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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 10.2003.31

3 mars 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·951 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.31

Lugano 3 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 17 ottobre 2003 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza emanata il 19 dicembre 2002 dall'Amts­gericht Neuss (Renania Settentrionale­­-Vesfalia) nella causa di divorzio da lei promossa contro

                                         __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che davanti all'Amts­gericht di Neuss (Renania Settentrionale­­-Vesfalia) pende un'azione di divorzio promossa da __________ nei confronti del marito __________;

                                         che con “decisione parziale” del 19 dicembre 2002 emessa in contumacia (Teilversäumnisurteil) il Tribunale ha obbligato il marito a informare la moglie sulla propria situazione patrimoniale al momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (11 marzo 2002), presentando un inventario di attivi e passivi;

                                         che con istanza del 17 ottobre 2003 __________ chiede ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione appena citata;

                                         che all'udienza del 22 dicembre 2003, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato la domanda, mentre il convenuto non è comparso;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che la decisione in esame è una sentenza finale, sebbene emes­sa in contumacia e limitata alla definizione di un singolo pun­to del contenzioso fra le parti (cfr. Musielak in: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, Monaco 1992, n. 1 al § 301; Prütting, ibidem, n. 10 al § 333; Thomas/Putzo, ZPO, 20ª edizione, n. 1 al § 301 ZPO);

                                         che, limitatamente al suo oggetto, essa può dunque essere trattata alla stregua di una sentenza di divorzio o di separazione;

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del     2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);

                                         che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweuzerschen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);

                                         che nel caso specifico il diritto interno è effettivamente più favorevole al riconoscimen­to della sentenza straniera rispetto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/La­live/ Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;

                                         che, ciò premesso, l'Amtsgericht di Neuss era senz'altro competente per adottare la decisione da delibare, entrambe le parti avendo la cittadinanza germanica;

                                         che nelle condizioni descritte rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della decisione, il rispetto dell'ordine pubblico nazionale e la regolare citazione delle parti (art. 29 lett. b, 27 cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP);

                                         che la decisione in esame è passata in giudicato, come risulta dall'attestazione apposta il 7 novembre 2003 sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;

                                         che il convenuto contumace risulta essere stato regolarmente citato, per il tramite del proprio patrocinatore, in tempo congruo per presentare le sue difese a norma dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (dichiarazione dell'Amtsgericht di Neuss, del 15 gennaio 2004);

                                         che, in definitiva, ricorrono tutte le condizioni cumulative per riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la decisione in rassegna;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che la sentenza del 19 dicembre 2002 con cui l'Amtsgericht Neuss ha obbligato __________ a informare __________ sulla sua situazione patrimoniale al momento della presentazione della domanda di divorzio (11 marzo 2002) è riconosciuta e dichiarata esecutiva.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________; – __________.

R              

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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