Incarto n.: 10.2002.00020
Lugano 29 luglio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 15 luglio 2002 presentata da
__________ e __________ (patrocinati dall'avv. __________)
riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dall'Amtsgericht __________, I. Abteilung, il 24 aprile 2002;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 24 aprile 2002 l'Amtsgericht __________, I. Abteilung, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1993 da __________ e __________;
che con il dispositivo n. 2 della sentenza il tribunale ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ (clausola n. 2.4);
che __________ e __________ chiedono ora a questa Camera, con istanza del 15 luglio 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;
che l'istanza congiunta delle parti dispensa dall'indizione del contraddittorio, sicché nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);
che il dispositivo n. 2 con cui il tribunale confederato ha omologato la clausola n. 2.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;
che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;
che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato il
17 maggio 2002, come risulta dall'attestato apposto sull'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;
che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;
che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli oneri dell'attuale procedura vanno solidalmente a carico delle parti (art. 10 LTG) in ragione di metà ciascuno (come tutte le spese correlate al trapasso di proprietà immobiliare: clausola n. 2.4 della convenzione sugli effetti del divorzio);
che non è il caso di attribuire ripetibili, nessuna delle parti potendosi considerare “soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza emanata fra le parti il 24 aprile 2002 con cui l'Amtsgericht __________, I. Abteilung, ha omologato la clausola n. 2.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario