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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 10.2002.16

10 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·580 mots·~3 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 10.2002.00016

Lugano 10 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 giugno 2002 presentata da

__________ (patrocinato dall'avv. __________)  

                                         riguardante la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti dal presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichts-präsidium Basel-Stadt) il 23 gennaio 2002 tra l'istante e

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 23 gennaio 2002 il presidente del Tribuna­le civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ 1986 da __________ e __________;

                                         che con il dispositivo n. 3 della sentenza il tribunale ha omologa­to la convenzione sulle conseguenze del divorzio, in cui __________ dichiara di cedere all'ex marito, in liquidazione del regime matrimoniale, la sua quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. __________ RFD di __________ (clausola n. 9);

                                         che __________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 giugno 2002, la delibazione della predetta sentenza nel Cantone Ticino;

                                         che l'udienza del 10 luglio 2002, indetta per la discussione, è andata deserta;

                                         che in tali condizioni il giudizio va emesso sulla base degli atti, come esplicitamente si avvertiva nell'ordinanza di convocazione all'udienza;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c);

                                         che il dispositivo n. 3 con cui il tribunale confederato ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle conseguenze del divorzio in merito al noto trapasso immobiliare è il solo suscettibile di essere eseguito nel Ticino;

                                         che gli altri dispositivi riguardano, in effetti, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone;

                                         che la sentenza in questione ha acquisito forza di giudicato lo stesso giorno della sua emanazione, come risulta dall'attestato apposto sull'esemplare del giudizio esibito per la delibazione;

                                         che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando per altro la convenzione sulle conseguenze del divorzio da loro presentata al tribunale per l'approvazione;

                                         che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative disposte dall'art. 510 lett. a e c CPC;

                                         che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare “soccombente” nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC;

                                         che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili, a una parte o all'altra;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza è accolta, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza emanata fra le parti il 23 gennaio 2002 con cui il presidente del Tribunale civile di Basilea Città (Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt) ha omologato la clausola n. 9 della convenzione sulle con­seguenze del divorzio è riconosciuto e dichiarato esecutivo nel Cantone Ticino.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________;

                                         – __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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