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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.10.2002 10.2002.12

15 octobre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,878 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n.: 10.2002.00012

Lugano /rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 30 aprile 2002 presentata da

__________ (già patrocinato dall' __________)  

                                         riguardante la sentenza del 25 aprile 2001 con cui il Tribunale circondariale di Pejë (provincia del Kossovo) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e

__________, (patrocinata dall' __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta il 12 giugno 2002;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1962) e __________ (1967), entrambi originari del Kossovo (provincia autonoma appartenente alla Repubblica Federale di Iugoslavia), si sono sposati il __________ 1990 davanti all'ufficiale di stato civile di __________, nel Comune di Pejë (Kossovo). Nell'agosto del 1990 essi si sono trasferiti in Svizzera, dove è nata la figlia __________ (__________1990). In seguito a difficoltà coniugali, il 2 ottobre 1997 __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Città per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 22 ottobre 1997. Il 9 aprile 1998 essa ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione di divorzio, tuttora pendente.

                                  B.   Il 5 gennaio 2001 __________ ha avviato a sua volta una procedura di divorzio davanti al Tribunale circondariale di __________. Il presidente del Tribunale, accertato che la convenuta era domiciliata in Svizzera, ha designato alla stessa il 5 aprile 2001 un rappresentante legale provvisorio per la durata della causa nella persona dell' __________ di __________. Con sentenza del 25 aprile 2001, passata in giudicato il 15 maggio successivo, il Tribunale ha sciolto il matrimonio, senza statuire sugli effetti del divorzio.

                                  C.   Con istanza del 30 aprile 2002 __________ ha chiesto alla Camera civile di appello – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riconoscere e dichiarare esecutiva la sentenza in questione. Con decreto del 16 maggio 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, la lite non presentando verosimile probabilità di esito favorevole. Il 12 giugno 2002 __________ ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Al contraddittorio del 18 giugno 2002 sull'istanza di delibazione la convenuta si è opposta alla domanda, dolendosi di non essere stata citata regolarmente dal Tribunale di __________ e facendo valere che al momento in cui il marito ha promosso azione di divorzio in patria già pendeva un'analoga causa da lei avviata davanti al Pretore della giurisdizione di Città. La presidente della Camera ha disposto l'assunzione di nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto modo di esprimersi. Esperita l'istruttoria, i coniugi hanno ribadito le loro posizioni al dibattimento finale del

                                         18 settembre 2002.

Considerando

in diritto:                  1.   La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive nel Cantone Ticino, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv. 3). Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia spetta invece al “giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo

                                         –  nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente

                                         –  nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11).

                                         In concreto l'istante chiede che si riconosca la pronuncia estera del suo divorzio. Ora, la Convenzione di Lugano (CL) non è applicabile in materia di stato o di capacità delle persone fisiche, né di regime patrimonia­le fra coniugi, di testamenti o di suc­cessioni (art. 1 cpv. 2). L'istanza di delibazione è dunque ammissibile. Quanto al diritto applicabile, la delibazione è retta dagli art. 25 segg. e 65 LDIP, non sussistendo al riguardo nessun trattato fra la Svizzera e la Iugoslavia, né avendo quest'ultima aderito alla Convenzione dell'Aia del 1° giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, entrata in vigore in Svizzera il 17 luglio 1976 (RS 0.211.212.3).

                                   2.   Le sentenze straniere in materia di divorzio o di separazione sono riconosciute in Svizzera, a norma dell'art. 65 LDIP, se sono pronunciate o vengono riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi (cpv. 1), riservata l'ipotesi – estranea alla fattispecie – in cui la sentenza sia stata emessa in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino (cpv. 2). Secondo l'art. 27 cpv. 2 LDIP una decisione straniera non è per converso riconosciuta qualora una parte provi che non è stata citata regolarmente secondo il diritto del suo domicilio o della sua dimora abituale (lett. a), che la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero (lett. b) o che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera (lett. c prima frase). In caso di sentenza contumaciale, all'istanza di delibazione dev'essere allegato un documento dal quale risulti che la parte contumace è stata citata regolarmente e in tempo congruo per presentare le proprie difese (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP). La prova di una citazione corretta incombe a chi postula il riconoscimento della sentenza (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 19 ad art. 29 LDIP con rinvio).

