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Ticino Tribunale penale cantonale 02.11.2020 72.2020.172

2 novembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,800 mots·~1h 14min·4

Résumé

Autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup: per avere detenuto, sulla sua persona, 0.83 g di cocaina e, all’interno dell’autovettura, 1009.25 g di cocaina, stupefacente destinato alla vendita. Pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. Ordinata l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni

Texte intégral

Incarto n. 72.2020.172

Mendrisio, 2 novembre 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

in carcerazione preventiva dal 4 giugno 2020 al 3 settembre 2020 (92 giorni),

in carcerazione di sicrurezza dal 4 settembre 2020;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 173/2020 del 3 settembre 2020, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                                1.1   nel periodo da fine dicembre 2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località nei Cantoni Ticino e Grigioni,

alienato, procurato in altro modo ad altri o messo in commercio, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 101.70 grammi (con grado di purezza indeterminato),

sia a contanti che a credito, sotto forma di palline da lui confezionate del peso variante da 0.7 a 0.8 grammi l’una, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- l’una,

a vari consumatori locali e tra questi a __________ (3 gr.), __________ (7 gr.), __________ (10.5 gr.), __________ (0.7 gr.), __________ (3.5 gr.), __________ (7 gr.), __________ (7 gr.), __________ (13.3 gr.), __________ (4.9 gr.), __________ (28 gr.), __________ (12.60 gr.), __________ (0.7 gr.) e altri non meglio identificati (3.5 gr.),

stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e in altre imprecisate località, da tali __________, __________ e da altri spacciatori non identificati, al prezzo variante da CHF 55.- a CHF 60.- il grammo,

conseguendo un illecito profitto complessivo, valutato in almeno CHF 4'000.-, di cui CHF 2'270.- sequestratigli al momento dell’arresto;     

                                1.2   il 3 e 4 giugno 2020, a __________ e in altre imprecisate località,

fatto preparativi per l’acquisto, a contanti, di 20 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), da tale __________, al prezzo di CHF 55.- il grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro necessario all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo spacciatore non gliene avrebbe consegnata;     

                                1.3   il 4 giugno 2020, a __________,

detenuto, sulla sua persona, una pallina contenente 0.83 grammi di cocaina (con grado di purezza dell’88.5%) e all’interno dell’autovettura Peugeot 107 targata TI __________ intestata a sua moglie, 1009.25 grammi di cocaina (con grado di purezza variante dal 79.2 al 79.5%), confezionata in 4 pani del peso variante da 251.70 a 253.28 grammi l’uno, contenuta in un sacchetto di carta con la scritta Dsquared2 e avvolta in una maglia da bambino marca Okaidi e in un paio di pantaloni da bambino marca C&A Paw Patrol,

stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e __________ da tale __________ e destinato alla vendita a terzi se non fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a _________ e in altre imprecisate località, in data imprecisata nel corso dell’anno 2019, in un’occasione, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente messogli a disposizione durante una festa da un amico non identificato;  

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c, dege cpv. 2 lett. a LStup e 19a LStup.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:32.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato, osservando che lo stesso è avvenuto in maniera del tutto casuale. Il procedimento è iniziato con le bugie che l’imputato ha poi sempre raccontato nel corso dell’inchiesta. Significativo delle bugie che ha raccontato è il verbale dell’arresto, dove di fronte all’evidenza ha negato tutto, non riconoscendo neppure i vestiti dei suoi figli. Questo non perché era scioccato, ma perché aveva capito che era stato sgamato, che fino a quel momento era riuscito a farla franca, a vendere per un paio d’anni indisturbato la cocaina, ma quel giorno la Polizia era giunta anche a lui. La sua preoccupazione era quella di uscirne con il minor danno possibile, per sé e per la sua famiglia. Ha ammesso il minimo sindacale per non assumersi ulteriori responsabilità. Significative sulla reale attività dell’imputato sono le dichiarazioni rese da __________. La storiella del ragazzo di colore che gli ha messo la sostanza in macchina non è credibile. Se veramente la cocaina era in un sacchetto non si vede perché questo signore avrebbe dovuto metterci sopra i vestiti dei figli dell’imputato. Chiede la conferma integrale di quanto indicato nell’atto d’accusa.

Nella commisurazione della pena bisogna tenere conto dei motivi che hanno portato l’imputato a violare la legge, cosa che faceva sistematicamente da 2 anni. …OMISSIS... In Svizzera ha beneficiato di numerosi aiuti e poteva tranquillamente cavarsela bene, far fronte anche alle necessità dei famigliari a __________, senza bisogno di andare a spacciare cocaina, ma era probabilmente attività più facile che non lavorare o lavorare di più. L’imputato è un padre di famiglia, con 2 bambini piccoli, con tante necessità, ma non ha avuto nessuna remora a violare la legge per fare dei soldi facili. I soldi sequestrati sono senza dubbio provento dello spaccio di cocaina, come ha ammesso anche l’imputato dopo iniziali reticenze. Bisogna tenere conto del suo atteggiamento nel corso dell’inchiesta, avendo egli ha negato e fornito diverse versioni, senza mai assumersi completamente le sue responsabilità.

L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, oltre al pagamento di una multa di CHF 100.00 (cento). Chiede in fine l’espulsione dall’imputato dalla Svizzera per 7 (sette) anni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: l’imputato è cittadino __________, nato e cresciuto in Rep. Dominicana, dove si è laureato e ha lavorato fino a quando è giunto nel nostro Paese, dove si è sposato con l’attuale moglie, che già era in Svizzera. L’imputato, la moglie e i 2 figli, nati in Svizzera, sono tutti al beneficio del permesso C. Appena entrato in Svizzera l’imputato ha subito cercato un lavoro, che poco prima dell’arresto aveva anche trovato. Il suo datore di lavoro è ancora disposto ad assumerlo una volta che verrà scarcerato. L’imputato e la di lui moglie hanno sempre condotto una vita onesta, semplice, piuttosto casalinga, cercando di aiutare anche i famigliari a __________. Gli atti del resto non smentiscono questa circostanza, ovvero che l’imputato conducesse una vita normale, fuori dagli eccessi, e proprio semplice. Non è quel trafficante che agisce per permettersi senza fatica una vita più bella. I guadagni dei suoi traffici non gli hanno certo permesso di condurre una vita più agiata. L’imputato, inoltre, è incensurato.

Venendo al punto 1.1 dell’atto d’accusa, l’inchiesta, grazie anche alle dichiarazioni dell’imputato, ha ricostruito un traffico tutto sommato ridotto. Sui quantitativi, la difesa osserva che IM 1 non ha subito collaborato, dichiarandosi inizialmente completamente estraneo, ma quando ha deciso di collaborare e di chiarire i fatti, le sue dichiarazioni hanno trovato piena conferma agli atti. Presso gli acquirenti c’è chi ha confermato di avere avuto a che fare con l’imputato, ma anche chi ha negato. L’atto d’accusa riprende anche gli acquirenti che hanno negato. Devono quindi essere ritenute le dichiarazioni dell’imputato in merito ai quantitativi, risultando egli più credibile, arrivando a un totale di 67 grammi circa di cocaina.

Sui punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa, la difesa osserva che le due imputazioni sembrano in contraddizione una con l’altra. O ammettiamo che quel giorno voleva acquistare 20 grammi di cocaina o ammettiamo che voleva acquistare 1 kg di cocaina. Sulla sua persona sono stati trovati CHF 2'000.00, importo sufficiente per pagare 20 grammi di cocaina e una parte della fornitura acquistata in precedenza. Oggettivamente nell’auto dell’imputato c’era circa 1 kg di cocaina, sostanza di cui IM 1 ha cercato di liberarsi. Lui ha costantemente dichiarato che gli era stato detto che nel sacchetto vi erano 80 grammi di cocaina. Ha spiegato il motivo per cui nella sua auto vi era quel quantitativo di cocaina. Secondo la difesa, le dichiarazioni di IM 1 sono credibili. È vero che inizialmente non ha collaborato, ma in seguito le sue dichiarazioni hanno trovato piena conferma da quando ha deciso di collaborare per quanto attiene al suo traffico e ai suoi acquirenti. Bisogna capire se IM 1 possa davvero avere acquistato quel giorno 1 kg di cocaina, che sul mercato valeva circa CHF 55'000.00, se aveva la possibilità finanziaria per acquistarlo, e la risposta è sicuramente negativa. L’ipotesi che abbia ricevuto la sostanza a credito non è credibile. Non aveva neppure il potenziale per vendere 1 kg di cocaina. Gli atti ci dicono il contrario. Nella peggiore delle ipotesi avrebbe venduto 100 grammi di sostanza stupefacente. Oggettivamente è stato accertato che non vi sono tracce biologiche riconducibili a IM 1 sul sacchetto contenente la cocaina e nemmeno sui pani che la contenevano. È inverosimile che chi acquista un quantitativo del genere non si accerti della qualità dello stesso, perlomeno prendendo in mano il sacchetto e i panetti. Non è poi credibile che IM 1, con in macchina 1 kg di cocaina, abbia pensato di andare a fornire una pallina a __________, e ancora più illogico è che abbia lasciato la vettura incustodita con sostanza per un valore di CHF 55'000.00. Nell’imminenza dell’arresto di IM 1 nessuno ha reclamato la sostanza, ciò che avvalora l’ipotesi che questa persona abbia visto la Polizia e se la sia data a gambe. Gli atti non forniscono sufficienti elementi oggettivi per dire che IM 1 abbia acquistato quella sera 1 kg di cocaina. Resta il fatto che quella sera nella sua auto c’era 1 kg di cocaina. La difesa chiede alla Corte di valutare l’errore sui fatti in merito al quantitativo di cocaina che l’imputato credeva esservi nell’auto. Egli poteva credere che si trattasse di 80 grammi in primis perché glielo ha detto __________ e anche perché in precedenza i quantitativi da lui acquistati erano sempre esigui. Può darsi che __________ gli abbia detto che erano 80 grammi e non 1 kg per convincere IM 1 a fare il trasporto e anche per evitare che fuggisse con la sostanza. Se IM 1 fosse stato consapevole che nella sua auto vi era 1 kg di cocaina, l’avrebbe gettato nel fiume e non certo nascosto in un cespuglio con tutti i rischi che si corrono con un simile quantitativo. Chiunque consapevole di venire trovato in possesso di un simile quantitativo rischia grosso. Il kg di cocaina non era stato acquistato da IM 1, ma era destinato a terze persone, e lui non era a conoscenza del quantitativo. L’avesse saputo non avrebbe rischiato. In via subordinata, qualora la Corte non volesse ritenere l’errore sui fatti, va ritenuto il dolo eventuale sul quantitativo della cocaina.

Il punto 2 dell’atto d’accusa non è contestato.

Venendo alla commisurazione della pena, la difesa osserva che il quantitativo alienato è modesto e non raggiunge nemmeno l’aggravata. Il quantitativo detenuto è rimasto in possesso a lui veramente pochi minuti e non era destinato alla vendita ai suoi acquirenti. Il ruolo di IM 1 riguardo alla sostanza rinvenuta nella sua auto sarebbe stato quello di semplice trasportatore. Ha agito per racimolare qualche soldo in più per il mantenimento della famiglia e aiutare i genitori malati. Al proposito la difesa osserva che dalla documentazione prodotta risulta che i genitori di IM 1 sono malati. La collaborazione, se pure non immediata, è stata importante. L’imputato si è comportato bene e ha capito gli errori commessi. Una volta scarcerato, se non verrà pronunciata l’espulsione, IM 1 ha già un posto di lavoro per mantenere sé stesso e la sua famiglia.

Nell’ipotesi in cui venga ammesso l’errore sui fatti, la difesa chiede che la pena sia contenuta nei 24 (ventiquattro) mesi sospesi condizionalmente. Nell’ipotesi in cui non venisse ammesso l’errore sui fatti, ma venisse ritenuto il dolo eventuale per i fatti del punto 1.3, chiede che la pena venga contenuta in 36 (trentasei) mesi, con 30 (trenta) mesi sospesi e 6 (sei) da espiare. Non si oppone a un periodo di prova anche di 5 (cinque) anni.

Quanto all’espulsione, la difesa rileva che deve essere considerato il caso di rigore. I 2 figli sono nati in Svizzera e tutta la famiglia è al beneficio del permesso C. L’imputato dal suo arrivo in Svizzera ha sempre lavorato e non ha debiti, salvo uno piccolo di cui ha fatto menzione. Nel futuro ha una concreta prospettiva di lavoro in Ticino. L’espulsione costituirebbe un’ingerenza grave nella sua vita famigliare e privata, e meglio la separazione dalla moglie e dai figli, ancora in tenera età. Con l’espulsione non potrebbe nemmeno più accedere allo spazio Schengen, perché per i cittadini __________ il divieto d’entrata viene esteso allo spazio Schengen. Per IM 1 sarebbe una conseguenza drastica, la separazione dai suoi figli nati e cresciuti in Svizzera sarebbe un’ingerenza grave. Il suo interesse privato di restare in Svizzera prevale sull’interesse pubblico all’espulsione. Rinvia alla sentenza CARP 17.2020.129+155, che in un caso analogo ha annullato la decisione di espulsione visto il basso rischio di recidiva. Chiede quindi di applicare il caso di rigore e non procedere all’espulsione dell’imputato.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Curriculum vitae dell’imputato

                                   1.   IM 1, nato il __________, ha così illustrato la propria situazione personale:

" …OMISSIS... Io come detto lavoro quale __________ per __________ di __________. Ho iniziato da poco e meglio da febbraio 2020. Lo stipendio è di CHF 3400.- lordi quindi CHF 3'000.- netti”.

(VI PG 5.06.2020, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, p. 8).

Ritornando sulla questione in un successivo verbale, l’imputato ha aggiunto che:

" …OMISSIS…”.

(VI PP 6.05.2020, AI 6, p. 2).

                                   2.   Chiamato nuovamente a riferire della sua vita e alla sua situazione economica l’imputato ha dichiarato che:

" …OMISSIS…”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 3-4).

L’uomo ha dichiarato di non essere consumatore di stupefacenti.

(VI PP 6.05.2020, AI 6, p. 2).

                                   3.   L’imputato è incensurato in Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 13).

                                   4.   Interrogato sulle sue prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha dichiarato di voler restare nel nostro Paese, in Ticino, “mettere a posto lo sbaglio” da lui commesso, lavorare e stare accanto alla moglie e ai figli (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2). 

                                   II)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

                                   5.   L’inchiesta nei confronti di IM 1 ha preso avvio il 4 giugno 2020, allorquando l’imputato è stato notato uscire dall’immobile in cui risiede __________, all’epoca sospettata di essere attiva nell’ambito della vendita di cocaina. Il controllo esperito sull’imputato ha quindi permesso di rinvenire una pallina di cocaina di 0.83 grammi netti che egli ha dichiarato di aver acquistato dal precitato personaggio (cfr. rapporto d’inchiesta).

Le forze dell’ordine hanno quindi immediatamente proceduto alla perquisizione dell’abitazione di __________. Approfittando del fatto che gli agenti presenti erano impegnati in tale operazione, IM 1 si è tuttavia dato alla fuga, abbandonando i luoghi ed avviandosi verso il veicolo Peugeot 107 in suo uso, parcheggiato davanti al palazzo. Raggiunta la vettura, l’imputato è stato visto aprire la portiera posteriore, prelevare un oggetto, allontanarsi lungo la vegetazione che circonda un esercizio pubblico sito nelle vicinanze e liberarsi di qualcosa, prima di essere fermato dalla Polizia (cfr. rapporto d’inchiesta).

La ricerca posta in essere dagli agenti ha permesso di rinvenire sotto un cespuglio un sacchetto contenente 1'009.25 grammi netti di cocaina, unitamente ad alcuni abiti da bambino (cfr. rapporto d’inchiesta).

Interrogato dalla Polizia il giorno stesso, l’imputato ha negato ogni addebito e ogni suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (cfr. VI PG 4.06.2020, allegato 1 al rapporto d’inchiesta). 

                                   6.   In accoglimento dell’istanza del PP (AI 8), con decisione del 6 giugno 2020 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4 settembre 2020 compreso (AI 9).

                                   7.   Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, il PP ha postulato il mantenimento dell’imputato in carcerazione di sicurezza, istanza accolta da GPC fino al 3 novembre 2020, il quale ha ravvisato un concreto pericolo di fuga (doc. TPC 6).

                                   8.   Con l’atto d’accusa in rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

                                  III)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   9.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

                                10.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

                                 IV)   Fatti di cui all’atto d’accusa

                                  1)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

                                11.   L’atto d’accusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                                     -   nel periodo da fine dicembre 2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020, a __________, __________, __________, __________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località nei Cantoni Ticino e Grigioni, alienato, procurato in altro modo ad altri o messo in commercio, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 101.70 grammi (con grado di purezza indeterminato), sia a contanti che a credito, sotto forma di palline da lui confezionate del peso variante da 0.7 a 0.8 grammi l’una, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- l’una, a vari consumatori locali e tra questi a __________ (3 gr.), __________ (7 gr.), __________ (10.5 gr.), __________ (0.7 gr.), __________ (3.5 gr.), __________ (7 gr.), __________ (7 gr.), __________ (13.3 gr.), __________ (4.9 gr.), __________ (28 gr.), __________ (12.60 gr.), __________ (0.7 gr.) e altri non meglio identificati (3.5 gr.), stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e in altre imprecisate località, da tali __________, __________ e da altri spacciatori non identificati, al prezzo variante da CHF 55.- a CHF 60.- il grammo, conseguendo un illecito profitto complessivo, valutato in almeno CHF 4'000.-, di cui CHF 2'270.- sequestratigli al momento dell’arresto (punto 1.1);

                                     -   il 3 e 4 giugno 2020, a __________ e in altre imprecisate località,

fatto preparativi per l’acquisto, a contanti, di 20 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), da tale __________, al prezzo di CHF 55.- il grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro necessario all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo spacciatore non gliene avrebbe consegnata (punto 1.2);     

                                     -   il 4 giugno 2020, a __________, detenuto, sulla sua persona, una pallina contenente 0.83 grammi di cocaina (con grado di purezza dell’88.5%) e all’interno dell’autovettura Peugeot 107 targata TI __________ intestata a sua moglie, 1009.25 grammi di cocaina (con grado di purezza variante dal 79.2 al 79.5%), confezionata in 4 pani del peso variante da 251.70 a 253.28 grammi l’uno, contenuta in un sacchetto di carta con la scritta Dsquared2 e avvolta in una maglia da bambino marca Okaidi e in un paio di pantaloni da bambino marca C&A Paw Patrol, stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e __________ da tale __________ e destinato alla vendita a terzi se non fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto (punto 1.3).

