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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.12.2003 10.2003.37

10 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·824 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.37

Lugano, 10 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

 Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 novembre 2003 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza emanata il 31 ottobre 2003 dal presiden­te del Kreisamt Maienfeld nella procedura introdotta dall'istante

                                         l'8 ottobre 2002 per ottenere l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 34 670.– con saggio d'interesse massimo al 7% iscritta in secondo grado sulla proprietà per piani

                                         n. __________ a __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l’istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 31 ottobre 2003 il presidente del Kreisamt Maienfeld (Cantone dei Grigioni) ha pronunciato, su richiesta di __________, l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di no­minali fr. 34 670.– con interesse massimo del 7% accesa in secondo grado sulla proprietà per piani n. __________, pari a 32.190/1000 della particella n. __________ RFD di __________, appartenente a __________ e __________ in ragione di un mezzo ciascuno;

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 novembre 2003, la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;

                                         che con ordinanza del 27 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario relativo alla proprietà per piani n. __________;

                                         che l'istante ha ottemperato alla richiesta il 4 dicembre successivo;

                                         che nelle circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in con­tumacia (lett. c);

                                         che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC);

                                         che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella in questione andrebbe quindi citato all'udienza;

                                         che nella fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe non­dimeno in un mero esercizio di forma;

                                         che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamen­to dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);

                                         che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato nel Cantone dei Grigioni con procedura sommaria dal presidente del tribunale (Kreispräsident: art. 9 cpv. 30 e art. 10 EGzZGB: Bündner Rechtsbuch 210.100);

                                         che in tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante la nota proprietà per piani è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO) e con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale del Can­tone dei Grigioni, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);

                                         che, del resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Kreisamt Maienfeld è stato pubblicato sui due organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO), senza che lo sco­nosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di vita;

                                         che la sentenza da delibare ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 2 dicembre 2003 dal presiden­te del Tribunale sul secondo foglio dell'esem­plare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;

                                         che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni;

                                         che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sen­tenza del 31 ottobre 2003 con cui il presiden­te del Kreisamt Maienfeld ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di no­minali fr. 34 670.– con interesse massimo al 7% iscritta in secondo gra­do sulla proprietà per piani n. __________, pari a 32.190/1000 della particella n. __________ RFD di __________, è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante.

                                   3.   Intimazione all'avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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