Incarto n. 72.2020.26
Lugano, 25 maggio 2020/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da: Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Stefano Stillitano, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 18.9.2019 al 10.11.2019 (54 giorni),
posto in esecuzione anticipata della pena dall’11.11.2019,
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2,
in carcerazione preventiva dal 18.9.2019 al 10.11.2019 (54 giorni),
posto in esecuzione anticipata della pena dall’11.11.2019,
imputati, a norma dell’atto d’accusa 28/2020 del 7 febbraio 2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
IM 2 e IM 1 in correità
1. truffa
per avere,
nel periodo dal 01.02.2019 sino al luglio 2019
a __________, __________, __________ e altre imprecisate località
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
ingannato con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui
e meglio
concordando IM 2, quale detentore e amministratore unico della società __________, una cessione pro forma di quest’ultima con IM 1,
IM 2, presentando IM 1 a __________, direttore della ACPR 1, società con la quale __________ aveva già in essere un contratto di factoring,
indicando quindi a __________ che la società __________ cambiava detentore ma che la clientela “debitori” non sarebbe mutata,
sottoscrivendo, in data 23.01.2019, di conseguenza la ACPR 1 con __________, con amministratore unico IM 1, un nuovo contratto quadro di factoring con un limite di acquisto complessivo innalzato a CHF 3'250'000.00
indi
inviando IM 1 e IM 2 di volta in volta alla ACPR 1 la fattura del cliente con la corretta dicitura “in applicazione del nostro contratto factoring, tutti i diritti di questa fattura sono trasferititi al nostro partner commerciale ACPR 1, __________” e le indicazioni delle coordinate bancarie di quest’ultima, unitamente alla documentazione per la verifica dell’avvenuta consegna della merce al cliente,
inducendo quindi di conseguenza la ACPR 1, come da contratto, a versare il 90% degli importi alla __________ come qui di seguito riportato:
FATTURA 100%
V. ACPR 1
FATTURA
DATA FTV
DEBITORE
EUR
EUR
91
07.05.2019
__________ __________
54'935.10
49'441.59
99
13.05.2019
__________ __________
44'837.10
40'353.39
115
21.05.2019
__________ __________
28'017.00
25'215.30
129
17.06.2019
__________ __________
76'811.90
69'130.71
204'601.10
184'140.99
111
20.05.2019
__________
30'872.40
27'785.16
112
20.05.2019
__________
18'610.80
16'749.72
49'483.20
44'534.88
80
24.04.2019
__________
90'199.20
81'179.28
117
21.05.2019
__________
73'108.20
65'797.38
163'307.40
146'976.66
120
24.05.2019
__________
84'878.00
76'390.20
121
24.05.2019
__________
82'800.00
74'520.00
124
31.05.2019
__________
78'320.00
70'488.00
245'998.00
221'398.20
96
09.05.2019
__________
89'496.00
80'546.40
102
13.05.2019
__________
88'848.00
79'963.20
110
17.05.2019
__________
99'807.60
89'826.84
114
21.05.2019
__________
111'973.40
100'776.06
390'125.00
351'112.50
75
16.04.2019
__________
41'078.00
36'970.20
81
29.04.2019
__________
44'391.60
39'952.44
83
30.04.2019
__________
51'932.90
46'739.61
104
15.05.2019
__________
53'741.10
48'366.99
191'143.60
172'029.24
98
13.05.2019
__________
138'474.00
124'626.60
103
14.05.2019
__________
86'607.50
77'946.75
116
21.05.2019
__________
72'740.00
65'466.00
297'821.50
268'039.35
82
30.04.2019
__________
49'529.80
44'576.82
87
06.05.2019
__________
84'714.00
76'242.60
89
06.05.2019
__________
32'332.00
29'098.80
93
09.05.2019
__________
53'995.00
48'595.50
97
13.05.2019
__________
54'528.00
49'075.20
106
16.05.2019
__________
89'100.00
80'190.00
107
16.05.2019
__________
25'698.50
23'128.65
389'897.30
350'907.57
84
30.04.2019
__________
80'951.40
72'856.26
88
06.05.2019
__________
71'403.20
64'262.88
90
07.05.2019
__________
30'596.40
27'536.76
95
09.05.2019
__________
153'576.00
138'218.40
108
16.05.2019
__________
109'590.00
98'631.00
446'117.00
401'505.30
109
17.05.2019
__________ __________
48'509.70
43'658.73
48'509.70
43'658.73
92
09.05.2019
__________
105'696.00
95'126.40
101
13.05.2019
__________
95'856.00
86'270.40
105
15.05.2019
__________
95'213.50
85'692.15
113
20.05.2019
__________
98'688.00
88'819.20
118
22.05.2019
__________
100'800.00
90'720.00
496'253.50
446'628.15
127
12.06.2019
__________
120'596.00
108'536.40
128
13.06.2019
__________
86'994.00
78'294.60
130
17.06.2019
__________
108'560.00
97'704.00
316'150.00
284'535.00
3'239'407.30
2'915'466.57
allestendo poi IM 2 e IM 1 delle fittizie fatture all’attenzione dei loro (riportati in tabella) clienti, senza tuttavia indicare sulle medesime l’avvenuta cessione del credito alla ACPR 1 ma menzionando di procedere al pagamento a vista ad __________ alle coordinate bancarie di quest’ultima,
ottenuto indebitamente EURO 2'915’466.57
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo
reato previsto: art. 146 CP
2. falsità in documenti (ripetuta)
per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri di diritti di una persona o di procacciare a sé o altri un indebito profitto,
fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio
2.1 agendo nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente AA
confezionato pertanto 43 fittizie fatture e inserendole unitamente a quelle reali nel bilancio (provvisorio) 2019, facendo risultare in quest’ultimo dei ricavi non corrispondenti al vero,
2.2 il 14.03.2019
a __________, __________, __________,
al fine di ottenere delle linee di credito in maniera agevolata;
modificando IM 2, a bilancio (2018) le poste dei transitori attivi e prestiti passivi a breve termine per un importo di CHF 374'643 e inviando IM 1 tale documento, così modificato, via email agli istituti bancari di __________, __________ e __________
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo
reato previsto: art. 251 CP
3. riciclaggio
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 del presente AA,
compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,
e meglio
in particolare trasferendo IM 1 e IM 2 i proventi di cui al punto 1.