                                  A)   Dichiarazioni dell’imputato

                                12.   Per quanto attiene alle alienazioni confluite al punto 1.1 dell’atto d’accusa, si dirà che, come spesso accade in inchieste concernenti il traffico di stupefacenti, l’imputato ha fornito differenti versioni nel corso dei verbali da lui sostenuti, indicando quantitativi che neppure necessariamente collimano con quanto riferito dagli acquirenti.

In tale contesto, appare superfluo ripercorrere le singole dichiarazioni di IM 1, posto che la sua posizione si è cristallizzata nei verbali di Polizia 22 luglio e 8 agosto 2020, nonché in quello davanti al PP del 12 agosto 2020.

                                13.   Per quanto qui d’interesse, si ricorderà soltanto che l’imputato solo circa 1 mese dopo l’arresto ha iniziato ad ammettere le proprie responsabilità nella predetta attività criminosa. In particolare, nel suo verbale 1 luglio 2020, egli ha esordito sostenendo che verso l’inizio del 2020 i genitori a __________ si sarebbero ammalati ed al fine di sostenere le spese mediche, sul finire del mese di gennaio, egli avrebbe iniziato a vendere piccoli quantitativi di cocaina (cfr. VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 2).

Non si può comunque sottacere il fatto che in occasione del verbale 5 agosto 2020 l’imputato ha comunque riconosciuto che l’attività legata agli stupefacenti gli permetteva pure di disporre di più denaro per le proprie spese, e meglio:

" con i soldi dello spaccio vivevo in Ticino, facevo la spesa e pagavo le fatture. Non li mandavo all’estero. Quelli che mandavo a __________ erano soldi provento del mio lavoro onesto. Io sono credente e sono una persona cresciuta in Chiesa. Noi facciamo tanti sacrifici”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 12).

Soltanto dopo che l’interrogante gli ha ricordato le sue precedenti dichiarazioni, l’imputato si è corretto, sostenendo che:

" (…)  oltre alla questione delle spese legate alla salute dei miei è anche vero che con questa mia attività di spaccio di cocaina potevo permettermi di far fronte anche ad altre spese. È corretto dire che a dicembre 2019 / gennaio 2020 ho iniziato a vendere cocaina acquistando "all'ingrosso" da __________ come già spiegato, confezionando io le palline avendo quindi un maggior margine di guadagno. Nel 2019 è vero che vendicchiavo già cocaina ma la mia attività si limitava ad acquistare palline già confezionate e a rivenderle ad un prezzo superiore. Qui il margine di guadagno era di circa 20.- CHF a pallina”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 12).

                                14.   Passando ai singoli quantitativi, la Corte ha accertato che – in ultima analisi – vi è convergenza tra l’imputato e i suoi acquirenti per quanto attiene alle alienazioni fatte a __________ (7 grammi), __________ (0.7 grammi) e __________ (0.7 grammi). Analogamente, l’imputato ha ammesso di aver venduto 3.5 grammi ad una persona non identificata.

                                15.   Pure accertate sono le vendite in cui l’imputato ha riferito quantitativi maggiori rispetto alle chiamate di correo. Ciò ha a valere in particolare per quanto attiene a __________ (5 grammi dichiarati dall’imputato in AI 48, p. 5-6) e __________ (12.6 grammi dichiarati dall’imputato in AI 48, p. 6).

                                16.   Per quanto attiene a __________ (“__________”), la quale ha inizialmente negato ogni acquisto, salvo poi quantificarlo in 4 palline, l’imputato ha indicato in 7 palline il quantitativo a lei alienato, ovvero 4.9 grammi (“a lei ho venduto 7 palline” cfr. VI PG 22.07.2020, allegato 6 al rapporto d’inchiesta). Tale circostanza risulta pure dalla tabella da lui redatta e allegata al verbale. Sebbene l’imputato stesso, in seguito, prendendo atto delle dichiarazioni della donna, si è allineato alle 4 palline menzionate da quest’ultima, la Corte non ha motivo di discostarsi da quanto da IM 1 ha inizialmente riconosciuto, confermando quindi complessivi 4.9 grammi.

Relativamente a __________ (“__________”), valgono le medesime considerazioni: nella tabella da egli redatta, l’imputato ha indicato 18 palline, corrispondenti a complessivi 12.6 grammi di sostanza. Ciò è stato pure confermato a verbale: “a lei ho venduto più o meno 18 palline” (cfr. VI PG 22.07.2020, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, p. 2). Il fatto che, successivamente, l’uomo ha ridotto a 15/18 il numero di palline appare unicamente finalizzato a migliorare la propria posizione processuale.

In fine, relativamente a __________ (“__________”), si rileva che l’imputato nella sua tabella allegata al verbale 22 luglio 2020 ha indicato alienazioni pari a 5 palline, ovvero 3.5 grammi, circostanza ribadita anche nell’ambito del verbale (cfr. VI PG 22.07.2020, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, p. 2). La Corte non ravvede quindi motivi per distanziarsi da tale indicazione, seppur oggetto di parziale ritrattazione nel prosieguo dell’inchiesta.

                                17.   Di contro, come di consueto avviene allorquando gli acquirenti hanno dichiarato quantitativi maggiori rispetto alle ammissioni dell’imputato, la Corte ha ritenuto corrette le prime. Appare infatti evidente che i consumatori, la cui vita – purtroppo – ruota attorno all’approvvigionamento di stupefacenti, sono certamente più precisi nell’indicare i loro consumi. Essi non hanno, a differenza dell’imputato, alcun interesse nell’indicare consumi maggiori alla realtà, posto che le loro ammissioni comportano conseguenze penali anche per loro stessi.

In tale contesto la Corte ha accertato alienazioni a favore di __________ (7 grammi, cfr. VI PG 28.07.2020, allegato 35 al rapporto d’inchiesta), __________ (13.30 grammi, cfr. VI PG 30.07.2020, allegato 37 al rapporto d’inchiesta), __________ (28 grammi, cfr. VI PG 31.07.2020, allegato 36 al rapporto d’inchiesta) e __________ (7 grammi, VI PG 24.07.2020, allegato 34 al rapporto d’inchiesta).

                                18.   Complessivamente, la Corte ha quindi accertato un quantitativo di sostanza alienata pari a 105.8 grammi di cocaina.

                                19.   Giova qui rilevare che l’imputato nel suo verbale 1 luglio 2020 ha pure riferito di preparare lui stesso la cocaina, e meglio:

" io ero spesso a casa da solo. Per questo motivo agli inizi confezionavo la cocaina a casa in cucina. Per fare ciò, confezionavo ad occhio, non avevo alcun bilancino. Poi in un secondo tempo, ho comprato un bilancino con le batterie che però ho nl frattempo buttato via perché non funzionava bene, si spegneva. Quando facevo le palline con il bilancino, facevo delle dosi da 0.70 / 0.75 grammi. Inizialmente rivendevo la cocaina così come l’avevo ricevuta. In un secondo momento invece avevo iniziato a tagliarla con del bicarbonato. Io prima preparavo le singole palline di cocaina più “pura” (quella che avevo ricevuto) dal peso di 0.5 grammi e ci aggiungevo un 0.2 grammi di bicarbonato così da ottenere palline da 0.7 grammi. Queste palline le vendevo al prezzo di 100.- CHF l’una oppure anche a 80.- CHF”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 4-5).

                                20.   Quanto al prezzo d’acquisto, l’imputato ha affermato di aver acquistato 10 grammi per CHF 580.00, ovvero CHF 58.00 al grammo (cfr. VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 4).

                                21.   In sede dibattimentale IM 1, alla domanda a sapere se ammettesse i fatti descritti al punto 1.1 dell’atto d’accusa, ha risposto:

" Io non penso di avere venduto così tanto.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

Invitato a spiegare per quale motivo in corso d’inchiesta avesse ritrattato le sue dichiarazioni relative ad alcuni acquirenti (__________, __________ e __________), rispetto a quanto da lui indicato sulla tabella consegnata alla Polizia e a quanto dichiarato nel verbale in cui la stessa è stata discussa, l’imputato ha dichiarato:

" Se non sbaglio, per __________, io avevo scritto di averle venduto circa 7 palline, ma poi lei ha dichiarato che erano 4, quindi mi sono corretto col PP. Con __________ ho detto che le ho venduto circa 4 palline, lei ha negato, ma io ho ribadito quello che avevo detto, non ho cambiato il quantitativo. Anche con __________ è andata così, lei ha negato, ma io ho ribadito il quantitativo che avevo indicato in Polizia.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

Con riferimento ai motivi che avrebbero portato gli acquirenti che hanno dichiarato quantitativi maggiori alle sue ammissioni a mentire, IM 1 ha ipotizzato:

" Non lo so. Se non ricordo male, per quanto riguarda __________, lei mi scriveva tanto, ma non aveva mai soldi, io non le ho dato il quantitativo che dice lei. Magari si è sbagliata. Riguardo all’altra persona, __________ o __________, il signore che vendeva la frutta, lui comprava sempre mezza pallina e non una pallina completa.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Alla domanda a sapere quanto denaro avesse guadagnato dall’attività di compravendita di cocaina ha risposto:

" Non so dirlo, perché compravo 10/15 grammi e ci mettevo tanto per venderli, poi i soldi li spendevo subito. Ho guadagnato in tutto circa CHF 4'000.00.

