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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.01.2003 10.2003.1

8 janvier 2003·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·643 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 10.2003.1

Lugano 8 gennaio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 dicembre 2002 presentata da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza del 16 luglio 2002 con cui il presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 16 luglio 2002 il presidente del Gerichts­kreis VIII Bern Laupen ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1964 da __________ e __________, omologa­ndo la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti;

                                         che in tale accordo __________ dichia­ra di cedere all'ex moglie, in liquidazione del regime matri­mo­niale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sul­la proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ (88/1000, corrispondente all'unità n. 9);

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 30 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex marito nel registro fondiario;

                                         che in separate attestazioni del 19 e 20 dicembre 2002 __________ e __________ dichiarano di rinunciare al contraddittorio davanti alla Camera e di non opporsi alla delibazione;

                                         che, la documentazione risultando completa e le parti concordando sulla richiesta in esame, nulla osta all'emanazione del giudizio;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che la clausola n. 4.1.2 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui __________ dichiara di cedere alla moglie la sua quota di un mezzo sulla proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________ è il solo punto della sentenza confederata suscettibile di esecuzione nel Ticino;

                                         che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen riguardano, in effetti, o la pro­nuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'or­dine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 30 luglio 2002, come risulta dall'attestazione rilasciata il 27 agosto 2002 dalla cancelleria del Tribunale confederato;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro presentata al presidente del tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, il convenuto non essendosi opposto alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC, libera l'istante di chiedere poi all'ex marito il rimborso di metà della somma in virtù di quanto prevede la clausola n. 4.1.2 della convenzione;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili a una parte o all'altra;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è accolta, nel senso che la clausola n. 4.1.2 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sen­tenza emanata fra le parti il 16 luglio 2002 dal presidente del Gerichtskreis VIII Bern-Laupen è riconosciuta e dichiarata esecutiva nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– __________ (con l'istanza);  – avv. __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                La segretaria

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