Incarto n. 10.1995.00006
Lugano, 22 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa promossa direttamente in appello (responsabilità degli organi di tutela) con petizione del 19 maggio 1994 da
__________ (ora patrocinata dall'avv. __________)
contro
__________ (patrocinate dall'avv. __________) __________ avv. __________, e il Comune di __________, rappresentato dal Municipio (patrocinati dall'avv. dott. __________);
per ottenere una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento danni e fr. 70 000.– per torto morale, con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992, pretese avversate dai convenuti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la petizione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ ha chiesto il 16 giugno 1988 alla Delegazione tutoria di __________ che il marito __________ (nato il __________ 1944), sposato in seconde nozze il __________ 1987, fosse posto sotto tutela per abuso di alcolici e psicofarmaci, cattiva amministrazione e prodigalità. L'istanza è stata integrata il 28 giugno 1988. Esaminato il caso, il 12 agosto 1988 la Delegazione tutoria di __________ si è rivolta all'autorità di vigilanza perché instasse davanti al Consiglio di Stato per l'interdizione di __________ (art. 370 CC) e il 22 agosto 1988 ha sospeso provvisoriamente l'interessato dai diritti civili, designandogli un rappresentante nella persona di __________ (art. 386 CC). Ai primi di ottobre del 1988 i coniugi __________ si sono trasferiti da __________ a __________ e l'11 gennaio 1989 la Delegazione tutoria di __________ ha formalmente assunto il caso, confermando __________ in qualità di rappresentante. Quest'ultimo è poi stato sostituito il
10 maggio 1989 dal tutore ufficiale __________. Il 17 novembre 1989, nell'ambito di un'audizione davanti all'autorità di vigilanza sulle tutele, __________ ha dichiarato di ritirare l'istanza di interdizione, le circostanze essendo cambiate. Le Delegazioni tutorie di __________ e di __________ hanno avallato la richiesta, sicché con risoluzione del 20 dicembre 1989 il Consiglio di Stato – su proposta dell'autorità di vigilanza – ha stralciato la causa dai ruoli. La rappresentanza provvisoria è stata revocata dalla Delegazione tutoria di __________ il 9 gennaio 1990.
B. Il 19 maggio 1994 __________ ha convenuto direttamente in appello __________ e __________ (eredi fu __________, deceduto il __________ 1993), __________ (ex segretario della Delegazione tutoria di __________), l'avv. __________ (presidente della Delegazione tutoria di __________) e il Comune di __________ per ottenere una somma imprecisata, ma almeno fr. 1 430 458.95 a titolo di risarcimento danni e fr. 70 000.– per torto morale, il tutto con interessi al 5% dal 10 gennaio 1992. Postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, essa ha sostenuto – in sintesi – che nell'autunno del 1988 il rappresentante provvisorio __________ ha venduto sottocosto a __________ ed __________ (zio e nipote del marito) 408 azioni nominative (valore nominale di fr. 1000.– ciascuna) della ditta __________ AG, appartenenti al marito __________, e che la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale alienazione. Cessionaria delle pretese del marito (atto del 22 aprile 1994), l'attrice ha chiesto la rifusione dell'asserito pregiudizio economico e un'adeguata indennità in riparazione del torto morale.
C. Con risposta del 26 ottobre 1994 __________ e __________ hanno proposto di respingere la petizione e in via preliminare hanno eccepito la prescrizione di qualunque pretesa. Nella loro risposta del 28 ottobre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno concluso a loro volta per il rigetto dell'azione, sollevando preliminarmente la medesima eccezione opposta dalle altre convenute, e hanno chiesto che l'attrice fosse tenuta a rifondere loro una somma imprecisata per il pregiudizio subìto dall'indebita lite. Il 7 novembre 1994 __________, __________ e il Comune di __________ hanno instato dipoi perché l'attrice fosse tenuta a prestare una cauzione processuale di
fr. 200 000.–. Con ordinanza del 21 novembre 1994 questa Camera ha conferito all'attrice il beneficio dell'assistenza giudiziaria e con decreto dello stesso giorno ha respinto la domanda di cauzione. In sede di replica e duplica le parti hanno confermato il loro punto di vista, l'attrice chiedendo nondimeno che gli interessi del 5% decorressero dal 22 novembre 1988 anziché dal 10 gennaio 1992, come figurava nella petizione.
D. Il giudice delegato ha limitato l'udienza preliminare del 6 giugno 1995 all'esame della prescrizione. Ultimata l'istruttoria di tale eccezione, le parti sono comparse al dibattimento finale del 4 dicembre 1996, mantenendo le proprie posizioni. __________, __________ e il Comune di __________ hanno precisato inoltre la domanda di risarcimento del danno subìto per l'indebita lite in fr. 30 000.–. Statuendo con sentenza del 9 maggio 1997, questa Camera ha respinto l'eccezione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state poste per un quinto a carico di __________ e __________ in solido e per il resto a carico di __________, __________ e del Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà. __________ e __________ sono state obbligate inoltre a rifondere all'attrice fr. 2000.–, gli altri convenuti fr. 8000.– per ripetibili.
E. All'udienza preliminare del 15 ottobre 1997 le parti hanno offerto svariate prove, fra cui una perizia sul valore venale delle azioni litigiose, che il giudice delegato ha ammesso con ordinanza del 16 giugno 1998. Esperiti gli altri mezzi istruttori, il perito è stato invitato a presentare il proprio referto, che ha trasmesso alla Camera il 27 novembre 2000. L'attrice ne ha chiesto la delucidazione scritta con istanza del 14 dicembre 2000. Il perito ha consegnato il suo complemento il 26 giugno 2001. Con decreto del 16 agosto 2001 il giudice delegato, accertato che __________ si era rivolta a un legale di fiducia, ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio. Chiusa l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 novembre 2001 __________ ha ribadito le proprie domande di petizione. __________, __________ e il Comune di __________ hanno presentato anch'essi un memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001 in cui hanno proposto, una volta ancora, di respingere l'azione, rinunciando in ogni modo a chiedere la rifusione del pregiudizio per indebita lite. __________ e __________, inattive sin dal marzo 2000, sono rimaste silenti e non si sono costituite nemmeno al dibattimento finale del 23 novembre 2001, in esito al quale __________, __________, __________ e il Comune di __________ hanno riaffermato le loro contrapposte posizioni.
Considerando
in diritto: 1. L'attrice rimprovera al rappresentante provvisorio __________, deceduto – come detto – nel 1993, di avere “svenduto”, nell'autunno del 1988, 408 azioni nominative della ditta __________ appartenenti al marito, e che la Delegazione tutoria di __________ nulla ha fatto per impedire tale alienazione. Con ciò gli organi di tutela, compreso il rappresentante provvisorio, avrebbero violato il loro dovere di diligenza (art. 426 CC), cagionando al marito un danno economico, oltre che sofferenze psichiche. Sempre secondo l'attrice, il comportamento illecito e la colpa delle autorità coinvolte è fuori discussione, così come pacifico e comprovato è il nesso di causalità – naturale e adeguato – fra gli atti e le omissioni degli organi di tutela, da un lato, e il pregiudizio patito dall'interdicendo, dall'altro. La sola questione litigiosa consisterebbe dunque nell'accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio. A tale riguardo essa rileva che il perito ha stimato il valore del pacchetto azionario, al momento della vendita (1988), in fr. 522 240.–, rispettivamente in fr. 300 000.– qualora l'alienazione fosse dovuta intervenire con urgenza. L'attrice nega però che il marito versasse in una situazione finanziaria tale da giustificare la vendita immediata delle azioni. Inoltre essa ritiene che il perito abbia adottato un metodo di calcolo erroneo e non abbia valutato adeguatamente taluni attivi societari, da cui risulterebbe un valore delle azioni, nel 1988, superiore a quindici milioni di franchi. Donde il buon fondamento della domanda di risarcimento di fr. 1 430 458.95, cui si aggiunge un torto morale che l'attrice valuta in fr. 70 000.–, ossia il 5% del danno patrimoniale.
2. Entrambe le parti convenute obiettano, in sintesi, che gli organi di tutela non hanno affatto violato il dovere di diligenza previsto dall'art. 426 CC, giacché la vendita urgente delle azioni – avvenuta con il consenso dei coniugi __________ – era necessaria nell'interesse dell'interdicendo, in modo da ottenere liquidità sufficienti per onorare debiti scaduti. __________, __________ e il Comune di __________ soggiungono che, come risulta dalla perizia, il ricavato di fr. 350 000.–, pur non raggiungendo il valore venale delle azioni, era superiore al prezzo che si sarebbe potuto ragionevolmente conseguire in caso di vendita a breve termine. Ne desumono che __________ non ha subìto alcun pregiudizio dall'alienazione. Tanto meno – essi proseguono – ove si consideri che in una causa promossa dallo stesso __________ davanti all'Amtsgericht __________ (Canton Soletta) per far accertare la nullità della compravendita, proprio l'attore ha rifiutato nel 1991 l'offerta di rientrare in possesso del pacchetto azionario alle condizioni d'acquisto, e nel 1993 non ha dato seguito nemmeno alla transazione giudiziaria con cui si era posto fine alla causa, che prevedeva la retrocessione dei titoli dietro versamento di soli fr. 100 000.–. I convenuti negano per finire che l'alienazione litigiosa, quand'anche sia avvenuta sottocosto, possa giustificare un'indennità a titolo di riparazione morale, la quale soggiace per giurisprudenza a condizioni restrittive ed è concessa solo in casi eccezionali.
3. Nella sua sentenza del 9 maggio 1997 questa Camera, chiamata a statuire sulla prescrizione della pretesa, ha già avuto modo di esporre le norme federali e cantonali che disciplinano la responsabilità degli organi di tutela, come pure di ammetterne l'applicabilità – in linea di principio – ai convenuti (consid. 1 a 3). Su tali questioni non giova ripetersi. Controverso rimane il problema di sapere, come rileva l'attrice, se la vendita delle azioni (al prezzo di fr. 350 000.–) abbia cagionato un danno all'interdicendo, se sia avvenuta cioè a un prezzo inferiore rispetto al valore venale dei titoli. Il perito ha stimato tale valore, nel 1988, in fr. 522 240.– (referto, punto 3.1.4 pag. 16 in basso), ossia fr. 172 240.– oltre il ricavato della vendita. Ha accertato nondimeno che, nel caso in cui l'operazione fosse dovuta avvenire in tempi brevi, il valore del pacchetto azionario si sarebbe verosimilmente attestato, sempre nel 1988, a fr. 300 000.– (punto 3.2, pag. 17 in basso). Ciò premesso, occorre esaminare anzitutto se __________ fosse tenuto a vendere con urgenza le azioni dell'interdicendo, nell'interesse di lui, per procurarsi le liquidità necessarie a pagare debiti improrogabili. Se così fosse, in effetti, non potrebbe farsi questione di danno patrimoniale, giacché __________ avrebbe incassato fr. 50 000.– più di quanto valevano i titoli.
a) I convenuti – e soprattutto __________, __________ e il Comune di __________ – adducono che nel 1988 la situazione finanziaria dell'interdicendo era “molto preoccupante”: __________ era “gravato da numerosi debiti oltretutto riguardanti anche oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento della pigione e delle spese ospedaliere della madre” (risposta del 28 ottobre 1994, pag. 50 verso l'alto). Sottolineano inoltre che __________, in una lettera del 29 settembre 1988, aveva proposto alla Delegazione tutoria di __________ la vendita delle azioni “per evitare una dozzina di precetti esecutivi, dato che i debiti bruciano” (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 4 verso l'alto con riferimento al doc. _). Sempre secondo i convenuti, la situazione finanziaria dell'interdicendo si sarebbe ulteriormente deteriorata dopo di allora, i debiti essendo aumentati dai fr. 188 453.70 indicati dal rappresentante provvisorio nella lettera del 29 settembre 1988 (doc. _) ai fr. 237 603.95 figuranti nell'ordine di pagamento da egli impartito il 29 novembre successivo all'__________ (doc. _; conclusioni citate, pag. 5 in basso). Da parte sua, l'attrice nega che la situazione finanziaria del marito rendesse necessaria una vendita a breve termine delle azioni. Afferma che i debiti di lui, contrariamente alle asserzioni dei convenuti, non erano di natura tale da giustificare un pagamento urgente, tant'è che il marito non era nemmeno oggetto di procedure esecutive. Per di più, il rappresentante provvisorio avrebbe omesso di annoverare fra gli attivi coniugali gli averi bancari, un deposito di titoli e alcuni gioielli, allestendo in definitiva un inventario della sostanza incompleto e inveritiero al solo scopo di far apparire urgente la vendita da egli sollecitata.
b) Nella nota lettera del 29 settembre 1988 al segretario della Delegazione tutoria (doc. _) il rappresentante provvisorio si era così espresso:
Per evitare una dozzina di precetti esecutivi (avvisati) propongo di vendere gli [sic] azioni al costo non fuori posto di fr. 346 800.–.
Sotto il mio controllo personale verrebbero pagate [sic] tutti debiti di fr. 188 500.–; fr. 100 000.– in obbligazioni bancari [sic] e la rimanenza di
fr. 58 300.– cto-corr. bancario.
Non tocca a me di decidere; i debiti brucciano [sic].
Vendute le azioni, il 29 novembre 1988 lo stesso __________ ha dato ordine all'__________ di saldare con il provento dell'operazione debiti di __________ per complessivi fr. 237 603.95 (doc. _). Il fascicolo processuale non consente tuttavia di desumere che la situazione finanziaria di __________, quand'anche precaria, fosse tale da imporre il pagamento immediato dei debiti indicati dal rappresentante provvisorio. Che i creditori elencati nell'ordine di pagamento bancario avessero sollecitato le loro spettanze o avessero finanche minacciato – come sembra lasciar intendere __________ (doc. _) – l'avvio di procedimenti esecutivi non risulta dagli atti. Questi non confortano nemmeno l'assunto dei convenuti, secondo cui __________ non aveva liquidità sufficienti per far fronte a “oneri di importanza esistenziale, quali ad esempio il pagamento della pigione” (sopra, consid. a). Non risulta in effetti – né i convenuti pretendono – che l'interdicendo abbia mai ricevuto diffide di pagamento relative a canoni di locazione né, tanto meno, comminatorie di disdetta (art. 257d CO). Riguardo alle possibili spese ospedaliere della madre (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2001, pag. 50), è appena il caso di ricordare che il rappresentante provvisorio era tenuto a curare anzitutto gli interessi dell'interdicendo. Quale emergenza inducesse a pagare subito eventuali debiti della madre utilizzando beni del figlio non è dato a divedere. Per finire, quindi, che le 408 azioni dovessero essere alienate immediatamente nell'autunno del 1988 risulta assai dubbio, sicché non si può escludere a priori che dall'avvenuta vendita per fr. 350 000.– __________ possa anche avere subìto pregiudizio. Occorre esaminare, in simili circostanze, se ciò sia il caso, rispettivamente se l'ammontare del danno sia comprovato. Solo in tale ipotesi gioverà indagare oltre, ammesso e non concesso che ciò sia fattibile, sulla necessità di vendere senza indugio il pacchetto azionario.