(…) si tratta del guadagno netto.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Sulle motivazioni che l’avrebbero portato a trafficare stupefacenti si è espresso come segue:

" Una volta __________ mi ha chiesto un piacere, mi ha chiesto se conoscessi qualcuno, essendo io __________, e gli ho procurato una pallina. Poi ho conosciuto una signora e anche a lei ho procurato una pallina. A quel tempo ero molto preoccupato per i miei genitori e dovevo aiutarli. Ho visto che con questa pallina avevo guadagnato e avevo bisogno di questi soldi. Nel 2019 ho conosciuto questa ragazza, abbiamo parlato e ho pensato di farlo per guadagnare qualcosa in più.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Con riferimento al prezzo da lui pagato per l’acquisto della cocaina ha affermato:

" (…) la pallina che ho procurato alla signora l’ho pagata CHF 80.00, mentre nel 2019, quando ho preso i primi 10 grammi, li ho pagati CHF 60.00 al grammo, mentre in seguito pagavo CHF 55.00 al grammo.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

                                22.   In merito ai punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa, si premette che gli stessi – per le considerazioni di cui si dirà in merito alla valutazione dei fatti effettuata dalla Corte – vengono di seguito trattati congiuntamente.

                                23.   Ricordando che la vicenda trae origine dal sacchetto che l’imputato è stato visto prelevare dalla vettura in suo uso per poi abbandonarlo sotto un cespuglio, l’imputato nel suo primo verbale al proposito ha affermato che:

" non ho niente da dire. Il sacchetto non è il mio, non so niente di cocaina come pure gli abiti sono di mia proprietà. Ora sono stanco”

(VI PG 5.06.2020, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, p. 7)

                                24.   Interrogato dal PP il giorno seguente, IM 1 ha fornito una versione del tutto fantasiosa, ovvero che:

" Mercoledì sera quando sono arrivato allo __________, subito dopo aver parcheggiato l’auto, sono stato fermato dai due agenti di Polizia che mi hanno caricato sulla loro auto e accompagnato nel parcheggio. La mia macchina è rimasta incustodita, con le portiere chiuse, ma non chiusa a chiave. Io non ho visto __________, ma non posso escludere che durante la mia assenza lui sia salito in macchina e abbia lasciato o tolto la cocaina. Sulla mia autovettura non c’era quella cocaina, anche perché i primi due agenti che mi hanno fermato hanno controllato con le torce l’interno della macchina e non hanno trovato nulla. Quando poi io mi sono allontanato dall’appartamento e mi sono diretto verso la mia auto, ho visto che la portiera laterale destra posteriore era spalancata. Non sono stato io ad aprirla perché non mi ero neanche avvicinato all’auto, e quindi non capisco perché fosse aperta. (…) la cocaina non è mia (…) non sono scappato, non mi sono avvicinato alla macchina e non ho tolto nessun sacchetto dalla mia auto. Per finire non ho assolutamente buttato il sacchetto che è stato ritrovato dalla Polizia con all’interno oltre 1 kg di cocaina. (…) io non ho visto __________ con il sacchetto in cui è stata trovata la cocaina ma ipotizzo che durante la mia assenza lui abbia prelevato dei vestiti dei miei figli dalla mia auto per avvolgervi la cocaina”.

(VI PP 6.06.2020, AI 6, p. 2-3)

                                25.   In occasione del verbale 1 luglio 2020, l’imputato ha fornito una versione differente:

" (…) la sera in cui sono stato fermato ci eravamo messi d'accordo per un ulteriore acquisto di cocaina. lo, visto che c'erano ancora i postumi del covid, mi ero accordato con lui di acquistargli ulteriori 20 grammi. __________/__________ mi diceva di prendergliene anche 40 grammi perché mi diceva che se acquistavo questo quantitativo me la poteva lasciare anche a 48/50.- CHF al grammo. Alla fine tuttavia ci eravamo accordati per i 20 grammi, non so se nell'applicazione Signal sull'iPhone con cui comunicavamo ci sia questo dato così esplicito. Per spiegare meglio questa cosa premetto che qualche giorno prima del mio fermo, __________/__________ mi aveva scritto sull'iPhone che nei prossimi giorni (probabilmente già l'indomani) sarebbe riuscito a procurarmi i 20 grammi di cocaina richiesta. Il giorno del fermo, mentre io ero oltre Gottardo per lavoro ad effettuare __________, mi aveva scritto se andava bene trovarci alle 18:00 per lo scambio di cocaina. lo però durante le __________ avevo con me l'iPhone ma era spento, l'ho acceso unicamente una volta che ho fatto rientro in Ticino. Quando l'ho accesso ho visto che __________/__________ mi aveva salutato su Whatsapp (normalmente mi scriveva però in Signal). Dopo, non so per quale motivo, ma __________ ha cambiato l'orario dell'incontro altre due volte. Inizialmente alle 18:00 vicino alle piscine di __________ (dove c'è il __________), poi mi aveva detto che non poteva più e mi avrebbe fatto sapere. Mi aveva detto quindi di trovarci alle 19:20/19:30 in un posto che mi avrebbe fatto sapere ma poi non mi ha più fatto sapere nulla perché aveva ancora cambiato l'orario. Alla fine ci siamo dati appuntamento alle 20:00/20:30 circa vicino a casa mia, nella strada parallela alla mia, ossia dovrebbe essere la Via __________ dove c'è un terreno in disuso. Li ho incontrato __________/__________, era in una macchina scura, di piccole dimensioni, ricordo che i vetri posteriori erano oscurati. Non ricordo che targhe avesse. Guidava un altro uomo, che io non ho mai visto, non si vedeva nemmeno bene perché pioveva. Anch'io ero arrivato all'appuntamento con la Peugeot 107 bianca di mia moglie. __________/__________ mi ha detto che non aveva ancora con sé i 20 grammi di cocaina che gli avevo richiesto, per contro mi ha chiesto se potevo accompagnarlo con la macchina in mio uso a __________ perché mi aveva detto che doveva portare 80 grammi di cocaina ad una persona. lo ho accettato la sua proposta. __________/__________ ho visto che ha messo nella Peugeot 107 su cui mi trovavo un sacchetto nei sedili posteriori, dicendomi che ci vedevamo tra 10 minuti davanti allo __________ di __________. Non mi ha dato troppe spiegazioni su cosa doveva fare. Si è limitato a dirmi che doveva fare qualcosa con la persona che guidava la sua macchina ed io non ho fatto domande. lo sono quindi partito da Via __________, e sono andato per la via più breve davanti allo __________ di __________, senza fare fermate. Qui non ho trovato posteggio e quindi ho lasciato la macchina in strada. Visto che avevo ancora con me una pallina di cocaina ed in passato avevo già venduto della cocaina a __________ (il ragazzo che abita sopra lo __________) io sono salito a casa sua per chiedergli se era interessato all'acquisto. Lui mi ha detto che non la voleva perché non aveva soldi. (…) Quando sono sceso dall'appartamento, sono rientrato nella mia macchina e subito sono arrivati gli agenti di polizia che mi hanno fermato. (…) dopo che la Polizia mi ha fermato, ha dato un'occhiata veloce nella mia macchina e poi mi hanno fatto salire sulla loro auto di servizio. Qui dalla strada ci siamo spostati nel posteggio adiacente, quello dove c'è pure la barriera dietro alla __________, e siamo andati in fondo al posteggio in attesa che arrivasse una pattuglia di rinforzo. lo __________/__________ nei pressi dello __________ non l'ho mai visto e nemmeno la macchina che utilizzava. Vorrei anche dire che, come già detto nel primo verbale, la Polizia mi aveva fatto vedere la foto di __________ perché pensava che la pallina di coca che avevano trovato su di me provenisse da lui, cosa che non era vero perché me l'ero portata io da casa. lo ero un po' confuso da questa situazione”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 5-6).

                                26.   Interrogato a sapere cosa contenesse il sacchetto, l’imputato ha risposto:

" Lui mi aveva detto che doveva portare 80 grammi di cocaina a __________, io pensavo che contenesse questo quantitativo. (…) però non ho controllato il contenuto”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).

                                27.   Alla domanda a sapere se avesse messo le mani nel sacchetto, IM 1 ha risposto di non saperlo dire, aggiungendo che:

" (…) ero agitato perché quando la Polizia mi ha accompagnato a casa di __________ perché pensava che era stato lui ad avermi venduto la cocaina, io avevo paura che potessero trovare quel sacchetto che __________/__________ mi aveva messo in macchina. Per questo motivo, una volta che ho accompagnato gli agenti nell'appartamento di __________, sono corso giù dalle scale, ho aperto la portiera della macchina e ho recuperato il sacchetto che mi aveva dato __________/__________. L'ho preso, l'ho tolto dalla macchina e l'ho messo sotto il cespuglio che delimita il ristorante dello __________, lungo la strada sterrata della __________. lo non sapevo che ci fosse una quantità simile, ossia un kg di cocaina, in questo sacchetto. Se lo avessi saputo, avrei corso più a lungo per buttarlo via e non l'avrei lasciato nel vicino cespuglio. Preciso che io al momento non sapevo quanta cocaina c'era effettivamente nel sacchetto, mi fidavo di __________/__________ che mi aveva riferito essere 80 grammi”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).

Dopo essergli stato ricordato che nel sacchetto vi erano anche abiti da bambino che la moglie ha riconosciuto appartenere ai loro figli, l’imputato ha affermato che:

" Nei sedili posteriori io avevo dei vestiti dei miei figli da buttare via, lo possono confermare i vostri colleghi intervenuti. C'era un casino sui sedili di dietro”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).

Confrontato al fatto che i vestiti erano, tuttavia, all’interno del sacchetto, IM 1 ha affermato che:

" Quello non saprei dire come sono finiti lì. Forse è stato __________/__________ ad averli messi dentro al sacchetto quando mi ha messo il sacchetto nella mia macchina. (…) tuttavia questa è una mia ipotesi. lo non l'ho visto visivamente mettere i vestiti all'interno di questo sacchetto e non sono stato nemmeno io. lo quando ho voluto liberarmi del sacchetto con lo stupefacente ho preso unicamente il sacchetto di carta e l'ho depositato sotto il cespuglio”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).

                                28.   Invitato dal proprio difensore a meglio descrivere il momento in cui __________/__________ avrebbe messo il sacchetto nell’automobile, l’imputato ha affermato che:

" io ero fermo in auto nella via che abbiamo detto precedentemente, lui è arrivato con un altro veicolo si è fermato davanti me. È salito nel sedile anteriore, lato passeggero, sulla mia macchina ed è lì che mi ha detto che non aveva in quel momento i 20 grammi di cocaina che doveva darmi, chiedendomi se potevo portarlo a __________ per portare 80 grammi di cocaina. Quando io ho accettato, lui è sceso dal mio veicolo, è andato nel suo, ha aperto il bagagliaio, ha preso qualcosa, ha aperto la portiera dietro della mia Peugeot ed ha messo qualcosa lì dietro”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).

Rispondendo alla domanda a sapere perché avesse acconsentito a trasportare 80 grammi di cocaina a __________ per conto di __________/__________, l’imputato ha dichiarato:

" a dire la verità, in quel momento non avevo calcolato il rischio che questa cosa comportava. Pensavo forse che in questo modo lui mi faceva un qualche sconto o qualcosa. __________/__________ infatti mi aveva detto che se gli facevo questo favore mi faceva un “regalino”. Per regalino io ho pensato che mi facesse qualche sconto o che mi avrebbe regalato qualche grammo di cocaina”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 8).

                                29.   In occasione del verbale del 22 luglio 2020 IM 1 ha poi ribadito che quel giorno “__________/__________” avrebbe cambiato tre volte l’orario del loro incontro, finalizzato all’acquisto di 20 grammi di cocaina. Tale sostanza sarebbe stata pagata a contanti, oltre a saldare un debito di CHF 1’1000 relativo ad una precedente fornitura di cocaina.

(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 9).

                                30.   Si dirà che l’imputato – salvo indicarlo in fotografia e descriverne i connotati – non ha fornito particolari elementi suscettibili di identificare “__________/__________”:

" sapevo poco di __________ ma non è proprio vero il contrario, nel senso che se __________ voleva trovarmi sapeva come farlo, aveva come riferimento __________ dove lavorava mia moglie”.

(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).

                                31.   Confrontato al fatto che il fatto di lasciare nella di lui auto circa 1 kg di cocaina sarebbe significativo di particolare fiducia, l’imputato ha riconosciuto che:

" anche io mi sono detto che __________ ha avuto in questo caso tanta fiducia in me. Questa cosa me la sono spiegata con il fatto che se io sparivo con la cocaina, lui avrebbe saputo dove cercare me e la mia famiglia”.

(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).

                                32.   Descrivendo nuovamente i fatti avvenuti il giorno del suo arresto, l’imputato ha sostenuto che:

" da quando sono arrivato allo __________ io __________/__________ non l’ho visto personalmente”.

(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).

Questa la risposta dell’imputato alla considerazione secondo cui, non vedendolo all’appuntamento previsto, “__________/__________” avrebbe verosimilmente tentato di contattarlo telefonicamente, quanto meno per recuperare il chilogrammo di cocaina:

" Eh, non lo so. Se ha visto che mi hanno preso dubito che si sarebbe fatto vivo o mi avrebbe cercato”.

(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 12).

                                33.   Ritornando sulla questione nel suo verbale del 5 agosto 2020, l’imputato ha affermato di non aver mai visto il pano contenuto nel sacchetto da egli nascosto sotto il cespuglio, ribadendo poi che:

" che io all'interno del sacchetto che __________/__________ mi ha messo in macchina contenente la cocaina non avevo mai guardato. lo pensavo che contenesse gli 80 grammi di cocaina che __________ mi aveva detto contenere. Non mi è venuta la curiosità di guardarci dentro”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 13).

Chiamato a spiegare perché ha raggiunto a corsa il veicolo per recuperare il sacchetto, liberandosene poi gettandolo in un cespuglio, l’imputato ha risposto:

" Ma io sapevo che da come mi aveva detto __________ in quel sacchetto c'erano 80 grammi di cocaina. (…) quando sono stato fermato sono diventato nervoso, ricordo che un agente mi ha bloccato mentre il secondo con la torcia faceva un controllo all'interno del veicolo. lo volevo liberarmi di quel sacchetto perché sapevo che poi avrebbero controllato meglio la macchina. Questa cosa però l'ho pensata io non me l'hanno detto gli agenti, anche perché su di me avevano trovato una pallina di cocaina”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 13-14).

Confrontato alla considerazione secondo cui il suo agire sembra riflettere il fatto che egli fosse perfettamente consapevole del contenuto del sacchetto, l’imputato ha ribadito che:

" Sapevo che c'avevo della cocaina in macchina, ma ribadisco che pensavo che c'erano solo gli 80 grammi. Dico anche che II vicino allo __________ vi è il fiume Ticino. Se io ero consapevole che c'era un quantitativo come quello che è stato trovato io non mi sarei fermato cercando di nasconderlo sotto il cespuglio vicino al ristorante come ho fatto ma l'avrei gettato nel fiume. lo avrei fatto in tempo a sbarazzarmene se volevo. Il poliziotto infatti è arrivato quando io avevo già messo il sacchetto sotto il cespuglio.  Per quanto riguarda invece il mio nervosismo dico che anche solo con 10 grammi di cocaina una persona sarebbe nervosa in questi momenti se fermata dalla Polizia”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 14).

L’imputato ha quindi affermato che:

" Nessuno vuole che venga preso con un kg di cocaina. Se avessi saputo che c'era quel quantitativo nel sacchetto l'avrei lanciato nel fiume, ne avevo le possibilità. (…) Come detto se avessi saputo che fosse stato un kg di stupefacente l'avrei gettato nel fiume ma visto che ero convinto che erano solo 80 grammi li ho nascosti sotto la siepe”.

(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 14-15).

Confrontato al fatto che il peso netto della sostanza ammonta a 1'009.25 grammi di cocaina con purezza compresa tra il 79.2 ed il 79.5%, l’imputato si è limitato a prenderne atto (cfr. VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 16).

                                34.   Sentito un’ultima volta nella fase preliminare il 12 agosto 2020, l’imputato ha ribadito quanto qui sopra riportato, aggiungendo che:

" non so come siano finiti i vestiti dei miei figli nel sacchetto di colore bianco nel quale era contenuta la cocaina. Come già dichiarato alla Polizia confermo di aver visto __________ depositare il sacchetto all’interno della mia auto ma non ho visto cosa abbia fatto in seguito. Ipotizzo che lui abbia aperto il sacchetto e abbiam esso i vestiti dei miei figli. Siccome pioveva molto ero seduto al posto di guida. Forse ero distratto e non ho controllato cosa facesse __________. (…) __________ ha depositato il sacchetto sul sedile posteriore sul quale vi erano altri oggetti dei miei figli o mei personali. Quando __________ si è avvicinato alla mia auto ho visto che aveva con sé il sacchetto che era di grandi dimensioni. Sapevo che in quel sacchetto c’erano gli 80 grammi di cui mi aveva parlato ma mai più pensavo che c’è n’era un quantitativo superiore. Quando l’ho ripreso non ho dovuto cercarlo ma l’ho subito visto e preso. (…) __________ mi aveva promesso un regalino se l’avessi accompagnato da __________ a __________. Lui mi aveva detto che doveva consegnare 80 grammi di cocaina. Lui non mi ha mostrato questo quantitativo”.

(VI PP 12.08.2020, AI 48, p. 9).

                                35.   Per quanto attiene alla pallina trovata in suo possesso, dopo aver inizialmente affermato di detenerla per il suo consumo personale (cfr. VI PP 6.06.2020, AI 6, p. 2), l’uomo ha poi ammesso che:

" Visto che avevo ancora con me una pallina di cocaina ed in passato avevo già venduto della cocaina a __________ (il ragazzo che abita sopra lo __________) io sono salito a casa sua per chiedergli se era interessato all'acquisto. Lui mi ha detto che non la voleva perché non aveva soldi”.

(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 6).

                                36.   Interrogato nell’ambito del pubblico dibattimento, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Sul motivo per cui era interessato all’acquisto di 20 grammi di cocaina, si è così espresso:

" Era prima del lockdown. Avevo comprato 20 grammi a questo signore, il quale è poi sparito durante la chiusura. Io avendo quasi finito la sostanza, dopo il lockdown, volevo comprare ancora 20 grammi.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Invitato a spiegare perché nella sua vettura vi era un sacchetto contenente circa 1 kg di cocaina, l’imputato ha confermato la versione resa in corso d’inchiesta, e meglio:

" Io dovevo comprare 20 grammi da questo signore, gli avevo scritto qualche giorno prima e lui mi aveva detto che me li avrebbe portati. Ci eravamo messi d’accordo per le 18:00, ma poi lui ha rinviato alle 19:00 circa. Ci siamo incontrati e lui mi ha detto che non aveva ancora con sé la cocaina e mi ha detto che ci saremmo visti dopo. Quando io sono arrivato in macchina mi ha scritto e mi ha detto che doveva consegnare 80 grammi di cocaina a una persona e che se io li avessi portati con la mia macchina mi avrebbe fatto un regalino. Io ho detto di sì e lui ha preso un sacchetto e l’ha messo nella mia macchina, dietro.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).

Alla domanda a sapere perché questa persona avrebbe dovuto consegnargli 1 kg circa di cocaina e poi neppure presentarsi all’appuntamento, ha risposto ipotizzando che potrebbe avere visto la Polizia (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere come mai una persona che non conosceva neppure bene gli avrebbe dovuto affidare cocaina per circa CHF 55'000.00, ha risposto che:

" Io non lo so, ma lui comunque sapeva che attività aveva mia moglie, magari sapeva dove trovarmi.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Invitato a spiegare perché, se il suo fornitore aveva cocaina a disposizione, non si fosse limitato a dargli i 20 grammi da lui richiesti, in luogo di proporgli un trasporto, così come pure, al contrario, perché egli avesse accettato di fare il trasporto quando avrebbe potuto semplicemente pretendere di ottenere i suoi 20 grammi, IM 1 ha affermato:

" L’ultima volta io avevo comprato da lui a __________ e pensavo che magari abitasse lì. Io ho pensato che lui aveva la cocaina già pronta da darmi magari a casa di questa persona a cui doveva dare gli 80 grammi.

(…) in quel momento non ho pensato a chiedergli unicamente di darmi i 20 grammi che gli avevo già chiesto.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Invitato a spiegare perché nel sacchetto vi erano pure vestiti vecchi di suo figlio, ha dichiarato:

" In macchina io avevo dei vestiti da buttare dei bambini, miei e anche di mia moglie. Penso, perché io non l’ho visto, che quando lui è arrivato con il sacchetto abbia messo sopra questi vestiti.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere perché si fosse preoccupato di far sparire il sacchetto malgrado la presenza della Polizia, l’imputato ha risposto:

" Quando è successo tutto io pensavo che sulla mia auto vi fossero 80 grammi. Quando la Polizia è entrata dal ragazzo io sono andato in macchina e ho gettato tutto nel cespuglio. Ribadisco che pensavo si trattasse di 80 grammi, ma pensavo di poter avere dei problemi.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4 e 5).

Questa la sua presa di posizione alla contestazione che è stata un’azione abbastanza sconsiderata, perché se non avesse agito in questo modo magari la Polizia non se ne sarebbe nemmeno accorta:

" In realtà la Polizia aveva già guardato all’interno della macchina con la torcia e non aveva notato il sacchetto. Io però non sapevo se sarebbero tornati a fare una perquisizione nella mia macchina, sapevo che avevo questi 80 grammi che mi aveva detto il signore.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

L’imputato ha quindi affermato:

" Io ho sempre detto che vicino a dove sono stato fermato c’era il fiume. Se io avessi saputo di avere 1 kg di cocaina in macchina l’avrei gettato nel fiume, che distava forse 100 metri, di modo che non sarebbe mai stato trovato.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Alla domanda del PP a sapere se, tenendolo in mano, non si fosse accorto della differenza di peso del sacchetto, ha risposto che:

" Quando la Polizia mi ha preso io ero nervoso, tremavo. In quel momento non ero capace di distinguere il peso, ho agito per istinto. Non ero io in quel momento, era la prima volta in vita mia che mi trovavo in una situazione del genere, non avevo mai avuto nessun problema con la giustizia in precedenza.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

                                  2)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 2 dell’atto d’accusa)

                                 37.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di cui sopra per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, in data imprecisata nel corso dell’anno 2019, in un’occasione, consumato intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente messogli a disposizione durante una festa da un amico non identificato.

In punto ai suoi consumi, nel suo primo verbale l’imputato ha riferito di aver assunto 3-4 grammi di cocaina (VI PG 5.06.2020, allegato 2 al rapporto d’inchiesta)

                                38.   Interrogato in sede dibattimentale, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, precisando di avere, uno o due anni prima, in occasione di una festa con degli amici, provato una striscia di cocaina via naso (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

                                  V)   In diritto

                                39.   L'art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro aliena, procura in altro modo ad altri, mette in commercio, detiene e o fa preparativi per l’acquisto di stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, possedere o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con la multa.

                                 VI)   Considerazioni della Corte

                                40.   Per quanto attiene ai fatti menzionati al punto 1.1 la Corte ha confermato i quantitativi indicati nell’atto d’accusa. Come da prassi, infatti, non vi è motivo di dubitare delle chiamate di correo dei consumatori, i quali non hanno evidentemente alcun interesse a dichiarare più di quanto realmente ottenuto o acquistato. Analogamente, la Corte ha poi ritenuto quanto IM 1 ha indicato nell’elenco da egli stesso redatto e confermato durante il primo verbale in cui questo è stato discusso con gli inquirenti.

Come visto, la Corte ha accertato responsabilità dell’imputato per 105,8 grammi di cocaina. Tuttavia, in applicazione del principio accusatorio, sono stati ritenuti nei suoi confronti 101.7 grammi così come indicati nella promozione dell’accusa.

                                41.   In merito ai fatti di cui al punto 1.2, emerge dalle dichiarazioni dell’imputato che egli, il giorno del suo arresto, intendeva acquistare 20 grammi di cocaina, da cui la conferma di quanto menzionato nell’atto d’accusa.

                                42.   Relativamente al punto 1.3, la Corte non ha considerato credibile quanto riferito dall’imputato a fondamento del fatto che egli deteneva all’interno della vettura 1’009.25 grammi di cocaina.

Dalla lettura dell’incarto (ed in particolare delle dichiarazioni dell’imputato) emergono numerose incongruenze che possono indurre a ritenere che IM 1 avesse acquistato il quantitativo di circa 1 kg di cocaina che deteneva all’interno della sua vettura.

In particolare, propendono per tale conclusione, in primo luogo i contorni della vicenda. Non risulta infatti verosimile che “__________/__________”, dopo aver rinviato luogo e momento della consegna di 20 grammi di cocaina in diverse occasioni, non abbia provveduto in tal senso sebbene – a dire dell’imputato – ne deteneva 80 grammi. Non vi è, in tale contesto, motivo per cui IM 1 dovesse accettare di trasportare tale quantitativo ad un terzo fino a __________ quando avrebbe potuto limitarsi ad insistere di ricevere i 20 grammi da lui richiesti, lasciando, se del caso, scoperto di analogo quantitativo l’acquirente di __________.

Privo di logica è pure il fatto che “__________/__________” sia giunto all’appuntamento in auto con una terza persona, per poi chiedere all’imputato di essere accompagnato a __________. Di fatto, la trasferta avrebbe potuto intraprenderla direttamente con tale individuo. Del tutto sprovvisto di logica è pure la circostanza secondo cui il venditore avrebbe consegnato il predetto quantitativo di sostanza in un luogo appartato, salvo poi dare appuntamento all’imputato in zona abitata e nei pressi di un esercizio pubblico.

Posto che – a dire di IM 1 – egli conosceva solo superficialmente il suo fornitore, non risulta affatto credibile che questi depositasse sulla sua auto oltre 1 kg di cocaina per poi allontanarsi. Il valore di mercato, al dettaglio e senza considerare 

eventuali operazioni di taglio, supera infatti abbondantemente i CHF 100'000.00.

Il rinvenimento all’interno del sacchetto di indumenti appartenuti a suo figlio non possono che attestare, nuovamente, un suo diretto coinvolgimento nel possesso dello stupefacente.

Le menzogne dell’imputato, il quale ha inizialmente negato di aver prelevato il sacchetto dalla propria vettura, di essersene liberato gettandolo in un cespuglio e di non riconoscere gli abiti usati di suo figlio, non possono che minarne la credibilità.

Pure l’argomentazione difensiva secondo cui IM 1 non avrebbe avuto liquidità sufficiente al fine di acquistare 1 kg di cocaina non appare pertinente. Non è infatti inusuale assistere a vendite a credito, pure di quantitativi importanti, il cui corrispettivo viene rimborsato man mano che procedono le vendite al dettaglio.

                                43.   Ciò detto, la Corte non è comunque potuta giungere alla convinzione che l’imputato avesse effettivamente acquistato la cocaina sequestrata e non si sia, piuttosto, limitato a detenerla, se del caso in vista di un verosimile successivo trasporto a terzi. Di fatto, neppure si può escludere che, sulla strada per __________, l’uomo si sia fermato per consegnare al proprio acquirente la pallina poi rinvenuta in suo possesso.

Posto, quindi, che IM 1 stava oggettivamente detenendo nella propria auto un sacchetto contenente cocaina – fatto già di per sé di rilevanza penale – occorre stabilire se egli era consapevole del quantitativo della stessa.

Al proposito, oltre a ribadire le considerazioni che precedono, occorre evidenziare che il comportamento assunto dall’imputato dimostra che egli era perfettamente cognito del fatto che il sacchetto conteneva un importante quantitativo di stupefacente. Egli si è allontanato da un luogo in cui vi era la Polizia, ponendo in atto un disperato tentativo di non far risalire a sé la titolarità di quanto gli inquirenti avrebbero potuto rinvenire all’interno della sua automobile. Tale agire non è certamente giustificabile per “soli” 80 grammi. Al contrario, la spregiudicatezza di tale sua iniziativa ben trova conforto nel fatto che si trattava di liberarsi di oltre 1 kg di sostanza.

Si dirà poi che la spiegazione secondo cui IM 1 avrebbe potuto gettare la sostanza nel fiume non può essere seguita. Di fatto, egli avrebbe poi dovuto rispondere al fornitore di essersi liberato di sostanza con un valore estremamente elevato. Soprattutto, egli confidava di non essere visto, ciò che – del resto – ha tentato di argomentare anche davanti alla Polizia, negando sia di aver prelevato il sacchetto dalla propria vettura, sia di averlo poi gettato nei cespugli.

Non può quindi essere seguita la tesi difensiva dell’errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CP, secondo cui chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Unicamente, la Corte ha ritenuto – come nel caso dei trasportatori – che omettendo di accertarsi dell’effettivo quantitativo di cocaina trasportata e prestandosi a detenere per un terzo poco meno che estraneo un rilevante quantitativo di stupefacente, egli si è assunto, per dolo eventuale, la responsabilità di quanto poi effettivamente rinvenuto all’interno del sacchetto, ovvero 1'009.25 grammi di cocaina.

Ne discende che la Corte ha confermato il punto 1.3 dell’atto d’accusa relativamente alla detenzione.

                                44.   In diritto, non v’è da dilungarsi nell’indicare che la detenzione di 1'009.25 grammi di cocaina con grado di purezza compreso tra 79.2 e 79.5%, l’alienazione e offerta di 101.7 grammi di cocaina, i preparativi per acquistare 20 ulteriori grammi ed il possesso di 0,83 grammi destinati alla vendita, sono atti tali da configurare il reato di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup nella forma aggravata.

                                45.   Analogamente, il consumo di cocaina, adempie alla contravvenzione sanzionata dall’art. 19a LStup.

                                VII)   Commisurazione della pena

                                46.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

                                47.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

                                48.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

                                49.   Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni, il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola, mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

                                50.   Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 grave dal profilo oggettivo e soggettivo.

Occorre in primo luogo ricordare che in ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante.

Nel presente caso, si trattava, comunque, di quantitativi estremamente importanti, segnatamente 101.80 grammi alienati e procurati in altro modo a terzi, 20 grammi per i quali sono stati fatti preparativi, 0.83 grammi detenuti ai fini della vendita, nonché – e soprattutto – la detenzione di circa un ulteriore chilogrammo. Facendo riferimento al grado di purezza del 10% per la cocaina alienata ed un grado medio del 79.35% per quella sequestrata, ne risultano oltre 810 grammi di sostanza pura, ovvero 45 volte oltre il limite stabilito dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata.

Il grado di purezza della cocaina sequestrata, prossimo all’80%, induce inoltre a ritenere che la sostanza sarebbe stata tagliata, ottenendone 3-4 volte tanto una volta preparata per la vendita al dettaglio.

Mitiga la colpa dal profilo oggettivo il fatto che la sostanza non è stata immessa sul mercato e che IM 1 ha agito per dolo eventuale.

Con riferimento al ruolo svolto dall’imputato, occorre porre mente al fatto che IM 1 era, in sostanza, libero imprenditore di sé stesso: egli si procurava lo stupefacente, lo tagliava, lo preparava e lo alienava alla propria rete di consumatori.

Non può che stupire la sua predisposizione a delinquere, ovvero la facilità con cui si è adattato a oltrepassare il limite della legalità. E lo ha fatto a _________ anni, cioè dopo avere maturato un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra il lecito e l’illecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.

In punto al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, appesantisce la colpa di IM 1 il fatto che egli ha delinquito nonostante avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Egli vantava uno stipendio dignitoso che, sommato a quello della moglie, gli permetteva di vivere senza particolari preoccupazioni. Ha iniziato a vendere cocaina unicamente al fine di vivere al di sopra delle proprie possibilità, anteponendo il facile e rapido guadagno alla salute pubblica. Ciò denota il suo egoismo.

Pacifico è il fatto che l’imputato ha cessato il proprio agire unicamente poiché fermato casualmente dalle forze dell’ordine.

L’imputato non era neppure consumatore, sicché non può beneficiare dell’usuale scemata imputabilità riconosciuta a coloro che agiscono al fine di finanziare la propria dipendenza.

                                51.   In tale contesto, la Corte ha considerato a carico dell’imputato una pena ipotetica aggirantesi attorno ai 3 (tre) anni e 10 (dieci) mesi di detenzione.

                                52.   Passando ad esaminare i fattori legati alla persona, va detto che IM 1 ha mostrato una collaborazione piuttosto scarsa e limitata a qualche grammo alienato ai suoi acquirenti. Stupisce poi il fatto che egli, dopo aver fornito una lista con l’indicazione dei quantitativi venduti, ha poi tentato di ritrattare, modificando tali indicazioni nei successivi verbali.

La mancata assunzione integrale di responsabilità non può che dimostrare che egli – al di là delle parole di convenienza – non si è reso conto della gravità di quanto commesso.

La Corte ha poi ritenuto il suo vissuto e le conseguenze della condanna.

                                53.   In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha stabilito la pena di IM 1 in 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di detenzione.

Stante l’entità della pena, la stessa è integralmente da espiare.

                                54.   Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la multa è stata quantificata in CHF 100.00 (cento).

                               VIII)   Espulsione dal territorio svizzero

                                55.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per infrazione all’art. 19 cpv. 2 LStup, indipendentemente dalla pena pronunciata nei suoi confronti, per una durata da 5 a 15 anni. Ai sensi del cpv. 2 della medesima norma, il giudice può eccezionalmente rinunciare all’espulsione quando questa porrebbe lo straniero in una situazione personale grave e gli interessi pubblici all’espulsione non prevalgono sull’interesse privato dello straniero a risiedere in Svizzera. In tale contesto terrà conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Dai lavori parlamentari non è possibile evincere una definizione del grave caso di rigore personale giusta l'art. 66a cpv. 2 CP. Quel che per contro risulta in modo chiaro è che con l'adozione di questa norma, volta a tener conto del principio costituzionale della proporzionalità, il legislatore ha voluto disciplinare in modo restrittivo eventuali eccezioni all'espulsione e porre rigidi argini al potere d'apprezzamento del giudice nell'esame del singolo caso (v. BO 2014 CS 1237 seg., 1240, 1242 segg.; BO 2015 CN 254, 257).

Per determinare il grave caso di rigore personale, seppur con sfumature diverse, parte della dottrina propone di riferirsi o quanto meno di ispirarsi al diritto migratorio, in cui tale nozione è già presente (v. art. 30 cpv. 1 lett. b LStr), e in particolare ai criteri menzionati nell'art. 31 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201; BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 2016 5 pag. 97 e 100; NIKLAUS RUCKSTUHL, Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der migrationsrechtlichen Auferhaltsbeendigung, Plädoyer 2016 5 pag. 116; POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, AJP/PJA 2018 pag. 362; BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die Strafjustiz, recht 35/2017 pag. 245; BENJAMIN F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, RSC 2017 pag. 88; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 135/2017 pag. 403 seg.; ADRIAN BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, Jusletter 7 agosto 2017 pag. 26). FIOLKA/VETTERLI ritengono tuttavia che i criteri dell'art. 31 OASA non possano semplicemente essere ripresi nell'ambito dell'art. 66a cpv. 2 CP, i casi di rigore del diritto migratorio non corrispondendo infatti esattamente a quelli del diritto penale. Questi non dovrebbero soggiacere a un'interpretazione così restrittiva come quella dei primi. Nel contesto dell'art. 66a cpv. 2 CP dovrebbero inoltre essere presi in considerazione anche degli aspetti afferenti prettamente al diritto penale, come ad esempio le prospettive di reinserimento sociale (FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 2016 5 pag. 86 seg.).

Ricorrendo alla nozione di caso di rigore nell'art. 66a cpv. 2 CP, il legislatore ha scelto di utilizzare un concetto già da tempo saldamente ancorato al diritto migratorio (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b e art. 84 cpv. 5 LStr, nonché art. 14 LAsi; v. per il vecchio diritto art. 13 lett. f OLS [RU 1987 518]). Considerato poi che l'espulsione concerne unicamente gli stranieri che commettono reati e tenuto conto dello stretto legame tra questa misura e il diritto migratorio (v. in particolare art. 5 cpv. 1 lett. d, art. 59 cpv. 3, art. 61 cpv. 1 lett. e, art. 76 cpv. 1, nonché art. 83 cpv. 9 LStr), nel contesto dell'esame dell'art. 66a cpv. 2 CP appare giustificato ispirarsi ai criteri enunciati nell'art. 31 cpv. 1 OASA. Atteso che la lista contenuta nell'art. 31 cpv. 1 OASA è esemplificativa (BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100) e che l'espulsione è inserita nel diritto delle sanzioni, nell'esame del caso di rigore, il giudice penale dovrà però tener conto anche di ulteriori elementi rilevanti in questo ambito, come ad esempio quello delle possibilità di reinserimento sociale del condannato (v. in questo senso RUCKSTUHL, op. cit., pag. 116; FIOLKA/VETTERLI, op. cit., pag. 87; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 102; BERGER, op. cit., pag. 30; v. pure BO 2015 CN 261). La regolamentazione dei casi di rigore è concepita come eccezione sia nel diritto migratorio sia nel diritto penale e, in quanto tale, dev'essere applicata in modo restrittivo nei rispettivi contesti. Divergono invece significativamente le motivazioni su cui poggiano. Mentre nel primo caso l'eccezione è dettata da ragioni essenzialmente umanitarie, nel secondo è prescritta in particolare dal rispetto del principio costituzionale della proporzionalità (v. relatore Stefan Engler, BU 2014 CS 1236), nonché dei principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale in generale (v. intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi al Consiglio nazionale, BU 2015 CN 255). Alla luce di ciò, di regola si può ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dalla Costituzione (art. 13 Cost.) e dal diritto internazionale (in particolare art. 8 CEDU; in questo senso v. F ANNY DE WECK, in Migrationsrecht, Kommentar, 4 aed. 2015, n. 24 ad art. 66a CP; BERGER, op. cit., pag. 27; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100 seg.). Quanto più questa ingerenza è importante, come in linea di principio può esserlo per gli stranieri nati o cresciuti in Svizzera, esplicitamente menzionati nell'art. 66a cpv. 2 CP, tanto più notevole dovrà essere l'interesse pubblico all'espulsione, affinché la misura rispetti il principio della proporzionalità. Nel contesto di questo esame è opportuno riprendere i criteri relativi alle misure che pongono fine al soggiorno di stranieri che hanno avuto un comportamento penalmente rilevante, già sviluppati nell'ambito del diritto migratorio (v. al riguardo DTF 139 I 16 consid. 2.2.1). Va comunque tenuto presente che, con l'adozione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. e la sua concretizzazione negli art. 66a segg. CP, si è voluto inasprire il regime già esistente in materia (BERGER, op. cit., pag. 48; intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi al Consiglio nazionale, BO 2015 CN 255).

                                56.   Le condizioni di applicazione dell’art. 66a cpv. 2 CP sono cumulative (DTF 6B_1262/2018; 6B_209/2018; 6B 143/2019).

Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti criteri:

                                     -   la gravità del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

                                     -   la durata del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la misura dell’espulsione);

                                     -   il tempo trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

                                     -   i legami sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

                                     -   la solidità della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

                                     -   l’interesse dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto anche della loro età;

                                     -   lo stato di salute del prevenuto;

                                     -   i pregiudizi che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

                                57.   Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

                                58.   In occasione del pubblico dibattimento, invitato a riferire dei suoi legami con il territorio svizzero, l’imputato si è così espresso:

" Questa è la parte di tutto ciò che mi fa sentire più male e mi fa più paura. Qui ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli hanno __________ e __________ anni. In Svizzera non ho altri parenti.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Rispondendo alle domande dello scrivente Presidente, IM 1 ha affermato di non avere, in Svizzera, immobili o proprietà e di non fare parte di alcuna associazione. Ha pure affermato di essere giunto nel nostro Paese a __________ anni. In fine, l’imputato ha indicato che in Patria – dove si sarebbe laureato e avrebbe poi lavorato per __________ – vivrebbero i genitori e __________ (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Sull’eventualità di una decisione di espulsione ai sensi dell’art. 66a CP ha preso posizione come segue:

" Io vorrei pagare la mia colpa. Quanto all’espulsione, è la parte più sensibile. Qua ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli sono piccoli. Se io venissi espulso non avrei modo di rientrare in Svizzera e lascerei mia moglie e i miei figli da soli, i bambini rimarrebbero praticamente orfani di padre. Mia moglie, a cui chiedo scusa, non sta tanto bene, e deve badare a due bambini piccoli, ha bisogno di me al suo fianco, anche per poter lavorare. Lei da sola non ce la farebbe con due bambini. Io sono colpevole, ho sbagliato, e vorrei pagare per quello che ho fatto, però se io prendessi l’espulsione non potrei più entrare nemmeno in Europa, ciò che vorrebbe dire praticamente dividere una famiglia.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

                                59.   Nella fattispecie è pacifica la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP. L’imputato, cittadino __________ al beneficio di permesso C, è stato condannato per titolo di infrazione aggravata alla LStup, siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o dovevano presumere poter mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone giusta l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (art. 66a cpv. 1 lett. o CP). Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve quindi – di principio – essere pronunciata l'espulsione.

Resta da esaminare se siano dati gli estremi per rinunciare eccezionalmente a questa misura in applicazione dell'art. 66a cpv. 2 CP.

                                60.   Al proposito si dirà che IM 1 convive unitamente alla moglie in Svizzera unitamente alla moglie e ai figli comuni di __________ e __________ anni. Moglie e figli sono di nazionalità __________.

In tale contesto l’imputato può, in linea di principio, prevalersi del diritto alla protezione della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 par. 1 CEDU. Il quesito a sapere se __________ potrebbe, inoltre, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata ai sensi della predetta disposizione può rimanere aperto, dato che può essere pacificamente ammesso che l’espulsione li porrebbe in una situazione personale grave. Essendo realizzata la prima condizione cumulativa dell’art. 66a cpv. 2 CP, occorre esaminare se l’interesse privato dell’imputato a rimanere in Svizzera può prevalere sugli interessi alla sua espulsione.

Tale esame impone, in particolare, di determinare se la misura rispetta il principio di proporzionalità di cui agli art. 5 cpv. 2 Cost. e 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 6B 1329/2018; 6B_1262/2018; 6B_ 1079/2018; 6B_143/2019).

Nell'ambito dell'esame della proporzionalità dell'espulsione di uno straniero giunto in Svizzera in età adulta, occorre prendere in considerazione la gravità del reato commesso e della colpa dell'autore, la durata della sua presenza nel nostro Paese, il tempo trascorso dalla perpetrazione dell'infrazione e il comportamento da egli tenuto da allora, i suoi legami sociali, culturali e familiari con il paese di residenza e con quello di origine, il suo stato di salute, la durata della misura, nonché le difficoltà che incombono su lui e la sua famiglia in caso di espulsione (DTF 139 I 145; 6B_506/2017; 6B_143/2019).

                                61.   In concreto, IM 1 si è reso responsabile di un importante traffico di cocaina. A questo proposito, si ricorderà che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, tenuto conto dei danni devastanti provocati dagli stupefacenti nella popolazione, le autorità sono giustificate a dare prova di grande fermezza verso chi contribuisce alla propagazione di tale flagello (cfr. sentenza CorteEDU, K.M. vs Svizzera, del 2 giugno 2015; Dalia vs Francia del 19 febbraio 1998; DTF 6B 1329/2018).

Anche il Tribunale federale, nel valutare la minaccia che rappresenta lo straniero condannato penalmente e quindi l’interesse pubblico alla sua espulsione, si è sempre mostrato particolarmente rigoroso in presenza di infrazioni alla LStup (DTF 139 II 121; DTF 6B 143/2019; DTF 6B_661/2019).

La pena privativa di libertà comminata all’imputato supera poi la durata di un anno, ciò che permetterebbe una revoca del permesso di domicilio sulla base dell’art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, su rinvio dell’art. 63 cpv. 1 lett. a LStr.

L’imputato è giunto in Svizzera ormai adulto, all’età di __________ anni.

In Patria l’imputato ha terminato gli studi universitari, ne conosce perfettamente la lingua e ha pure lavorato in __________.

Si osserva, poi, che in Repubblica Dominicana vivono la madre, il padre e__________. Ciò ha indubbiamente fatto sì che egli mantenesse stretti contatti con il Paese d’origine.

Nulla induce quindi a ritenere che per lui, neppure quarantenne, il reinserimento in Repubblica Dominicana risulterebbe particolarmente difficoltoso.

Dal profilo professionale, l’imputato ha svolto numerose attività, soprattutto quale stagionale, cambiando quindi con frequenza datore di lavoro. Egli ha pure trascorso diversi periodi al beneficio della disoccupazione.

In Svizzera egli non ha mostrato alcun particolare impegno nella vita associativa.

Egli risiede nel nostro Paese da circa __________ anni, un periodo sicuramente importante, ma non considerevole (cfr. DTF 6B 143/2019).

Non vi sono, inoltre, motivi di salute ostativi all’espulsione.

Per quanto attiene alla moglie e ai figli, tutti di nazionalità __________, non si può concludere ad un loro diritto assoluto a rimanere in Svizzera. La coppia si è sposata a __________, Paese al quale la donna può pertanto accedere senza particolari difficoltà.

Analogamente, l’espr

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