Incarto n.: 10.1998.00026
Lugano 1° dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello con petizione del 3 agosto 1998 dal
dott. __________ (patrocinato dall'avv. __________)
contro
__________ (patrocinata dall'avv. __________);
premesso che il 3 agosto 1998 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ per ottenere lo scioglimento della comproprietà relativa alle particelle n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (derivante dalla particella n. __________) RFD di __________;
preso atto che le parti hanno sottoscritto il 22 novembre 2000 una convenzione in cui hanno definito le modalità di scioglimento in natura della comproprietà;
richiamato il verbale d'udienza del 20 luglio 1999, che contiene la proposta di scioglimento della comproprietà discussa davanti alla giudice delegata, poi formalizzata con la firma della convenzione del 22 novembre 2000;
constatato che nell'accordo del 22 novembre 2000 le parti hanno convenuto di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili;
ritenuto che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza sia perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Preso atto della transazione, è fatto ordine all'Ufficio dei registri di Lugano di iscrivere le particelle:
– n. __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________, di __________;
– n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________ in esclusiva proprietà a __________.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b) spese di sopralluogo fr. 30.–
c) spese fr. 50.–
fr. 480.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
4. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Lugano, per esecuzione dello scioglimento di comproprietà.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario