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Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2020 72.2020.3

12 mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,475 mots·~1h 12min·3

Résumé

Alienato un tot. di almeno 1’220 g cocaina; detenuto un tot. di 26.58 g netti cocaina (per l’alienazione); coltivato e alienato un tot. di almeno 21.8 kg marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 g marijuana (per l’alienazione). Riciclaggio di denaro aggravato (CHF 179'176.85)

Texte intégral

Incarto n. 72.2020.3

Lugano, 12 maggio 2020/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                 Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                              IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 12.11.2018 al 30.1.2019 (80 giorni);

in esecuzione anticipata della pena dal 31.01.2019 al 19.03.2019;

collocato dal 20.03.2019 presso l’Istituto __________;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 3/2020 del 13 gennaio 2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

                                         per avere, senza autorizzazione,

                               1.1.   siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, in particolare,

nel periodo 2013 - 12.11.2019, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel _____, alienato, a consumatori in parte identificati, un quantitativo complessivo di circa 1’220 grammi di cocaina, sotto forma di buste dosi da 0.25/0.30 grammi al prezzo di CHF 50.00, da 0.5/0.6 grammi al prezzo di CHF 100.00, nonché da 1 grammo al prezzo di CHF 160.00/170.00;

nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un quantitativo di circa 26.58 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dal 16.7% al 72.6%); sostanza stupefacente sequestrata;

                               1.2.   siccome ha realizzato, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

nel periodo 2010-12.11.2019, in svariate località del Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, coltivato e alienato, perlopiù sotto forma di sacchetti da 4 grammi al prezzo di CHF 50.00, nonché da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00, un quantitativo complessivo di circa 21.8 chili di marijuana, guadagnando un imprecisato importo di denaro ma almeno CHF 130'000.00;

nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un quantitativo di circa 40 grammi di marijuana; sostanza stupefacente sequestrata;

                                   2.   riciclaggio di denaro (ripetuto)

per avere, nel periodo 10.01.2013-02.10.2018, in svariate località del Cantone, ma soprattutto nel ______, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva essere provento della sua attività di spaccio di stupefacente di cui al punto 1), in particolare, trasferendo denaro, a titolo personale, tramite apposite agenzie, in Brasile, per un importo complessivo di circa CHF 178'726.85, come pure in un’unica occasione, trasferendo l’importo di CHF 450.00 in Spagna, per conto del suo fornitore di cocaina;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere, nel periodo marzo 2017 – 12.11.2019, a __________, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e marijuana, ma almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il suo consumo, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il suo domicilio, un quantitativo di 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40 semi di canapa;               

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e c LStup, richiamato l’art. 19 cpv. 1 let. a, c e d LStup; art. 305bis cpv. 1 CP e art. 19a cifra 1 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato l’art. 344 CPP, sottopone alle parti, con riferimento all’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, l’ipotesi alternativa di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis cpv. 2 CP.

Le parti nulla osservano.

Il Presidente, rilevata l’esistenza di un errore materiale, propone altresì di correggere il periodo temporale del commesso reato indicato ai punti 1.1 e 3 dell’atto d’accusa, sostituendo 12.11.2019 con 12.11.2018.

Con specifico riferimento al punto 3 dell’atto d’accusa, il Presidente rileva poi che il periodo temporale da prendere in considerazione va dal 12.05.2017 al 12.11.2018, ritenuto come le contravvenzioni commesse in epoca antecedente si sono nel frattempo prescritte.

Le parti nulla osservano e l’atto d’accusa viene di conseguenza così modificato.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa rileva che i fatti sono interamente ammessi e comprovati da numerosi elementi. Precisa che la collaborazione dell’imputato è stata ampia e ha permesso di arrestare alcuni personaggi che non sono affatto piccoli trafficanti e di questo bisogna tenerne conto. L’imputato si è mostrato attendibile nelle sue dichiarazioni. A caratterizzare i fatti vi è che IM 1 si è dedicato per un lungo periodo di tempo al traffico di sostanze stupefacenti, di cui ne ha fatto mestiere. La quantità di stupefacente alienato ha messo in pericolo la salute di molte persone e tale attività è stata stroncata solo a seguito dell’arresto, che ha permesso al medesimo imputato di finalmente farsi aiutare. Il movente non è stato esclusivamente il lucro, considerato che i guadagni maggiori sono stati inviati alla compagna e al figlioccio in Brasile. Le intenzioni dell’imputato paiono sincere e vi è anche la prova dell’astinenza, rappresentata dai vari controlli risultati tutti negativi. Le aspettative riposte nell’imputato, questa volta, sono state ben ripagate. La decisione di mandare l’imputato in esecuzione anticipata della misura è stata determinata proprio dalla speranza di voler recuperare l’imputato e della sua volontà in tal senso. L’accusa rileva tuttavia che l’imputato non ha mai avuto una vita normale e dunque dovrà essere necessariamente seguito. L’accusa auspica che l’imputato non sprechi l’aiuto che ha ricevuto che sicuramente non è poco. Tutti i rapporti agli atti sono positivi nonostante la posizione dell’istituto è stata anche cauta, specie a seguito dell’arrivo della figlia e della gravidanza sottaciuta. Sulla commisurazione della pena, l’accusa chiede una pena complessiva di 36 mesi, compresa la pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una, oltre a 300 fr. di multa. L’accusa lascia alla Corte di determinare le misure più appropriate per la situazione odierna dell’imputato e lascia valutare alla Corte anche la possibilità della concessione della sospensione condizionale parziale. L’imputato dovrebbe essere seguito psicologicamente e controllato con l’esame delle urine. In caso di sospensione parziale, l’imputato avrebbe una buona fetta di pena come monito e saprebbe che in caso di nuovi pesanti errori sarebbe chiamato a scontare la pena in carcere. A mente dell’accusa l’arrivo della bambina ha dato forza all’imputato, il quale desidera farla crescere con una buona educazione, e sa che per riuscire in questo intento deve continuare nella terapia. L’accusa conclude chiedendo la non revoca del precedente decreto con prolungo del periodo di prova di 1 anno. Chiede infine la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione della sostanza stupefacente;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la difesa rileva che dall’odierno dibattimento è emersa una situazione che si voleva sottolineare. Il punto essenziale è quello dell’assunzione di responsabilità. La difesa conosce il passato dell’imputato. Egli non ha avuto uno sviluppo normale fatto, appunto, di assunzione di responsabilità. Lui è portato a sottovalutare i problemi, come si rileva anche in perizia. Anche nel suo rapporto con la precedente compagna ben si evince che egli ha sempre creduto nella relazione sebbene dal punto di vista realistico non v’era nulla su cui costruire una storia. Nonostante questo egli ha inviato in Brasile oltre 178'000.- Fr. La difesa riconosce che l’imputato, d’intesa con la compagna e la famiglia, ha sottaciuto la gravidanza, cosa che sebbene rappresenti un errore, è stato calcato forse eccessivamente nei rapporti dell’istituto. Difatti questa vicenda non può pregiudicare il percorso, lungo, fatto dall’imputato. Gli obiettivi da raggiungere con la misura erano quattro e di questi tre sono stati realizzati. Per il quarto occorre la possibilità di riprendere una vita il più normale possibile. La difesa riconosce che il percorso sarà duro e anche la relazione con la compagna sarà ad alto rischio. Ma oggi l’imputato sente di poter iniziare questo percorso. Egli sa che è necessario dare una svolta e rimettersi sulla buona strada. La difesa conviene con il PP sulla proposta di pena e chiede che all’imputato sia data la possibilità di ripartire subito, che gli sia data fiducia con l’applicazione di un trattamento ambulatoriale e il giusto sostegno psicologico. La difesa si rimette comunque al prudente giudizio della Corte. Conclude ribadendo di voler far da garante sugli aspetti amministrativi relativi all’imputato. 

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Curricula vitae

                               1.1.   L’imputato, cittadino __________ e domiciliato prima dell’arresto a __________, nel corso del primo verbale reso al Procuratore Pubblico in data 13.11.2018, ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di avere un figlio di nome __________ che, tuttavia, non vede ormai da 3 anni e che vive in Brasile unitamente alla madre.

L’imputato ha anche dichiarato di lavorare soltanto saltuariamente nel settore __________ e di percepire un sussidio dall’assistenza sociale:

                                          “…OMISSIS…”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 2, AI 9).

                            1.1.1.   Al dibattimento l’imputato ha tuttavia precisato che il figlio di cui ha parlato in inchiesta, in realtà, non è suo figlio naturale e non è da lui nemmeno mai stato riconosciuto.

" Il Presidente, con riferimento alla relazione dell’imputato con l’ex compagna __________, chiede se il figlio è stato riconosciuto.

No, all’anagrafe non è figlio mio.

ADR con lei ho avuto una relazione durata oltre 6 anni fino a che lei non si è stabilita in Brasile. Anche io sono stato in Brasile a trovarla.

ADR lui per me è mio figlio, lui mi chiama papà. L’ultima volta l’ho sentito un mese fa e attualmente __________”.

(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

Con specifico riferimento alla situazione finanziaria dell’imputato, si rileva che dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, risultano 34 attestati carenza beni per un ammontare complessivo di fr. 32'412.45.

                            1.1.2.   Ancora con riferimento alla situazione personale dell’imputato, si rileva sin da subito, e come meglio si vedrà di seguito, che IM 1, a far tempo dal 19.03.2019, è stato collocato presso l’istituto __________, ed in data 11.03.2020 è diventato nuovamente padre di una bambina, …OMISSIS...

                            1.1.3.   Anche in sede di perizia psichiatrica è stata affrontata l’anamnesi personale e familiare dell’imputato nonché il percorso formativo e professionale da questi seguito:

“Anamnesi personale

                                         …OMISSIS…

Anamnesi famigliare

                                         …OMISSIS…

Percorso scolare e professionale

                                         …OMISSIS…

Sviluppo relazioni / sessualità

                                         …OMISSIS…”.

(Perizia psichiatrica, p. 4-8, AI 72).

                               1.2.   Sin dall’inizio dell’inchiesta l’imputato ha ammesso di consumare regolarmente sostanze stupefacenti. Nello specifico, ha riferito di consumare cocaina da quando aveva 20 anni, non ritenendosi tuttavia dipendente da questa sostanza, ma, semmai, di essere dipendente dalla canapa, sostanza che consuma quotidianamente da quando aveva 14 anni (cfr. perizia psichiatrica p. 8):

" L’interrogante mi riassume quanto da me dichiarato nel corso del mio verbale di Polizia in merito ai consumi, e meglio:

- consumo regolarmente due spinelli al giorno, contenenti complessivamente circa 1 grammo di canapa, sostanza che coltivo personalmente ad __________ nel bosco;

- consumo cocaina da diversi anni, ma in maniera occasionale, segnatamente durante cene con amici. L’ultima volta che ho consumato cocaina risale a un paio di settimane fa. Negli ultimi tre anni ho consumato un quantitativo stimato fra grammi 78/106 di cocaina.

Confermo quanto sopra e preciso che il consumo di cocaina è saltuario; negli ultimi tre mesi ne ho consumata poca.

ADR che non consumo altri tipi di droghe.

ADR che ho iniziato a consumare cocaina a 20 anni, ma non mi ritengo dipendente da questa sostanza, al contrario della canapa”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 4, AI 9).

IM 1 ha affermato di consumare complessivamente circa 1.000 grammi di marijuana all’anno, oltre a circa 30/35 grammi di cocaina.

Considerati gli elevati consumi di stupefacenti, che peraltro l’imputato assume da parecchio tempo, la direzione del procedimento ha deciso di sottoporre il medesimo IM 1, su richiesta della difesa, ad una perizia psichiatrica, ritenuto anche che egli, al momento del fermo, risultava già in cura psichiatrica (cfr. verbale d’arresto 12.11.2018).

                            1.2.1.   Proprio con riferimento all’anamnesi tossicologica, nella perizia psichiatrica si rileva che:

“Anamnesi tossicologica

All' età di circa 14 anni inizia a utilizzare marijuana, sostanza mai abbandonata e consumata a dire del periziando ininterrottamente da quell'età a prima della carcerazione. Attualmente, fino a prima della carcerazione, riferisce di fumare tutti i giorni prevalentemente alla sera per rilassarsi circa 2 g di canapa. Sempre dai 14 anni avrebbe cominciato a dedicarsi anche alla coltivazione della canapa.

Il consumo di cocaina, che sarebbe sporadico, iniziò circa 8 anni fa. Da circa 6 anni sarebbe invece iniziato lo spaccio della sostanza per conto di terzi, da cui avrebbe guadagnato denaro da mandare in buona parte alla madre del suo figlio adottivo. Dalla cocaina afferma di non trarre beneficio, bensì la droga determinerebbe un suo "isolamento".

Il consumo di marijuana viene quantificato in circa 100 g al mese. Quando non fumava era "nervoso".

A 14 anni inizia a bere alcolici ma riferisce di non aver mai avuto problemi di dipendenza da alcol. Si dice dipendente unicamente dalla marijuana.

Attualmente si dichiara fortunato ad essere stato arrestato perché con l'arresto avrebbe capito che vuole cambiare la sua vita”.

(Perizia psichiatrica, p. 8, AI 72).

                                   2.   La perizia psichiatrica

                               2.1.   Come già rilevato, sin dal momento del fermo l’imputato ha dichiarato di essere in cura presso lo psichiatra dr. __________ di __________, in quanto soffrirebbe di ansia e depressione, e di assumere giornalmente, dietro prescrizione medica, dei tranquillizzanti quali lo Xanax, il Mirtazapina e il Nozinan.

Agli atti è stata di conseguenza acquisita copia della cartella medica del dr. __________ (AI 64), oltre a quella del medico curante, il dr. __________ (AI 59).

Al riguardo in perizia psichiatrica si rileva che la presa a carico sarebbe iniziata a seguito della carcerazione della madre di IM 1:

“Anamnesi psichiatrica incl. trattamenti

Dal racconto che egli fornisce è a seguito della carcerazione della madre che sarebbe iniziata la sua presa in carico psichiatrica con il Dr. med. __________. In particolare il periziando ricorda che dopo la scarcerazione della madre vi furono alcune sedute di terapia famigliare con il Dr. med. __________ e successivamente sarebbe iniziata la presa a carico individuale, discontinua fino al 2015 quando gli incontri cominciano invece a diventare all'incirca mensili.

La presa a carico sarebbe avvenuta per sintomi della sfera depressiva (sentimenti di solitudine, facilità al pianto, tristezza) e ansiosa (sotto forma di attacchi di panico con agorafobia o ansia libera che automedicava con la marijuana).

Non avrebbe mai effettuato ricoveri in ambiente psichiatrico.

In anamnesi risulta che il periziando ha assunto come medicamenti: paroxetina (poi autonomamente sospesa), mirtazapina (ancora in terapia), Xanax (ancora prescritto) e Nozinan gtt per l'insonnia (ancora in terapia).

Ammette durante la visita di non essere stato sincero con il suo psichiatra, nel senso che non si sarebbe aperto con lui fino in fondo rispetto all'uso di sostanze e alla loro vendita.

È nel luglio 2014 che sul posto di lavoro riferisce l'insorgenza di un attacco di panico con conseguente crisi ipertensiva che l'avrebbe portato dapprima all'osservazione del medico curante Dr. med. __________ e successivamente dal medico psichiatra Dr. med. __________ con il quale, a partire da marzo 2015 avrebbe iniziato una presa a carico regolare con assunzione della farmacoterapia prescritta in maniera continuativa. Il periziando connette il peggioramento psicopatologico del marzo 2015 alla decisione della compagna di trasferirsi con il figlio in Brasile: in particolare riferisce l'esordio di umore deflesso, ansia, insonnia, apatia. Il peritato riferisce di non aver avuto beneficio dalla psicoterapia in quanto non avrebbe mai parlato apertamente dei suoi problemi con lo psichiatra.

Terapia attualmente in atto: mirtazapina 45 mg 0-0-1, Nozinan 60 gtt, Xanax 0,25 mg 0-0-1.

Il Dr. med. __________ indica nel rapporto IAS del 2015 come diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva e un disturbo di personalità non specificato. La Dr.ssa med. __________ nella sua perizia psichiatrica per il CPAS del marzo 2016 pone come diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD10: F43.21) e come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro sindromi e disturbi dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome di dipendenza (ICD 10: F12.2) e disturbo di personalità antisociale (ICD 10: F60.2).

La collega scrive: "I tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la sua tendenza, fin dall'adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli altri, tendenza all'irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli obblighi sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto bassa alle frustrazioni.

Tali tratti paiono compatibili, in base a sistema di classificazione ICD10 con un disturbo di personalità antisociale (ICD 10; F 60.2)".

Rispetto all'influenza che i disturbi riferiti dal periziando hanno sulla capacità lavorativa appare dirimente il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza dell'assicurato quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto permeanti da compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei suoi rapporti segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi attività lavorativa più che limitazioni date da aspetti psicopatologici ["non è molto motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché trova che l'assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un incontro con un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio d'aiuto, proprio perché, non è motivabile.... ritiene che lavorare sia inutile.." Dr. med. __________ (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015)”.                           

                                         (Perizia psichiatrica, p. 9-11, AI 72).

Ciò che ha confermato anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ove ha affermato che la madre avrebbe malversato sia per aiutare economicamente la famiglia che a causa del vizio del gioco d’azzardo:

" Il Presidente rileva che la madre dell’imputato ha avuto delle vicissitudini giudiziarie e chiede all’imputato se sa il motivo per cui la madre ha malversato così tanto.

L’ha fatto per aiutare la famiglia e a causa del gioco d’azzardo. Ha cercato di aiutare me e mio fratello”. 

(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

                               2.2.   Già pochi giorni dopo l’arresto avvenuto in data 12.11.2018, la difesa dell’imputato, in data 26.11.2018, rilevava come era sua intenzione quella di collaborare con gli inquirenti e di intraprendere un percorso di disintossicazione in vista della sua risocializzazione, ipotizzando pertanto la possibilità di un collocamento di IM 1 presso un istituto specializzato (AI 28). 

L’imputato ha ribadito la propria volontà di seguire un percorso terapeutico anche nel successivo verbale di data 17.01.2019, ove ha affermato che, nel frattempo, la difesa aveva già preso contatto con i responsabili di __________ proprio in vista un suo collocamento:

" Ribadisco che vorrei iniziare un percorso terapeutico di disintossicazione e per questo ne ho già parlato con __________ che sta organizzando un colloquio con i responsabili di __________. La stessa mi ha pure confermato che, in un secondo momento, si sarebbe messa anche in contatto con l’interrogante.

Sono più che motivato a cambiare vita ed è per questo che ringrazio l’interrogante per avermi arrestato; mi rendo conto che solo così mi sono salvato e ho avuto la possibilità di ricongiungermi con la mia famiglia che avevo perso da tempo a causa della mia dipendenza”.                              

(VI PP, 17.01.2019, p. 15, AI 53).

                               2.3.   In data 21.01.2019 (AI 58), il Procuratore pubblico ha conferito mandato al dr. __________ di redigere una perizia psichiatrica sull’imputato, la quale è stata depositata in atti in data 28.02.2019 (AI 72).

                            2.3.1.   Dalla relazione peritale si evince che l’imputato è affetto da “un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi”. Egli presenta poi “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannaboidi e cocaina”, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza:

“Esistenza di una turba psichica:

L'esame del peritato mette in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?

Al momento dei fatti il periziando era affetto da una dipendenza da cannabinoidi e cocaina.

È presente un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (vedi anche paragrafi 5 e 6.1). In base alla valutazione clinica non può) essere fatta diagnosi di ritardo mentale.

Se si, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-IV.

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome da dipendenza (ICD-10: F12.2).

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina, sindrome da dipendenza (ICD-10: F14.2).

Disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (ICD-10: F61.0)”.

(Perizia psichiatrica, p. 24-25, AI 72)

                            2.3.2.   Tale condizione, a parere del perito, non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della commissione dei reati, che sarebbero comunque da mettere in relazione alla turba psichica rilevata:

Capacità di intendere

Solo disturbi psichiatrici gravi come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale o un disturbo psicotico con un'alterazione della realtà per esempio in una persona con un delirio, possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere.

Il periziando non soffriva, al momento della commissione del reato, di un disturbo psichiatrico maggiore. È però affetto da un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi, che comunque non compromette la capacità di intendere.

La capacità di intendere quindi non era ridotta al momento del reato.

Capacità di volere

Il periziando non presenta un distacco patologico dalla realtà né una diminuzione significativa della capacità di cognizione che rimane sufficiente, chiara e libera da errori percettivi. Allo stesso modo egli è da considerarsi di principio capace di esercitare la propria volontà in forma libera.

La capacità di volere risulta dunque conservata così come l'imputabilità che è pure mantenuta.

[…] I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba psichica sopra rilevata?

Si poiché l’uso delle sostanze illecite ha spinto il periziando ad entrare nel circolo vizioso del mondo della droga e del suo commercio”.

(Perizia psichiatrica, p. 19-20 e 25, AI 72)

                            2.3.3.   La perizia ha poi evidenziato un rischio di recidiva “molto alto” per reati connessi alla vendita e all’assunzione di sostanze stupefacenti, ove l’imputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione:

“Preliminarmente è necessario sottolineare che una prognosi esatta rispetto ad un comportamento umano non è possibile, tuttavia è possibile determinare una probabilità. La valutazione in questo caso specifico è puramente clinica (psichiatrico-forense) in quanto non esistono strumenti prognostici per il tipo di reato commesso dal periziando.

I fattori prognostici negativi emersi durante i colloqui sono: la tipologia di reato commesso ha statisticamente un forte rischio di recidiva (non è ad esempio la prima volta che il periziando commette un reato concernente l'infrazione della LF sulle sostanze); sono presenti difficoltà economiche e debiti; il periziando non ha un disturbo psichico acuto ma presenta un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi; gran parte delle persone conosciute e frequentate dal periziando sono legate al mondo della droga; egli è affetto da un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e usa anche cocaina; la situazione psicosociale è sfavorevole, non ha uno stipendio e un lavoro stabile ed è in assistenza dal 2007; fino a prima della carcerazione non avrebbe avuto supporto e contatti con i famigliari; non ha una relazione stabile.

Tutti questi fattori ci fanno concludere che se il periziando viene reintrodotto nell’ambiente di vita dove ha vissuto fino a prima della carcerazione, il rischio di recidiva dei reati connessi col traffico di sostanze risulta molto alto”

(Perizia psichiatrica, p. 20, AI 72)

                            2.3.4.   Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, la perizia ha indicato come opportuna una terapia stazionaria, la quale progressivamente potrebbe anche diventare ambulatoriale:

“4.1. È il periziando tuttora affetto dalla turba psichica (o tossicomania o

altra dipendenza) rilevata sopra (sub. 1)?

il periziando è tuttora affetto da un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e da cocaina attualmente in astinenza ma in un ambiente protetto essendo incarcerato. È affetto anche da un disturbo di personalità misto

4.2. Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica (o

tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se si quale?

Il disturbo di dipendenza da cannabinoidi nonché quello di abuso di cocaina espongono il periziando al rischio di commettere nel futuro nuovi reati connessi con il traffico di tali sostanze. Per tali disturbi esiste una misura stazionaria che può essere disposta mediante l’art. 60.

Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.

Nel caso specifico si potrebbe optare per __________: in base agli atti il periziando si sarebbe tra l’altro già messo in contatto con la sig.a __________ che starebbe organizzando un colloquio con i responsabili della struttura.

4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?

Nel caso concreto è indicato un trattamento stazionario che il peritando sembra accettare in quanto motivato a cambiare lo stile di vita. La motivazione del periziando non ci sembra solo strumentale per poter uscire dal carcere. La nostra proposta di presa a carico si ritiene fondamentale nell'ottica di ridurre la motivazione a delinquere e di aumentare il controllo del comportamento delinquenziale connesso con l'uso di sostanze. Una terapia stazionaria di almeno due-tre anni permetterebbe di ipotizzare significative probabilità di successo nel lungo periodo. Successivamente la terapia potrebbe diventare solo ambulatoriale presso lo studio di uno psichiatra esperto di dipendenze che faccia riferimento al servizio pubblico (OSC) o privato.

(Perizia psichiatrica, p. 27-29, AI 72)

                            2.3.5.   Il perito, che ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, ha rilevato infine che IM 1 è “pronto e motivato” ad intraprendere questo percorso:

“4.4. Quali sono le possibilità pratiche (istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?

Centro terapeutico __________ nel Canton Ticino o altri centri dove si effettui un percorso comunitario di disintossicazione, riabilitazione e reinserimento lavorativo, anche in altri cantoni.

4.5. II peritato è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale

                                         trattamento ordinato contro la volontà del peritato, avrebbe comunque possibilità di successo?

Il periziando si dice durante i colloqui pronto e motivato a sottoporsi a questo trattamento e dato anche l'atteggiamento di apertura e trasparenza mantenuto durante i colloqui si può prevedere una buona compliance. La motivazione del peritato sembra solida e non solo strumentale per poter uscire dal carcere. Peraltro anche un trattamento stazionario ordinato contro la volontà del peritato avrebbe comunque una possibilità di successo dedicando una prima fase del trattamento alla motivazione del peritato a confrontarsi con i suoi problemi psichici e giuridici”

(Perizia psichiatrica, p. 29, AI 72)

Così come, peraltro, ha affermato il medesimo imputato nel corso del verbale di data 18.03.2019:

" Voglio sottolineare che io ho chiuso con ogni tipo di stupefacente. Ho maturato questo convincimento durante la mia carcerazione.

Sono sicuro che il percorso in comunità avrà successo”.

(VI PP, 18.03.2019, p. 5, AI 80).

                               2.4.   Preso atto dell’esito della perizia, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento di IM 1 presso il centro di __________ a far tempo dal 19.03.2019 (AI 77), a cui è seguito il Piano d’esecuzione della misura (PEM) del 21.08.2019 (AI 85).

L’andamento della presa a carico

                               2.5.   Agli atti sono stati acquisiti diversi rapporti redatti da parte dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) e di __________, con i quali si è illustrato il percorso terapeutico seguito dall’imputato nel corso dell’affidamento.

In data 13.11.2019 (AI 88) è stato depositato un rapporto intermedio da parte dell’UAR, che fa seguito al rapporto di __________ di data 31.10.2019, da cui si evince che l’andamento generale della misura “è da considerarsi buono”, ritenuto che l’imputato “ha saputo inserirsi nella misura in modo adeguato e rispettando le regole della comunità” e che “tutti i controlli sulle urine sono risultati negativi, confermando la totale astinenza, tranne una leggera alcolemia all’inizio del suo percorso”.

Dal medesimo rapporto si apprende anche che l’imputato svolge l’attività di __________ presso la sede di __________, lavoro che ha interrotto per due mesi “a seguito del problema di salute emerso in agosto”.

Considerato il buon andamento della terapia, l’istituto __________ ha proposto “di poter dare avvio a dei congedi all’esterno dell’Istituzione”, considerato altresì che i congedi sino al quel tempo concessi e limitati alla frequentazione dei familiari nella fascia diurna, si sono svolti regolarmente. A parere dell’Istituto, pertanto, l’imputato sarebbe pronto a beneficiare di congedi che possano essere estesi ad altre occasioni di incontro non limitate ai familiari.

                               2.6.   In data 05.03.2020, la difesa informava la Corte giudicante, che nel frattempo aveva assunto la direzione del procedimento, che l’imputato, da lì a breve, sarebbe diventato padre, e chiedeva pertanto l’autorizzazione a poter partecipare al parto della compagna – anche lei degente presso il medesimo istituto – oltre alla possibilità nei giorni successivi al parto di poter assistere la compagna ed il nascituro passando “alcuni giorni e notti all’estero di __________” (doc. TPC 4).

In data 30.03.2020, l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa rilevava che in data 12.03.2020 l’imputato era diventato padre di una bambina, avuta da una relazione intrattenuta con tale __________, anch’ella, prima del parto, collocata presso __________, della quale aveva anche potuto assistere al parto. Con tale scritto l’UAR chiedeva di autorizzare l’imputato a “congedi in autonomia e senza restrizioni delle persone da incontrare”, considerata, ancora una volta, la buona aderenza terapeutica e la totale astinenza da sostanze stupefacenti (doc. TPC 5).

Dopo il parto, sia la compagna che la figlia sono state autorizzate a far visita all’imputato una volta alla settimana.

Al riguardo, nel rapporto di __________ di data 26.03.2020, a proposito della relazione nata tra due persone degenti nella struttura ed entrambi sottoposti a restrizione penale, si rileva che il tutto si sarebbe svolto all’insaputa della medesima struttura. __________ avrebbe, anzi, tenuto anche celato il nome del padre, per paura di essere poi separata da lui, sino a poche settimane prima del parto, con ciò pregiudicando la corretta presa a carico dei due in vista, evidentemente, anche della loro futura genitorialità. 

Nel tenere celata la gravidanza, i due pazienti avrebbero poi trovato appoggio anche nei rispettivi familiari che, pur sapendo della relazione, non avrebbero informato la struttura.

Infine, con specifico riferimento al percorso terapeutico, dal medesimo rapporto dell’istituto si rileva che IM 1 si sottopone a regolari colloqui con la psicologa dr.ssa __________, e che “in generale fatica piuttosto a mettersi in discussione, ritenendo che la problematica tossicomanica sarebbe ormai risolta e non dovrebbe più ripresentarsi.

A livello di obiettivi, tende quindi a banalizzare la propria condizione di tossicodipendenza e di paziente sottoposto a mandato penale, ma riesce a parlare ed aprirsi un poco riguardo alle sue problematiche, seppur con tendenze critiche e protettive”.

Dal punto di vista sanitario, invece, l’imputato soffrirebbe di “__________”, problema che sarebbe tuttavia “decisamente diminuito”, sebbene lo abbia limitato nello svolgimento delle sue mansioni all’interno dell’istituto.

                               2.7.   In data 28.04.2020 è stato depositato, su richiesta della Corte giudicante, un nuovo rapporto da parte dell’Ufficio dell’Assistenza riabilitativa (doc. TPC 12), ove si sottolinea che “gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da prevedere l’ulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla misura, con eventuali norme di condotta”.

A parere dell’UAR, l’imputato potrebbe dunque beneficiare di ulteriori congedi e di una maggiore autonomia all’esterno dell’istituto, ritenuto il percorso positivo sino a quel momento seguito dall’imputato, onde progredire anche nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEM. 

                               2.8.   Agli atti vi sono poi gli ultimi due rapporti di __________ di data 29.04.2020 (doc. TPC 15) e 06.05.2020 (doc TPC 16) ove si rileva che, a livello terapeutico, l’imputato si è sottoposto a sedute psicologiche con frequenza bisettimanale per un totale di circa 100 sedute. Nei citati rapporti, si ripete poi in sostanza quanto indicato in quelli precedenti, ovvero un buon andamento della terapia, salvo, talvolta, la tendenza a “banalizzare” la propria situazione, nonché la sua totale astinenza dalle sostanze stupefacenti, dimostrata dai controlli – settimanali – delle urine a cui viene sottoposto dall’inizio della presa a carico. 

Nel rapporto di data 29.04.2020, si auspica che, anche dopo la dimissione dall’istituto, l’imputato possa continuare ad essere seguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, onde non perdere i risultati sino a quel momento conseguiti.

3.    I precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziario in atti (AI 7), risultano a carico di IM 1 due precedenti penali:

- in data 23.11.2009, l’imputato è stato condannato con decreto d’accusa per i reati di guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a fr. 40.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.-;

- in data 27.10.2016, l’imputato è stato nuovamente condannato con decreto d’accusa per i reati di incendio colposo e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 300.-.

L’incendio di cui all’ultima condanna, è avvenuto all’interno dell’abitazione ove l’imputato era solito coltivare della canapa, ed è divampato proprio a causa del sovraccarico del sistema elettrico determinato dall’utilizzo di vari strumenti finalizzati alla coltivazione indoor, come da egli stesso ammesso:

" Mi viene chiesto se ho dei precedenti penali in Svizzera.

Ho già dichiarato in Polizia di essere stato condannato per incendio colposo e infrazione alla LF sugli stupefacenti per fatti accaduti nel 2015. Avevo installato una coltivazione di canapa indoor ad __________, dove abitavo prima e a seguito di un corto circuito era divampato un incendio.

Prendo atto che dal casellario giudiziale svizzero risultano le seguenti condanne, emanate entrambe dal Ministero del Cantone Ticino, nei miei confronti:

- 23.11.2009 condanna a 50 aliquote giornaliere da CHF 40.00 cadauna, sospesa per 4 anni, oltre a una multa per CHF 1'200.00, per guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LFStup;

- 27.10.2016 condanna a 20 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di CHF 300.00, per incendio colposo e contravvenzione alla LFStup.

Ricordo queste condanne”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 12, AI 9).

                                   4.   Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

                               4.1.   Nel corso dell’inchiesta denominata “Cortone” relativa ad un traffico di cocaina e canapa avvenuto principalmente in __________, gli inquirenti sono venuti a conoscenza che IM 1, tra gli altri, era attivo nella compravendita di cocaina.

In data 12.11.2018, a mano degli ordini di perquisizione e sequestro, gli inquirenti intervenivano presso l’abitazione del rubricato, all’interno della quale rinvenivano 60 grammi lordi di canapa e 1.1 grammi di hascisc.

Solo in un secondo momento, in occasione di un ulteriore controllo effettuato presso l’abitazione dell’imputato e proprio su indicazione di IM 1, che nel frattempo aveva manifestato la volontà di collaborare con gli inquirenti, venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente 39.88 grammi di cocaina (di cui un ovulo da 10 grammi della purezza di 45.9%, un ovulo da 9.73 grami e un ovulo da 9.76 grammi della purezza di 16.7%).

                               4.2.   IM 1, dopo un primo momento nel quale ha ammesso solo parzialmente i fatti, ha poi collaborato attivamente alle indagini, fornendo chiarimenti in merito alle proprie responsabilità ed indicando anche i suoi fornitori di cocaina.

Egli ha riferito che, inizialmente, acquistava cocaina soltanto per il proprio consumo personale, per poi, con il tempo, intensificare i contatti con i fornitori acquistando quantitativi sempre maggiori, che in parte consumava – circa 1/3 della sostanza – ed in parte rivendeva, ovvero i restanti 2/3.

Il suo principale fornitore di cocaina è stato __________, già condannato in data 23.04.2020, anche sulla base delle stesse dichiarazioni di IM 1, alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, per avere alienato, tra gli altri, complessivamente 1800 grammi di cocaina al medesimo imputato.

                               4.3.   IM 1, al termine del verbale d’interrogatorio di data 12 novembre 2018, è stato quindi arrestato su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 10), il quale ha disposto la sua carcerazione sino al 12 gennaio 2019 (AI 14), successivamente prorogata sino al 22 febbraio 2019 (AI 51).

In data 30 gennaio 2019, come da richiesta avanzata dalla difesa, l’imputato è stato posto in regime di anticipata espiazione di pena (AI 68), per poi essere successivamente collocato presso __________ in data 20 marzo 2019, in anticipata esecuzione della misura stazionaria ex art. 60 CP.

                                   5.   I reati contestati nell’atto d’accusa

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa fa riferimento all’alienazione, nel periodo compreso tra il 2013 ed il 12 novembre 2018, di complessivi 1’220 grammi di cocaina, oltre alla detenzione di 26.58 grammi della medesima sostanza.

A IM 1 è altresì contestata l’alienazione di 21.80 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 40 grammi della medesima sostanza.

                               5.1.   Con specifico riferimento allo spaccio di cocaina, l’imputato, come già rilevato, se al momento dell’arresto ha cercato di minimizzare le proprie responsabilità, nel corso dell’inchiesta ha poi ampiamente collaborato con gli inquirenti ammettendo interamente i fatti:

" Dopo aver riflettuto ritengo giusto dire che ho venduto cocaina a partire dal 2013 e meglio:

nel corso dell'anno 2013: una media di 10 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 120;

nel corso dell'anno 2014: una media di 15 — 20 grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 180 — 240;

nel periodo 2015 — 2016 — 2017: una media di 20 — 25 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 720 — 900;

nel corso dell'anno 2018 (gennaio — ottobre): une media di 20 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 200.

A questo punto confermo di aver venduto nel dettaglio nel periodo dal 2013 a ottobre 2018 un quantitativo complessivo compreso tra i 1'220 / 1460 grammi di cocaina.

Gli agenti interroganti mi chiedono a questo punto di quantificare quanta cocaina complessiva ho acquisto nel periodo 2013 — 2018.

Rispondo che due terzi della cocaina da me acquistata la vendevo al dettaglio mentre il rimanente terzo era per il mio consumo personale. In base a queste mie dichiarazioni, confermo di aver acquistato complessivamente grammi 1'830 / 2'190 di cocaina pagata ad un prezzo variante fra i CHF 90.- e i CHF 100.- al grammo”.

(VI PG, 14.12.2018, p. 9-10, allegato 7 al Rapporto d’inchiesta, AI 87).

                            5.1.1.   L’imputato ha anche precisato che la cocaina acquistata da __________ avveniva a credito, che poi pagava in un secondo momento una volta alienato lo stupefacente:

" Lui (ndr. __________), fu d’accordo ad iniziare la collaborazione dandomi la sostanza a credito. Si era istaurato un rapporto di fiducia”.

(VI PG, 26.11.2018, p. 6, allegato 6 al Rapporto d’inchiesta, AI 87).

                            5.1.2.   IM 1, come già rilevato, ha fornito anche puntuali indicazioni – circa le modalità dell’acquisto della sostanza, il costo della medesima ed i quantitativi complessivamente acquistati – in merito ai propri fornitori, ovvero: __________, __________, __________, __________ e __________:

" Mi viene chiesto di riferire meglio di __________ (detto __________), figlio dell’allora gerente del ristorante __________ di __________.

Confermo che è stata la prima persona da cui mi sono rifornito per i miei consumi nel periodo 2011-2012. Da lui avrò acquistato circa 5/10 grammi nell’arco di un anno.

Non ricordo quanto contenesse la singola busta dose che acquistavo, probabilmente 0.6/0.7, che pagavo CHF 100.00

La consegna veniva effettuata solitamente in giro a __________ per strada; capitava che a qualche amico che la comprava per sé, io la chiedevo anche per me.

Mi viene chiesto di riferire meglio di __________.

In un periodo successivo ho acquistato anche da __________, persona che mi era stata presentata da __________. Non so dire che periodo fosse, ma sicuramente qualche anno fa; probabilmente 2011-2013.

Da lui ho acquistato circa 50/80 grammi di cocaina di cui circa 10 grammi destinata a terze persone. È in quel periodo che ho iniziato a vendere.

La consegna avveniva a casa sua a __________ e acquistavo buste da 5/10 grammi al prezzo di CHF 700/1000.00. __________ ricordo che di solito aveva due qualità di cocaina e quella più buona la faceva pagare CHF 1000.00 il sacchetto da 10 grammi. Quella di minore qualità costava CHF 700.00 il sacchetto. Io acquistavo la qualità migliore.

ADR che non so dire i nominativi di altre persone che acquistavano da __________.

Mi viene chiesto di riferire di __________, altro mio fornitore.

Confermo che da lui ho iniziato a procurarmi cocaina dall’inizio 2015, in pratica da quando i miei consumi sono aumentati. Lui lo consideravo come il fornitore di riserva, nel senso che se per un qualche motivo __________ non poteva vendermi la cocaina, perché non ne aveva o lui era via, facevo riferimento a __________.

Mi viene chiesto quanta cocaina ho acquistato da __________.

__________ l’ho conosciuto tramite __________, un’amica di famiglia.

Posso stimare di aver acquistato, pagando alla consegna, dall’inizio 2015 e fino al mio arresto, un totale di circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 90.00 al grammo, sotto forma di buste da 5, 10 o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi sequestratimi.

In merito alla modalità di vendita, posso dire che io gli inviavo un SMS dicendogli che c’ero; quando lui rispondeva che andava bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui la cocaina.

Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da quello che lui stesso mi aveva detto l’ultima volta che l’avevo visto, che aveva cambiato fornitore.

Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi acquirenti; so che comunque lui consuma.

Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.

Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.

Mi viene chiesto di riferire dell’altro fornitore, __________.

__________ lo conosco da anni.

Posso stimare di aver acquistato da __________ in un periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016.

Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, __________ non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto __________, che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina.

Mi sembra ora di ricordare che __________ l’avevo conosciuto per via della canapa.

Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi.

In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo.

La cocaina di __________ era buona come quella di __________.

Visto che __________ ha avuto problemi con la giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro __________.

Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è stata destinata alla vendita.

Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi circa.

Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale fornitore di cocaina, tale __________, identificato in __________.

Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi.

__________ l’ho conosciuto nel 2012, me lo ha presentato __________, un ragazzo __________ che ora non è più in Svizzera; sapevo che __________ era il suo fornitore perché me lo aveva detto __________.

Quando l’ho conosciuto, sapendo che io vendevo marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina. Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200 grammi di marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui.

Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con cocaina.

Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012, in quell’anno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al massimo avrò venduto qualche busta dose.

Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino all’arresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi.

Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recupere il denaro.

Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10 grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50 grammi per volta.

Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi ha consegnato il sabato precedente il mio arresto”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 2-4, AI 53).

                            5.1.3.   L’imputato ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale finale di data 16.12.2019:

" ADR che riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da __________ dal 2012 fino all’arresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno 1800 grammi. Confermo anche d’aver acquistato da __________ almeno 5 grammi tra il 2011 e il 2012.

Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50 grammi da __________; altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2018 e altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2016.

ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche grammo anche da __________.

ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto, cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi.

Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%.

Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da __________ mentre la busta da __________.

ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami l’avrei consumata mentre la restante parte venduta”.

(VI PP, 16.12.2019, p. 2, AI 92).

                               5.2.   Con specifico riferimento all’imputazione inerente la coltivazione e lo spaccio di marijuana, anche in questo caso l’imputato ha inizialmente minimizzato i quantitativi alienati, affermando di aver venduto “soltanto” 1 kg e senza nemmeno voler indicare chi fossero gli acquirenti:

Solo nel corso del verbale di data 17.01.2019, IM 1 ha ripercorso le alienazioni dello stupefacente, arrivando ad ammettere di avere alienato, a partire dal 2010 e regolarmente nel corso degli anni fino all’arresto, circa 21,80 kg, quantitativo in gran parte coltivato personalmente ed in parte – circa 4 o 5 kg – acquistato da terzi, conseguendo un guadagno di almeno fr. 130'000.-.

L’imputato ha dichiarato anche di avere alienato marijuana in “grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome”:

" - a __________

ho venduto 200/300 grammi di marijuana nell’arco di 5 anni e ho offerto qualche striscia di cocaina in occasione di consumi collettivi. Forse ha acquistato buste con quantitativi minimi di cocaina da 0.25 grammi o anche meno; al massimo in totale avrà acquistato da me 5 grammi;

[…] - a __________

avrò venduto circa 30 grammi tra il 2015 e il 2018. So che anche lui ai tempi si riforniva da __________. Acquistava singole buste dosi da CHF 100.00 e la consegna avveniva a casa mia. Capitava anche che comprasse due buste per volta. Aggiungo che io non ho mai venduto ovuli da 5 grammi in su a nessuno.

Questa persona ha dichiarato che le ho offerto marijuana e che nel 2014/2015 aveva acquistato da me 1 grammo di cocaina per CHF 100.00.

Contesto e ribadisco il mio dire. Aggiungo che a lui ho anche venduto marijuana per un quantitativo di circa 1 kg negli ultimi 7/8 anni.

Ho deciso di essere sincero e quindi racconto la verità

[…] - a __________

ho venduto sia cocaina che marijuana nel periodo 2015/2017.

Le ho venduto circa 20/30 grammi di cocaina e circa mezzo chilo di marijuana con consegne a casa mia. Per un periodo ho abitato da lei quando mi è bruciata la casa.

L’acquirente ha dichiarato di aver intrattenuto con me un rapporto di amicizia e che non esclude che io nel 2017 le abbia offerto cocaina.

Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.

- a __________

ho procurato sia canapa che cocaina nel periodo 2016/2018. Le ho venduto tra 10 e 30 grammi di cocaina; purtroppo mi è difficile essere più preciso. Le ho venduto da 300 ai 500 grammi di marijuana.

__________ ha dichiarato di non avere mai avuto a che fare con me in merito agli stupefacenti.

Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.

[…] - a __________

a lui avrò venduto circa 10/20 grammi di cocaina, dopo essere arrivato in Ticino proveniente dal __________, secondo me per un anno e mezzo circa.

A lui ho venduto anche circa 200/300 grammi di hascisc al prezzo di CHF 10/12.00 al grammo a dipendenza del quantitativo.

L’acquirente ha dichiarato di aver acquistato nell’arco di più anni almeno 1 kg di canapa al prezzo di CHF 50.00 per 4/5 grammi e che è capitato di fumare insieme canapa a casa mia da me messa a disposizione quando giocavamo a carte o alla playstation.

Non ho mai giocato a carte o alla play station con questa persona a cui non ho mai offerto marijuana. È vero che gliene ho venduta ma non mi sembra così tanta, come da lui dichiarato. Secondo me non gli ho venduto più di 400 grammi.

- a __________

ho venduto sia marijuana che cocaina nell’arco di più anni, forse dal 2016 in poi. Di cocaina gliene ho venduti al massimo 30 grammi, sotto forma di singole buste dosi da 50/100 grammi con consegne a casa mia. Gli ho venduto marijuana per un quantitativo di 100/200 grammi.

__________ ha dichiarato di aver acquistato nel periodo 2016-2018 in una 15.ina di occasioni buste dosi da 1 gr a CHF 100.00 o buste dosi da CHF 50.00; in totale circa 6-10 grammi, con consegne a casa mia.

Secondo me ha acquistato di più, ma i prezzi sono giusti.

- a __________

ho venduto maggiormente marijuana. Negli ultimi 8 anni gli avrò venduto circa 5 kg di marijuana sotto forma di etti o mezzi etti al prezzo di CHF 10.00 al grammo.

Dal 2012/2013 al 2018 gli avrò venduto al massimo 25 grammi di cocaina.

L’acquirente ha dichiarato di aver acquistato da me e ottenuto come offerta un quantitativo complessivo, dall’estate 2012 fino all’ottobre 2018 di 40 grammi di cocaina; quando la pagava il prezzo era di CHF 100.00 la singola dose di 1 grammo o poco meno; la consegna avveniva a casa mia o alle grigliate che si organizzavano. Egli ha pure dichiarato che io pure gliene offrivo.

Non contesto il quantitativo da lui riferito, anche se secondo me è minore. Contesto, come sempre detto, il dosaggio.

__________ ha pure dichiarato che partecipava alle grigliate, a cui offrivo cocaina anche a tale __________ che lavora alla __________ a __________, poi identificato in __________.

È corretto, non lo contesto.

[…] ADR che ora come ora mi è difficile riferire i nominativi di altre persone a cui ho venduto cocaina e marijuana. Di sicuro ce ne sono.

Per quanto riguarda la marijuana voglio dichiarare spontaneamente che i guadagni maggiori li ho fatti vendendo questo stupefacente. Negli anni antecedenti al 2015, quando avevo l’impianto indoor, riuscivo ad ottenere circa 3,5 kg di canapa all’anno. La maggior parte di questa marijuana, per un quantitativo di circa 13/14 kg, l’ho venduta a __________ che ai tempi abitava a __________ e a __________. Inoltre, ho venduto grossi quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il nome.

Negli ultimi anni acquistavo pure marijuana da __________ di __________. Quella che coltivavo io era per lo più destinata al mio consumo”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).

Con specifico riferimento agli acquisti di marijuana da parte di terze persone, che poi l’imputato rivendeva al dettaglio, ha affermato che i fornitori sono stati due:

" Mi viene chiesto di riferire quanta marijuana ho acquistato da __________ e in che periodo.

Da lui ho acquistato dal 2015 in poi e l’ultima volta un mese prima dell’arresto, circa 3 o 4 kg di marijuana al prezzo di CHF 650/800.00 l’etto, a dipendenza della qualità.

Lui ha un bel giro, non la coltiva ma la compra, non so dove né da chi. So che per un periodo di due/tre mesi dopo l’arresto di una persona a __________, di cui non conosco le generalità, ma se non sbaglio è straniero di origine e mi era stato detto che si era acquistato un __________, __________ aveva sospeso le vendite.

Le consegne avvenivano a casa sua e a lui devo ancora CHF 1000.00 visto che acquistavo a credito.

[…] In re ai miei fornitori di marijuana

Mi viene detto che in merito a chi mi ha fornito la marijuana nel corso degli ultimi verbali ho fatto il nome di __________, asserendo che nel corso di 6 mesi (2015/2016) mi ha venduto 1 o 2 kg di canapa a CHF 6.50 al grammo; di questo quantitativo 100 grammi la consumavo mensilmente mentre la rimanenza la vendevo a CHF 10.00 al grammo.

Mi si chiede conferma.

Lo confermo.

ADR che non ho acquistato marijuana da altre persone a parte __________ di cui ho sopra riferito”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 6-11, AI 53).

Riciclaggio di denaro (ripetuto)

                               5.3.   L’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa fa riferimento all’invio, nel periodo 10.01.2013 – 02.10.2018, di un importo complessivo di CHF 178'726.85, denaro provento del traffico di cocaina e marijuana di cui al punto 1, ed inviato personalmente in Brasile, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del suddetto denaro, oltre all’invio CHF 450.- in Spagna per conto di uno dei suoi fornitori di cocaina.

                            5.3.1.   Gli inquirenti, al fine di confutare il coinvolgimento dell’imputato nel traffico di droga, hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii di denaro compiuto da o per conto di IM 1.

Al riguardo l’imputato ha sin da subito ammesso di avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se fosse suo figlio), tale __________, in quanto questi, altrimenti, non gli avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato, tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il quale, a mente dell’imputato, dovrebbe abitare con __________:

" Mi viene chiesto quale destino ho dato a questi guadagni.

Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio __________.

Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da me effettuati nel corso degli anni.

Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad __________ e da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati.

Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre uomini diversi.

Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire __________ ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto legato a mio figlio, anche se l’ho visto solo una volta; lo sentivo telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo.

So che anche __________ ha problemi di droga e quindi parte dei soldi inviatile saranno serviti ad acquistare la droga. Nell’ultimo periodo ho saputo che __________ abitava con __________.

Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un appartamento o per avviare un’attività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei concretizzava. L’unica cosa che ha acquistato con i miei soldi è un’auto che so essere già stata rivenduta.

Preciso che io non ho alcun conto bancario in Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire che non mi sono arricchito con il mio traffico.

Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i miei invii di denaro.

Quando inviavo denaro tramite __________ lo mandavo a __________ che, giornalmente, recuperava il denaro presso una succursale della __________ in città per portarlo ad __________. Lo stesso ho fatto qualche volta con la sorella, __________. I miei invii più grandi li ho fatti a queste persone oltre che naturalmente ad __________.

Ho inviato denaro anche tramite la __________; invii che andavano direttamente sul conto di __________ in Brasile”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 12-13, AI 53).

                            5.3.2.   Le risultanze probatorie acquisite agli atti, hanno sostanzialmente confermato il dire dell’imputato, ovvero che l’origine degli invii di denaro in Brasile è tutta provento della vendita di sostanze stupefacenti:

" In re agli invii di denaro

Prendo atto dei seguenti invii di denaro da me effettuati:

- tramite la __________ di __________ un totale di CHF 130'812.39 dal 9.08.2013 al 22.10.2018 (cfr. AI 31 agli atti che mi viene mostrato), denaro inviato a:

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

- tramite __________ un totale di CHF 47'464.46 dal 10.01.2013 al 10.10.2018 (AI 39 che pure mi viene mostrato), denaro inviato a:

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Spagna (invio CHF 450.00 il 13.6.2014)

__________ in Brasile

Mi si chiede di prendere posizione, ritenuto che in totale nell’arco di circa 5 anni e mezzo ho inviato CHF 178’276.85.

Non contesto queste risultanze che in pratica confermano le mie ammissioni relativamente all’invio dei miei guadagni in Brasile.

ADR che __________ è la mamma di __________ mentre __________ è il compagno della mamma di __________.

ADR che tutte le altre persone emerse da questi invii sono riconducibili ad __________; sono suoi amici.

ADR che era sempre __________ a darmi le generalità di queste persone. Ricordo che per un determinato periodo non aveva più il passaporto e quindi non poteva ritirare il denaro”.

                                         (VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

                            5.3.3.   L’imputato ha, infine, ammesso che l’invio di CHF 450.- in Spagna era stato effettuato per conto di __________:

" Mi viene chiesto di riferire in merito all’invio in Spagna del 13.06.2014.

È un invio che ho effettuato per conto di __________.

A quel momento io già acquistavo da lui e mi ha chiesto il favore d’inviargli denaro perché lui non poteva; non mi ha detto il motivo, forse non poteva o non voleva. Non so chi sia il destinatario e neppure lui mi ha detto chi fosse, rispettivamente non mi ha detto il motivo per cui inviava quei soldi”

(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

                               5.4.   L’imputazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa fa riferimento al consumo, nel periodo 12 maggio 2017 – 12.11.2018, senza autorizzazione, di almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 20 grammi di marijuana, di 1.1 grammi di hascisc e di 40 semi di canapa, destinati al proprio consumo personale.

L’imputato ha sempre dichiarato che il suo consumo di cocaina non è mai stato regolare, a differenza di quello di marijuana, intrapreso con regolarità sin da minorenne.

In corso d’inchiesta  ha ricostruito i quantitativi consumati, affermando di aver consumato circa 1 kg di marijuana all’anno, oltre a circa 100 grammi di cocaina, in totale, nel corso dei 3 anni precedenti:

" In re ai miei consumi

Mi viene detto che dagli atti, in particolare dalle mie dichiarazioni, emergono i seguenti consumi nel corso degli ultimi 3 anni:

- nei primi verbali ho dichiarato circa 78/106 grammi di cocaina; poi nel verbale 14.12.2018 non sono stato in grado di quantificare il mio consumo in quanto assolutamente non regolare;

- circa 1 grammo al giorno di marijuana, per un totale di almeno 900 grammi.

Mi si chiede conferma.

Ribadisco che mi è difficile quantificare il mio consumo di cocaina e quindi non contesto quanto avevo già detto e quindi circa 100 grammi in totale.

Per quanto riguarda la marijuana, è più giusto dire che ne ho consumato 1 kg all’anno e quindi in totale 3 kg”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

                                    6.   Diritto e accertamento della Corte

                                   a.   L'art. 19 cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                   b.   Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.). 

In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).

Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).

Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria – la quale viene cumulata alla pena detentiva – se l’autore agisce (a) come membro di un’organizzazione criminale, (b) come membro di una banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

Per quanto concerne il mestiere, i criteri di valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il furto.

Di conseguenza, l’autore agisce per mestiere quando risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro frequenza durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129; 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

In primo luogo, dunque, è necessario che il prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).

In secondo luogo, l’autore deve avere agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile l’intenzione di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n. 102).

Con riferimento alla cifra d’affari o ad un guadagno importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per l’art. 19 sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra d’affari di Fr. 110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). L’ATF 129 IV 253 stima che a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante.

                                   c.   Giusta l’art. 19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento.

Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento.

Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia.

                               6.1.   I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti dall’imputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli atti.

Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma aggravata prevista dall’art. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtu’ del lungo periodo di tempo nel corso del quale l’imputato ha inviato denaro all’estero (quasi 6 anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni – ritenuto come solo l’arresto ha posto fine ai suoi agiti – tale da far ritenere che egli abbia agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211). Con tale condotta l’imputato ha poi realizzato una cifra d’affari di CHF 178'726.85, ben superiore all’importo di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la fattispecie aggravata.

Di conseguenza l’imputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2 CP.

                               6.2.   Con riferimento alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.

La questione, pertanto, attiene ora alla commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure.

                                   7.   Commisurazione della pena

                                   d.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                               7.1.   A qualificare la colpa di IM 1 v’è l’ingente quantitativo di cocaina da lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All’alienazione di cocaina va poi aggiunta anche la vendita di 21.80 kg di marijuana, fattispecie parimenti sussumibile sotto l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti in virtu’ del fatto che l’imputato ha agito per mestiere nella vendita di tale stupefacente, conseguendone anche un ingente guadagno (art. 19 cpv. 2 lett. c). È pacifico, difatti, che l’imputato nel corso degli anni abbia trovato proprio nell’alienazione (anche) della marijuana, la propria fonte di sostentamento, considerato che egli, peraltro, non ha mai lavorato regolarmente, facendo in tal modo mestiere dal traffico di canapa. Egli si era anzi anche organizzato al riguardo, coltivando personalmente la sostanza e massimizzando il relativo guadagno. 

Di rilievo, a sfavore dell’imputato, v’è anche che non si è trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di atti di cessione posta in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, pur riconoscendo, con specifico riferimento all’alienazione di marijuana, che uno di essi, __________, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero circa 13 kg su un totale di 21.80 kg.

Con riferimento, invece, allo spaccio di cocaina, non sono stati individuati acquirenti “maggioritari”, con il che va ritenuto che tutto lo stupefacente contestato a IM 1 è finito indistintamente sul mercato, ponendo in tal modo in pericolo, allo stesso modo, la salute di molte persone.

Inoltre, l’imputato non si limitava alla mera vendita della sostanza, ma periodicamente si recava presso i suoi fornitori, i quali gli consegnavano, prevalentemente a credito, lo stupefacente, ed ai quali portava poi il denaro dell’acquisto della cocaina una volta terminata la vendita, col che se ne desume anche una certa dose di fiducia che l’imputato, col tempo, ha instaurato nell’ambiente dello spaccio.

                               7.2.   Dal punto di vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dell’attività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti condanne subite. Anche dopo l’ultima condanna del 27.10.2016 per incendio colposo, derivante dall’attività illecita di coltivazione della canapa posta in essere dall’imputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando attivamente nell’alienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a seguito dell’arresto. 

                               7.3.   Di gravità non certo trascurabile, sia per la reiterazione che per l’ammontare complessivo del denaro inviato all’estero, v’è il riciclaggio di denaro, peraltro commesso nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare all’estero cospicue somme di denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma l’imputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1, del minore, attualmente, se ne starebbe occupando __________.

La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che l’imputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento dell’attività illecita all’estero, non beneficiando altrimenti del suddetto guadagno. 

                               7.4.   In favore dell’imputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una dipendenza da cannaboidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai reati commessi.

Parte della marijuana coltivata, rispettivamente parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata. Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla cocaina, che è all’evidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione dall’imputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. L’imputato, pertanto, almeno in parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre percepito gli aiuti sociali.

Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento alla quale l’imputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato è stato alienato ad un’unica persona.

Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione fornita in corso d’inchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina occultata all’interno della propria abitazione, e inizialmente non individuata dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente venduto, oltre all’identificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui __________, il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da IM 1.

                               7.5.   Va ancora considerato che l’imputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso l’istituto __________, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi d’uscita che costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di “normale” carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, l’imputato è diventato padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto.

Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività all’interno dell’istituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato toccato da tali provvedimenti. 

                               7.6.   Tutto ciò considerato, l’imputato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato:

 - alla pena detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa all’esecuzione della misura ex art. 60 CP;

- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.l’una;

- alla multa di CHF 200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

Anche l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).

                               7.7.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a fr. 20.- l’una, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

                                   8.   La misura

                                   e.   Una misura deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l’autore commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP).

La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).

La seconda condizione prevede che una misura può essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività).

Un bisogno di trattamento entra in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).

La pronuncia di una misura esige, poi, l’ossequio delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve essere atta ad evitare il rischio di recidiva).

                                    f.   Giusta l’art. 60 CP, Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e (b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2).

Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore (cpv. 3).

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).

                                   g.   Giusta l’art. 93 CP, l’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1).

Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente per l’assistenza riabilitativa (cpv. 2).

Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità competente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti (cpv. 3).

                                  h.   Giusta l’art. 94 CP, le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

                               8.1.   Come rilevato in narrativa, la perizia del dr. __________ di data 28.02.2019 (AI 72) ha evidenziato nell’imputato “un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi”. Egli è effetto poi da “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannaboidi e cocaina”, con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza.

La perizia ha inoltre indicato un rischio di recidiva “molto alto” per reati connessi alla vendita e all’assunzione di sostanze stupefacenti, ove l’imputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e riabilitazione.

Con riferimento proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, rilevando infine che IM 1 è “pronto e motivato” ad intraprendere questo percorso.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento dell’imputato presso il centro terapeutico di __________, in regime di anticipata esecuzione della misura ex art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.

                               8.2.   Il percorso terapeutico seguito dall’imputato è certamente da considerarsi positivo, sulla scorta dei diversi rapporti che sia l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa che __________ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1 all’interno dell’istituto.

Nell’arco di questo periodo di tempo, l’imputato, sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole dell’istituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa dr.ssa __________, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse istaurato un solito rapporto di fiducia reciproco.

Anche i permessi d’uscita concessigli sino a quel momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti regolarmente.

Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha più volte spinto l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, d’intesa con __________, a richiedere a favore dell’imputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo, di congedi e permessi d’uscita dal centro, aventi quale scopo proprio l’estensione dei permessi anch

72.2020.3 — Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2020 72.2020.3 — Swissrulings