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Ticino Tribunale penale cantonale 13.11.2020 72.2020.64

13 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·10,889 mots·~54 min·2

Résumé

Autrice colpevole d’incendio intenzionale ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato: per aver tentato di cagionare intenzionalmente un incendio, nonché per aver cagionato intenzionalmente 4 incendi dai quali sono derivati danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica

Texte intégral

Incarto n. 72.2020.64

Lugano, 13 novembre 2020/dm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise criminali  

      composta da:

Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

ACPR 1,

patrocinato dall’avv. RAAP 1,

ACPR 2,

patrocinato dall’avv. RAAP 2,

ACPR 3, 

ACPR 4, 

ACPR 5, 

ACPR 6, 

ACPR 7, 

ACPR 8, 

ACPR 9, 

ACPR 10, 

ACPR 11, 

ACPR 12,

ACPR 13, 

ACPR 14,

contro                             IM 1,

rappresentata dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal giorno 27.01.2019 al giorno 14.03.2019 (47 giorni),

nei confronti della quale sono state adottate le seguenti misure sostitutive dal 14.03.2019 al 17.03.2020 (369 giorni):

                                     -   obbligo di dimorare e rimanere in un luogo determinato (dapprima presso la Clinica __________ a __________ e in seguito presso l’internato della struttura educativa della __________ a __________),

                                     -   obbligo di sottoporsi a un trattamento medico (impartito dapprima dai medici della Clinica __________, __________, e poi dal dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________),

                                     -   divieto di avere contatti con determinate persone (segnatamente dal 14.03.2019 al 12.07.2019 con gli inquilini, i proprietari, l’amministratrice e la custode dello stabile situato in Via __________ a __________, dal 13.05.2019 al 24.05.2019 pure con __________, __________, __________ e __________, e dal 01.07.2019 unicamente con __________),

e dal 17.03.2020 a tutt’oggi, posta in esecuzione anticipata della misura ambulatoriale di trattamento medico presso il Servizio-psicosociale di __________,

con le seguenti norme di condotta:

                                     -   obbligo di dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________,

                                     -   divieto di prendere contatto (direttamente o indirettamente) con la signora __________, __________

imputata, a norma dell’atto d’accusa 66/2020 del 23.03.2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   incendio intenzionale, ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato

per avere,

in data 05.01.2016, 17.01.2019, 26.01.2019 e 27.01.2019, a __________,

cagionato intenzionalmente quattro incendi dai quali sono derivati danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica e, con riferimento al punto 1.5. del presente atto d’accusa, mettendo scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone,

rispettivamente, con riferimento al punto. 1.1. del presente atto d’accusa, tentato di cagionare intenzionalmente un incendio dal quale sarebbero potuti derivare danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica,

e meglio per avere,

                               1.1.   in data 05.01.2016, tra le ore 17:00 e le ore 18:15 circa,

nel deposito del fieno al pianterreno della stalla situata in Via __________,

dato fuoco con un accendino al fieno ammucchiato in un angolo,

con la consapevolezza e la volontà di provocare un incendio che si estendesse alla stalla e alle abitazioni contigue, danneggiandole,

abbandonando il luogo dopo aver visto che le fiamme attecchivano al resto del fieno, senza accertarsi che si estendessero all’intero deposito,

non riuscendo nel suo intento poiché il fuoco si estinse da solo per circostanze fortuite;

                               1.2.   in data 05.01.2016, tra le ore 19:00 e le ore 21:15,

nel deposito del fieno al pianterreno della stalla situata in Via __________,

ritenuto che il piano messo in atto con le azioni descritte nel punto 1.1. non era riuscito,

dato fuoco nuovamente con un accendino al fieno ammucchiato in un angolo,

abbandonando il luogo dopo essersi accertata che il fuoco avesse attecchito e si sviluppasse,

causando un incendio che, propagandosi a tutta la stalla, cagionò, per il calore, la fuliggine e il fumo, il danneggiamento della stessa, in particolare delle sue pareti, del tetto, delle solette dei pavimenti e di quanto ivi contenuto, la distruzione del deposito del fieno, nonché il danneggiamento di due veicoli parcheggiati sotto una tettoia adiacente allo stabile, con un danno complessivo quantificato in CHF 114'300.00, così suddiviso:

                                     -   ACPR 14: CHF 112'500.00, per danneggiamenti alla struttura, alle pareti, alle solette, ai pavimenti al contenuto della stalla, nonché per le spese di pulizia e di sgombero,

                                     -   __________: CHF 1'800.00, per il danneggiamento di due veicoli di marca Opel, modello Astra e Omega;

                               1.3.   in data 17.01.2019, tre le ore 21:30 e le ore 22:00,

sul vialetto di accesso della palazzina situata in Via __________, in cui lei stessa viveva,

dato fuoco al cassonetto della carta da riciclare posizionato dinanzi all’ingresso dell’edificio, gettandovi un pezzo di carta da lei in precedenza estratto dallo stesso e a cui aveva dato fuoco con un accendino,

cagionando un incendio del cassonetto, spento grazie al pronto intervento degli inquilini della palazzina, provocando un danno allo stesso non meglio quantificato;

                               1.4.   in data 26.01.2019, tre le ore 22:00 e le ore 23:00,

sul vialetto di accesso della palazzina situata in Via __________, in cui lei stessa viveva,

dato fuoco un’altra volta al cassonetto della carta da riciclare posizionato dinanzi all’ingresso dell’edificio, gettandovi un pezzo di carta da lei in precedenza estratto dallo stesso e a cui aveva dato fuoco con un accendino,

cagionando un incendio del cassonetto, spento grazie al pronto intervento dei pompieri, provocando un danno allo stesso non meglio quantificato;

                               1.5.   in data 27.01.2019, tra le ore 16:45 e le ore 17:45,

al piano seminterrato della palazzina di Via __________, composta da 15 appartamenti, in cui lei stessa viveva e che sapeva abitata da numerose persone,

dato fuoco a un oggetto non meglio definito, composto almeno in parte da materiale infiammabile, depositato all’interno del box-cantina assegnato all’appartamento n. _____, spingendo contro lo stesso, attraverso la grata di legno di separazione, avvalendosi di un ombrello, una confezione di gel combustile per fornelli da lei precedentemente accesa,

abbandonando quindi il luogo sapendo che l’incendio da lei appiccato costituiva un pericolo per l’integrità degli occupanti del palazzo,

circostanza verificatasi concretamente, in quanto l’incendio, propagandosi ad altre cantine del locale seminterrato, portò allo sviluppo di molto fumo e fuliggine, che invasero completamente la tromba delle scale del palazzo, rendendola inagibile, e penetrarono in numerosi appartamenti, esponendo gli inquilini a una situazione di concreto ed immediato pericolo per la loro integrità fisica, quantomeno nella forma di un’intossicazione da fumo e monossido di carbonio, e che causarono all’inquilino ACPR 5 una lieve intossicazione da fumo, attestata dai certificati medici agli atti,

pericolo che poté venir contenuto grazie al pronto intervento dei soccorritori, che dopo aver ventilato il vano scale e spostato, rispettivamente fatto spostare, sui balconi tutti gli occupanti dell’immobile, li evacuarono e domarono l’incendio, che ha comunque causato il danneggiamento del contenuto dei box-cantina, di muri, pavimenti, soffitti, finestre e porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia, delle pareti di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento del palazzo, con un danno complessivo quantificato in almeno CHF 455'570.05  e EUR 4'000.00 così suddiviso:

                                     -   ACPR 1: CHF 347'492.10 per il danneggiamento dei box-cantina, dei muri, pavimenti, soffitti, finestre e porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia, delle pareti di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli impianti elettrico e idraulico e di riscaldamento, nonché per spese di pulizia e di sgombero;

                                     -   ACPR 2: CHF 5'050.00 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e per la pulizia dell’appartamento dalla fuliggine;

                                     -   ACPR 3: CHF 21'152.10 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e per il danneggiamento degli oggetti detenuti nell’appartamento, nonché per le spese di pulizia dei vestiti;

                                     -   ACPR 5: CHF 18'440.00 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, per spese di sgombero e per il danneggiamento degli oggetti detenuti nell’appartamento;

                                     -   ACPR 6: CHF 200.00 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;

                                     -   ACPR 7: CHF 3'000.00 per il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   __________: CHF 16'153.40 per il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   ACPR 9: EUR 4'000.00 per le spese di pulizia dei vestiti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   ACPR 10: CHF 3'000.00 per il danneggiamento e le spese di pulizia degli oggetti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   ACPR 11: CHF 5'675.00 per il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   ACPR 12: CHF 3'290.20 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e le spese di pulizia dei vestiti detenuti nel suo appartamento;

                                     -   ACPR 13: CHF 26'910.00 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, e per la pulizia generale ed il riordino;

                                     -   __________: CHF 990.00 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;

                                     -   __________: CHF 4'217.25 per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto: dall’art. 221 cpv. 1 e 2 CP, in parte in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento venerdì 13 novembre 2020 dalle ore 09:35 alle ore 10:50.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il PP chiede la parola per annunciare di aver raggiunto un accordo con la difesa in merito ad una proposta di pena comune, visto che i fatti ed il diritto sono riconosciuti. Propongono quindi la conferma dell’AA (compresa la variante di reato aggravata di cui al pt. 1.5), il riconoscimento della scemata imputabilità e la condanna ad una pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la misura sostitutiva dello stesso. Chiedono inoltre che venga ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP presso un ente che possa garantirne la presa a carico psichiatrica, e che l’esecuzione della pena detentiva venga sospesa per consentire il trattamento ambulatoriale (con norme di condotta: obbligo di dimora presso una struttura adeguata, es. __________). A domanda del Presidente il PP afferma che la norma di condotta che prevedeva il divieto di prendere contatto con la sig.ra __________ non è più necessaria. Visto quanto detto, rinunciano già sin d’ora alla fase di discussione.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   CURRICULUM VITAE

Nel verbale d’interrogatorio come persona informata sui fatti del 27.01.2019 (AI 1), IM 1 ha così descritto la sua situazione personale:

“…OMISSIS…”

(AI 1).

Dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 18.04.2019 (AI 83) emerge quanto segue:

" Anamnesi familiare

…OMISSIS…

Anamnesi personale e lavorativa

…OMISSIS…

Anamnesi psicopatologica

…OMISSIS...”

(AI 83).

                                   2.   Precedenti penali

Dall’estratto del casellario di IM 1 non figurano precedenti penali.

                                   3.   Fatti e motivi a delinquere

                               3.1.   Nel corso del primo intervento, direttamente sul posto, la sera del 27.01.2019, gli agenti hanno svolto diversi accertamenti, interpellando in particolare i vari inquilini appena sfollati. Ne è quindi nata la necessità di vagliare in dettaglio la posizione di IM 1 e di altri tre inquilini della stessa palazzina.

IM 1 è rientrata nei primi sospetti in quanto l’inquilina ACPR 11, informava la Polizia che in data 17.01.2019 aveva notato IM 1 gettare qualcosa nel cassonetto della carta prima che prendesse fuoco.

                                  a)   Alla luce di queste dichiarazioni IM 1 veniva sentita una prima volta in veste di persona informata sui fatti. Di seguito veniva sentita ACPR 11 in qualità di testimone:

" (…) Mi viene chiesto se in merito agli incendi che hanno colpito la mia palazzina in questi giorni ho visto qualcosa in particolare.

Direi di sì. Guardando il mio telefono e i messaggi che ho scritto alla portinaia posso dire che in data 17.01.2019, verso le ore 22:00 è successo un fatto strano. Ero sulla strada di fronte al mio palazzo ed attendevo mio padre che doveva passare a prendermi. Ho visto la vicina del terzo piano [IM 1] arrivare a piedi dalla stazione di __________. Ho alzato lo sguardo dal telefono e l’ho vista aprire il cassonetto della carta (per intenderci il primo verso la strada) e buttare qualcosa al suo interno.

ADR che non so cosa ha buttato, non ho visto.

È salita le scale e si è accesa la luce dell’entrata del palazzo. A quel punto si è girata e mi ha guardato. Ci siamo guardate in faccia per qualche secondo. Poi è entrata nel palazzo. Dopo pochi secondi ho notato uscire delle fiamme dal cassonetto della carta. Proprio in quel momento è arrivato mio padre in macchina e gli ho chiesto aiuto. (…)

Tutti abbiamo iniziato a prendere secchi d’acqua per spegnere il fuoco. (…)

Ci è voluto un po’ (forse 10-15 minuti) per spegnere il fuoco, devo ammettere che siamo riusciti a gestire la situazione e quindi nessuno dei presenti ha allarmato la polizia o pompieri.”

(Dal verbale d’interrogatorio della testimone ACPR 11 del 27.01.2019, AI 1)

Quindi veniva così nuovamente interrogata IM 1 in veste di imputata e arrestata.

IM 1 nel corso del primo mese di carcerazione negava ogni addebito e solo in data 27.02.2019 iniziava ad ammettere le proprie responsabilità.

                                  b)   Per quanto concerne i fatti avvenuti nel 2016, in data 08.05.2019 __________ contattava la Polizia Giudiziaria informandola di alcuni sospetti importanti in relazione al rogo del 2016:

" Mi viene chiesto se ritengo che IM 1 possa essere l’autrice di questo evento incendiario nel rustico __________ e rispondo che io non posso dirlo con certezza. Non l’ho vista fare nulla perché mi trovavo a casa mia. Non dico queste parole a cuor leggero…ma io sono convinta che è stata lei… era di notte… qui non passa nessuno di notte… passa solo lei.

(verbale d’interrogatorio __________ 10.05.2019, AI 92)

In seguito, nel corso del verbale del 29.05.2019 IM 1 ammetteva di essere l’autrice dell’incendio risalente al 05.01.2016.

                               3.2.   Dopo iniziali e ripetute negazioni, IM 1 ha ammesso le sue responsabilità, pur cambiando spesso versione sul modus operandi.

Appare senz’altro utile esporre le sue dichiarazioni:

                                  a)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 27.02.2019 (AI 39)

" Dopo aver riflettuto vorrei iniziare con il dire la cosa più difficile. Il 27.01.2019 ho fatto io una cosa in cantina. (…) sono scesa in cantina e avevo con me un fazzoletto di carta. L’ho acceso con l’accendino e l’ho gettato attraverso le sbarre che servono a delimitare i box delle cantine dei singoli inquilini (…).

Il PP mi chiede di spiegare cosa sia successo il 17.01.2019 in relazione all’incendio del cassonetto posto fuori dallo stabile di cui abito.

Il 17.01.2019 mentre stavo rientrando a casa, quando ero ancora in strada, ho deciso di accendere un fuoco nel cassonetto e in seguito l’ho fatto. (…)

Il PP mi chiede come è maturata questa mia idea, in particolare se già mentre camminavo verso casa ho pensato a come dare fuoco al cassonetto.

Mentre camminavo ho pensato di dare fuoco alla carta contenuta nel cassonetto con l’accendino. L’idea mi è venuta così.

ADR che non c’è stato un motivo per cui ho deciso di incendiare il cassonetto.

ADR che non provo particolare piacere nell’osservare il fuoco. Appena l’ho acceso infatti sono entrata in casa.

ADR che volevo semplicemente dar sfogo al mio nervoso creando un danno, rovinando qualcosa. (…)

Il PP mi chiede se sono stata io a dare fuoco anche al cassonetto bruciato il 26.01.2019.

Rispondo di sì.

Il PP mi chiese se il 17.01.2019 è corretto che sono arrivata a casa e ho dato fuoco al cassonetto tra le 21:30 e le 22:00, così come indicato da ACPR 11.

Rispondo di sì. (…)”

                                  b)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 05.03.2019 (AI 41.1)

" (…) Dopo tutto questo voglio dire una cosa in merito all’incendio della cantina. (…) non ho raccontato un dettaglio perché non me la sono sentita.

Voglio dire che il giorno 27.01.2019 ho preso dalla mia cucina una confezione di pasta gel del fornellino della Fondue e sono uscita dal mio appartamento con questa confezione chiusa, e sono scesa con l’ascensore al piano terreno.

Uscita dall’ascensore sono andata a sinistra sono entrata nel locale delle cantine. Poi ho aperto la confezione togliendo il coperchio e l’ho appoggiato per terra. Ho poi infilato la scatoletta all’interno della cantina poi con l’accendino l’ho acceso. Con l’ombrello che avevo con me ho spinto verso l’interno la pasta del gel accesa. (…)

ADR dell’avvocato rispondo che prima di andarmene avevo guardato se aveva preso fuoco e mi ero accorta che il gel aveva la fiamma accesa. (…) ADR che ho usato la pasta gel perché volevo essere sicura che la cantina bruciasse.

ADR che non ho pensato che con il agire stavo mettendo in pericolo delle persone.

ADR che il mio obiettivo era bruciare qualcosa ma non so cosa….

ADR che non ho mai pensato che il fuoco poteva propagarsi all’intero palazzo.”

                                   c)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 12.03.2019 (AI 44) 

" (…) L’interrogante mi chiede se confermo che in data 27.01.2019 ho preso dalla mia cucina una confezione di gel combustibile per fondue, sono uscita dal mio appartamento, sono scesa nel piano delle cantine, ho raggiunto la cantina adiacente al deposito delle bici (assegnata all’app. n. ______) ho aperto la confezione di gel, l’ho appoggiata a terra e l’ho accesa con l’accendino e poi, con l’ombrello che avevo con me, l’ho spinta all’interno della cantina citata. In seguito ho preso il coperchio della confezione di gel e me ne sono andata verso la stazione di __________, buttando il coperchio in un cestino della stazione affinché non venisse trovato.

Confermo integralmente quando mi è appena stato detto.

(…)

Il PP mi chiede di spiegare cosa volessi che bruciasse quando ho spinto il gel contro l’oggetto indefinito di cui sopra.

Rispondo che io volevo semplicemente vedere bruciare qualche cosa.

ADR che non ho pensato di fare del male a qualcuno

ADR che con il mio gesto volevo farla pagare agli inquilini che mi parlavano dietro in particolare ero stufa che la __________ dicesse cose brutte su di me. Io non sapevo come affrontarla. Avevo paura di farlo e allora per sfogare la mia rabbia ho deciso di dare fuoco alla cantina. Non so spiegarmi perché l’ho fatto.”

                                  d)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 01.04.2019 (AI 64)

" Mi viene chiesto di confermare le modalità come avrei appiccato il fuoco alle cantine in data 27.01.2019 e rispondo di averlo appiccato con il gel.”

                                  e)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 29.05.2019 (AI 113)

" Dopo aver discusso con l’avvocato voglio riferire quanto segue in merito all’incendio del 05.01.2016.

Ammetto di essere stata io ad appiccare il fuoco alla stalla. (…)

A domanda del mio avvocato a sapere per quale motivo ho dato fuoco alla stalla della ACPR 14 rispondo che in quel periodo, essendo inverno, io avevo poco da fare e quindi mi sentivo nervosa. In inverno per me è brutto perché non riesco a stare a casa tutto il giorno (…).

L’avv. DUF 1 mi chiede cosa provo in questo momento.

Rispondo che adesso sono arrabbiata con me stessa, per quello che ho fatto alla stalla della famiglia ACPR 14. Questa arrabbiatura ce l’avevo già subito dopo aver commesso il fatto nel 2016. Poi mi è passata con il tempo perché non ci ho più pensato”

                                   f)   verbale di interrogatorio dell’imputata del 26.07.2019 (AI 141)

" L’interrogante mi ricorda che nella lettera in questione [lettera consegnata al difensore in data 13.05.2019] io affermo di non essere coinvolta con l’incendio del 27.01.2019, che gli inquirenti non sono andati fino in fondo e si sono concentrati su me sbagliando, invece di trovare il vero colpevole. Mi viene chiesto se questo scritto è da intendersi unicamente come uno sfogo o se ribadisco le affermazioni fatte nello stesso, nel senso che intendo ritrattare le mie dichiarazioni con cui ho ammesso di essere io la responsabile degli incendi del mese di gennaio 2019.

Rispondo che l’ho scritta come sfogo.

ADR che ribadisco di essere responsabile degli incendi sia del mese di gennaio 2019 che del 05.01.2016.” (…)

                                  g)   Al dibattimento le parti hanno concordemente dichiarato di aderire al contenuto, in fatto ed in diritto, dell’atto d’accusa, di guisa che nessuna contestazione è più stata avanzata sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio.

                                   4.   Perizia psichiatrica

Con decreto 22 febbraio 2019, il PP PP 1 ha dato mandato al dr. med. __________ di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’imputata, proponendo i quesiti di cui all’AI 31.

Il primo rapporto del dr. med. __________ risale al 18.04.2019 (AI 83). A fronte dell’evolversi dell’istruttoria (in particolare in merito all’emersione dei fatti avvenuti nel 2016 pure attribuiti all’imputata), la perizia è stata man mano aggiornata, a più riprese in data 20.05.2019, 01.06.2019 e infine il 02.03.2020. Così l’esperto:

" Risposta ai quesiti peritali

1. Esistenza di una turba psichica

1.1 L’esame della peritanda mette in evidenza una turba psichica, al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?

L’esame della peritanda mette in evidenza la presenza di due turbe psichiche distinte e concomitanti, al momento dei fatti imputati.

1.2. Se si quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-4.

Secondo i criteri diagnostici del manuale ICD 10 si tratta di:

- F79: subnormalità intellettiva non altrimenti specificata (ritardo mentale marginale secondo __________);

- F69: disturbo non specificato della personalità e del comportamento dell’adulto. (…)

3. Rischio di recidiva

3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta la peritanda un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

Nel complesso, nonostante i problemi psichiatrici di base, grazie alle adeguate misure di protezione, alla sensibilità della rete dei curanti e all’affetto della famiglia __________, la peritanda ha condotto per tutti questi anni, una vita regolare, sufficientemente integrata a livello sociale, senza mostrare mai dei comportamenti problematici o che potessero in alcun modo mettere in pericolo altre persone. (…)

I dati anamnestici, esaminati in ottica criminologica, permettono di ipotizzare un generale rischio di recidiva basso.”

Considerato che la peritanda, nel corso dell’istruttoria, ha ammesso di essere responsabile anche dell’incendio del 05.01.2016, il dr. med. __________ ha proceduto a delle ulteriori visite dell’imputata, per confrontarla con i nuovi fatti emersi e per prendere posizione, alla luce dei medesimi, sui rischi di recidiva e sul percorso terapeutico. In particolare, per quanto concerne il rischio di recidiva, la perizia iniziale è stata completata a più riprese, in data 20.05.2019 prima e al 01.06.2019 poi:

" […] nel periodo di ben tre anni, intercorso tra gennaio 2016 e gennaio 2019, la peritanda non ha mai più sentito il bisogno di compiere altri gesti incendiari […]

Ne deriva quindi che, pur trovandoci confrontati con dei ripetuti gesti incendiari, manca uno dei criteri necessari per porre la diagnosi di Piromania secondo ICD-10 (criterio C, secondo il quale l’individuo è spesso alle prese con idee o immagini mentali relative ad appiccare il fuoco o alle circostanze che accompagnano l’atto).

La storia della peritanda, d’altra parte, conferma l’assenza di una sorta di “ossessione” rispetto all’impulso di appiccare il fuoco, considerata l’età della signora nel momento in cui ha compiuto il primo reato, l’esordio assolutamente tardivo di simili comportamenti, la lunga latenza tra il primo gesto e quelli più recenti.

Da quanto sopra, posso quindi confermare le conclusioni diagnostiche alle quali ero giunto nel mio elaborato peritale, senza dover codificare una diagnosi aggiuntiva di Piromania. Ciò nonostante, alla luce dei nuovi elementi emersi, il rischio statistico di recidiva va considerato ora di media gravità e l’approccio terapeutico dovrà essere particolarmente strutturato e persistente per ridurlo efficacemente (…)

(Perizia psichiatrica – complemento del 01.06.2019, AI 117).

Tornando alla risposta ai quesiti peritali, con riferimento alla misura da adottare a mente del perito:

" 4. Misure terapeutiche (art. 59-61 e art. 63 CP)

4.1. È la peritanda tuttora affetta dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub 1)?

La peritanda è tuttora affetta dalle turbe psichiche rilevate sopra.

4.2. Ammessa la correlazione tra l’accertata turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (c. risposta al quesito 2.1), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se si quale?

La peritanda non presenta una pericolosità sociale rilevante e il rischio che ella commetta dei nuovi reati come quelli che le sono imputati è genericamente basso, a patto che si riesca ad organizzare e strutturare una presa a carico psichiatrica e riabilitativa integrata più incisiva a livello territoriale.

4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe adeguato?

Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica.

Non è necessario un trattamento stazionario. Il caso può essere efficacemente gestito attraverso una misura terapeutica ambulatoriale, come previsto secondo l’art. 63 del Codice penale svizzero. Per il momento le cure possono essere cominciate in carcere. (…)”

Come già detto in precedenza, a fronte degli sviluppi emersi nel corso dell’istruttoria in merito ai fatti avvenuti nel gennaio 2016, il dr. med. __________ completava in data 02.03.2020 la sua prima perizia, giungendo alle seguenti conclusioni:

" […] Da diversi mesi la peritanda si trova collocata presso la struttura residenziale di __________, a __________. Nel complesso, ella ha accettato e rispettato tutte le regole stabilite dalle norme di condotta. Vantaggio qualificante della permanenza in struttura è la possibilità di monitorare quotidianamente il comportamento della peritanda e di fornire i dovuti riscontri sul piano educativo e psicologico.

La signora beneficia di incontri regolari sia con un’educatrice che con un’infermiera della residenza, in modo tale che, sebbene le operatrici lavorino a tempo parziale, vi sia sempre un soggetto di riferimento con il quale sia possibile relazionare.

Il tempo viene trascorso entro la struttura e le uscite sono consentite quando è accompagnata da un operatore, oppure per recarsi il mercoledì pomeriggio presso il __________ di __________ o per gli incontri pianificati presso il Servizio psicosociale di __________.

[…]

Considerando quanto ho sopra esposto, tenuto conto degli importanti limiti psichici della peritanda, della sua evoluzione molto lenta, che presenta ancora delle scivolate verso i vecchi schemi di funzionamento regressivi e disfunzionali, vi è la necessità di un costante sostegno psicologico ed educativo.

La soluzione terapeutica in atto, presa nel suo insieme, mi sembra una buona proposta: efficace, articolata, proporzionata.

Il collocamento abitativo attuale è particolarmente prezioso, perché evita che nella peritanda si instaurino dei vissuti di isolamento e di solitudine, che provocherebbero un turbamento affettivo difficile da contrastare. Inoltre, perché tale collocazione consente di evitare le condotte di abuso alcolico che sarebbero alquanto destabilizzanti.

Per questo motivo trovo che sia necessario preservare l’approccio terapeutico e riabilitativo attuale, che comprende anche la soluzione residenziale con permanenza presso __________, il quale si mostra capace di garantire un intervento articolato e maggiormente incisivo rispetto al solo apporto psicoterapeutico.

Trovo inoltre indispensabile mantenere il divieto per la peritanda di prendere contatto con la Signora __________, nei confronti della quale permane ancora una rabbia del tutto ingiustificata e non elaborata.”

(Perizia psichiatrica – complemento del 02.03.2020, AI 221)

                                   5.   In diritto

                               5.1.   Art. 221 CP

                            5.1.1.   Giusta l’art. 221 cpv. 1 CP, chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone (art. 221 cpv. 2 CP). Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 221 cpv. 3 CP).

                            5.1.2.   Il Foglio federale del 1918 definiva l’”incendio” come fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l’ha cagionato; egli non può più dominare l’elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (...). Il delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo da quando si verifica il pericolo di propagazione (FF 1918 I 51/52).

L’elemento oggettivo del reato è quindi realizzato laddove il fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato. Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre che la sua ampiezza non permetta più all’agente di tenerla sotto controllo. Costituisce “incendio” ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È “incendio” ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno straccio imbevuto di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a causa della presenza del serbatoio (DTF 85 IV 224, 228).

Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e appicca il fuoco non causa un “incendio” ai sensi dell’art. 221 CP poiché il fuoco non ha un’intensità tale da estendersi anche se deve essere estinto grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della polizia (OGer LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione produce qualche fiamma che l’autore riesce a spegnere da solo con del fogliame bagnato (OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).

L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto, affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato, non è sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure che l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (DTF 105 IV 127; STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).

Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danneggiamenti subiti dalla cosa incendiata.

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non solo dell’essere umano (6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione è adempiuta quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quando, per esempio, l’autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che l’incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una grossa estensione.

Va inoltre applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26).

Infatti, secondo il Tribunale federale, la nozione di pericolo di cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF 123 IV 128; 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 12 e riferimenti dottrinali)

Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).

Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato, è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli, quindi, lo abbia voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia inteso causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe creato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 15).

Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata nella forma del tentativo (art. 21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).

                               5.2.   Sussunzione

                            5.2.1.   Eventi accaduti il 05.01.2016

Per quanto concerne il primo episodio di incendio (in data 05.01.2016, tra le ore 17:00 e le ore 18:15) tale fattispecie è da sussumersi quale tentativo di incendio ai sensi dell’art. 221 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP, in quanto IM 1 non riuscì nel suo intento poiché il fuoco si estinse da solo per circostanze fortuite.

Diverso è risultato l’esito del secondo atto posto in essere da IM 1 lo stesso 05.01.2016. In tal caso, come attestato dalla documentazione fotografica, il fuoco appiccato dall’imputata si è propagato a tal punto da danneggiare irrimediabilmente la stalla, in particolare le sue pareti, il tetto, le solette dei pavimenti e di quanto ivi contenuto, la distribuzione del deposito del fieno, causando inoltre il danneggiamento di due veicoli parcheggiati sotto una tettoia adiacente allo stabile, con un danno complessivo di CHF 114'300.00.

Nella fattispecie non occorre quindi disquisire oltre sulla qualifica giuridica del comportamento della IM 1. Ella risponde nel primo caso di tentato incendio e nel secondo di incendio consumato, essendo esclusa l’aggravante della messa in pericolo. Infatti, In quel frangente, l’abitazione attigua alla stalla non era abitata e non vi è stato mai pericolo per le persone. A conferma, qui di seguito quando dichiarato dal comandante del Corpo pompieri __________:

" Per quanto attiene all’incendio del 05.01.2016, l’interrogante, mi sottopone il rapporto d’intervento datato 19.01.2016 e mi chiede se è corretto affermare che nel corso dell’incendio non vi sia stato pericolo per le persone, ritenuto che l’abitazione immediatamente attigua alla stalla non era abitata.

Rispondo che è corretto. Ricordo che nello stabile c’era si una famiglia, ma queste persone abitavano nell’edificio più distante dalla stalla. Tra questo edificio e la stalla c’era un altro appartamento. Ritenuto che noi siamo intervenuti tempestivamente, le persone che abitavano nell’abitazione più distante dalla stalla, sono state evacuate senza problemi e non hanno mai corso pericolo. L’abitazione attigua alla stalla non era abitata.”

(verbale __________ 25.10.2019, AI 158).

                            5.2.2.   Eventi accaduti in data 19.01.2019, 26.01.2019 e 27.01.2019

Per quanto concerne i fatti del 19.01.2019 e del 26.01.2019 aventi come oggetto il cassonetto della carta da riciclare posizionato dinanzi all’ingresso dello stabile in Via __________, in cui l’imputata stessa viveva, gli incendi cagionati (atti a cagionare un danno al cassonetto stesso non meglio quantificato) sono stati spenti, nel primo caso grazie al pronto intervento degli inquilini della palazzina e nel secondo caso grazie a quello dei pompieri.

Poiché in entrambi i casi è stato necessario ricorrere ad un intervento esterno per spegnere le fiamme (intervento degli inquilini il 19.01.2019 e dei pompieri il 26.01.2019), gli incendi appiccati dalla IM 1 sono da considerarsi atti non più domabili dall’agente stesso, con conseguente pericolo di propagazione, di guisa che, per quanto riguarda gli eventi relativi ai cassonetti, l’elemento oggettivo dell’art. 221 cpv. 1 CP è da considerarsi adempiuto.

                            5.2.3.   Evento del 27.01.2019

Per quanto concerne il caso dell’ultimo incendio all’immobile di via __________ avvenuto in data 27.01.2019, la Corte ha ritenuto dati i presupposti dell’aggravante della messa in pericolo giusta l’art. 221 cpv. 2 CP. La Corte ha accertato che effettivamente quel giorno gli inquilini dello stabile sono stati messi concretamente in pericolo d’intossicazione dallo sprigionarsi del fumo, così come riportato dagli stessi nelle loro relative audizioni. Non solo tutti gli inquilini sono stati messi concretamente a rischio d’intossicazione, ma nel caso dell’inquilino ACPR 5, è emerso che quest’ultimo ha effettivamente riportato una lieve intossicazione da fumo, attestata dai certificati medici agli atti. Inoltre, l’incendio ha causato il danneggiamento del contenuto dei box-cantina, di muri, pavimenti, soffitti, finestre e porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia, delle pareti di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento del palazzo, con un danno complessivo quantificato in almeno CHF 455'570.05 e EUR 4'000.00.

Va aggiunto che l’imputata era ben consapevole che la palazzina era abitata da molte persone. Tuttavia, questo non l’ha fatta desistere dall’appiccare un incendio - per mezzo di gel infiammabile - nelle cantine dell’edificio, situate nel piano seminterrato dell’edificio, ovvero dove nessuno poteva vederla.

                                   6.   Imputabilità dell’autrice

                               6.1.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

                               6.2.   Dalla perizia del dr. med. __________ del 18.04.2019 emerge che “al momento dei fatti non era scemata la capacità della peritanda di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Non è sostenibile che la donna non comprendesse, come ha dichiarato nei verbali, il rischio che l’incendio si propagasse a tutto il palazzo. Così, tuttavia, il perito nella capacità volitiva dell’imputata:

" Essendo data pienamente la capacità di valutazione (livello intellettivo ai limiti della deficitarietà), al momento dei fatti era tuttavia parzialmente scemata la capacità di agire. Questa a causa della convergenza tra un importante limite delle capacità verbali e un disturbo della personalità; essi hanno causato l’accumulo di tensioni e di emozioni negative inespresse di fronte ai rifiuti percepiti, con dei vissuti depressivi secondari, accompagnati da una forte componente rabbiosa.

La scarsa capacità di modulazione affettiva, connessa ai rilevanti limiti di personalità, ha fatto sì che la peritanda passasse all’atto, mettendo in opera dei comportamenti incendiari rispetto ai quali ha avuto delle difficoltà a trattenersi spontaneamente. Poiché il limite intellettivo globale è lievissimo, la scarsa capacità di modulare il proprio agire, in seguito a turbamenti affettivi incomunicabili, va ricondotta esclusivamente al disturbo della personalità.

Considerato il tipo di disturbo sopra descritto e visto che la perdita di controllo rispetto agli atti incendiari non si accompagnava ad altri comportamenti discontrollati nella realtà quotidiana di quel periodo, bisogna riconoscere una scemata imputabilità al massimo di grado medio.”

(Perizia psichiatrica del 18.04.2019, AI 83).

                                   7.   Commisurazione della pena

IM 1 risponde di incendio intenzionale, ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Giusta l’art. 221 cpv. 2, chi si rende autore colpevole di incendio aggravato è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

                               7.1.   L’art. 47 cpv. 1 stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell’autore (DTF 136 V 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne” e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazione d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 2008 consid. 2.2).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2: STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, §6, n. 72, pag. 205).

                               7.2.  

                                  a)   Per la Corte la colpa dell’accusata dal profilo oggettivo è almeno medio-grave. Soprattutto per quanto concerne l’incendio appiccato alle cantine in data 27.01.2019, che avrebbe potuto mettere ancora più in pericolo la vita e l’integrità fisica degli abitanti della palazzina. Si è trattato di un incendio totale, che ha colpito il piano seminterrato dove si trovavano le cantine e la cui intensità è stata tanto forte da richiedere l’intervento dei pompieri. Il fuoco è arrivato fino alla tromba delle scale e l’intensità del calore ha distrutto il quadro elettrico dello stabile. Grazie soltanto al pronto intervento dei pompieri il fuoco è stato domato, ma il pericolo maggiore è stato causato dal fumo, che ha invaso completamente la tromba delle scale rendendola impraticabile. Tutti gli inquilini sono stati fatti spostare sulle terrazze finché non sono stati evacuati dai pompieri. La metà di loro è stata evacuata con l’autoscala, gli altri invece hanno dovuto attendere che l’incendio venisse completamente domato e il fumo quanto meno diradato dalla tromba delle scale, non potendo l’autoscala raggiungere tutte le terrazze.

Va inoltre ricordato, che questo incendio è stato l’ultimo di altri 4 episodi precedenti (un tentativo, due incendi, aventi come oggetto il cassonetto della carta e un primo episodio risalente al 2016), per i quali la colpa – dal profilo oggettivo – è anche da considerarsi nel complesso di natura almeno media.

                                  b)   La colpa è poi medio-grave anche dal punto di vista soggettivo. Per quanto emerso dalle dichiarazioni della stessa IM 1, in tutti gli episodi, ha agito per motivi futili, in quanto, da come da lei dichiarato, si sentiva “nervosa” o “voleva dare fuoco a qualcosa”. Tuttavia, deve, di contro, essere tenuta in considerazione la scemata imputabilità di grado medio riscontrata dal perito, elemento, quest’ultimo, che incide direttamente sulla colpa dell’imputata (AI 83).

                                   c)   Venendo alle circostanze personali, la Corte rileva che IM 1 non ha precedenti penali, ha discretamente collaborato durante l’istruttoria ammettendo – anche se non senza vari cambi di versione - i fatti a lei attribuiti, si è sempre dichiarata d’accordo con le misure decise nei suoi confronti e si trova già in esecuzione anticipata della misura, con obbligo di residenza e di sottomissione ad un trattamento psichiatrico.

Ma è nel passato della donna che si riscontrano i principali motivi di attenuazione della pena, laddove è emerso che ha avuto una vita costellata di sofferenze sin da piccola, dall’abbandono della madre alla ripresa traumatica delle relazioni con la genitrice, da una presa a carico non certo ottimale da parte delle autorità che avrebbero dovuto proteggerla, fino alle violenze subite dal compagno della madre. Il tutto, è il men che si possa dire, l’ha fatta crescere con valori distorti che, definire sbagliati, è usare un eufemismo.

Tutto quanto ben ponderato, la Corte ha condiviso la proposta avanzata concordemente dalle parti in aula e ha ritenuto equa una pena detentiva di quattro anni.

                                   8.   Misure terapeutiche

                               8.1.   Per l’art. 56 cpv. 1 CO, il giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c).

La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, solo la pena deve essere inflitta (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).

La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività). Una necessità di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).

La pronuncia di una misura esige, da ultimo, l’ossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati. Come indicato nel messaggio concernente la modifica del Codice penale (FF 1999 86):

" il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento, nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro gravità”.

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59-61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

                               8.2.   Il perito ha diagnosticato alla IM 1 due turbe psichiche distinte e concomitanti e meglio una subnormalità intellettiva non altrimenti specificata e un disturbo non specificato della personalità e del comportamento dell’adulto; entrambe da mettere in relazione con i reati presi in considerazione. Il perito ha inoltre riconosciuto un rischio di recidiva di media gravità, affermando l’importanza di un trattamento strutturato e persistente per poter ridurre tale rischio.

Alla luce della perizia psichiatrica e dei relativi complementi, nonché della vita antecedente dell’imputata, la Corte ha quindi accertato che la donna ha bisogno di un trattamento, sia nel suo interesse sia in quello alla sicurezza della collettività.

                                  a)   Come detto in precedenza, tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà e devono essere ordinate se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (cfr. art. 56 cpv. 1 CP). Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse disposizioni occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è meno gravosa per l’autore.

Alla luce del principio di sussidiarietà, vanno quindi dapprima analizzate le condizioni per un trattamento ambulatoriale, che tra le misure elencate all’art. 56 cpv. 1 lett. c CP risulta essere la misura meno incisiva.

                                  b)   Secondo l’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale qualora: l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a); e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Per quanto evidenziato nella perizia psichiatrica (e nei relativi complementi), le turbe psichiche dell’imputata sono da mettere in connessione con i reati commessi. Seppur dai test eseguiti non risulti un deficit intellettivo importante, i comportamenti della IM 1 conferma, per dirla con l’esperto, le conseguenze tardive di un severo disturbo dell’età evolutiva, con estesa compromissione funzionale, così come nell’ultimo complemento di perizia (02.03.2020, AI 221) conferma la persistenza di una forma mentis molto difficile da modificare attraverso la sola psicoterapia, di guisa che necessita pure di una rete di figure di riferimento ampia, con una funzione prevalentemente educativa, che possano garantirle un quadro operativo chiaro e organizzato.

                                   c)   Vista la presenza di turbe psichiche radicate, che sono da mettere in relazione con gli eventi incendiari e il rischio di recidiva di natura media, la Corte si è trovata d’accordo con il perito che ha indicato la necessità di un trattamento ambulatoriale di tipo psichiatrico e riabilitativo presso il servizio psicosociale di __________. Misura che, unita all’obbligo di residenza nel foyer di __________, ha già dato buoni frutti, come si evince dal rapporto 2 novembre 2020 dello stesso servizio:

" Come riportato nell’ultimo scritto, la Sig.ra IM 1 ha presentato dei miglioramenti nella condotta, nella gestione delle situazioni di stress/rabbia e nella ricerca di supporto in caso di difficoltà.

Per queste motivazioni possiamo dirci favorevoli ad un collocamento della stessa presso un appartamento protetto del Foyer __________, gestito quindi dagli operatori che hanno già instaurato un rapporto terapeutico con la paziente e che conoscono le sue fragilità.

Tuttavia risulta necessario organizzare questo passaggio con precisa modalità e con una strutturazione adeguata della giornata al fine di contenere il più possibile il rischio di recidiva.

La paziente, come in precedenza, consumerebbe i pasti principali (colazione, pranzo e cena) presso la mensa di __________ e sono da prevedere delle attività terapeutiche, a cui la paziente è tenuta a partecipare, che occupino almeno 3 ore al giorno, oltre ovviamente agli appuntamenti organizzati con la rete terapeutica; nella restante parte della giornata consiglio 3 controlli al giorno da parte degli operatori, che chiaramente andrebbero intensificati in caso di situazioni di difficoltà o dubbie.

Il trasferimento potrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno, mantenendo questa struttura organizzativa per i successivi 6 mesi, in seguito ai quali sarà possibile una rivalutazione.”

(doc. dib. 2).

In sintonia con quanto indicato dal perito psichiatrico, la Corte ha quindi sospeso l’esecuzione della pena ex art. 63 cpv. 2 CP, ma ha ritenuto necessario imporre una norma di condotta, onde evitare che nella IM 1 si instaurino dei vissuti di isolamento e di solitudine che provocherebbero dei turbamenti difficili da ovviare, ovvero l’obbligo di dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________, il cui ultimo rapporto in atti risulta promettente:

" IM 1 dal momento della sua ammissione a __________ ha rispettato alla perfezione il piano terapeutico proposto dai medici (psichiatri). Si è presentata spontaneamente, sempre accompagnata dal personale socio-sanitario dell’istituto ai colloqui, sottoponendosi senza riserva alcuna ai trattamenti ambulatoriali prescritti. L’utente oltre alla piena adesione dimostrata al progetto educativo e sanitario individuale di riabilitazione, ha rispettato tutti i punti del regolamento interno di __________ e ha trascorso tutto il periodo preso in considerazione all’interno dell’istituto. Durante questi quindici mesi, IM 1 non ha mai avuto una inadeguatezza comportamentale che necessitasse l’intervento urgente dello psichiatra o di una segnalazione straordinaria. IM 1 ha sempre rispettato l’obbligo di muoversi fuori da __________ per qualsiasi necessità, solo se accompagnata da almeno un operatore dell’istituto. Ha sempre segnalato i suoi spostamenti interni.

A fronte della piena adesione di IM 1 al progetto terapeutico-riabilitativo e del rispetto globale di tutti i dettami riguardante le limitazioni della libertà personale, visti gli ottimi risultati conseguiti finora specie per quanto riguarda il disturbo del comportamento di cui è affetta (crescita delle capacità di sollecitare aiuto, di riflettere sulle proprie azioni e comportamenti in genere), chiediamo all’autorità giudiziaria, l’opportunità per IM 1 di continuare questo progetto rieducativo e riabilitativo iniziato a __________ al fine di consolidare alcuni risultati già presenti e stimolare l’utente su alcuni obiettivi di livello di difficoltà maggiore ma necessari ai fini di un eventuale ad augurato ritorno alla conduzione di una vita autonoma.

__________ si rende disponibile per accompagnare IM 1 nel suo percorso di cura e di crescita personale, nel processo di ulteriore miglioramento della sua capacità ad interagire con terzi, aumentare la sua capacità di discernimento al fine di ridurre in modo ancora più significativo l’entità e la qualità delle situazioni e dei fenomeni che l’utente vive come stressanti quindi cause di paura, frustrazione, rabbia ecc. Fermo restando l’obbligo di residenza a __________ e quello di sottoporsi a tutti i trattamenti ambulatoriali giudicati utili dagli psichiatri, l’istituto si propone di fornire questo sostegno educativo e riabilitativo chiedendo alle autorità giudiziaria una maggior autonomia decisionale nella gestione del piano di sviluppo individuale di IM 1.”

(doc dib. 1).

Per il resto si ritiene di non doversi, in questa sede, ancora pronunciare sull’ipotesi di trasferimento in un appartamento protetto, sempre di __________, trattandosi piuttosto di questione afferente all’esecuzione come tale della misura, di competenza, almeno a livello di collocamento, del GPC (quale GIAP) ed in seguito dell’autorità di esecuzione (art. 10 LEPM).

                                   9.   Computo delle misure alternative

                               9.1.   Dall’AA si evincono i seguenti provvedimenti decisi nei confronti della Signora IM 1:

                                     -   carcerazione preventiva: dal 27.01.2019 al 14.3.2019 (in totale: 47 giorni);

                                     -   misure sostitutive: dal 14.03.2019 al 17.03.2020 (in totale: 369 giorni):

                                     - obbligo di dimorare e rimanere in un luogo determinato prima presso la Clinica __________ a __________ e in seguito presso l’internato della struttura educativa della __________ a __________ (dove la Signora IM 1 si trova tuttora);

                                     - obbligo di sottoporsi a un trattamento medico; e

                                     - divieto di avere contatti con determinate persone (dal 01.07.2019 unicamente con __________);

Esecuzione anticipata della misura ambulatoriale di trattamento medico dal 17.03.2019, con le seguenti norme di condotta:

                                     - obbligo di dimorare e rimanere presso la struttura di __________; e

                                     - divieto di prendere contatto (direttamente o indirettamente) con la signora __________ (dal 17.03.2020 a tutt’oggi).

Resta quindi da stabilire come le misure sostitutive decise nei confronti della IM 1 debbano essere considerate.

Secondo l’art. 51 prima frase CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato dall’imputato nell’ambito del procedimento (o in un altro procedimento).

Le misure sostitutive che limitano la libertà sono, per analogia, da computare nella pena come la carcerazione preventiva (BSK StPO-HÄRRI, Art. 237 N 52; BSK StPO-METTLER/SPICHTIN, Art. 51 N 20). Nel determinare la durata da computare nella pena, il tribunale deve tenere conto del grado di restrizione della libertà personale rispetto alla privazione della libertà in caso di carcerazione preventiva (DTF 121 IV 303, consid. 4b.).

Laddove una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 237 CPP non sia stazionaria, ma limiti comunque la libertà personale, anch’essa dovrà – in linea di principio - essere computata nella pena.

                               9.2.   Con particolare riferimento all’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo determinato, per quanto visto, i giorni trascorsi dalla IM 1 presso la Clinica __________ prima, e la struttura di __________ poi, sono interamente computabili alla pena (art. 51 CP per analogia). Infatti, l’obbligo di dimora presso una struttura (vedasi ad esempio la necessità di richiedere un’autorizzazione scritta alla direzione del procedimento (AI 143), per un congedo di 2 ore per un pasto fuori dalla struttura), sono da considerarsi paragonabili alla carcerazione preventiva e alla conseguente privazione della libertà. Da notare inoltre che, oltre all’obbligo di dimora, alla signora IM 1 sono state imposte quali misure sostitutive pure l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico e il divieto di avere contatti con determinate persone. Per questi motivi tutti i giorni trascorsi con l’obbligo di residenza quali misure sostitutive vanno interamente computati nella pena nella pena ex art. 51 CP.

                               9.3.   IM 1 è altresì resa attenta che l’inadempienza colpevole, indiziante di recidività, di una norma di condotta implicherà il ripristino della pena detentiva, come pure che il mancato seguito delle norme di condotta costituisce reato a sé stante (art. 295 CP).

                               9.4.   La Corte rinuncia ad ordinare una carcerazione di sicurezza, essendo caduca, in base al principio della sussidiarietà.

                                10.   Pretese civili, sequestri, tassa di giustizia e spese procedurali

                             10.1.   Per quanto concerne gli accessori le parti non hanno sollevato eccezioni rispetto a quanto indicato nei dispositivi n. 8, 9 e 10 della presente cui pertanto si rinvia.

                             10.2.   Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. – 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale, è star dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 37’350.50, comprensiva del dibattimento. 

                             10.3.   Per il resto, la Corte riconosce le pretese degli accusatori privati nel principio, e li rimanda al competente foro civile per la quantificazione.

                             10.4.   Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della condannata.

visti gli art.:                     12, 22, 40, 47, 49, 51, 63, 69, 221 CP;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autrice colpevole di:

incendio intenzionale ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato

per avere,

in data 05.01.2016 a __________, tentato di cagionare intenzionalmente un incendio dal quale sarebbero potuti derivare danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica (pt. 1.1 dell’AA),

il 5.01.2016 (pt. 1.2 AA), il 17.01.2019, il 26.01.2019 ed il 27.01.2019, a __________,

cagionato intenzionalmente quattro incendi dai quali sono derivati danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica e, con riferimento all’episodio 27.01.2019 (pt. 1.5 AA), mettendo scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto nonché l’esecuzione anticipata della misura con obbligo di dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________.

                                   3.   IM 1 è inoltre condannata a versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 4'927.70, oltre interessi al 5% a partire dal 13 novembre 2020, a titolo di risarcimento danni per spese legali.

                                   4.   Le pretese degli accusatori privati sono riconosciute nel principio. Per la loro quantificazione sono rinviati al competente foro civile.

                                   5.   È ordinato il trattamento ambulatoriale psichiatrico e riabilitativo ex art. 63 CP, da eseguirsi presso il Servizio-psicosociale di __________, con le seguenti norme di condotta:

                                     -   obbligo di dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________, secondo le indicazioni stabilite dalla struttura stessa rispettivamente dall’autorità d’esecuzione,

                                     -   obbligo di continuare a sottoporsi al trattamento medico definito dal Servizio Psicosociale di __________.

                                   6.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa giusta l’art. 63 cpv. 2 CP per dar luogo al trattamento ambulatoriale.

                                   7.   IM 1 è avvertita che il mancato rispetto delle norme di condotta di cui sopra costituisce reato a sé stante (art. 295 CP) e potrà comportare il ripristino della pena detentiva.

                                   8.   È ordinata la confisca dei seguenti reperti:

                                     -   1 potenziale traccia di contatto (2019-0127.1.1) (rep. 69464);

                                     -   1 mozzicone di sigaretta (2019-0127.2) (rep. 69465);

                                     -   1 confezione di ricarica in gel per fondue (2) (2019-0127.10) (rep. 69478);

                                     -   1 bottiglia di acetone (2019-0127.11) (rep. 69479).

                                   9.   A crescita in giudicato integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore dell’imputata dei seguenti reperti:

                                     -   1 telefono cellulare marca Samsung modello GT-I8200N, n. IMEI __________, con scheda SIM n. __________ (rep. 74454);

                                     -   1 telefono cellulare Sony Ericsson modello C905, n. IMEI __________ con batteria modello ST38 (rep. 74455).

                                10.   In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori:

                                         c/o Polizia Giudiziaria, __________ (incarto n. 27064):

                                     -   1 busta rosa con lettera manoscritta (rep. 74452);

                                     -   1 ombrello scuro (rep. 74453);

                                         c/o Polizia Scientifica, __________ (incarto n. 25896):

                                     -   1 pezzo di carta (2019-0127.19) (rep. 69463);

                                     -   1 pezzo di plastica trasparente (2019-0127.3) (rep. 69466);

                                     -   1 rimasuglio verosimilmente alluminio (2019-0127.4) (rep. 69467);

                                     -   prelievi sulla persona (2019-0127.5.0) IM 1 (rep. 69468);

                                     -   1 paio jeans blu (2019-0127.5.2) IM 1 (rep. 69469);

                                     -   1 maglione blu/giallo (2019-0127.5.3) IM 1 (rep. 69470);

                                     -   1 giacca (2019-0127.5.4) IM 1 (rep. 69471);

                                     -   1 paio calze nere (2019-0127.5.5) IM 1 (rep. 69472);

                                     -   1 paio scarpe nere (2019-0127.5.6) IM 1 (rep. 69473);

                                     -   prelievi sulla persona (2019-0127.6.1) __________ (rep. 69474);

                                     -   prelievi sulla persona (2019-0127.7.1) ACPR 5 (rep. 69475);

                                     -   prelievi sulla persona (2019-0127.8.1) __________ (rep. 69476);

                                     -   1 confezione in cartone (2019-0127.9) (rep. 69477).

                                11.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

                                12.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                             12.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.     35’659.50

spese                          fr.       1’691.00

totale                           fr.     37’350.50

                             12.2.   La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’350.50 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Accusatori

privati:                       -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        2'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        7'199.50

Perizia                                                fr.      15'660.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           400.55

                                                             fr.      25'260.05

                                                             ============

72.2020.64 — Ticino Tribunale penale cantonale 13.11.2020 72.2020.64 — Swissrulings