ 23bis EG OR: SAR 210.200) dal presidente del tribunale (§ 291 ZPO: SAR 221.100);

                                         che in tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante le proprietà per piani dell'istante è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, oltre che sul Foglio ufficiale del Canton Argovia e su quello del Cantone Ticino, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);

                                         che, del resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Tribunale distrettuale di Baden è stato pubblicato sui tre organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO), senza che lo sco­nosciu­to detentore risulti avere dato in qualche modo segni di vita;

                                         che, quanto alla sentenza da delibare, essa ha acquisito forza di giudicato il 12 dicembre 2003, come risulta dall'attestazione apposta il 15 dicembre 2003 dalla cancelliera del Tribunale sul primo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;

                                         che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Argovia e in quello del Cantone Ticino;

                                         che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sen­tenza del 28 novembre 2003 con cui la presidente del Tribunale distrettuale di Baden (Bezirksgericht Baden, Gerichtspräsidentin 4) ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 142 500.– con interessi al 7% iscritta in primo grado sulle quo­te di proprietà per piani appartenenti (o appartenute) all'istante sui fondi base n. __________ e 2775 RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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