dal conto intestato all’__________ __________ presso __________ e __________ presso __________
trasferendoli sui conti bancari della società __________ __________ presso __________, a __________, denaro in seguito prelevato a contati e trasportato in Italia mediante “spalloni”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 16:30.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti sono chiari e lo sono stati praticamente sin dall’inizio. Ci sono state alcune sbavature, forse più marcate in relazione a IM 2, ma anche con riferimento a IM 1, in merito al coinvolgimento dell’avv. __________. Tuttavia gli imputati, in definitiva, hanno ampiamento collaborato. I fatti, così come sussunti, sono pacifici. La truffa non è stata giudicata come mestiere, avendo, a mente dell’accusa, visto un comportamento che rappresenta un tutt’uno, seppur astuto e basato sulla fiducia istaurata nel corso degli anni che è stata ampiamente tradita. Anche il meccanismo utilizzato difficilmente si sarebbe potuto scoprire immediatamente. L’agire truffaldino è stato elaborato a tavolino e a mente della PP è stato forse più IM 2 la mente e IM 1 l’esecutore, considerato che era IM 2 che sapeva bene come funzionavano questi meccanismi. IM 1, evidentemente, non si è fatto nessuno scrupolo ad adoperarsi a questo agire. Anche l’avv. __________ ha aiutato ad imbastire il piano B per l’ipotesi in cui la truffa fosse emersa. Non sempre, fortunatamente, questi agiti pagano e non certo un fatto simile sarebbe stato sottaciuto da un versamento del 20% del maltolto, come pensavano gli imputati. Che questi agiti non pagano, i due imputati oggi lo hanno capito a loro spese, con 6 e 8 mesi di detenzione. Questo agire ha avuto vita breve, programmato a febbraio 2019 ed interrotto a settembre 2019. L’accusa rileva anche che ove i due imputati non fossero stati arrestati, probabilmente avrebbero cercato altre linee di credito. La pena si commisura sulla gravità della colpa e nei reati finanziari il bene protetto è il bene economico. Essi hanno una colpa medio grave, l’importo è importante. Ma oggi c’è un accordo che tacita completamente l’accusatore privato, vi sono dei pagamenti che non comporteranno ulteriori spese alla giustizia e soprattutto c’è una persona, IM 1, che ha sofferto circa 8 mesi di detenzione in un periodo particolarmente difficile. Questi rappresentano un sufficiente deterrente per l’imputato, considerato che non ha nemmeno potuto vedere né la compagna, né la figlia. A mente dell’accusa, il carcere di questo periodo conta forse doppio. Lo stesso si dica per IM 2, il quale è vero che forse ha maggiori responsabilità, ma è anche vero che è ancora lui che nella sostanza ripagherà per la maggior parte l’accusatore privato. L’accusa chiede dunque, per entrambi, una pena parzialmente sospesa, da espiare in ragione di 8 mesi;
§ l’avv. RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
quando si parla di giustizia penale in ambito finanziario ci sono spesso delle critiche dovute ai tempi lunghi delle indagini. Oggi la situazione è completamente anomala, il processo si svolge in meno di un anno dall’apertura dell’inchiesta per una truffa di 3 milioni effettuata con dolo diretto. La PP è stata forse modesta nel parlare di un’inchiesta semplice, ma a mente del patrocinatore dell’AP l’inchiesta è stata ben fatta da tutta l’autorità inquirente, che ha permesso di ottenere un risultato immediato, e non perché i fatti erano semplici. Lo stesso si dica per il Tribunale penale che ha fissato con solerzia il dibattimento. In merito ai fatti, anche da questo punto di vista siamo di fronte ad una situazione anomala, quasi mai vi sono risarcimenti totali. Qui, invece, c’è un risarcimento totale. Anche questo deve essere considerato. Gli imputati hanno sempre manifestato la volontà di risarcire e di questo l’accusatore privato ne dà atto. Il patrocinatore dell’AP conclude associandosi alle richieste dall’accusa, chiede il dissequestro degli averi a favore della parte civile affinché si possa procedere come concordato con le parti;
§ l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
I fatti, come già rilevato, non sono contestati dall’imputato. Egli è sinceramente dispiaciuto e amaramente pentito per quanto commesso. Ha interamente ammesso le proprie responsabilità. IM 1 si è anche operato attivamente per recuperare il denaro malversato. Egli ha versato agli inquirenti la liquidità che aveva in conti italiani, oltre ai 48'000 CHF che aveva sul proprio conto personale. Sulla sua vita la difesa riporta che dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, l’imputato ha lavorato come contabile in diverse aziende commerciali per poi operare all’interno del mondo della banca ed occuparsi successivamente della ristorazione, ambito che conosce molto bene. Nel 2004 si è avvicinato al mondo delle materie prime che in principio ha avuto un discreto successo, ma a seguito della crisi del 2009 la sua attività ha conosciuto molti bassi. Egli ha poi conosciuto nel frattempo IM 2 e la loro collaborazione ha portato allo sciagurato accordo tra i due. Essi hanno crassamente sottovalutato la portata illecita del loro agire, ottenendo indebitamente una somma molto importante, che hanno inviato su un conto corrente a __________ per essere poi prelevato e trasportato in Italia. L’intenzione non era quella di distrarre definitivamente tutto il maltolto, ma era quello di arrivare ad un accordo con un rimborso parziale prima e totale poi. Tale piano ha trovato l’appoggio di un bislacco avvocato italiano che dietro compenso si è proposto di risolvere eventuali problematiche che sarebbero poi insorte. Un’idea di questo tipo non avrebbe mai avuto successo, a dimostrazione del fatto che i due imputati non sono dei geni del male, come ben si evince anche dalle modalità dell’arresto dei due. IM 1 è persona dai principi solidi e ha immediatamente manifestato l’idea di collaborare. La mattina dopo l’arresto ha contattato la compagna affinché portasse il denaro sottratto agli inquirenti. L’atteggiamento tenuto da IM 1 in tutto il procedimento fa fede di una ferma volontà di volersi ravvedere. Sulla commisurazione della pena, la difesa rileva che la gravità della colpa è essenziale per misurare la pena. A qualificare la colpa dell’imputato vi è certamente la gravità di quanto commesso, evidentemente fatto al solo scopo di lucro. L’importo della truffa è senza dubbio molto importante. Nel caso concreto vanno considerati però anche alcuni fattori mitiganti, come l’incensuratezza di IM 1, l’immediata e ampia collaborazione fornita, il risarcimento pressoché integrale che rappresenta un concreto segno di ravvedimento e vale come sincero pentimento ex art. 48 CP. Egli è apparso sinceramente rincresciuto. L’imputato ha compreso l’enorme errore commesso, è intenzionato a fare un passo indietro e riabbracciare la propria famiglia cambiando anche ambito lavorativo. La difesa rileva infine che il comportamento serbato fin dall’arresto, anche in carcere, è stato esemplare. Egli non è affatto un incorreggibile criminale. Conclude chiedendo una pena sospesa condizionalmente come proposto dall’accusa e rileva che la situazione in carcere negli ultimi mesi è stata molto dura. La difesa chiede, in definitiva, che la pena non superi i 36 mesi di detenzione e venga sospesa con un periodo da espiare che sia da equiparare a quello già sofferto. Sulle pretese dell’accusatore privato si rifà all’accordo stipulato;
§ l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
IM 2 oggi si è presentato in aula reo confesso e sinceramente pentito per quanto successo, anche per il fatto di avere deluso l’accusatore privato nonché la propria famiglia. Il suo arresto, per la madre ha rappresentato un vero e proprio incubo. La sua famiglia non è riuscita a capire come il figlio possa avere commesso fatti tanto gravi, ma è lo stesso imputato che non ha ancora cessato di chiedersi perché sia caduto così in basso, considerato che egli non aveva alcun bisogno di quel denaro. Egli non è persona poco intelligente né uno sprovveduto. L’imputato non poteva non sapere che il sistema della doppia fatturazione era qualcosa che nemmeno doveva essere immaginata. È stato terribilmente leggero e presuntuoso nel non capire quali sarebbero state le conseguenze del loro agire. Chiunque minimamente avvezzo ai meccanismi criminali avrebbe potuto fare meglio degli imputati. Essi non avrebbero potuto farla franca e la loro astuzia non è nemmeno stata tanto articolata. Il loro piano era talmente fallimentare che anche un adolescente avrebbe capito che sarebbero stati scoperti subito. All’epoca per gli imputati lo scenario peggiore prevedeva un contenzioso civilistico. Essi sono stati arroganti e supponenti, ma la sicurezza dell’imputato non è strumentale al procedimento ma frutto di un pentimento sincero. Non può essere dimenticato come l’imputato si sia presentato spontaneamente allo sportello della Polizia alla ricerca del coimputato, ciò che ben evidenzia come l’imputato fosse ben tranquillo in ciò che stava facendo. Egli ha vissuto anche un periodo di depressione che affrontava lavorando sempre di più. È in questo clima che si è presentata la necessità di recepire della liquidità attraverso l’ampiamento di una linea di credito già esistente. L’idea di IM 2 non è mai stata quella di cagionare un danno definitivo all’accusatore privato, egli era persuaso che con la stessa società sarebbe stato trovato un accordo. La difesa non vuole mettere in discussione l’elemento soggettivo del reato prospettato ma chiede di tenere in considerazione tutti gli elementi mitiganti della posizione dell’imputato. Egli ha chiesto anche in corso d’inchiesta di compilare le fatture da mandare ai debitori sempre al precipuo fine di recuperare denaro per indennizzare l’accusatrice privata. Egli si è sempre mosso in tal senso, ha ordinato anche la vendita di 75.000 azioni in __________ dando ordine di pagamento a favore dell’accusatrice privata, arrivando infine all’accordo di totale risarcimento del danno, per un importo ben maggiore rispetto a quello indicato nell’atto d’accusa. Tutti questi aspetti devono essere tenuti in debita considerazione. La colpa di IM 2 è oggettivamente grave e non va sminuita. L’importo oggetto della truffa è importante, così come lo è il conseguente riciclaggio. A pesare sulla sua colpa vi è l’unico scopo di lucro per cui egli ha agito. IM 2 non si trovava affatto in una situazione di indigenza. Gli obiettivi perseguiti dall’imputato non erano nobili ed erano illeciti, nonostante la sua intenzione di restituire il maltolto. Dopo l’arresto ha ampiamente collaborato e si è assunto le proprie responsabilità, nonché l’impegno di risarcire integralmente l’accusatore privato. La difesa chiede che tutti questi fattori vengano tenuti in considerazione a valere quali elementi di mitigazione della pena. Egli in pochissimo tempo ha preso coscienza degli errori commessi. A dimostrazione della stessa si rileva che in meno di 2 mesi l’inchiesta è stata chiusa. La totale assunzione di responsabilità di IM 2 è testimoniata anche dalla difficile e non scontata scelta di rimanere in detenzione per 6 mesi nonostante i presupposti per una sua scarcerazione vi erano già prima. Sulle ragioni che l’hanno portato a delinquere, l’imputato non ha mai dato una versione edulcorata per cercare di sminuire le proprie responsabilità. La difesa chiede di tenere in considerazione come IM 2 sia stato duramente colpito dalla carcerazione, soprattutto per la separazione dei suoi figli. È ben vero che l’amore per i figli non l’ha trattenuto dal commettere i reati, ma è anche vero che dopo la chiusura dell’inchiesta egli è rimasto in carcere nonostante avesse ben potuto chiedere di essere scarcerato. IM 2, oltre a risarcire tutto quanto sottratto all’accusatore privato, è ben disposto a coprire tutte le spese della difesa d’ufficio e quelle processuali. Chiede dunque che venga riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 CP. Le due condizioni cumulative, pentimento e risarcimento del danno, sono date. Il contenuto delle informazioni fornite dall’imputato è elemento rilevante per apprezzare l’animo del reo e la sua volontà di emendamento. Da ultimo va anche evidenziato come il suo comportamento, dall’arresto, è sempre stato ineccepibile. Al proposito va evidenziato come egli non ha mai subito provvedimenti amministrativi o disciplinari. IM 2 si è attivato per riprendere in mano la sua vita così da programmare il suo futuro e potersi occupare dei figli. In merito alla commisurazione della pena, la difesa chiede che sia applicata una pena parzialmente sospesa con periodo da espiare non superiore a quello già espiato. La difesa rileva che in futuro chi dovrà indennizzare l’accusatore privato sarà proprio IM 2, che si è preso a carico tutti i costi accessori, nonostante l’accordo preveda una responsabilità solidale. La difesa chiede alla Corte di tenere in considerazione anche questo aspetto. Conclude affermando che qualora la Corte dovesse ritenere che la parte da espiare debba essere superiore a quanto già espiato, chiederà che la pena venga scontata con altro tipo di pena che non sia la detenzione in carcere.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Curricula vitae degli imputati
1.1. IM 2
Nel corso del primo verbale d’interrogatorio reso alla Polizia il giorno dell’arresto, IM 2 ha fornito una descrizione della propria situazione personale e lavorativa, ove ha affermato, tra le altre cose, di avere inizialmente costituito tre differenti società operanti nel ramo dello smaltimento dei ______ – __________, __________ e __________ – specificando altresì di avere ceduto nel gennaio 2019 la società __________ a IM 1, al costo di CHF 400'000.-, importo che non sarebbe stato ancora pagato da quest’ultimo. IM 2 ha poi affermato di percepire dalla __________ utili tra i CHF 120'000.- e 200'000.- annui, oltre a circa CHF 130'000.- annui derivanti dall’affitto di alcuni appartamenti in Ticino di sua proprietà:
" …OMISSIS…
Mi viene chiesto come mai abbia costituito tre società per svolgere la stessa attività.
Rispondo che ho costituito queste società per clienti italiani che volevano avere la loro società in Svizzera per operare nel settore dello __________.
Riprendendo il discorso, alla fine questi clienti italiani non hanno mai concretizzato il progetto e io mi sono ritrovato con tre società che ho utilizzato per portare avanti l'attività.
ADR che io avevo inizialmente costituito la __________ per me stesso, come detto per svolgere questa nuova attività. Sono poi entrato in contatto con due clienti italiani di cui non ricordo il nome che si erano dimostrati interessati a costituire la loro società in Ticino.
Ho continuato nello __________, nel 2017 la società ha avuto un incendio, era stato un corto circuito con un quadro elettrico, tutto ciò ha comportato litigi con le assicurazioni e questo mi ha creato dei problemi di salute, a tutt'oggi sono ancora in causa con l'assicurazione (__________)
A livello personale sono sposato, ma mi sto separando dal __________ aprile, dall'unione sono nati due figlio di __________ anni e __________ anni. La mia compagna lavora __________, __________, __________ presso la __________ a __________. Non siamo in buone rapporti, la separazione è stata improvvisa. Vivono a __________, dove risiedo pure io. lo mi trovo in Ticino, perché sono stato contattato dal proprietario del sedime per __________ di spostare un macchinario.
ADR che dopo che sono stato male, ho preso la decisione di non continuare più l'attività, l'ho venduta a gennaio di quest'anno a IM 1 per 400000 CHF.
Preciso che IM 1 non mi ha ancora pagato l'importo in quanto al momento e a corto. liquidità. Da parte mia l'ho sollecitato tuttavia per me la società non aveva più senso, motivo per cui se arriva qualcosa tanto meglio.
ADR che io vivo dell'affitto degli appartamenti in Ticino che mi frutta ca. CHF 130'000.- annui. Inoltre sono dipendente della società __________ che mi paga uno stipendio annuo che varia a dipendenza degli utili da CHF 120’000 a CHF 200’000”.
(VI PG, 18.09.2019, p. 2-4, allegato al Rapporto d’esecuzione e trasmissione, AI 50).
L’imputato ha anche dichiarato di possedere, attualmente, oltre alla __________, altre tre società:
" Il verbalizzante mi chiede se oltre alla __________ posseggo altre società.
Rispondo affermativamente. Ho la __________ attraverso la quale ho investito un fondo __________. Ho la __________, società dormiente che operava nel settore del __________. Ho la __________, società attiva nel settore delle __________ e la __________ di cui ho già riferito”
(VI PG, 18.09.2019, p. 9, allegato al Rapporto d’esecuzione e trasmissione, AI 50).
1.1.1. Al pubblico dibattimento IM 2, in merito al proprio vissuto, ha confermato le precedenti dichiarazioni ed ha specificato di essersi laureato in __________ nel __________, di essersi sposato nel __________ e successivamente separato nel __________, nonché di avere due figli piccoli, di __________ e __________ anni, dei quali ha la custodia nella misura del 50% e che concorre a mantenere in egual misura. L’imputato ha confermato altresì le dichiarazioni rese in merito al reddito percepito al momento dei fatti, ovvero quanto ricavava dalla società __________ e dall’affitto degli appartamenti di sua proprietà (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 1 e 2).
Con riferimento al periodo successivo alla scarcerazione, IM 2 ha affermato di avere trascorso le giornate ad accudire i figli a tempo pieno e di essersi poi, quando questi hanno ripreso l’attività scolastica, dedicato nuovamente alle sue società, compilando le dichiarazioni IVA e AVS per i bilanci 2019 e rispondendo alla corrispondenza ricevuta durante il periodo di detenzione (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2).
Infine, in merito alle prospettive future, IM 2 ha affermato che:
" Vorrei poi cessare l’attività della __________ e concentrarmi sul ramo __________ che conosco bene. …OMISSIS... Vorrei tornare a fare questo qui in Ticino”.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2).
1.2. IM 1
Nel corso del primo verbale d’interrogatorio reso alla Polizia il giorno dell’arresto, IM 1 ha fornito una descrizione della propria situazione personale e lavorativa, ove ha affermato di essere giunto in Svizzera nel 2017 dopo avere incontrato IM 2, dal quale ha poi rilevato la società __________, attiva nello smaltimento dei _________, al costo di CHF 400'000.- che, a suo dire, sarebbero stati interamente pagati in tre tranches. L’imputato ha altresì affermato che all’interno della medesima società vi operava un suo collaboratore, tale __________.
IM 1, come da sue dichiarazioni, dall’agosto del 2019 non risiede più in Svizzera, essendo tornato in Italia, a __________, presso l’abitazione dei propri genitori:
" Mi viene chiesto di esporre un mio curriculum vitae e la mia situazione personale.
…OMISSIS…
Mi viene chiesto quanto sono entrato in __________ e come ho sviluppato il commercio
Nel febbraio 2019 ho rilevato la società da IM 2 sottoscrivendo un contratto di compravendita per la totalità del pacchetto azionario ad un prezzo di CHF 400'000 che ho pagato in contanti.
ADR che ho consegnato questi a contanti direttamente a IM 2 presso la residenza del padre a __________.
ADR se non ricordo male ho consegnato EUR 200'000 al momento della sottoscrizione del contratto nel febbraio 2019 e il saldo è stato da me consegnato i due tranche pari a EUR 100'000 a metà aprile.
ADR questi soldi li avevo presso la banca __________ a __________ in una cassetta di sicurezza. Preciso che si trattava di risparmi da lavoro e da "nero".
Preciso che quando ho sottoscritto il contratto con IM 2 io avevo un grosso fornitore di __________.
ADR oltre ai clienti acquisiti con l'acquisizione della __________, avevo già dei clienti che ho apportato alla società. Nel corso di questo anno ho apportato ulteriori 5 o 6 clienti sempre nel ramo __________. Si tratta di società italiane.
Voglio aggiungere che nei primi sei mesi IM 2 mi ha seguito nell'attività, soprattutto per quanto riguarda l'attività relativa allo __________. In particolare c'erano dei problemi con il Signor __________ responsabile/amministratore dello stabile di __________. Proprio per questa situazione era mia intenzione recarmi presso il suo ufficio a __________ per cercare di sbloccare la situazione. In particolare c'era un problema con un muro e comunque io avevo già detto a __________ che era titubante se continuare l'attività relativa a
__________ anche perché era un po' in crisi. Ricordo che lo avevo incontrato due settimane fa.
ADR che gli uffici si trovano a __________ dove vi è impiegata una segretaria di nome __________. Non ricordo il cognome ma __________ è la moglie del fratello di __________. Per quanto riguarda l'attività della __________ __________. lo mi occupo alla commercializzazione del __________, lo solitamente lavoravo per 2 giorni in Ticino mentre il resto della settimana lo passavo all'estero.
