Incarto n. 10.2003.33
Lugano, 27 novembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 28 ottobre 2003 presentata da
__________________ (patrocinato dall'avv. __________)
riguardante la sentenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach, Aarberg, ha pronunciato l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– gravante in primo grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n. __________ e __________ RFD di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 29 agosto 2003 il presidente del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach (Canton Berna) ha pronunciato l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– iscritta in primo grado sulle seguenti proprietà per piani intestate o cointestate a __________:
– particella n. __________ RFD di __________:
unità n. __________;
– particella n. __________ RFD di __________:
unità n. __________;
che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 28 ottobre 2003, la delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione del titolo di pegno dal registro fondiario;
che con ordinanza del 10 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario relativo alle particelle n. __________ e __________ RFD di __________;
che l'istante ha ottemperato alla richiesta il 14 novembre successivo;
che nelle circostanze descritte giova procedere all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che la procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio (art. 363 CPC);
che, di per sé, lo sconosciuto detentore della cartella ammortata andrebbe quindi citato all'udienza;
che nella fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe nondimeno in un mero esercizio di forma;
che, in effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);
che l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine ad art. 971), trattato nel Canton Berna con procedura sommaria dal presidente del tribunale (art. 2 cpv. 2 in fine EG ZGB: BELEX
n. 211.1);
che in tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante le proprietà per piani dell'istante è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, oltre che con una pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Berna e una sull'Anzeiger für das Amt Erlach, onde la verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);
che, del resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach è stato pubblicato sui tre organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO), senza che lo sconosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di vita;
che, quanto alla sentenza da delibare, essa ha acquisito forza di giudicato il 12 settembre 2003, come risulta dall'attestazione apposta il 12 novembre 2003 dal cancelliere del Tribunale sull'ultimo foglio dell'esemplare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;
che lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO), oltre che mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Canton Berna e nell'Anzeiger für das Amt Erlach,
che sono dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 29 agosto 2003 con cui il presidente del Gerichtskreis III Aarberg-Büren-Erlach ha pronunciato l'ammortamento della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 285 000.– gravante in primo grado le proprietà per piani appartenenti all'istante sui fondi base n. __________ e __________ RFD di __________ è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante.
3. Intimazione all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria