Incarto n. 72.2020.84
Lugano, 10 giugno 2020/sg
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 patrocinati dall’avv. RAAP 1 ACPR 7 patrocinati dallo studio RAAP 2
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 17 luglio 2019 al 25 settembre 2019 (71 giorni)
in anticipata esecuzione della pena dal 26 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (174 giorni)
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 87/2020 del 6.5.2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa, ripetuta
per avere,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio,
a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna,
indotto i predetti funzionari a bonificare dalla relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in Euro:
Ø in data 6.07.2007 Euro 10'100.00, importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
Ø in data 13.11.2008 Euro 60'000.00, importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 23.04.2009 Euro 75'750.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 5.06.2009 Euro 35'350.00 importo successivamente prelevato e trattenuto nella misura di Euro 25'350.00
Ø in data 19.11.2009 Euro 19'200.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto nella misura di Euro 9’200.00
Ø in data 9.09.2010 Euro 21'800.00 importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
Ø in data 21.10.2010 Euro 20’300.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 1.03.2011 Euro 18’523.32 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 26.04.2011 Euro 18'100.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 04.07.2011 Euro 35'024.34 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 08.09.2011 Euro 23'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 08.09.2011 Euro 30'024.77 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 09.12.2011 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 22.03.2012 Euro 5'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 12.04.2012 Euro 25'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 20.09.2012 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data 28.02.2012 Euro 18'500.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto,
nonché,
raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che serviva la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto a delle verifiche, prelevato dalla relazione __________ nr. __________
Ø in data 12.09.2008 Euro 45'468.70
Ø in data 11.06.2008 Euro 25’438.10
Ø in data 16.10.2009 Euro 303'454.50
ottenuto così facendo indebitamente complessivi EURO 794'033.73
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 146 cpv. 1 CP;
2. appropriazione indebita aggravata, ripetuta
per avere,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________ e di gestore di patrimoni,
impiegato indebitamente a proprio profitto o di un terzo valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio,
2.1 tra __________ e __________ (I) e __________, nel periodo 2010/2011, trattenuto e impiegato indebitamente per sé gli importi di EURO 18'000 e EURO 26'000, affidatigli da ACPR 5 per depositarli presso la relazione bancaria ______ nr. _______ presso la ACPR 7;
2.2 a __________, nel periodo dal 4.05.2005 al 16.02.2015,
disponendo, come gestore patrimoniale con potere di firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________, di pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4,
prelevando sistematicamente negli anni somme di denaro per importi variabili,
aprendo di conseguenza, all’insaputa dei clienti, dei sotto conti __________, __________, __________, utilizzandoli quindi come linee di credito, con i quali negli anni riusciva quindi a mascherare la situazione reale del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto __________, debitamente ritoccato,
impiegato indebitamente complessivi Euro 634'789.53
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 138 cifra 1 e 2 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1, a sua volta assistita dall’avv. __________;
- l’avv. __________, patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 7.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 11:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- i giorni passati in espiazione anticipata della pena sono 174 e non 173;
- al punto 1, secondo trattino, la cifra corretta è EUR 60'600.00, come risulta dall’AI 88, p. 2 e dallo scritto del 9 giugno 2020 del PP;
- il totale di cui al punto 1 ammonta a EUR 792'633.73;
- il cappello del punto 1 è modificato come segue: “a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i predetti, inducendoli in tal modo, ai danni della ACPR 7, a bonificare dalla relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in Euro”.
Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’agire di IM 1 è da considerarsi un agire brutto, perché comunque ricopriva un posto importante in seno alla banca, un posto di responsabilità, per cui la banca gli aveva dato fiducia, i funzionari gli avevano dato fiducia e i suoi clienti gli avevano dato fiducia, fiducia che lui ha tradito, non sa bene dire per quali motivi. In ogni caso la soluzione non era certo quella di attingere ai conti di terzi. Questo, se non l’aveva compreso al momento della denuncia, certamente l’ha compreso nei mesi di carcerazione e l’ha compreso sostanzialmente dalle prime battute dell’inchiesta, perché se nelle prime due o tre pagine di verbale è stato un po’ reticente, poi ha riconosciuto le sue responsabilità. Da un profilo giuridico e di ricostruzione degli importi illeciti non vi sono contestazioni nemmeno da parte della difesa, è tutto chiarito. La PP osserva di essere rimasta perplessa da un comportamento delle parti civili __________ e __________, perché ha trovato di dubbio gusto non sottoscrivere la proposta di rito abbreviato, per motivazioni non comprensibili, così come non ha ben compreso l’enormità delle richieste di indennizzo; non si capisce quale vendetta vogliano ordire nei confronti di IM 1, che ha sbagliato, ma non deve pagare più di quello che ha commesso. Egli ha riconosciuto il suo agire. Senza volere bagatellizzare quello che ha fatto, l’accusa precisa che nel periodo covid è stata la PP a chiamare l’avv. DUF 1 per scarcerare IM 1, per l’età, per una mamma molto anziana e per un periodo, per tutti, di incertezza sanitaria. IM 1 non subito ha aderito, poi ha riflettuto e ha detto di sì. L’accusa comunica di non chiedere la pena proposta nella procedura abbreviata, ma invece dei 10 (dieci) mesi chiede che da espiare siano solo 8 (otto) mesi, mentre il restante può essere sospeso per 2 (due) anni, a prescindere da quello che fu il pensiero degli accusatori privati;
- l’avv. __________, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 7, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiede di pronunciare un verdetto di colpevolezza nei confronti di IM 1. Appoggia la posizione sostenuta dal PP e si riferisce all’atto d’accusa del 6 maggio 2020 e alla requisitoria di oggi. Rinvia all’istanza d’indennizzo depositata, chiede di essere ammessa come accusatrice privata nell’azione penale e che IM 1 sia condannato versare alla banca CHF 54'503.60 con interessi del 5% l’anno a partire dal 10 giugno 2020 e di rinviare la banca al compente foro per le pretese di natura civile;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 ha ammesso senza particolari reticenze i fatti alla base dell’atto d’accusa. L’atto d’accusa è accettato senza riserve, condizioni o osservazioni. Anche per la pena proposta la difesa concorda con l’accusa, ritenendola una pena equa. Osserva che IM 1 ha avuto una carriera professionale in banca molto onorevole, fino a quando ha deciso di varcare la soglia dell’illecito, per motivi che non sono molto chiari, ma sono in parte da ricercare nella sua situazione personale difficile, che ha causato un aumento delle necessità finanziarie di IM 1, e a investimenti andati male. IM 1 ha acconsentito a tutto quanto era accettabile per quanto attiene alle richieste della famiglia. Egli non aveva un tenore di vita esagerato, ma alto, che avrebbe dovuto ridimensionare quando sono aumentate le spese, ciò che lui non è stato in grado di fare, decidendo di passare dalla parte dell’illecito. Decide di usare soldi di clienti fidelizzati, in parte per non deludere le aspettative di altri suoi clienti, ma anche in parte per utilizzarli per sé stesso, avendo un tornaconto personale. Finisce in prigione a 70 anni, si rompe un femore, in prigione, e vive un periodo non semplice a causa del covid. Il suo comportamento ha rovinato anche l’esistenza delle persone che stanno vicino a IM 1 e lui ne è consapevole. Non è mai facile ammettere di avere sbagliato, soprattutto per una persona che per anni ha rivestito una carica importante. Va tenuto conto della sua età, del fatto che ha parzialmente risarcito, che sono trascorsi 5 anni dalle ultime malversazioni, che ha riconosciuto le sue responsabilità e che è incensurato. Si allinea alla richiesta di pena dell’accusa. Per quanto riguarda le pretese degli accusatori privati __________ e __________, rimanda alle sue osservazioni scritte, osservando che vi è stato un rimborso, di cui inspiegabilmente gli accusatori privati si sono dimenticati. Per la pretesa della ACPR 7, chiede che anche per le spese legali vengano rinviati al foro civile, necessitando una verifica nel dettaglio, per stabilire se l’impegno è stato tale da giustificare l’onorario di CHF 500.00 l’ora.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto d’accusa
1. In entrata di dibattimento, con l’accordo delle parti, sono state effettuate le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- i giorni passati in espiazione anticipata della pena sono 174 e non 173;
- al punto 1, secondo trattino, la cifra corretta è EUR 60'600.00, come risulta dall’AI 88, p. 2 e dallo scritto del 9 giugno 2020 del PP;
- il totale di cui al punto 1 ammonta a EUR 792'633.73;
- il cappello del punto 1 è modificato come segue: “a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i predetti, inducendoli in tal modo, ai danni della ACPR 7, a bonificare dalla relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in Euro”.
II) Questione pregiudiziale
2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di appropriazione indebita aggravata di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa, per i fatti precedenti il 10 giugno 2005, è abbandonato a
seguito di intervenuta prescrizione.
III) Curriculum vitae dell’imputato
3. IM 1, …OMISSIS...
Nel verbale della persona arrestata, l’imputato ha così riferito per quanto attiene alla sua situazione personale:
" …OMISSIS...”
(VI PP 17.07.2019, AI 13, p. 2).
4. IM 1 è incensurato (estratto del casellario giudiziale svizzero, allegato all’Inc. 2019.6234).
5. In occasione del pubblico dibattimento, invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato ha dichiarato:
" È una bella domanda. Vedo. Intanto devo chiudere questa storia, poi vedrò cosa fare, se rimanere in Svizzera o andare in un paese dove la vita costa meno.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
IV) Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
6. Il 18 giugno 2019 ACPR 1 e ACPR 2 hanno sporto denuncia per i titoli di reato di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti nei confronti di IM 1, già direttore della ACPR 7, incaricato sino al 2017 della gestione del patrimonio della famiglia __________ depositato presso il citato istituto, comunicando di avere constatato, nel 2018, che l’imputato ritardava a dar seguito alle richieste di bonifico. Sollecitato in tal senso, IM 1 avrebbe comunicato loro di avere trasferito i fondi su un conto a Singapore, senza tuttavia poter mostrare alcuna documentazione al proposito. Ottenuta la documentazione bancaria, le accusatrici avrebbero tuttavia potuto constatare diverse anomalie in merito a bonifici e prelievi e avrebbero scoperto che, contrariamente a quanto comunicato, il patrimonio presente nel 2007 di EUR 1'633'388.51, che credevano, stando ai vari “rendiconti” trasmessi loro da IM 1 negli anni via e-mail, essere ben superiore ai 2 milioni, nel 2018 era invece pari a zero. L’erosione del conto sarebbe da addebitare in particolare a prelievi e bonifici a contanti per almeno EUR 800'000.00.
7. Interrogata in merito alla denuncia, ACPR 2 ha precisato di essere sempre stata in ottimi rapporti con l’imputato. A seguito di problemi di salute, i quali avrebbero comportato un maggiore bisogno di liquidità, quest’ultimo avrebbe tuttavia stentato a dar seguito alle loro richieste di bonifico, accampando scuse e cambiando atteggiamento nei loro confronti.
8. Visto quanto sopra, il 16 luglio 2019 la Polizia ha proceduto al fermo di IM 1, con contestuale interrogatorio della di lui moglie, __________, la quale ha dichiarato di provvedere al mantenimento del marito, il quale le avrebbe pure sottratto CHF 60'000.00. La donna ha riferito che l’imputato, prima della pensione, percepiva uno stipendio annuo che poteva raggiungere il mezzo milione di franchi, denaro di cui tuttavia non sarebbe rimasto nulla. Nel 2017, ha dichiarato __________, sarebbero iniziati ad arrivare una serie di precetti esecutivi per imposte non pagate.
9. IM 1 ha ammesso sin dal suo primo verbale di avere prelevato, nel 2009, EUR 30'000.00 dalla relazione bancaria __________ di ACPR 2, somma che ha riferito di avere impiegato per coprire delle perdite cagionate da una cattiva gestione operata sul patrimonio, e più precisamente sulla relazione denominata __________, di un’altra cliente italiana, deceduta nel 2011. Confrontato alle divergenze tra le uscite indicate alle signore __________ via e-mail e le effettive uscite dai conti, l’imputato ha inizialmente negato e sostenuto di non ricordare, salvo poi dover ammettere, confrontato con il rinvenimento, presso l’abitazione della di lui madre, di firme in bianco a nome di __________ e __________, nonché di collage con la carta intestata della banca, di avere indebitamente sottratto a __________ e __________ oltre 1 milione di Euro (rapporto di arresto provvisorio, AI 18).
10. In accoglimento dell’istanza del PP (AI 19) – ritenendo sussistere, in capo all’imputato, gravi indizi di reato e concreti elementi indizianti pericolo di collusione/inquinamento delle prove, in uno con l’assenza di misure sostitutive adeguate – con decisione del 19 luglio 2019 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 17 ottobre 2019 compreso (AI 29).
11. Dando seguito alla richiesta dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dal 26 settembre 2019 (AI 93).
12. In data 17 marzo 2020 il PP ha ordinato la scarcerazione dell’imputato (AI 140).
13. Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di truffa ripetuta e appropriazione indebita aggravata ripetuta.
V) Fatti e diritto
14. L’atto d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, imputa a IM 1 il reato di truffa ripetuta, per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo dal 06.07.2007 al 20.09.2013, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, indotto i predetti funzionari a bonificare dalla relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in Euro:
- in data 6.07.2007 Euro 10'100.00, importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
- in data 13.11.2008 Euro 60'600.00, importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 23.04.2009 Euro 75'750.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 5.06.2009 Euro 35'350.00 importo successivamente prelevato e trattenuto nella misura di Euro 25'350.00
- in data 19.11.2009 Euro 19'200.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto nella misura di Euro 9’200.00
- in data 9.09.2010 Euro 21'800.00 importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
- in data 21.10.2010 Euro 20’300.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 1.03.2011 Euro 18’523.32 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 26.04.2011 Euro 18'100.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 04.07.2011 Euro 35'024.34 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 08.09.2011 Euro 23'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 08.09.2011 Euro 30'024.77 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 09.12.2011 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 22.03.2012 Euro 5'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 12.04.2012 Euro 25'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 20.09.2012 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 28.02.2012 Euro 18'500.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto,
nonché, raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che serviva la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto a delle verifiche, prelevato dalla relazione __________ nr. __________
- in data 12.09.2008 Euro 45'468.70
- in data 11.06.2008 Euro 25’438.10
- in data 16.10.2009 Euro 303'454.50
ottenuto così facendo indebitamente complessivi Euro 792'633.70 (punto 1).
15. IM 1, secondo l’accusa, è poi prevenuto colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta, per avere, nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________ e di gestore di patrimoni, impiegato indebitamente a proprio profitto o di un terzo valori patrimoniali a lui affidati, e meglio,
- tra __________ e __________ (I) e __________, nel periodo 2010/2011, trattenuto e impiegato indebitamente per sé gli importi di EURO 18'000 e EURO 26'000, affidatigli da ACPR 5 per depositarli presso la relazione bancaria __________ nr. __________ presso la ACPR 7;
- a __________, nel periodo dal 4.05.2005 al 16.02.2015, disponendo, come gestore patrimoniale con potere di firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________, di pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, prelevando sistematicamente negli anni somme di denaro per importi variabili, aprendo di conseguenza, all’insaputa dei clienti, dei sotto conti __________, __________, __________, utilizzandoli quindi come linee di credito, con i quali negli anni riusciva quindi a mascherare la situazione reale del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto __________, debitamente ritoccato, impiegato indebitamente complessivi Euro 634'789.53 (punto 2).
16. Dopo iniziali reticenze, IM 1 già in corso d’inchiesta ha integralmente riconosciuto tutti i fatti imputatigli (cfr. VI PP 17.7.2019, AI 13; VI PP 22.7.2019, AI 30; VI PP 13.8.2019, AI 55; VI PP 19.8.2019, AI 59; VI PP confronto IM 1/ACPR 5 19.9.2019, AI 83; VI PP 25.9.2019, AI 88; VI PP 17.1.2020, AI 121), ammissioni da lui ribadite pure in aula (VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2). In tale contesto, la Corte ha accertato che i fatti si sono svolti così come indicato nella promozione dell’accusa.
17. Giova qui osservare, quanto alle motivazioni che hanno dettato il suo agire, che nel verbale del PP del 17 luglio 2019 l’imputato ha dichiarato che:
" (…) nel 1987-88 ho conosciuto delle persone, e meglio __________ il quale mi ha presentato un commercialista di __________, dove ci siamo anche incontrati, in albergo __________, non mi ricordo il nome di questo commercialista. A questo incontro mi è stato prospettato un investimento nello smaltimento dei rifiuti nel Nord Italia, mi è stato mostrato un businessplan e io ho espresso il mio parere positivo e quindi ho dato anche soldi miei, erano circa CHF 150'000, questi soldi li consegnati a __________ a contanti, circa 3 anni dopo, il tempo per raccogliere i soldi, per loro non c’erano problemi perché comunque il progetto non sarebbe partito subito. Poi l’operazione non è andata in porto, dopo 1 anno 2 anni si sono ripresentati accusandomi che io avevo detto che il businessplan era buono, e da quel momento volevano riavere i loro soldi indietro, diversamente minacciavano di uccidere i mie figlie questo è durato fino al 2012, si facevano vivi ogni mese, mese e mezzo, chiedevano dai 20'000 Euro ai 30'000, si presentavano all’improvviso, senza preavviso, magari ero a guardare l’hockey, e me li trovavo ai parcheggi. In sostanza ho dato loro circa 600'000 Euro in totale. Per pagarli ho preso al __________ circa 500'000 e ai __________ circa 400'000 in sostanza i soldi che non sono marcati nelle loro mail, i soldi inviati al _________, confermo inoltre di aver preso i soldi i 300'000 della cliente __________.”
(VI PP 17.7.2019, AI 13, p. 7).
Sentito nuovamente dal PP il 22 luglio 2019 ha avuto modo di spiegare:
" Erano gli anni 90 e avevo incontrato questo __________ a __________ dove mi aveva appunto prospettato, come già spiegato, questo progetto di smaltimento di rifiuti. Io gli avevo consegnato la prima volta, nell’ottobre del 2000, una prima tranche di 25'000 CHF. Era venuto a __________, era lui che veniva a trovarmi, un po’ all’improvviso, fuori dalla banca. Non ho mai potuto avere il suo numero di telefono, non ho mai saputo dove abitasse, però il progetto come ho detto mi sembrava buono. Ad ogni buon conto gli avevo consegnato la prima tranche di 25'000, poi lui sapeva che mi recavo ogni giovedì a __________ con il mio amico __________ e in uno di questi incontri mi ha fatto vedere che aveva versato i soldi alla __________ di __________. In sostanza io ho pagato a tranches fino al ’91, poi è successo il patatrack di Tangentopoli, non ho più visto __________ a __________ in quanto arrestato e me ne sono ben guardato, per sei sette mesi, di andare in Italia. Ho rivisto __________ nel 1992 e 1993, sempre a __________. L’avrò visto due o tre volte, Gli dicevo che doveva modificare il progetto, considerare i costi e l’inflazione. Finalmente, dopo anni che non sentivo più nulla da parte sua, nel 97 lo rivedo nuovamente a __________. Mi ripresenta il progetto modificato con le mie correzioni sui costi e ricavi. Lui mi diceva che i soldi erano depositati fiduciariamente. Mi sembra che nel 1997 mi avesse fatto vedere il saldo. Avevo visto che c’era circa 200 milioni di vecchie lire. Mi dice che avrebbe mandato alla Regione il progetto. (…)
Lo rivedo finalmente nel 2000. Viene sotto la banca all’improvviso, mi accusa che per colpa mia era andato tutto a rotoli, che le mie previsioni erano state tutte sbagliate e che avevo spinto io per il progetto. Inizia a pretendere da me quanto investito da loro nel progetto. Si presentava accompagnato da due persone e aveva iniziato, al mio rifiuto di restituire alcunché, a dirmi che sapevano dove trovare mia figlia che in quell’epoca studiava a __________ e io avevo sentito le loro minacce come serie e così avevo iniziato a preparare man mano dei contanti che tenevo in cassetta in banca per poterglieli consegnare ogni qualvolta si presentava. Veniva circa tre/quattro volte all’anno e mi chiedeva più o meno 25/30'000 franchi. Gli davo quello che avevo già ritirato. (…) Con __________ non ne ho mai parlato anche perché poi era finito nei pasticci lui.
(…) non gli ho detto niente, nemmeno successivamente quando mi ha chiesto dei suoi soldi. A lui avevo raccontato che i soldi erano finiti in un fondo a __________. Gli avevo anche raccontato che avevo subito un blocco dai revisori perché erano in nero.
(…) quindi io consegnavo a contanti sino al 2012, circa 60'000 CHF all’anno a questa persona. Nel 2012 mi ha detto, dal nulla, che non aveva più bisogno di me e io ho tirato un sospiro di sollievo.”
(VI PP 22.07.2019, AI 30, p. 2 e 3).
18. In occasione dell’interrogatorio del 13 agosto 2019, alla contestazione del PP che non risulta che egli abbia sempre riversato il denaro da lui sottratto a __________ a tale __________, ma che dal “Movimento cronologico a contanti” risultano, il 19 settembre 2008, un prelievo di CHF 45'468.70, di cui unicamente CHF 18'000.00 riversati, e il 23 aprile 2009, un prelievo di CHF 75'750.00, di cui CHF 24'750.00 trattenuti per sé, denaro poi riversato il 28 aprile 2009 a “__________, __________”, IM 1 ha reagito come segue:
" (…) non mi ricordavo, effettivamente quindi in queste occasioni non ho versato tutti i soldi a __________.
(…) io non ricordo che per gli altri prelievi a danno di __________, li abbia spesi per me. Fatemi vedere magari mi viene in mente.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 2).
19. Invitato a spiegare a cosa fossero serviti i soldi consegnatigli da ACPR 5 nel mese di ottobre 2012, posto che nel 2012 la questione di __________ era ormai chiusa, IM 1 ha riferito di averli utilizzati in parte “per __________ visto che la linea di credito era al limite”, e meglio:
" (…) avevo fatto un debito che arrivava nel 2013 circa a 700'000. Io avevo aperto un conto debitore nel 2005, i __________ non sapevano nulla di questo conto. Avendo il diritto di firma, il conto lo avevo potuto aprire io. Anche nel 2005 i soldi servivano sempre per __________.
(…) nel 2012 ero arrivato al limite, poi __________ nel 2012 aveva letto che poteva essere un problema con i soldi messi nelle assicurazioni, in quanto aveva letto che le assicurazioni avrebbero notificato al fisco i soldi non dichiarati. Io ho quindi detto a __________ che era meglio versare quindi i 300'000 delle assicurazioni sul conto. Questi soldi sono stati investiti su un altro conto.
(…) questi soldi hanno permesso di tenere sino al 2015.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 3).
20. Rispondendo alla domanda del PP a sapere se il motore di tutto non fosse piuttosto quello di voler mantenere un tenore di vita elevato, l’imputato ha tuttavia riconosciuto che:
" (…) riflettendo in verità il motivo per cui ho iniziato a malversare è che non avevo abbastanza soldi. __________ esiste, dal 1998 sino al 2003 più o meno ero riuscito a pagarlo con i miei soldi, poi sono iniziate le spese dette prima e quindi il voler mantenere anche il tenore di vita di prima. Ho prelevato in massima parte per me, quindi a __________ di soldi miei ho dato circa 300'000 CHF e da __________/__________ almeno 300'000 Euro, quindi la rimanenza è finita per mie spese.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 3).
21. Con il denaro prelevato da __________ e __________, il prevenuto ha spiegato di avere pagato anche le sue vacanze (VI PP 25.9.2019, AI 88, p. 15).
22. In occasione del pubblico dibattimento, invitato nuovamente a spiegare per quale ragione avesse commesso i fatti imputatigli, IM 1 ha così affermato:
" In questo periodo di carcerazione ci ho pensato molto, e tante volte non ho delle risposte. Forse è perché avevo divorziato dalla mia prima moglie e avevo mancanza di soldi, ma non lo so, è partito tutto in una maniera strana, devo ancora chiarirmi il cervello, perché non lo so.
(…) confermo la questione di __________, che mi è costata un po’ di soldi miei.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Alla domanda a sapere perché avesse ordinato gli addebiti a carico proprio della relazione __________, ha risposto:
" Forse perché avevo più confidenza con loro, con i __________ e i __________.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
23. Interrogato sulla destinazione data al denaro si è così espresso:
" È quello che mi sto chiedendo anch’io, perché un po’ li ho usati io, ma non riesco a capire cosa ne ho fatto, sono anni che ci sto pensando. Non ho nessun tesoretto nascosto, altrimenti non sarei qui assolutamente. Sono stati spesi, non è che ho fatto una vita da nababbo, li ho spesi, ma non riesco a capire ancora come e quando.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
24. IM 1 ha confermato che, stante la sua posizione, i funzionari della banca avrebbero dato seguito agli ordini di bonifico da lui allestiti senza effettuare particolari verifiche (VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
25. Rispondendo alla domanda del suo difensore, l’imputato ha riferito di avere effettuato delle restituzioni ai __________ dopo le malversazioni, precisando che:
" (…) a un certo punto loro erano a corto di soldi e avevo dato loro la mia carta di credito, con cui spendevano in Brasile, per un totale di circa EUR 72'500.00. Ho poi effettuato dei bonifici a loro favore per circa EUR 60'400.00.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
VII) In diritto
26. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
27. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1) o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (cpv. 2).
Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006), allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22 consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV 182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.
Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato, amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011, consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF 118 IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167; Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio, riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr., inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).
L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo, consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene, almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).
Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre, affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni impartite.
L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF 6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore (Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente, laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione, cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).
Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.
In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore non è decisiva. A far stato è solo la coscienza dell’illegittimità dell’arricchimento. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti, art. 13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
VIII) Considerazioni della Corte
28. La Corte ha ritenuto quanto posto in essere da IM 1 costitutivo dei reati a lui prospettati nell’atto d’accusa e neppure oggetto di contestazioni da parte della difesa.
In particolare, con riferimento al punto 1) dell’atto d’accusa, risulta pacifico che con il suo agire l’imputato ha astutamente tratto in inganno i funzionari dell’istituto di credito, cagionando di conseguenza allo stesso un danno patrimoniale pari a EUR 418'272.43.
Analogamente, IM 1, ingannando, astutamente, ACPR 2 ha potuto procedere a prelevamenti per complessivi EUR 374'361.30
29. Per quanto attiene al punto 2) dell’atto d’accusa, appare oltremodo evidente che l’imputato ha impiegato a proprio profitto somme di denaro a lui affidate da ACPR 5 e da ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, configurando così il reato di appropriazione indebita aggravata.
Ne discende che, ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi dei predetti reati, la Corte ha confermato integralmente l’atto d’accusa.
IX) Commisurazione della pena
30. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
31. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
32. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
33. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).
34. Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
35. La colpa dell’imputato è stata ritenuta grave sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Lo è dal profilo oggettivo in ragione dell’ammontare delle malversazioni che si situano poco sotto la soglia degli EUR 1.5 milioni.
IM 1 ha agito in piena coscienza di ciò che stava facendo ed era totalmente libero di decidere se oltrepassare o meno il limite dell’illegalità.
Ciò nondimeno egli non ha esitato ad ingannare i funzionari del suo stesso istituto di credito e i clienti che gli avevano affidato il proprio denaro. Così facendo l’imputato ha tradito la fiducia di entrambi, cagionando loro – peraltro – un danno economico considerevole.
L’imputato ha evidentemente agito mosso dal mero fine di lucro, ovvero per mantenere un alto tenore di vita.
Benché non di importanza capitale per la commisurazione della pena, poiché non dimostrato, non ci si può esimere dal rilevare come in realtà non si sappia nulla della destinazione dei vari, ingenti, importi prelevati.
36. In tale contesto, avuto riguardo del quadro edittale, si legittima fissare la base di pena attorno ai 3 anni e 3 mesi di detenzione.
37. Dal punto di vista delle circostanze personali legate all’autore, occorre considerare, in suo favore, come egli abbia sin da subito collaborato al chiarimento dei fatti e che, dall’epoca degli ultimi fatti, ovvero il 2013, egli non ha più interessato la giustizia penale. Analogamente, è stato considerato il parziale risarcimento versato agli AP __________ ed il particolare stato di carcerazione – quanto meno tra la fine di febbraio ed il 17 marzo 2020 – dovuto alla nota pandemia.
La Corte ha pure ritenuto che l’imputato è oggi 71enne, posto che per invalsa giurisprudenza il TF ha stabilito che il peso della pena detentiva risulta vieppiù rilevante con l’avanzare dell’età.
38. Tutto ciò ben ponderato, si giustifica di comminare a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.
39. Per tenere debitamente conto della colpa, la parte da espiare è stata fissata in 8 (otto) mesi, per il rimanente la pena detentiva è sospesa con periodo di prova di 2 (due) anni.
X) Richieste di risarcimento degli accusatori privati
40. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince la causa.
41. Relativamente alle richieste degli AP __________, le stesse non appaiono liquide. In particolare, non è possibile stabilire il fondamento e l’origine degli importi avanzati quale richiesta, ragion per cui sono stati rinviati al foro civile.
42. Per quanto attiene alla ACPR 7, la nota d’onorario non risulta essere sufficientemente dettagliata e non permette le verifiche che si impongono, anche a fronte della rilevanza della somma richiesta.
Ne consegue che, come per le sue rimanenti pretese, l’AP è rinviata al competente foro civile.
XI) Tassa di giustizia e spese procedurali
43. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XII) Retribuzione del difensore d’ufficio
44. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.
45. La nota professionale del 2 giugno 2020 dell’avv. DUF 1 è stata adattata all’effettiva durata del dibattimento e approvata così come esposta, per complessivi CHF 4’355.90, comprensivi di onorario, spese, trasferte e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 14'261.75 (composti da CHF 4'355.90, qui tassati, e CHF 9'905.85 tassati dal MP con decisione del 21 ottobre 2019, AI 100) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 138, 146 CP;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa ripetuta
per avere,
nel periodo dal 6 luglio 2007 al 20 settembre 2013, a __________ e in altre imprecisate località, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine, contrariamente al vero, fosse stato dato telefonicamente, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i predetti funzionari, inducendoli a bonificare, ai danni della ACPR 7, dalla relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________, l’importo di EUR 440'272.43, di cui EUR 420'272.43 successivamente prelevati e da lui trattenuti, nonché per avere, raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che serviva la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto a delle verifiche, prelevato dalla relazione __________ nr. __________, EUR 374'361.30, ottenendo, così facendo, indebitamente complessivi EUR 792'633.73;
1.2. appropriazione indebita aggravata ripetuta
per avere,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________ e di gerente di patrimoni, impiegato indebitamente a proprio profitto o di un terzo valori patrimoniali a lui affidati, e meglio per avere,
1.2.1. nel periodo 2010/2011, tra __________ e __________ (I) e a __________, trattenuto e impiegato indebitamente per sé gli importi di EUR 18'000.00 ed EUR 26'000.00, affidatigli da ACPR 5, per depositarli presso la relazione bancaria __________ nr. __________ presso
la ACPR 7;
1.2.2. nel periodo dal 10 giugno 2005 al 16 febbraio 2015, a __________, disponendo, come gerente patrimoniale con potere di firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________, di pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, prelevando sistematicamente negli anni somme di denaro per importi variabili,
aprendo di conseguenza, all’insaputa dei clienti, dei sotto conti
__________, __________, __________, utilizzandoli quindi come linee di credito, con i
quali negli anni riusciva quindi a mascherare la situazione reale
del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto __________,
debitamente ritoccato, impiegato indebitamente complessivi EUR
634'789.53;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di
appropriazione indebita aggravata di cui al punto 2.2 dell’atto
d’accusa, per i fatti precedenti il 10 giugno 2005, è abbandonato a
seguito di intervenuta prescrizione.
3. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1. alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 28 (ventotto) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
4. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.
5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1. La nota professionale del 2 giugno 2020 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3’645.00
spese fr. 364.50
trasferte fr. 364.50
IVA (7,7%) fr. 311.40
totale fr. 4’355.90
6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'261.75 (composti da fr. 4'355.90, qui tassati, e fr. 9'905.85 tassati dal MP con decisione del 21 ottobre 2019, AI 100) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
Il Presidente La cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 202.70
fr. 1'502.70
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