ADR che l'appartamento dove alloggiavo a __________ era di proprietà di IM 2. Ricordo che con al momenta della sottoscrizione del contratto per l'acquisto della società, e quindi al momenta di inoltrare la domanda del premesso, IM 2 mi ha proposto di affittarmi questo appartamento.
ADR per quanta riguarda la tenuta della contabilità IM 2 mi ha seguito durante questo periodo. Preciso che lo ha fatto a titolo gratuito. IM 2 è domiciliato vicino a __________. So che da 3 mesi circa non vive più con la moglie”.
(VI PG, 18.09.2019, p. 4-6, allegato al Rapporto d’esecuzione e trasmissione, AI 50).
Nel medesimo verbale, l’imputato, contraddicendo quanto poco prima riferito, ha poi ammesso che, in realtà, sulla base di accordi presi con il medesimo IM 2, non ha pagato nulla per il rilevamento della __________, che egli avrebbe acquisito al fine di garantire la continuità dell’operatività della società, ritenuto come, nel corso della gestione di IM 2, le banche stavano chiudendo i conti intestati a quest’ultimo a causa dell’eccessivo prelevamento di denaro contante:
" Contrariamente a quanto da me precedentemente affermato, voglio dire che non ho pagato la somma di EUR 400'000 per l'acquisto del pacchetto azionario della __________ a IM 2.
La verbalizzante mi chiede il motivo per il quale io non pagato niente per la società.
Rispondo unicamente che IM 2 attraverso la mia persona voleva separare le attività alfine di ottenere un maggior fido per incrementare il trading.
IM 2 ha un modo sbagliato di lavorare. Intendo dire che IM 2 effettuava troppi prelevamenti e gli istituti di credito sistematicamente gli chiudevano i conti correnti.
La verbalizzante mi chiede se è proprio questo il motivo per il quale IM 2 mi ha chiamato
Si confermo che IM 2 mi ha chiamato per aiutarlo. Preciso che IM 2 commercialmente stava morendo, commercialmente parlando, in quanto gli stavano chiudendo i conti visto che lui effettuava troppi prelevamenti. Mi ha contattato e mi visto il mio buon nome in questo ambito commerciale, mi ha chiesto sostanzialmente di entrare nella società Svizzera dovevo evidentemente intestare la società a me così da poter continuare l'operatività.
Voglio precisare che gli avevo detto che mi sarei prestato ma che lui non avrebbe mai più dovuto effettuare prelevamenti in contanti”.
(VI PG, 18.09.2019, p. 9-10, allegato al Rapporto d’esecuzione e trasmissione, AI 50).
1.2.1. In merito al lavoro svolto presso la società __________, in data 17.10.2019 è stato interrogato anche __________, il quale ha affermato di nemmeno conoscere IM 1, e di essere stato assunto da IM 2, per il tramite del fratello __________, con il quale si è sempre interfacciato – anche successivamente al gennaio 2019, ovvero al momento del passaggio di proprietà – per il lavoro da svolgere in seno alla società:
" A domanda rispondo (in seguito ADR) che attraverso la mia conoscenza di __________ sono venuto a conoscenza che vi era la possibilità di lavorare per __________ perché il precedente operaio finiva. Dopo un breve periodo di prova, sono stato assunto.
Mi viene chiesto se conosco __________
Ho conosciuto __________ attraverso il calcio. Se non ricordo male avevo circa ____ anni e giocavamo entrambi per il __________. Nel tempo la nostra amicizia si è consolidata, tant'è che sono il suo testimone di nozze.
Mi viene chiesto se conosco IM 2
Nel corso degli anni, attraverso __________ ho conosciuto IM 2 e tutta la sua famiglia
ADR che il mio rapporto con IM 2 si può definire di amicizia.
Mi viene chiesto chi ha formalizzato la mia assunzione in __________
Rispondo che la trattativa nonché la sottoscrizione del contratto di lavoro è stata seguita da IM 2.
Mi viene chiesto che ruolo ricopriva IM 2 all'interno della __________.
Penso che, al momento della mia assunzione, lui era il proprietario e amministratore della società.
ADR che il mio contratto aveva una scadenza trimestrale e preveda un grado di occupazione del 100%
ADR il mio stipendia è calcolato sulle ore effettive da me prestate. Posso comunque mediamente indicare uno stipendio medio di ca. CHF 4'000 netti al mese.
ADR che Io stipendio mi veniva accreditato su un conto corrente.
ADR che non so quale società mi versava Io stipendio.
ADR che in __________ ero l'unico dipendente.
[…] ADR che per quanto riguarda l'incasso, facevo un resoconto settimanale relativo alla quantità di __________ ritirati e di riflesso quello che avevo incassato.
Preparavo una busta con all'interno il resoconto, le ricevute e i soldi incassati.
Questa busta la consegnavo a __________ ad __________ o ai suoi genitori. Preciso che questo modo di lavorare è perdurato per un paio di mesi. Successivamente
IM 2 mi ha consegnato una tessera bancaria "__________" intestata alla __________ e mi ha chiesto di procedere al versamento degli incassi, ciò che normalmente facevo il venerdì o il lunedì. mentre le fatture le consegnavo quando avevo occasione di vedere IM 2 o __________. Dal giugno 2019 IM 2 mi ha chiesto di ritornare a consegnare i contanti, come in precedenza, a __________. La tessera di deposito è ancora in mio possesso e senza alcun motivo specifico, IM 2 non me l'ha mai richiesta. Preciso che in ogni caso non posso effettuare alcun prelevamento.
ADR che IM 2 ogni tanto passava da __________ a controllare …OMISSIS...
[…] Mi viene chiesto se conosco IM 1
No non conosco questa persona e non ho mai sentito questo nome”.
(VI PG, 17.10.2019, p. 4-6, allegato al Rapporto di trasmissione, AI 131).
1.2.2. IM 1, nuovamente interrogato sul punto, ha ammesso di non avere mai conosciuto __________, in quanto questi, a suo dire, si sarebbe occupato della __________, mansione che non spettava invece all’imputato:
" R confermo di non avere mai visto __________, lui si occupava della __________, cosa di cui io non mi occupavo”.
(VI PP, 24.10.2019, p. 2, AI 95).
1.2.3. Solo in sede di confronto tra i due imputati, IM 1 ha ammesso di essere diventato amministratore della società __________ al solo fine di procedere con la truffa a ACPR 1, onde evitare a IM 2 di esporsi in prima persona, considerate le proprietà da lui possedute, e di non avere pertanto pagato nulla per il passaggio di proprietà:
" Con il tempo quindi, sia io che IM 2, siccome la __________ era una società in quel momento ferma abbiamo pensato di impiegare la __________ per avere questa linea di credito con la ACPR 1 in quanto __________ già operava con la ACPR 1. Io divento amministratore unico in quanto IM 2 preferiva non avere il suo nome in quanto aveva proprietà.
[…] ADR che per figurare come amministratore unico della __________/proprietario della stessa, non avevo pattuito nessun compenso con IM 2”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 2-3, AI 105).
1.2.4. In corso d’inchiesta è poi emersa l’esistenza di altre due società direttamente o indirettamente riconducibili agli imputati. Si tratta della società __________, attiva nella compravendita di ____ con sede a __________, di cui IM 1 è amministratore unico, e la __________, società sempre con sede a __________, riconducibile a __________, che, come si vedrà, ha svolto un ruolo importante nella perpetrazione della truffa oggetto d’imputazione.
Con riferimento alla società __________, è stato IM 2 il primo a farne menzione, con riferimento alla quale ha affermato di avere acquistato Euro 300'000 di _____, utilizzando denaro proveniente, a suo dire, da un credito acceso presso la banca __________:
" Verso settembre/ottobre rivedo IM 1 a __________ in quanto spesso mi trovo in Veneto e preciso che in quel periodo eravamo in contatto quasi quotidianamente, lui voleva capire come funzionasse e avevamo già effettuato un viaggio a __________, ma non per conoscere il proprietario della __________ ma per costituire una nuova società nel settore dei __________. Società da lui costituita e chiamata __________ con sede a __________, preciso che si tratta di una società praticamente prossima ad essere operativa, mancano solo alcuni dettagli anche solo riferiti al palazzo queste cose me le ha riferite IM 1, io ho visto una volta l’ufficio a __________ con lui ed era ancora in cantiere. IM 1 è amministratore unico della __________, non so quanti soldi abbia dovuto investire nella stessa, da quanto da lui detto non vi sono altri soci o partecipanti a questa società. La società doveva occuparsi della compra-vendita di __________, credo di essere stato uno dei primi sui clienti comprando ca. EUR 300'000.00 di __________. Ho comprato __________ con un prestito acceso presso Banca __________ nel 2019, in quel periodo avevo già venduto la __________ a IM 1, ma preciso che non ho utilizzato i soldi di quanto fatto a danno della ACPR 1 per l’acquisto dell’__________. L’acquisto dell’__________ è avvenuto tramite bonifico bancario dalla Banca __________ alla __________, aveva un conto a __________ e di questo ne sono certo. Una volta acquistato fisicamente l’__________, ho dato subito ordine alla __________ di rivendere lo stesso giorno perché non volevo perdere sul cambio. La vendita è avvenuta a __________. Il contante l’ho ricevuto da IM 1 a __________ ed è stato poi da me trasferito sulla __________ presso __________ a __________”
(VI PP, 26.09.2019, p. 2, AI 66).
IM 1, in proposito, ha invece affermato che la __________ è stata aperta d’intesa con lo stesso IM 2, il quale avrebbe anzi immesso il capitale necessario per la sua costituzione, ma che successivamente sarebbe stata adibita alla compravendita di __________ e, dunque, “non è poi stata impiegata per questo”:
" Voglio dire che poi nel frattempo ribadisco che IM 2 aveva un problema di contanti, tant’è che sulle 11 relazioni che aveva in banca gliene erano rimaste 3. Motivo per cui lui voleva aprire un canale a __________ e da qui la costituzione della società __________. Siccome IM 2 non poteva evidentemente figurare come fornitore di sé stesso, ci siamo accordati che io avrei messo il nome e lui il capitale. Anche perché io all’epoca non avrei mai avuto la possibilità di EUR 60'000.00 che era più o meno il costo di costituzione. __________ non è poi stata impiegata per questo perché è stato deciso di occuparsi di __________”.
(VI PP, 26.09.2019, p. 2, AI 66).
1.2.5. Anche al pubblico dibattimento l’imputato è stato interrogato in merito al proprio vissuto, ove ha ribadito le proprie precedenti dichiarazioni ed ha precisato che quando lavorava per la società __________ prima dell’arresto, il 90% del lavoro lo svolgeva in Italia, percependo circa 30/40.000 Euro l’anno, che rappresentava la sua unica entrata. Egli ha affermato poi di avere una compagna con cui convive e una bambina di quasi __________ anni (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2).
In merito alla situazione vissuta in carcere, l’imputato, a domanda del Presidente, ha dichiarato di occuparsi della __________ e di non ricevere visite dal 15 gennaio 2020, a causa della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19:
" Lei è stato arrestato il 18.09.2019 e dopo un periodo di anticipata espiazione di pena è stato posto in carcerazione di sicurezza. Mi spiega com’è andata in carcere e cosa fa?
In carcere all’inizio sono stato al Farera circa 2 mesi e poi sono stato trasferito alla Stampa dove mi hanno dato un lavoro in __________. Oggi faccio __________. Non ho mai subito sanzioni durante la mia permanenza in carcere.
Ha ricevuto delle visite?
L’ultima visita risale al 15 gennaio, ho ricevuto la visita della mia compagna. Oggi le visite sono state ripristinate ma essendo italiana la mia compagna non può venire qui in Svizzera.
(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2).
2. Il rapporto tra gli imputati
In merito alla conoscenza tra i due imputati, IM 2, dopo aver affermato nel corso del verbale di data 26.09.2019, di avere conosciuto IM 1 per caso a __________ nel 2017 e di avere da quel momento instaurato con lui un rapporto di amicizia e, successivamente, anche lavorativo, nel verbale di data 24.10.2019 ha, invece, ammesso che il coimputato gli era stato presentato da __________, il quale operava all’interno della __________, e di averlo quindi coinvolto nelle attività sia della __________ che della __________, in quanto egli aveva “bisogno di lavorare”:
" La verbalizzante mi chiede di spiegare quando e come ho conosciuto IM 1 e quale rapporto si è creato tra di noi.
R. IM 1 mi è stato presentato da __________, era la persona che mi organizzava tutti gli aspetti logistici per la __________. __________ mi dice che IM 1 è fermo da qualche anno e che ha bisogno di un lavoro. Una volta conosciuto quindi ha iniziato a lavorare con me, lui si occupava della parte di preparazione della documentazione relativa al trasporto della merce, questa attività la svolgeva da casa sua in Italia. Per permettergli di lavorare io gli ho consegnato un apposito programma per la compilazione di __________ e Allegato 7. IM 1 desiderava imparare come funzionava l’attività ma io in quel momento necessitavo unicamente di qualcuno che si occupasse della compilazione dei documenti. Preciso che non esisteva un contratto di lavoro tra __________/__________ e IM 1 in quanto IM 1 non percepiva un salario. Lui lavorava nell’attesa di avere delle quote della __________ o dell’__________.
ADR che la spartizione di alcune quote sulle compravendite che effettuava lui, IM 1 percepiva una percentuale ma non saprei dire che percentuale era. La percentuale veniva consegnata a contanti in Italia, non ricordo a quanto ammontasse la percentuale. Preciso che la percentuale veniva suddivisa tra me, IM 1 e __________. Posso dire che io al mese mi calcolavo uno stipendio di 12'000, __________ 8'000 e IM 1 ca. 5’000/6'000. Il pagamento dello stipendio non era fisso.
ADR che lo “stipendio” a contanti di IM 1 veniva prelevato da __________.
ADR che i prelevamenti da __________ venivano effettuati da me o da mio fratello.”.
(VI PP, 24.10.2019, p. 2, AI 95).
Ciò che è stato confermato anche dal medesimo IM 1 a confronto con IM 2:
" IM 1
Sui miei rapporti con IM 2
R. ho conosciuto IM 2 tramite __________ in quanto in quel periodo io cercavo lavoro. Ci siamo conosciuti in Italia, a __________ (__________). Ho iniziato quindi a collaborare con IM 2 e __________, non ho avuto un contratto di lavoro; inizialmente mi son procurato del materiale in nero del valore di ca. EUR 150'000.00 dopodiché fatto questo “investimento” ho collaborato nel senso che mi occupavo prima della formularistica (__________ e Allegato 7), questa mia occupazione la svolgevo in Italia.
ADR che il mio guadagno non derivava dalla compilazione della formularistica ma dalla vendita del materiale (______) che avevo procurato inizialmente. Ad ogni nuova operazione che derivava dal mio materiale io avevo un margine. Parallelamente se c’era bisogno, aiutavo IM 2 in altre operazioni amministrativa, ad esempio portare documenti a clienti.
ADR che nel primo anno avrò avuto un guadagno di ca. EUR 30/40'000.00
IM 2:
R. confermo quanto detto da IM 1, anche in relazione al guadagno”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 2, AI 105).
2.1. Tale versione è stata confermata anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in occasione della quale IM 1 ha precisato anche che la sua conoscenza con __________ risale al 2004 (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 3).
3. I precedenti penali
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero in atti (doc. TPC 9), non si evincono precedenti penali a carico degli imputati.
Nemmeno dall’estratto del casellario giudiziale italiano di IM 1 (doc. TPC 31), emergono precedenti penali a suo carico.
4. Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto
4.1. In data 20.08.2019, la ACPR 1 nella persona di __________, direttore della società, ha presentato al Ministero Pubblico denuncia penale nei confronti di IM 1, titolare della società __________, per i reati di truffa e falsità in documenti.
4.1.1. ACPR 1 è una società che si occupa di stipulare contratti di factoring con terze ditte, attraverso cui si impegna ad anticipare alle medesime una percentuale degli importi da loro fatturati ai rispettivi clienti, garantendosi poi la cessione a suo favore delle fatture emesse e il versamento a proprio vantaggio della totalità delle stesse.
Nel caso di specie, ACPR 1 si era impegnata a versare immediatamente a favore di __________ il 90% del totale delle fatture emesse, che sarebbero state poi interamente pagate dal cliente, nella misura del 100% e nel termine di 90 giorni, alla società di factoring. La differenza, ovvero il 10%, veniva poi riversata nuovamente a favore di __________, dedotta la commissione spettante a ACPR 1 pari a 1,90% dell’importo complessivo, che rappresentava, in definitiva, il suo guadagno.
Per ottemperare agli accordi presi, quindi, __________ avrebbe dovuto emettere la fattura al proprio cliente, con un termine di pagamento di 90 giorni, menzionando in calce che “in applicazione del nostro contratto factoring, tutti i diritti di questa fattura sono trasferiti al nostro partner commerciale ACPR 1”, con l’indicazione dei dati bancari facenti capo a tale società.
__________, di conseguenza, avrebbe dovuto mandare copia della fattura a ACPR 1, onde permettere a questa di esperire tutte le verifiche del caso – come ad esempio di controllare l’effettiva consegna della merce indicata in fattura – a cui seguiva il pagamento immediato della medesima fattura a __________.
Il cliente, ricevuta la fattura così impostata da __________, alla scadenza dei 90 giorni, avrebbe dovuto saldare l’importo dovuto direttamente alla ACPR 1, la quale poi, come sopra indicato, avrebbe riversato la differenza ad __________, dedotta la commissione a suo favore.
4.1.2. Nella denuncia agli atti, ACPR 1 ha rilevato come, nel caso concreto, __________, per la perpetrazione della truffa imputata, inoltrava a ACPR 1 la fattura contenente l’indicazione della cessione di credito, mentre al cliente inviava una fattura diversa, senza l’indicazione della clausola di cessione, con menzione di un pagamento “a vista” e, quindi, con l’indicazione delle coordinate bancarie facenti capo ancora ad __________.
In tal modo, __________ incassava dapprima il 90% della fattura da parte di ACPR 1 e successivamente il 100% della medesima fattura da parte del cliente.
4.1.3. Secondo la ricostruzione fornita da ACPR 1, la quale in data 30.01.2019 aveva stipulato con __________ un nuovo accordo che prevedeva un ampliamento del limite di acquisto complessivo che veniva portato a CHF 3'250'000.-, secondo questo sistema sono state inviate 43 fatture per complessivi CHF 3'239'407.-, ed a tanto ammonterebbe il danno prodotto alla società di factoring e denunciato alle Autorità.
4.2. Quanto indicato in denuncia è stato poi ribadito da __________, direttore generale di ACPR 1, nel corso del verbale di data 23.08.2019, ove ha descritto gli ottimi rapporti di lavoro in passato intrattenuti con IM 2, a cui è seguito l’ingresso in società di IM 1. Egli ha altresì specificato che, anche in occasione dell’ampliamento del margine del rischio, erano state effettuate delle analisi sulle società a questi facenti capo – ovvero __________ e __________ – che non avevano riscontrato alcuna problematica:
" ADR che con IM 2 si è creato un rapporto gradevole, mi parla di sua moglie, dei figli, della casa, una persona gentile. Mi aveva raccontato che ha studiato __________ e poi ha lavorato per anni presso __________. Mi ha raccontato anche della sua attività sportiva giovanile, quindi una persona piacevole al colloquio. Nel __________ mi aveva detto che aveva dei problemi di salute, forse di __________ o qualcosa del genere, lui mi diceva che tutto ciò deriva dallo stress di lavoro, e quindi mi ha raccontato che aveva ceduto l’operatività della __________ per diminuire questo stress a una persona che all’epoca non conoscevo ancora. Mi aveva anche detto chi era, ma non avevo prestato particolare attenzione.
Vorrei sottolineare che per rapporto ad altre società, la collaborazione con __________ è sempre ottimale in quanto le fatture erano sempre corredate dalla corretta documentazione doganale. Era forse uno dei nostri clienti migliori per la precisione della documentazione che veniva allegata.
[…] Preciso che a novembre 2018 circa mi aveva riferito che voleva trasferire sulla __________ la cifra d’affari della __________, e ci ha chiesto quindi di ampliare ancora il margine di rischio. Siamo passati dunque da EUR 1'500'000.00 a EUR 3'250'000.00. Preciso che anche in quest’occasione è stata effettuata un’analisi del rischio sia della __________ che anche della __________. Non ho problemi a fornire queste analisi del rischio.
ADR che i debitori anche nel 2018 erano i medesimi e l’analisi è stata effettuata anche sulla carta. Noi non avevamo necessità di andare a vedere il sito di produzione a __________, anche perché i clienti erano riferiti esclusivamente all’attività del __________ che veniva rifornito anche da altri paesi, __________ che non veniva immagazzinato in Svizzera. Io credo che l’idea di IM 2 è stata di farsi conoscere pian piano, le due società, per poi poter ampliare il margine di rischio che evidentemente all’inizio non può essere concesso.
Si prosegue quindi la collaborazione, sempre con IM 2 a capo della __________, fino a gennaio 2019. IM 2 quindi a gennaio 2019 mi riporta nuovamente che non si sente bene di salute, che è stanco e che era intenzionato a vendere la società __________ a questo IM 1, che si occupava della gerenza e ci ha spiegato chi fosse. Ci ha quindi mandato la documentazione che abbiamo prodotto in denuncia. Abbiamo fatto un’analisi anche su IM 1, anche se non troppo approfondita, nella misura in cui egli è una persona che ha un permesso B, e, contrariamente al solito, abbiamo, come società, deciso di continuare la collaborazione anche con IM 1, perché per noi era importante che i debitori, anche con IM 1, non cambiavano.
Ho conosciuto IM 1 a gennaio 2019. È venuto accompagnato da IM 2. Mi è parso una persona competente, mi ha raccontato il suo percorso, aveva un buon curruculum vitae.
[…] ADR che dopo la firma del contratto io non ho più avuto contatti né con IM 2, né con IM 1, ma questo anche normale perché noi incontriamo i clienti solo per cambiamenti a livello contrattuale.
Preciso che i contatti in relazione all’acquisto delle fatture avvengono tramite un programma informatico. Si tratta di un prodotto ACPR 1, che noi chiamiamo “__________”. Preciso che all’inizio di ogni collaborazione ci viene scannerizzato il modello fattura di ogni cliente, che viene quindi programmato nel nostro programma, per cui il cliente potrà inoltrare 24h su 24h le fatture emesse, con i relativi giustificativi. Il pagamento avviene quindi lo stesso giorno della ricezione della fattura. Noi paghiamo, previa verifica della fattura, sempre il 90%”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 2, AI 105).
4.3. A seguito della presentazione della denuncia, il Procuratore Pubblico ha emesso un ordine di arresto internazionale a carico di IM 1, il quale è stato arrestato in data 18.09.2019 mentre si trovava presso gli sportelli della Banca __________ di __________.
L’imputato è stato dunque tradotto presso gli Uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio, ove, qualche ora più tardi, si è presentato spontaneamente IM 2, chiedendo informazioni proprio in merito al coimputato. Anche quest’ultimo è stato dunque fermato e interrogato.
IM 2 si è presentato presso gli Uffici di Polizia accompagnato da __________, anch’egli inizialmente fermato ma subito rilasciato senza essere stato interrogato.
Qualche ora più tardi sopraggiungeva anche __________, fratello di IM 2, a sua volta fermato, interrogato ed arrestato. Dalla perquisizione dell’abitazione del medesimo __________, gli inquirenti hanno rinvenuto Euro 340'950 e CHF 2'148.-, denaro sottoposto a sequestro.
4.3.1. Sin dal primo verbale reso in Polizia, i due imputati, a stento, hanno fornito le prime parziali ammissioni. Solo una volta confrontati in corso d’inchiesta con il materiale probatorio acquisito agli atti, IM 2 e IM 1 hanno interamente ammesso i fatti, descrivendo anche il ruolo degli altri soggetti che hanno preso parte alla truffa.
4.3.2. Al termine dei rispettivi verbali d’interrogatorio, gli imputati sono stati arrestati su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato l’istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 52 e 53), il quale ha disposto la carcerazione di IM 1 e IM 2 sino al 18 novembre 2019 (AI 61 e 62).
In data 11 novembre 2019, come da richiesta avanzata dalla difesa, gli imputati sono stati posti in regime di anticipata espiazione di pena (AI 111 e 112).
In data 16.03.2020 entrambi gli imputati hanno poi presentato alla Corte giudicante istanza di scarcerazione (doc. TPC 5 e 6) ed in data 27.03.2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto la scarcerazione del solo IM 2, ritenuta l’assenza dei presupposti di cui all’art. 220 CPP (doc. TPC 14), mentre ha disposto la carcerazione di sicurezza di IM 1 sino al 13 giugno 2020, ritenuta, invece, la sussistenza del pericolo di fuga in capo al rubricato (doc. TPC 15).
Avverso tale decisione, IM 1 ha presentato reclamo alla Corte dei reclami penali (doc. TPC 18), il quale è stato respinto in data 24.04.2020 (doc. TPC 32), confermando la sussistenza di un concreto pericolo di fuga e della proporzionalità della misura cautelare adottata.
5. Le dichiarazioni degli imputati
Come già rilevato, gli imputati hanno finito per ammettere le proprie responsabilità, ovvero la truffa posta in essere ai danni della ACPR 1.
Ciò che caratterizza il caso di specie, è il fatto che tale illecito è stato commesso sulla base di un piano criminale preorganizzato nei minimi dettagli, ove ognuno aveva il proprio ruolo ben definito e per la realizzazione della quale, difatti, i due imputati hanno costituito una vera e propria organizzazione dedita a tale scopo. Per la buona riuscita della truffa oggetto di imputazione, i due imputati, al contempo ideatori ed esecutori materiali, hanno fatto preventivamente ricorso innanzitutto ad una società compiacente con sede a __________, sui cui conti bancari sarebbe confluito il denaro ricevuto da ACPR 1, e il cui titolare, attraverso degli “spalloni” da lui medesimo gestiti, e dietro remunerazione economica, si sarebbe occupato di organizzare il trasporto del medesimo denaro, prelevato a contante, da __________ verso l’Italia.
Il duo poteva poi contare anche su di un avvocato con sede proprio in Italia, il quale, previa richiesta di un’elargizione di Euro 80'000, avrebbe concorso nella predisposizione della truffa, ideando anche la finta copertura rappresentata dal contratto di fornitura. Egli, inoltre, avrebbe dovuto concorrere a stabilire una linea difensiva per i due imputati una volta scoperto l’inganno.
5.1. L’intera vicenda è stata ripercorsa e riassunta nel verbale di confronto tra IM 1 e IM 2, ove i due imputati hanno pienamente ammesso le proprie responsabilità, indicando nello specifico che nel momento in cui __________ è passata a IM 1, essi avevano già predisposto la truffa nei confronti di ACPR 1 e, di fatto, questo passaggio di proprietà rappresenta il primo passo attuativo del piano criminale.
Per alcuni mesi essi, anche dopo il passaggio di proprietà, hanno lavorato correttamente con la ACPR 1, al fine di non destare sospetti e per poi proseguire con l’attuazione del piano prestabilito, ovvero la doppia fatturazione e l’invio a __________ del denaro ricevuto dalla società di factoring:
" IM 1:
Su quando è nata l’idea del truffare ACPR 1
R. man mano che ci conosciamo io ho interesse evidentemente, nel rimane a collaborare con IM 2 e nell’aumentare le mie competenze e guadagni insieme a IM 2, io e IM 2 entriamo in confidenza. Con il tempo, e anche perché dettomi da IM 2, inizia un problema di avere disponibilità di denaro contante in quanto c’era stata la chiusura di un credito __________ di EUR 700'000.00, la revoca derivava dalla circostanza che IM 2 prelevava a contanti, questo accade nell’autunno del 2018. Alla luce di ciò, una volta che eravamo a __________ per altri motivi, abbiamo iniziato a parlare della questione di come avere del credito e nel discorso si è iniziato ad immaginare come si poteva trovare un credito a costo 0. Con il tempo quindi, sia io che IM 2, siccome la __________ era una società in quel momento ferma abbiamo pensato di impiegare la __________ per avere questa linea di credito con la ACPR 1 in quanto IM 2 già operava con la ACPR 1. Io divento amministratore unico in quanto IM 2 preferiva non avere il suo nome in quanto aveva proprietà. L’idea di fondo era appunto che alla fine si sarebbe cercato di rientrare con il danno che si cagionava a ACPR 1, proponendo delle restituzioni dilatate, in particolar modo offrendo magari un 20%.
ADR che del progetto che avevamo io e IM 2, ne avevo parlato con __________ e lui mi aveva detto che era fattibile e che si poteva rientrando proponendo all’inizio un 20%/30% del danno.
ADR che in quel momento non vi era ancora stata discussione di formare un contratto di una fornitura fittizia con la __________.
ADR che per figurare come amministratore unico della __________/proprietario della stessa, non avevo pattuito nessun compenso con IM 2.
Visto il rischio avevamo quindi deciso di ampliare la linea di credito già esistente con ACPR 1, e chiedere che la ACPR 1 arrivasse sino a 3.2 mio.
IM 2
R. confermo quanto detto da IM 1.
IM 1
Su quando iniziamo
R. all’inizio abbiamo fatto in modo che l’operatività con ACPR 1 non cambiasse, rispettivamente neppure era cambiata l’operatività in generale della società, operatività che consisteva nel comprare materiale tramite dei fornitori sloveni e venduto da __________ ai vari clienti in Nord Italia. L’unica differenza era che vi era stato un aumento di clientela.
ADR che il pagamento delle forniture avveniva a contanti, contante che mi veniva portato da IM 2 che a sua volta lo riceveva da __________, a tal riguardo venivano emesse delle fatture da __________. Questo più o meno sino ad aprile 2019.
IM 2
R. confermo quanto detto da IM 1.
ADR che io ho utilizzato le modalità “contante” stilando delle fatture con __________ quando ho iniziato a collaborare con la ACPR 1, quindi credo nel 2017 circa.
ADR che ho scelto questo metodo del contante in quanto necessitavo di un nuovo metodo per ottenere del contante, ho quindi deciso di optare per __________ e quindi passare per __________. Avevo bisogno del contante in quanto solo in contanti si poteva operare.
ADR che effettuavo il pagamento a contanti perché è solo così che potevo sincerarmi effettivamente della merce ricevuta, dei quantitativi ricevuti. Questo l’ho riscontrato dalla prima volta che ho iniziato ad andare nell’est a procurarmi il materiale.
ADR è corretto che l’idea è comunque nata dalla necessità di poter ovviare agli ostacoli che aveva posto __________ nel concedere prelievi a contanti.
ADR che confermo anche quanto dichiarato in merito alla circostanza “che era più rischioso per me apparire amministratore unico” e da qui, l’idea di far figura IM 1 amministratore sulla carta
IM 1
A partire quindi da aprile circa, iniziamo quindi ad effettuare una doppia fatturazione che consisteva nel mandare a ACPR 1 le fatture corrette dove loro figuravano come beneficiari, mentre al cliente veniva data una fattura con la __________ (__________, __________) come beneficiaria. Sostanzialmente una volta che era arrivato il pagamento da ACPR 1, si inviava poi la fattura la cliente”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 2-4, AI 105).
Anche dinanzi al tribunale di prime cure, entrambi gli imputati hanno interamente confermato i fatti loro contestati (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2-3).
5.2. In merito alla suddivisione del provento della truffa, pari ad Euro 2'915'466.57, IM 2 ha dichiarato che circa CHF 2'300'000.- sarebbero stati impiegati per il pagamento di debiti della __________, mentre IM 1 ha dichiarato di avere ricevuto circa Euro 860'000.-, dei quali ne sarebbero rimasti Euro 460'000, ovvero quelli prelevati dalla cassetta di sicurezza in Italia e sottoposti a sequestro:
" La verbalizzante chiede come è stato diviso l’indebito pervenuto da ACPR 1, ovvero 2'915’466.15
IM 2
R. circa 2 mio. / 2.3 mio li ho impiegati per pagare delle fatture scoperte di __________, non riuscirei a risalire a queste fatture da me pagate. La rimanenza l’avevo data a IM 1, ca. 600’000.00
IM 1
R. io ritengo di aver ricevuto da IM 2 ca. EUR 860'000.00; EUR 55'000.00 li ho dati all’avv. __________, ho acquistato materiale per EUR 100/160'000.00 e il resto l’ho depositato in cassetta di sicurezza.
IM 2
R. più o meno può essere corretto, era comunque lui che si occupava di andare a pagare a contanti la fornitura agli sloveni.
ADR che le azioni presso __________ le avevo acquistate già nel 2018 grazie allo smercio del materiale, i soldi presi da ACPR 1 sono serviti a continuare lo smercio evitandomi quindi anche di dover disinvestire”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).
5.3. Parte del provento della truffa, ovvero il denaro contante sequestrato agli imputati, è già stato restituito all’accusatore privato. Si tratta dell’importo di Euro 340'950 e di CHF 2'148.- sequestri presso l’abitazione di __________ (verbale di perquisizione e sequestro allegato al VI PG, 18.09.2019, AI 50), nonché dell’importo di Euro 460'000, denaro consegnato agli inquirenti da __________ e prelevato dalle cassette di sicurezza depositate presso due istituti bancari in Italia (VI PG, 19.09.2019, allegato al rapporto di trasmissione, AI 76).
In totale, pertanto, in corso d’inchiesta ACPR 1 ha ricevuto a titolo di parziale risarcimento danni le somme di Euro 800'950 e CHF 2'148.
6. Il ruolo di __________ e dell’avvocato __________
6.1. Come già indicato, per la perpetrazione del piano criminale, i due imputati si sono avvalsi di una società di __________, la __________ riconducibile a __________, e di un avvocato stabilito in Italia, il quale ha collaborato attivamente alla predisposizione del piano. Entrambi i soggetti coinvolti hanno anche ottenuto del denaro da tale operazione.
6.2. È proprio sui conti della società __________ che è stato bonificato il denaro provento della truffa, con ciò rendendosi i due imputati responsabili anche del reato di riciclaggio di denaro. Tale denaro, una volta giunto a __________, veniva prelevato a contanti da __________ ed inviato, per mezzo di alcuni “spalloni” da questi gestiti, fino in Italia, ove veniva poi recuperato da IM 2:
" IM 1
I bonifici ricevuti da ACPR 1 venivano immediatamente bonificati a __________.
Su come arrivavano i soldi da __________
IM 1
R. da __________ so che i soldi venivano portati via aereo a __________. Io credo che li portasse __________.
ADR che le fatture da indirizzare ai clienti le ha allestite IM 2. Penso di averne inoltrate alcune, se non ricordo male ad __________ e alla __________.
IM 2
R. è tutto corretto tranne il fatto che i soldi da __________ arrivavano con gli spalloni di __________ direttamente in Italia, contante che io ricevevo o all’uscite dell’autostrada a __________, o all’autogrill di __________. Preciso inoltre che le fatture ai clienti sono state inviate in blocco una volta ricevuti tutti gli importi da ACPR 1. Voglio dire che IM 1 inviava le fatture che io preparavo ai nuovi clienti.
ADR che i clienti non hanno notato che nelle fatture mancava la cessione del credito, l’unica richiesta era perché eravamo in ritardo nell’emissione delle fatture.
ADR che confermo che con 2 clienti, __________ e __________, avevo detto di dire che avevano pagato e di mandare la contabile del pagamento”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).
Al pubblico dibattimento IM 2 ha ammesso che __________ è un suo contatto, che conosce dal 2012, il quale avrebbe sempre svolto l’attività di gestore immobiliare, per poi trasferirsi nel 2015 a __________, ove, a mente del medesimo imputato, continuerebbe ad occuparsi di gestione immobiliare (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 3).
6.3. In merito, invece, al coinvolgimento dell’avvocato __________, per tutta la durata dell’inchiesta IM 1 ha tentato di non coinvolgere il legale, affermando di essersi rivolto a lui solamente in un secondo momento, “a cose fatte”, per cercare di risolvere la situazione, negando sostanzialmente ogni suo coinvolgimento nella perpetrazione della truffa. Solo dopo essere stato confrontato con le numerose e-mail scambiate con il medesimo avvocato e rinvenute nel telefono cellulare in uso a IM 1, e antecedenti al versamento da parte della ACPR 1 dell’ingente somma di denaro, l’imputato ha ammesso di essersi rivolto preventivamente al medesimo legale. Egli, dunque, era perfettamente al corrente non soltanto dei piani di IM 1 – e IM 2 – ma ha anche coadiuvato il duo, ideando la predisposizione di un finto contratto di fornitura tra __________ e __________ che, in ipotesi, doveva servire a “giustificare” l’invio a __________ del denaro ricevuto da ACPR 1, evitando, o cercando di evitare, in tal modo, conseguenze penali.
Come sopra già indicato, dalla vicenda in esame l’avvocato __________ ha percepito Euro 55'000 rispetto agli 80'000 inizialmente preventivati.
" IM 1
Su quanto è intervenuto l’avvocato __________
R. più o meno dall’inizio, quando abbiamo iniziato a compilare le fatture e circa a fine primavera mi ha detto che dovevamo avere un contratto di fornitura per giustificare il pagamento __________ e poi una lettera in cui si contestava le forniture a __________.
Ribadisco che ho pagato a __________, in 3 tranches, EUR 55'000.00 anche se lui me ne aveva chiesti 80'000.00.
ADR che il contratto tra __________ e __________, avevo chiesto a IM 2 di darmi un modello che io avrei poi compilato.
ADR che le indicazioni “beneficiario”, “banca” e “referenza” sono state da me compilate.
Firma sul contratto
R. non sono stato io a fare la firma sul contratto.
IM 2
R. confermo quanto ha detto IM 1 in merito all’invio del modello, ribadisco che il contratto non l’ho firmato io. Io ho firmato la lettera di contestazione, si può vedere, anche le firme sono diverse”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).
IM 1 anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale ha ammesso che era lui a tenere i contatti con tale avvocato, al quale, generalmente, era solito rivolgersi per questioni di natura fiscale e tributaria. Egli ha nuovamente ammesso, nel caso di specie, di avere interpellato l’avv. __________ nel momento in cui ha avuto l’idea di truffare la ACPR 1, e di aver cercato, all’inizio dell’inchiesta, di sminuire il suo coinvolgimento. L’imputato ha infine affermato di essersi occupato lui di pagare il medesimo avvocato con parte del provento della truffa (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 3-4).
7. La ripetuta falsità in documenti
Dalle indagini è emerso altresì che i due imputati, al fine di ottenere delle linee di credito dagli istituti bancari, hanno falsificato i bilanci 2018 e 2019 (provvisorio), reato anch’esso ammesso dai correi.
7.1. In specie, nel bilancio provvisorio del 2019 sono state inserite le 43 fatture inviate alla ACPR 1 per l’ottenimento del pagamento da parte della medesima società di factoring, facendo risultare in tal modo ricavi non corrispondenti al vero.
7.2. Inoltre, il duo IM 2 – IM 1, dopo aver modificato anche il bilancio del 2018, facendo sparire il debito verso la __________, ha inviato il medesimo bilancio falsificato a tre istituti bancari (__________, __________ e __________), richiedendo al contempo a __________ e __________, senza successo, l’apertura di una linea di credito:
" IM 2
Su quando è stato presentato e in specie a chi il bilancio per ottenere una linea di credito
R. preciso che a maggio/giugno con IM 1 si è discusso di avere altre linee di credito per lavorare, quindi io ho inviato a IM 1 un bilancio in cui debiti e crediti si annullavano a vicenda.
Mi vengono mostrati i 2 bilanci già mostratemi nel corso del verbale del 24.10.2019 (allegati E e D della Nota all’incarto)
R. per quanto attiene il bilancio per il 2018 non era indicato il prestito alla __________, e rispettivamente erano indicati più acquisti e vendite, e meno liquidità, lo stesso dicasi per il bilancio 2019.
Mi viene fatto prendere atto che invio l’11.03.2019 a IM 1 il bilancio 2018 in questione dicendogli “questo è il bilancio per __________, dimmi se riesci a modificare le cifre almeno ti dico cosa fare”.
R. con __________ non volevamo ottenere niente, era semplicemente per rimettere in ordine, nel senso che __________ aveva pagato il debito con __________.
IM 1
Mi viene fatto prendere atto che invio in data 14.03.2019 a __________, al consulente __________, il bilancio revisionato __________ scrivendo “spero che i dati siano soddisfacenti per accedere alle linee di credito e al finanziamento dei macchinari come già discusso”
R. l’idea alla base era di finanziarci così come fatto con ACPR 1, ovvero avere dei soldi per i macchinari e una linea di credito per l’acquisto di materiale. Ero al corrente che il bilancio veniva “abbellito” per avere linee di credito.
ADR che io non ho letto lo scritto di __________ allegato che attestava che era tutto corretto.
La verbalizzante mi contesta anche la mail del 14.03.2019 a __________ con lo stesso contenuto di quella di __________
R. era per lo stesso motivo
IM 2
ADR che __________ non era al corrente che avevo modificato 2 voci di bilancio, diminuendo il debito verso __________ e togliendo i soldi che c’erano nell’attivo. Il risultato alla fine del bilancio era comunque uguale.
La verbalizzante mi chiede perché farlo se rimane uguale
R. perché non si vedeva che vi era un debito.
La verbalizzante mi chiede come mai inoltrare altre 2 richieste per ottenimento di linee di credito quando era già in atto la truffa di ACPR 1
R. non era per fregare le banche, era semplicemente per abbellire il bilancio perché non si vede più il debito. Penso non sia stata concessa la linea di credito in quanto non è piaciuto il progetto degli ________.
IM 1
Mi ricordo che ero stato chiamato dal consulente di __________, non era più __________, che non era concessa la linea, non mi ha spiegato il perché ma mi ha detto se potevo passare nella filiale di __________ e allora all’occasione gli ho detto “allora vengo a chiudere il conto”. Non sono più comunque passato presso la filiale. __________ non mi ha invece dato risposta.
ADR che non ricordo come si chiamava il consulente di __________.
IM 2
La verbalizzante mi chiede come mai anche nel computer è stato trovato un bilancio di __________ non corrispondente a quello revisionato
R. ritengo per avere delle linee di credito che però non ho ottenuto.
ADR che con questi bilanci “abbelliti” c’erano più possibilità di ottenere linee di credito rispetto a mostrare il bilancio con le voci reali”.
(VI PP, 06.11.2019, p. 6-7, AI 105).
8. Diritto e accertamenti della Corte
a. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
b. Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).
Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).
Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).
La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).
Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).
Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251).
Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).
La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).
Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251).
Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).
La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).
Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii), oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).
Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).
Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché l’infrazione sia consumata, non è necessario che il destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo sussidiario, ossia se l’accusato non è perseguibile per una delle altre varianti dell’art. 251 CP (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc).
Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).
L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251).
L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).
L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).
Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).
c. Per l'art. 305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).
In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).
Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b).
8.1. I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti dagli imputati, oltre che provati attraverso numerosi riscontri e, anche dal profilo giuridico, la Corte non rileva questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene alla sola commisurazione della pena.
8.2. Si rileva già sin d’ora che nelle more del procedimento, le parti hanno istaurato fruttuose trattative volte al risarcimento del danno, sulla cui concretizzazione si dirà più avanti.
9. Commisurazione della pena
d. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da