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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2003 10.2003.18

17 décembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,670 mots·~8 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2003.18

Lugano 17 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23 giugno 2003 presentata da

___________________, e _________________ (patrocinati dall'_____________)  

                                         riguardante la sentenza di divorzio pronunciata fra le parti il 31 gennaio 2003 dall'Amts­gericht Hersbruck;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 31 gennaio 2003 l'Amts­gericht di Hers-bruck (Baviera) ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________, cittadini tedeschi (dispositivo n. 1), regolamentando la ripartizione degli averi di previdenza (dispositivo n. 2) e statuendo sugli oneri processuali (dispositivo n. 3);

                                         che, in vista dello scioglimento del matrimonio, con atto pubblico del 19 dicembre 2002 rogato dal notaio __________ di __________ i coniugi avevano stipulato un contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung), nel quale – tra l'altro – __________ dichiarava di cedere al marito la sua quota di un mezzo sulla particella n. __________ RFD di __________ (clausola A.2.7.1 con rinvio alla clausola A.1.3) e __________ si impegnava, da parte sua, ad assumere tutti gli oneri legati all'immobile (clausola A.2.7.1);

                                         che con istanza del 23 giugno 2003 gli ex coniugi chiedono ora a questa Camera di riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza predetta, in modo da ottenere l'iscrizione della proprietà nel registro fondiario a nome del solo __________, dando seguito a quanto previsto nella convenzione del 19 dicembre 2002;

                                         che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio davanti a questa Camera, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che la Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme del diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC);

                                         che la relativa istanza è trattata nelle forme della procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

                                         che le sentenze straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2);

                                         che accanto all'art. 65 LDIP si applicano i trattati multilaterali o bilaterali ratificati dalla Svizzera, in particolare – per quanto riguarda il caso in esame – la convenzione tra la Confederazione e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, del     2 novembre 1929 (RS 0.276.191.361), la Germania non avendo firmato sinora la convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3);

                                         che, dandosi concorso di norme tra l'art. 65 LDIP e un trattato internazionale, di massima il trattato internazionale è prioritario (art. 1 cpv. 2 LDIP), a meno che il diritto interno risulti più favorevole al riconoscimento della sentenza estera e il trattato internazionale non impedisca di far capo a criteri più favorevoli (Siehr in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 2 ad art. 65);

                                         che in concreto il diritto interno è più favorevole al riconoscimen­to della sentenza straniera per rapporto alle disposizioni sulla competenza dell'autorità estera contenute nell'art. 2 della convenzione con il Reich Germanico (si veda anche la rassegna di giurisprudenza in: Dutoit/Knoepfler/La­live/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 2, Berna 1983, pag. 173, n. 22 segg.), bastando ai fini dell'art. 65 cpv. 1 LDIP che il pronunciato di divorzio emani – come nella fattispecie – dallo Stato di domicilio o di origine di entrambi i coniugi;

                                         che, per altro, la convenzione con il Reich Germanico non osta all'applicazione di norme interne più favorevoli al riconoscimento di sentenze civili emanate nell'altro Stato (Siehr, op. cit., n. 2 ad art. 65 LDIP);

                                         che, invero, l'art. 65 LDIP riguarderebbe solo il divorzio come tale, ovvero la pronuncia di stato, non le relative conseguenze (Siehr, op. cit., n. 5 ad art. 65 LDIP), sebbene a tale esclusione sfugga lo scioglimento del regime dei beni (Siehr, op. cit., n. 28 ad art. 65 LDIP; Bucher, Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 203 n. 586);

                                         che nelle condizioni descritte l'Amtsgericht di Hersbruck era senz'altro competente a pronunciare il divorzio fra le parti, entrambe avendo la cittadinanza germanica (art. 65 cpv. 1 LDIP);

                                         che, ciò posto, rimangono da verificare gli altri requisiti della delibazione, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (art. 1 e 7 cpv. 1 n. 1 della convenzione), il rispetto dell'ordine pubblico nazionale (art. 4 della convenzione) e la regolare citazione delle parti (art. 7 cpv. 1 n. 2 della convenzione), presupposti che si identificano per l'essenziale con quelli degli art. 29 lett. b, 27

                                         cpv. 1 e 27 cpv. 2 lett. c LDIP;

                                         che nel caso specifico la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 31 gennaio 2003, come risulta dall'attestazione apposta il 4 febbraio 2003 dallo stesso Amtsgericht di Hersbruck sulla prima pagina in alto dell'esemplare prodotto a questa Camera per la delibazione;

                                         che la sentenza germanica non denota una qualsiasi contrarietà con l'ordine pubblico svizzero, le parti essendo state per altro de­bitamente patrocinate davanti al tribunale tedesco;

                                         che, tuttavia, nessuno dei dispositivi della sentenza emanata il 31 gennaio 2003 dal tribunale germanico è suscettibile di esecuzione nel Canton Ticino, il giudizio concernendo infatti unicamente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (dispositivo n. 1), il riparto degli averi di previdenza (dispositivo n. 2) e la sorte degli oneri processuali (dispositivo n. 3);

                                         che di conseguenza, per quanto riguarda la sentenza in sé, l'istanza di delibazione si rivela senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         che, invero, gli istanti chiedono di delibare la convenzione notarile del 19 dicembre 2002, “per poter dar seguito a quanto previsto nella succitata convenzione relativamente alla particella n. __________ RFD del comune di __________ e meglio per poter procedere al trapasso della proprietà all'ufficio dei registri di __________ ” (istanza, 2° foglio verso l'alto);

                                         che la convenzione con il Reich Germanico prevede il riconosci­mento delle “decisioni giudiziarie”, senza riguardo alla loro deno­minazione (sentenze, decisioni, mandati d'esecuzione), ad eccezione dei sequestri e delle misure provvisionali (art. 1), come pure delle “sentenze arbitrali” (art. 9);      

                                         che le “decisioni straniere” di cui si chiede il riconoscimento e l'esecuzione a norma degli art. 25 segg. LDIP possono, a loro volta, emanare da un'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa (FF 1983 I 302), senza riguardo alla loro denominazione (sentenza, decisione, risoluzione, misura, atto pubblico) o alla designazione dell'ente che le ha emesse (tribunale, autorità, commissione: Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 3 ad art. 25);

                                         che in materia di divorzio la procedura germanica prevede la competenza esclusiva dei Tribunali di famiglia (Familiengerichte, sezioni degli Amtsgerichte: § 606 ZPO), i quali statuiscono – di regola con giudizio unico – anche sulla liquidazione del regime matrimoniale (§ 623 cpv. 1 ZPO con rinvio al § 621 cpv. 1 n. 8; Dutoit/Arn/Sfondylia/Ta­minelli, Le divorce en droit comparé, vol. I, Europe, Ginevra 2000, pag. 5 verso il basso);

                                         che il contratto di cessione e convenzione di divorzio (Überlassungsvertrag, Scheidungsvereinbarung) del 19 dicembre 2002 non costituisce una “decisione” nel senso della convenzione con il Reich Germanico né della LDIP;

                                         che la predetta convenzione notarile non costituisce – né gli istanti lo pretendono – neppure una “sentenza arbitrale”, ammes­so che la liquidazione del regime matrimoniale possa essere sot­toposta a un siffatto collegio;

                                         che, invero, per “sentenze civili” nel senso dell'art. 511 CPC non si intendono solo giudizi di merito, ma anche transazioni giudi­zia­rie (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 432 n. 11a);

                                         che pure la convenzione con il Reich Germanico assimila alle decisioni giudiziarie “le transazioni concluse nel corso di un esperimento di conciliazione o in seguito all'azione aperta davanti un tribunale civile o confermate da quest'ultimo” (art. 8);

                                         che una disciplina analoga è prevista, per altro, dall'art. 30 LDIP, a condizione che la transazione giudiziale sia equiparata, nello Stato in cui è stata stipulata, a una decisione giudiziaria;

                                         che, certo, nulla impedisce a coniugi consenzienti di stipulare, per il tramite di un notaio, una convenzione sulla liquidazione immobiliare del loro regime matrimoniale;

                                         che tuttavia, in mancanza di omologazione giudiziaria, una transazione conclusa senza l'intervento del giudice non può essere oggetto di delibazione (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 1 ad art. 30 nel mezzo; Volken, op. cit., n. 5 ad art. 30; Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 7 ad art. 30);

                                         che in concreto, per tacere il fatto che il noto trapasso immobiliare è stato pattuito nel contratto di cessione e non nella convezione di divorzio, la sentenza germanica non contiene alcun accenno alla convenzione notarile, né gli istanti pretendono che essa sia stata in un qualche modo approvata dal giudice;

                                         che, in definitiva, la nota convenzione non è suscettibile di essere riconosciuta né in applicazione della Convenzione con il Reich Germanico né in virtù della LDIP e non può dunque essere delibata;

                                         che del resto __________ si è impegnata a rilasciare ogni dichiarazione necessaria e a comparire personalmente in Svizzera davanti a un pubblico ufficiale per consentire il trapasso dell'immobile al marito (clausola A.2.7.4 della convenzione notarile);

                                         che, ciò posto, gli oneri del giudizio attuale vanno addebitati agli istanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), riservata se mai alla moglie la possibilità di ricuperare eventuali esborsi in virtù della clausola A.2.7.4 della convenzione;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di delibazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli istanti in solido.

                                   3.   Intimazione all'_______________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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