                                   3.   In concreto il Tribunale circondariale di __________ era senza dubbio competente – giusta l'art. 65 cpv. 1 LDIP – a pronunciare il divorzio fra le parti, entrambe di cittadinanza iugoslava (doc. _, pag. 1 in alto; certificato di domicilio prodotto dalla convenuta il 24 giugno 2002). La sentenza è stata emessa però in contumacia, la convenuta non essendosi costituita davanti in giudizio. Dagli atti risulta – come detto – che il presidente del Tribunale circondariale di __________, accertato che la convenuta era domiciliata in Svizzera, ha designato il 5 aprile 2001 alla medesima un rappresentante legale provvisorio per la durata del procedimento (decisione citata, esibita il 13 luglio 2002 dall'istante; doc. _, pag. 2 in alto). Se non che, tale modo di procedere disattende i requisiti dell'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Una “citazione regolare” nel senso di tale norma dev'essere idonea a informare il convenuto dell'azione promossa nei suoi confronti, in modo che questi possa adeguatamente difendersi (Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit international privé suisse, Zurigo 1999, pag. 102; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 8 ad art. 27 LDIP). Essa deve quindi essere effettiva, non solo fittizia (Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP; Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 36 ad art. 27 LDIP). La semplice designazione di un rappresentante legale provvisorio non informa affatto la parte convenuta della procedura intentata contro di lei.

                                   4.   L'istante adduce che, comunque sia, la moglie era “al corrente della procedura di divorzio perché informata dai propri fratelli e dall' che le è stato designato in Kossovo”, tant'è che essa avrebbe finanche “telefonato al giudice incaricato del caso” (act. VI, pag. 1 in fondo). La convenuta obietta, dal canto suo, di essere venuta a conoscenza del procedimento solo alcuni mesi dopo la convocazione, poiché avvertita per telefono da suo padre (act. VI, pag. 2 in alto). Ora, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa nei di lei confronti. Occorre – si ripete – che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione (Berti/Schnyder, loc. cit., con richiami), ciò che in concreto fa manifesto difetto. Ma anche volendo ammettere – per avventura – che la generica comunicazione da parte dei familiari di un procedimento in corso imponesse alla convenuta di presen­tarsi davanti al giudice straniero, l'istanza di delibazione andrebbe ad ogni modo respinta per i motivi esposti in appresso.

                                   5.   Dal fascicolo processuale risulta che quando il marito ha promosso azione di divorzio in Kossovo, il 5 gennaio 2001 (memoriale introduttivo agli atti), già pendeva davanti al Pretore della giurisdizione di Città una causa di divorzio avviata dalla moglie con petizione del 9 aprile 1998 (dichiarazione 20 giugno 2002 del medesimo Pretore, agli atti). L'istante stesso ha riconosciuto altresì di avere inoltrato la propria azione intesa allo scioglimento del vincolo matrimoniale dopo l'analoga causa presentata dalla moglie in Svizzera (act. I, pag. 2 in alto). Nulla induce a ritenere per altro che egli ignorasse il procedimento avviato dalla moglie davanti al Pretore di Città, né l'interessato sostiene una tesi del genere. Quanto alla moglie, essa ha formalmente sollevato eccezione di litispendenza, in sede di delibazione, al contraddittorio del 18 giugno 2002 davanti a questa Camera (act. VI, pag. 1 in basso), come prevede l'art. 27 cpv. 2 LDIP (Volken, op. cit., n. 27 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 6 e 10 ad art. 27). Ne discende, per finire, che l'istanza di delibazione dev'essere respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto con l'ordine pubblico processuale svizzero consacrato dall'art. 27 LDIP.

                                   6.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da un legale, la convenuta ha diritto a una congrua indennità per ripetibili, commisurata alle presumibili spese e all'impegno profuso dal patrocinatore per esaminare l'incarto, tenere un probabile colloquio con la cliente, redigere la domanda di assistenza giudiziaria, produrre la documentazione richiesta e partecipare a due udienze davanti a questa Camera. Il che giustifica, tutto ben ponderato, un'indennità per ripetibili di fr. 1500.–.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria presentata il 12 giugno 2002 dalla convenuta – in comprovate ristrettezze finanziarie (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: BU n. 30/2002 pag. 213) – merita accoglimento, la resistenza alla delibazione essendosi rivelata provvista di buon diritto (art. 157 vCPC). L'assegnazione di congrue ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Data l'incerta situazione finanziaria dell'istante (sentenza 26 marzo 2001 del Pretore della giurisdizione di Città, allegata all'act. V, consid. 8) si giustifica nondimeno di ammettere la convenuta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per il caso in cui l'incasso dell'indennità si rivelasse difficile o impossibile (DTF 122 I 322). La somma che essa sarà riuscita a riscuotere andrà, in ogni caso, dedotta dalla nota professionale soggetta a tassazione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di delibazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'istante, che rifonderà a __________ fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell' __________ nella misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse di impossibile o di difficile incasso.

                                   4.   Intimazione a:

                                         –__________;

                                         –__________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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