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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2004 10.2002.28

30 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·813 mots·~4 min·2

Résumé

stralcio di un'istanza di delibazione concernente misure di protezione del figlio divenuta priva d'interesse in ragione della maggiore età del minore

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.28

Lugano 30 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 settembre 2002 presentata da

CO 1 (rappresentato dalla Commissione tutoria regionale 5, Massagno)  

riguardante la sentenza del 15 marzo 2002 con cui il giudice del Tribunal de Família e Menores e de Comarca di __________ (Portogallo) ha disciplinato l'esercizio dell'autorità parentale su di lui, le sue relazioni personali con i genitori e ha disposto il suo affidamento agli zii materni  

__________, __________, e   __________, __________;

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto:                          che CO 1 (4 ottobre 1986) è figlio di __________, residente a __________ (Portogallo), e di __________, residente a __________ (Francia);

                                         che il 24 settembre 2001 CO 1 è stato portato dal Portogallo a __________, dove si trova ora con gli zii materni __________ e __________;

                                         che il 15 marzo 2002 il giudice del Tribunal de Família e Menores e de Comarca di __________ (Portogallo) ha affidato il ragazzo agli zii materni, cui ha conferito l'esercizio dell'autorità parentale, e ha regolato le relazioni personali fra genitori e figlio;

                                         che il 19 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale 5 ha instato davanti alla Camera civile di appello, in rappresentanza di CO 1, per la delibazione della sentenza allo scopo da evitare l'avvio di una procedura di adozione nel Cantone Ticino;

                                         che il giudice delegato di questa Camera ha invitato il 27 settem­bre 2002 la Commissione tutoria regionale a produrre una traduzione italiana della sentenza e l'attestazione del passaggio in giudicato;

                                         che il Servizio sociale di Lugano ha trasmesso gli atti richiesti il 13 dicembre 2002;

                                         che il 12 settembre 2003 il giudice delegato ha sollecitato inoltre l'invio di un rapporto d'idoneità, allestito nel 2001 dal Servizio sociale di Lugano, pervenuto poi il 5 marzo 2004;

                                         che il 4 ottobre 2004 CO 1 ha compiuto diciotto anni;

                                         che, ciò premesso, con ordinanza del 2 novembre 2004 il giudice delegato di questa Camera ha segnalato alla Commissione tutoria regionale la caducità della procedura;

                                         che il 15 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale, sentiti gli interessati, ha aderito allo stralcio del procedimento;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 35 LDIP l'esercizio dei diritto civili è regolato dal diritto di domicilio;

                                         che CO 1 risiede a __________ dal 24 settembre 2001;

                                         che per il diritto svizzero è maggiorenne chi ha compiuto i diciotto anni (art. 14 CC), momento in cui si estingue l'autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC);

                                         che nelle circostanze descritte l'istanza di delibazione appare ormai priva d'interesse, come ha confermato anche la Commissione tutoria d'intesa con __________ e __________;

                                         che una procedura divenuta senza oggetto va stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         che in tali condizioni rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili;

                                         che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi un pronunciato su spese e ripetibili qualora una causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico;

                                         che l'art. 151 CPC si limita a evocare la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo unicamente che in siffatte ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;

                                         che nondimeno, come ha già avuto modo di precisare la giurisprudenza, ove una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo);

                                         che, secondo quest'ultima norma, quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”;

                                         che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, ciò premesso, quale verosimile probabilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza se la Camera avesse giudicato al riguardo (cfr. DTF 118 la 494 consid. 4, 111 lb 191 consid. 7a);

                                         che tale esame si risolverebbe nondimeno, nel caso specifico, in un esercizio sprovvisto di reale portata, nessuno potendosi reputare “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC) in mancanza di opposizione alla domanda;

                                         che, d'altro canto, l'istante non ha chiesto la delibazione del provvedimento a suo esclusivo vantaggio, ma anche nell'inte­res­se pubblico, per evitare l'avvio di una nuova procedura nel Cantone avente il medesimo scopo;

                                         che, ciò posto, si giusitifica di soprassedere al prelievo di tasse o spese;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'istanza è dichiarata priva d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2.Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:

– CO 1; – Commissione tutoria regionale 5, Massagno; – __________, __________; – __________, __________.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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