4. Dal carteggio processuale risulta che, nella già citata causa avviata da __________ davanti all'Amtsgericht __________ per far accertare la nullità della compravendita litigiosa, all'udienza principale del 9 settembre 1991 le controparti __________ ed __________ avevano offerto all'attore la retrocessione del pacchetto azionario contro rimborso del prezzo di acquisto (fr. 350 000.–), ma che l'attore aveva rifiutato (doc. _, pag. 8 secondo paragrafo e pag. 12 in fondo). Il tribunale aveva poi respinto l'azione con sentenza del giorno stesso (doc. _). Contro tale giudizio __________ era insorto all'Obergericht del Canton Soletta, davanti al quale le parti avevano poi concluso, il 22 marzo 1993, la seguente transazione giudiziale (doc. _, pag. 2):
1. Die Parteien vereinbaren, den Verkauf der 408 Namenaktien an __________ rückzuabwickeln. Die gegenseitigen Leistungen sind Zug um Zug wie folgt zu erbringen:
a) Die Beklagten hinterlegen die Aktienzertifikate Nr. 3, 8, und 10 bei der __________.
b) Die Aktien sind dem Kläger gegen die Bezahlung von Fr. 100 000.– herauszugeben.
c) Die Zahlung gemäss lit. b hievor hat bis am 25. Mai 1993 zu erfolgen.
d) (…)
2. Der Kläger hat Kenntnis vom Abschluss der __________ per 31.12.1992 und weiss, dass unter Umständen ein Kapitalschnitt notwendig wird.
(…)
Ciò posto, l'Obergericht aveva stralciato quel 22 marzo 1993 la causa dai ruoli (doc. _). Se non che, in seguito __________ aveva sconfessato l'accordo e il 25 maggio 1993 aveva presentato all'Obergericht una domanda di revisione in cui chiedeva che, annullata la transazione, si giudicasse sul suo appello (doc. _). Il tribunale aveva respinto la domanda con sentenza del
21 settembre 1993 (doc. _). Una seconda domanda di revisione era stata rigettata dallo stesso tribunale il 15 novembre 1993 (doc. _) e la procedura di una terza domanda, analoga, è stata sospesa dall'Obergericht con decisione del 20 ottobre 1994, in attesa dell'odierna sentenza (doc. _).
a) Stando all'attrice, il rifiuto dell'offerta in prima sede e la ricusa della transazione firmata in appello non erano dovute a carenze di liquidità da parte del marito (tant'è che il 12 maggio 1993 essa aveva contratto un mutuo di fr. 100 000.– proprio per finanziare l'operazione: doc. _, clausola n. 1), ma alla circostanza che “le azioni della società nel 1991 risp. nel 1993 avevano perso molto del loro valore, per cui il prezzo offerto di fr. 350 000.–/fr. 100 000.– era già troppo esoso” (replica, pag. 28 verso l'alto). L'affermazione è senz'altro apodittica, ma potrebbe apparire non priva di ogni verosimiglianza ove si pensi che proprio nel 1988 la __________ era entrata in un periodo di difficoltà finanziarie, sfociate cinque anni più tardi in una riduzione di capitale (doc. _, pag. 6 in alto). Ai fini del giudizio ci si può dunque dipartire da tale presupposto, addotto dall'attrice stessa. Quanto all'interrogativo di sapere se la firma della transazione giudiziale – appunto nel 1993 – davanti all'Obergericht di Soletta fosse affetta da vizio della volontà (sebbene __________ avesse dichiarato espressamente di conoscere lo stato patrimoniale della ditta al 31 dicembre 1992 e di sapere che in simili circostanze si prospettava una riduzione di capitale per risanare l'azienda: doc. _, pag. 2 a metà, clausola n. 2), la questione non riguarda l'attuale causa.
b) Sta di fatto che, dipartendosi dalle stesse allegazioni dell'attrice, __________ potrebbe avere subìto un danno dall'avvenuta vendita delle azioni per fr. 350 000.– nel novembre del 1988 solo se, tra quella data e il settembre del 1991 al più tardi, fosse stato possibile realizzare i titoli a un prezzo superiore. Il 9 settembre 1991, in effetti, il valore venale delle azioni doveva già essere ben al di sotto di fr. 350 000.–, in difetto di che mal si comprende come l'attrice possa definire “troppo esosa” l'offerta formulata quel giorno da __________ ed __________. Che poi il valore venale delle azioni sia risalito – eventualità cui l'attrice nemmeno allude – appare inverosimile e addirittura impensabile, l'attrice medesima affermando che nel marzo del 1993 il valore dei titoli era ormai sceso sotto i fr. 100 000.–, al punto da definire “troppo esoso” anche il prezzo fissato nella transazione giudiziale. Nel caso in cui le azioni non fossero state vendute, quindi, dal novembre del 1988 in poi __________ avrebbe visto precipitarne il valore (peritalmente accertato in fr. 522 240.–, ma ritenuto più alto dall'attrice, che ancora nelle conclusioni ha censurato i criteri di valutazione adottati dall'esperto) in tempi brevi. A distanza di tre anni, in effetti, il deprezzamento era già tale da non potersi più ricavare, a detta dell'attrice medesima, neanche la somma di fr. 350 000.–.
c) È vero che, stando a __________ (il quale aveva concesso a __________, il 12 maggio 1993, un mutuo di fr. 100 000.– per onorare la transazione giudiziale: doc. _), il valore dei titoli sarebbe stato – stando alle dichiarazioni della stessa attrice – di almeno un milione di franchi, e ciò ancora nel 1993 (verbale di audizione rogatoriale del 23 novembre 1999, risposta n. 3, pag. 5 in basso). Già si è visto però che l'attrice, e con lei il marito, si sono ben presto ricreduti, al punto da instare a tre riprese per l'annullamento della transazione davanti all'Obergericht di Soletta. Non incombe a questa Camera giudicare – si ripete – se la firma della nota transazione giudiziale da parte di __________ nel marzo del 1993 (allorché la sua rappresentanza provvisoria era stata revocata da più di tre anni) fosse affetta da vizi. Ai fini dell'attuale giudizio è sufficiente fondarsi su quanto la stessa attrice afferma costantemente fin dall'introduzione della causa, il 19 maggio 1994. E in base a tali affermazioni la conclusione può essere una soltanto: se __________ fosse rimasto proprietario delle azioni, egli avrebbe assistito a un calo di valore manifesto. Nemmeno l'attrice pretende per altro, come detto, che il valore dei titoli abbia mai dato, in un momento qualsiasi, segni di ripresa.
d) Tutto ciò premesso, __________ può avere subìto un danno nella sola eventualità in cui fosse possibile alienare il pacchetto azionario, dopo il novembre del 1988, spuntando una cifra superiore a quella ricavata dal rappresentante provvisorio (fr. 350 000.–). Sempre a condizione di agire con sollecitudine, poiché nel lasso di tre anni i titoli avrebbero perduto oltre un terzo del loro pregio (passando da un valore peritalmente accertato di fr. 522 240.– a meno di fr. 350 000.–). Ora, non solo l'attrice non indica chi sarebbe stato disposto a pagare un miglior prezzo entro un lasso di tempo ragionevole, ma essa sembra rimproverare agli organi di tutela proprio l'alienazione come tale, denunciando “l'incredibile svendita” che ha gravemente offeso e prostrato il coniuge, ricaduto in gravi depressioni e nell'abuso di alcolici (petizione, pag. 6 in basso). Il fatto è che se le azioni non fossero state cedute, __________ avrebbe patito a scadenza relativamente breve disagi maggiori. Non solo, infatti, il valore dei titoli sarebbe nettamente diminuito, ma egli si sarebbe verosimilmente visto escutere dai creditori, i quali nel novembre del 1988 portavano ancora pazienza (nonostante i timori di __________: sopra, consid. 3a), ma non sicuramente a tempo indefinito.
e) Ne segue che l'attrice non ha affatto reso verosimile il danno patito dal coniuge. Ancora nel suo memoriale conclusivo essa si limita a criticare l'operato dei convenuti, censurando la vendita del pacchetto azionario, ma non pretende – né tanto meno sostanzia concretamente l'ipotesi – che fosse possibile vendere i 408 titoli a condizioni migliori prima che il loro valore scendesse. Men che meno ove si consideri che le azioni erano quelle di un'azienda di famiglia, non quotata in borsa, sicché l'acquisto dei titoli non poteva certo presumersi di interesse per il grande pubblico. Nelle condizioni illustrate è superfluo tornare a interrogarsi sulla necessità di alienare il pacchetto azionario con urgenza (sopra, consid. 3). Quand' anche non sussistessero gli estremi di allarmarsi subito, in effetti, nulla suffraga l'evenienza che la vendita potesse risultare più fruttuosa in seguito e che quindi un danno possa essere insorto a causa della fretta. Né avrebbe senso attardarsi sulle altre condizioni cui soggiace la responsabilità degli organi di tutela (illiceità, nesso causale, colpa). In mancanza di un verosimile danno, infatti, sarebbe vano indagare – nel quadro di un'azione di responsabilità – su eventuali errori degli organi di tutela. Al riguardo l'azione si rivela priva di consistenza.
5. Oltre al risarcimento del danno, l'attrice chiede un'indennità di
fr. 70 000.– per il torto morale cagionato al marito. Sostiene – come si è testé anticipato – che questi è stato “gravemente offeso nella sua personalità” dalla svendita delle azioni, al punto da ricadere in depressione e nell'abuso di alcolici. Invero la riparazione di pregiudizi immateriali non è disciplinata dall'art. 426 CC, che si riferisce solo al risarcimento di danni economici. In proposito tornano pertanto applicabili le disposizioni generali del Codice delle obbligazioni (Gross in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, Basilea 1999, n. 16 ad art. 426–429 CC).
a) L'art. 49 CO subordina il versamento di un'indennità per torto morale – fra l'altro – all'esistenza di una lesione della personalità, che dev'essere grave, dal profilo oggettivo e soggettivo (Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 49 CO con riferimenti). Per di più, la dottrina è divisa quanto alla cedibilità di una simile pretesa (Brehm, op. cit., n. 88 ad art. 49 CO e n. 126 ad art. 47 CO con rinvii; cfr. anche Girsberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n. 33 ad art. 164 CO). In primo luogo ci si potrebbe domandare quindi se l'attrice sia legittimata, in base all'atto di cessione del 22 aprile 1994 (doc. _), a far valere l'eventuale torto morale subìto dal marito. Sia come sia, si rispondesse pure affermativamente al quesito, nulla muterebbe ai fini del giudizio per le ragioni in appresso.
b) A prescindere dall'eventuale illiceità dell'atto e dall'eventuale colpa degli organi di tutela (questioni lasciate aperte poc'anzi), nella fattispecie non si ravvisa alcuna azione suscettibile di offendere gravemente la personalità dell'interdicendo. Si ricordi che, già dal profilo oggettivo, la perdita di un bene materiale, quand'anche di valore affettivo, giustifica un'indennità per torto morale solo in casi molto specifici. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo (Brehm, op. cit., n. 72 ad art. 49 CO con richiami), l'art. 49 CO essendo destinato a tutelare soltanto sofferenze particolarmente dolorose (cfr. Brehm, op. cit., n. 20 ad art. 49 CO). Ammesso e non concesso che la vendita intempestiva delle azioni si configuri come un atto colposamente illecito, dal lato oggettivo essa non basta a denotare una grave offesa alla personalità di __________. Soggettivamente è possibile che questi abbia avvertito l'alienazione dei titoli come una sorta di sconfitta personale, soprattutto nei confronti di __________ ed __________, ma dal lato oggettivo la vendita non trascende in una lesione della personalità. Tanto meno ove si consideri che, stando alle allegazioni dell'attrice medesima, se non subito l'alienazione sarebbe dovuta avvenire a breve termine, prima che il valore venale dei titoli cominciasse a scendere. Ne segue che la pretesa per torto morale non adempie, già a un primo esame, i requisiti dell'art. 49 CO. Anche su questo punto la petizione risulta quindi sprovvista di buon diritto.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 cpv. 1 CPC) che, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, vede subentrare in sua vece lo Stato del Cantone Ticino. La tassa di giustizia (art. 17 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LTG) è fissata in funzione del valore litigioso, che è quello delle domande (complessivi
fr. 1 500 458.95). Le ripetibili sono commisurate orientativamente al dettato dell'art. 9 cpv. 1 TOA (art. 150 CPC; Rep. 1985 pag. 104 consid. 5). La pratica ha richiesto un notevole dispendio di tempo e una ragguardevole mole di lavoro per il patrocinatore di __________, __________ e del Comune di __________, sicché appare giustificato far capo – per quanto riguarda tali convenuti – all'aliquota medio-alta del 5% (fr. 75 000.– arrotondati). A ciò vanno aggiunte spese per presumibili fr. 3000.– (art. 3 TOA). D'altro lato i tre convenuti hanno lasciato cadere in sede di conclusioni la domanda di risarcimento per danno da indebita lite (fr. 30 000.–), che li vede quindi soccombenti, ma che ha comportato per il legale dell'attrice un impegno pressoché trascurabile, onde l'applicazione dell'aliquota minima dell'8% (fr. 2400.–). Ne discende un'indennità per ripetibili di complessivi fr. 75 600.–.
Il legale di __________ e __________, pur non rinunciando formalmente al mandato, si è disinteressato del processo dopo il marzo del 2000 (le proprie assistite essendo ormai di ignota dimora), quando la causa era in fase istruttoria (non si erano ancora posti i quesiti peritali). Il suo ultimo atto consiste in una lettera del 17 marzo 2000 in cui comunicava che non avrebbe partecipato al successivo contraddittorio (indetto per discutere una sua stessa opposizione a una domanda di restituzione in intero), dopo di che è rimasto sempre passivo. Ai fini delle ripetibili egli va trattato perciò come un legale che materialmente desista dal patrocinio. In tali circostanze l'onorario ad valorem va combinato con l'onorario ad horam (art. 11 cpv. 2 TOA), secondo la nota formula elaborata dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15). L'onorario ad valorem è in concreto quello già noto (fr. 75 000.–); quello ad horam può essere ragionevolmente stimato in fr. 21 000.– (70 ore retribuite fr. 300.– l'una). Ne risulta un onorario di fr. 32 815.–, cui vanno aggiunte le spese presumibili (art. 3 TOA), per un totale dunque di fr. 35 500.– arrotondati.
Non si giustifica per converso, in nessuno dei due casi, l'applicazione dell'art. 12 TOA, sia perché i supplementi previsti in tale norma entrano in considerazione solo ove il massimo della tariffa ad valorem non basti a rimunerare adeguatamente l'avvocato (Rep. 1983 pag. 104 consid. 4), ipotesi che – come si è appena constatato – è estranea alla fattispecie, sia perché la causa direttamente in appello non ha imposto agli avvocati maggiori difficoltà rispetto a una causa analoga promossa davanti al Pretore (Rep. 1984 pag. 67 consid. 3b).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. La petizione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 40 000.—
b) perizia fr. 53 549.55
c) spese diverse fr. 114.05
d) testi fr. 336.40
fr. 94 000.—
sono posti a carico di __________, e in sua vece, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato del Cantone Ticino. A titolo di ripetibili l'attrice rifonderà a __________ e __________ un'indennità di fr. 35 500.– complessivi, come pure un'indennità di fr. 75 600.– complessivi a __________, __________ e al Comune di __________.
3. Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia (art. 162a CPC), dopo il passaggio in giudicato.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario