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Ticino Tribunale penale cantonale 27.02.2020 72.2019.294

27 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,868 mots·~1h 14min·3

Résumé

Autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup per aver acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 750 g di cocaina; infrazione alla LStup ripetuta acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 250 g di canapa

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.294

Lugano, 27 febbraio 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2019 al 4 dicembre 2019 (149 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 5 dicembre 2019;

imputato, a norma dell’atto d’accusa 258/2019 del 5 dicembre 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo almeno complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da tale __________ (rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di cocaina, e in misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente acquistati/ricevuti da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza interamente destinata all’alienazione a terze persone,

e in particolare per avere

                                1.1   alienato a tale __________ (rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________ (rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco 100 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________ 20 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________, a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi netti di cocaina,

per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina,

                                1.2   alienato a varie persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi netti di cocaina;

                                   2.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato e/o procurato in altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di canapa previamente acquistata da tale __________ (rimasto non identificato),

e in particolare per avere

                                2.1   alienato a __________ 20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20 grammi netti di canapa,

                                2.2   procurato in altro modo (regalato) a __________ un imprecisato quantitativo di canapa e procurato in altro modo (regalato) a __________ 20 grammi netti di canapa,

                                2.3   alienato i restanti grammi netti di canapa a persone rimaste non identificate,

                                   3.   riciclaggio di denaro

per avere nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine ovvero dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti da lui commessa,

e in particolare per avere

utilizzato il denaro provento dalla vendita di cocaina per il pagamento delle rate mensili del piccolo credito acceso con __________ come pure delle imposte ancora dovute;

                                   4.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, 19 cpv. 1 lett. c LStup, 305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup,

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 15:44.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti le seguenti modificare l’atto d’accusa nel senso che l’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: anche oggi l’imputato ha provato di nuovo a cambiare la versione dei fatti, accorgendosi poi che forse valeva la pena di tenere l’ultima che aveva dato. IM 1 ci ha detto di avere avuto un debito con la moglie e per sistemare la sua situazione economica ha deciso di iniziare a vendere cocaina. Ci ha messo ben poco a entrare in quel mondo, vendendo un ingente quantitativo in poco tempo. IM 1 non è consumatore. La PP dà parziale lettura delle dichiarazioni dell’imputato, osservando che egli ha cambiato ripetutamente versione in merito a diversi aspetti della vicenda, segnatamente sul quantitativo trafficato, sul guadagno conseguito, sui fornitori. Quando gli viene contestata la contabilità, ammette vendite per almeno 1 kg di cocaina. __________ descrive il panetto da 600 grammi, di cui fa anche il disegnino. Sempre __________ ci indica il nascondiglio sopra la cappa della cucina, che IM 1 non aveva indicato. Si procede quindi a una nuova perquisizione, rinvenendo una bilancia elettronica e tre sacchetti di plastica, il che significa che __________ ha detto il vero. E qui IM 1 deve sistemare le sue dichiarazioni, per cui dice che è vero che __________ ha visto la cocaina a casa sua, ma solo dei pezzetti e non il panetto. IM 1 non è uno sprovveduto, il povero mostro che non sa come funziona, ma quando riceve la cocaina la taglia con il bicarbonato per averne di più, arrivando da 600 a 700 grammi. Quando gli vengono contestati i quantitativi indicati nell’atto d’accusa, l’imputato dichiara che è troppo. Nel verbale successivo non si ricorda nemmeno quanto ha venduto alla __________. Anche __________ ci indica il nascondiglio in cucina e riferisce di due panetti, senza poterne dire il peso. __________ di panetti ne ha visti tre. C’è poi la questione canapa, che non è tanta roba, ma indica che IM 1 si muoveva su più fronti per vendere stupefacenti. Anche seguendo le fantasiose dichiarazioni di IM 1, quando si fanno i calcoli con le cifre contornate sulla contabilità, si giunge a un quantitativo superiore a 1 kg. __________ non ha sbagliato a indicare il nascondiglio nella cappa della cucina, indicato anche da __________, ci dice che c’erano altri due panetti oltre a quello cui fa sempre riferimento IM 1, e anche la __________ ne indica uno. IM 1 ci ha portato per i campi in continuazione, quando già nel suo secondo verbale aveva affermato di voler collaborare. Il top lo si raggiunge quando IM 1 dichiara che “__________” gli avrebbe dato la cocaina a credito, dopo che questi gli aveva detto di non avere soldi e avrebbe quindi potuto fregarlo. E l’acme l’abbiamo quando dice che ha venduto 750 grammi di cocaina, il kg e l’_____ escono di scena. Si è andato poi a invischiare in una storia in cui il guadagno è diminuito e andava poi ancora diviso con “__________”.

Per gli altri punti dell’atto d’accusa, la PP rimanda a tutti i calcoli fatti per raggiungere quanto ivi indicato.

Chiede la conferma dell’atto d’accusa. Se proprio si volesse correggere il quantitativo, che siano 1’360 grammi netti, i calcoli basati sulle fantasiose dichiarazioni di IM 1, che sono comunque più dei grammi indicati in aula e del kg indicato inizialmente.

La colpa di IM 1 a mente dell’accusa, è grave sia oggettivamente che soggettivamente, non è consumatore, si è dato da fare per trafficare la cocaina, per il debito con la moglie sarebbe bastato farsi pignorare il salario, aveva entrate per 4'500.00 mensili ai quali vanno aggiunti i lavoretti extra di __________. Da notare che questi 600/750.00 al mese per i lavoretti extra corrispondono ai CHF 600/700.00 al mese ottenuti con la vendita di cocaina. Si arrivano quindi a entrate più che dignitose, IM 1 non ha figli a carico, la pigione è di CHF 900.00 mensili, con tutte le spese arriviamo a CHF 2'900.00 e gli restano ancora CHF 1'000.00 al mese. Ha voluto fare i soldi facili, con il minimo sforzo, la sera dopo il lavoro e nel fine settimana. Ha delinquito pesantemente in poco tempo per arricchirsi e ci ha raccontato un sacco di frottole. IM 1 ha scelto una via più facile per guadagnare i suoi soldi.

Chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi e alla multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Chiede in fine che tutto l’importo di denaro sotto sequestro sia mantenuto in sequestro conservativo;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 riconosce solo parzialmente i fatti indicati nell’atto d’accusa, e meglio, per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riconosce di avere detenuto e alienato 750/800 grammi di cocaina. Al proposito la difesa osserva che nel primo verbale d’interrogatorio dinanzi alla Polizia, IM 1 ha ammesso la vendita di cocaina a2o3 acquirenti e il giorno successivo, dinanzi al PP, piangendo, ha ammesso che le vendite erano superiori. Il 19 luglio ha raccontato spontaneamente di avere iniziato a vendere da gennaio 2019 e di avere ricevuto a inizio marzo un panetto di 600 grammi, che avrebbe tagliato, vendendo poi circa 700 grammi di cocaina. Sempre in occasione di questo interrogatorio, ha fornito i nomi di 11 acquirenti con i relativi quantitativi venduti. Nel verbale successivo ha riconosciuto alcuni altri acquirenti. L’8 agosto IM 1 conferma e ribadisce nuovamente di avere ricevuto un unico panetto di 600 grammi a inizio marzo 2019. Nel verbale successivo conferma di avere iniziato a vendere cocaina a gennaio 2019. Come già accennato nei precedenti verbali, “__________” per un periodo era stato assente e per tale motivo i soldi provento delle vendite sono stati tenuti da parte da IM 1 fino al suo ritorno. Nel verbale successivo IM 1 ammette di avere acquistato e rivenduto 250 grammi di marijuana. Riconosce altresì di avere venduto piccoli quantitativi a novembre 2018. Nel verbale seguente ribadisce nuovamente di avere ricevuto unicamente un panetto di cocaina da 600 grammi. Quanto a quello che dichiara __________, IM 1 spiega che il panetto da lei indicato sarebbe quello da 600 grammi da lui acquistato, mentre il sasso da lei citato quello che ne sarebbe rimasto a maggio/giugno. Il 26 novembre IM 1 specifica meglio la questione degli acquisti e delle vendite precedenti alla vendita del panetto di 600 grammi, affermando di avere comprato cocaina a fine novembre 2018, per 5 grammi dall’__________ e poi da gennaio 2019 già dallo “__________”, esattamente come aveva dichiarato a inizio inchiesta. Ribadisce nuovamente di avere acquistato unicamente un panetto da 600 grammi. In conclusione di verbale IM 1 riduce il quantitativo a un massimo di 750/800 grammi, quantitativo che ha ribadito stamani. Comunque dal 19 luglio e sino al 26 novembre 2019 ha sempre mantenuto invariata la sua versione su un fatto essenziale che troviamo nell’atto d’accusa, sul fatto di avere ricevuto un unico panetto di cocaina da 600 grammi, diventati 700 grammi circa con la sostanza da taglio, e di avere ricevuto questo panetto a credito e di avere tenuto i soldi, in quanto lo “__________” era assente, per poi consegnarli a lui. Quanto alla ritrattazione nell’ultimo verbale d’interrogatorio, la difesa osserva che forse è subentrata anche un po’ di frustrazione, siccome verosimilmente dopo l’ammissione di 1 kg a inizio inchiesta, IM 1 si aspettava di essere creduto e forse si attendeva anche una chiusura più rapida dell’inchiesta. Sulla qualità della cocaina, rileva che l’imputato non è un consumatore, non ha mai provato la cocaina che ha venduto, ma CHF 65/70.00 al grammo non sono indicativi di una gran qualità o forse IM 1 si è fatto anche un po’ fregare sulla questione dei prezzi. La questione del guadagno e di quanto costava lo stupefacente risulta dai foglietti sequestrati. IM 1 va quindi creduto quando dice che percepiva unicamente la metà del guadagno. Sulla questione della contabilità, la difesa la definisce ballerina, visto che in base a come è stata letta ha portato a quantitativi diversi di volta in volta, contestati a IM 1 come certi. Agli atti ci sono diversi fogli di calcolo, che IM 1 ha spiegato essere alcuni fogli a brutta copia, facilmente riconoscibili, in quanto pasticciati e scritti in malo modo, e sono quelli cartacei rinvenuti al suo domicilio, mentre altri sono quelli a bella, di cui sono state rinvenute le fotografie nel cellulare. “__________” è stato assente per un determinato periodo e pertanto IM 1 ha tenuto da parte i soldi poi ridatigli in tranches, e le date indicate sui fogli fanno riferimento alla data della restituzione del denaro e non alla vendita dello stupefacente. Guardando i fogli in questione si arriva comunque e continuamente a cifre diverse. Ma vi è di più: la difesa chiede alla Corte di prestare attenzione agli allegati all’AI 50, nella misura in cui vi sono numerose cifre contornate che sono riportate in doppio e non possono ragionevolmente essere ritenute due volte. Il fatto che IM 1 abbia dichiarato che i totali fossero quasi sempre contornati, è confermato dalla contabilità agli atti, ma si vede bene che non sempre in realtà erano i quantitativi venduti. Non è oggettivamente ragionevole condannare l’imputato sulla base di un’asserita contabilità da lui tenuta a brutta, che porta la stessa autorità inquirente a risultati sempre differenti. Andrebbe piuttosto creduto a quanto dichiarato da IM 1, dove indica che le belle copie sono il riassunto delle vendite del panetto. Questo aspetto, come il fatto che la somma dei quantitativi delle belle copie sia pari a 603 grammi, e che nel riassunto dei soldi consegnati allo “__________” siano indicati proprio gli importi nelle singole pagine delle belle copie, non è mai stato ritenuto dall’accusa, la quale ha preferito basarsi su calcoli ballerini.

L’accusa dà poi molto peso alle dichiarazioni di __________, la quale nel suo primo interrogatorio afferma di avere visto a casa di IM 1 3 panetti diversi, deducendone la diversità dal fatto che erano in sacchettini dal colore diverso. In occasione del confronto __________ dice di avere acquistato 60 grammi di cocaina da IM 1, circa la metà di quelli indicati nel primo verbale, per poi arrivare a dire che dovevano essere solo 50 grammi. In merito alla frequentazione di casa IM 1, la stessa afferma poi di non essere più andata a casa sua dopo la prima volta perché aveva visto grandi quantitativi di cocaina. Corregge il tiro quando si rende conto che così risulta difficile dire di avere visto 3 panetti diversi in 3 occasioni diverse, affermando quindi di essere stata a casa sua 3 volte. Invitata a disegnare il primo panetto, ne ha disegnato uno grande più o meno un terzo rispetto a quello disegnato nel suo primo verbale d’interrogatorio. Chiesta di indicare nuovamente i quantitativi, ha dichiarato di non voler più aggiungere niente. Dire che __________ ha confermato le sue prime dichiarazioni a confronto, per la difesa non è sostenibile. A fine verbale __________ giungerà a dire di essere stata minacciata da persone di cui non voleva fare il nome, cosa che, se vera, avrebbe benissimo potuto dire a inizio verbale. Il fatto che __________ abbia indicato che lo stupefacente veniva conservato nella cappa, non dà valore aggiunto alle sue dichiarazioni, visto che tale fatto era noto a chi frequentava la casa di IM 1, che è un chiacchierone. Inoltre, il primo panetto di cui parla lei, non ci passerebbe nemmeno nel nascondiglio nella cappa. Rimane poi inspiegato, secondo la difesa, perché se i panetti fossero stati 3 e i quantitativi venduti più ingenti, non sia stata trovata altra contabilità, posto che l’imputato ne teneva pure fotografie nel cellulare. __________ dal canto suo parla unicamente di un panetto dopo la consegna indicata da IM 1 e un sasso con un po’ di polvere a fine maggio/inizio giugno. I diversi panetti che __________ e __________ dichiarano di avere visto non vanno certo sommati. Il panetto indicato da __________ corrisponde per dimensione a quello disegnato da IM 1. IM 1 è ritenuto credibile, dall’accusa, per quanto ha ammesso di avere alienato prima dell’arrivo del panetto, ma poi non è più ritenuto credibile sul panetto stesso. Non vi sono elementi oggettivi per ritenere che l’imputato abbia venduto più di quanto da lui stesso ammesso. Le brutte copie su cui basa la PP i suoi calcoli non sono fede facenti e danno risultati sempre diversi. Nemmeno le dichiarazioni di __________ vengono in aiuto, ritenuto che a confronto ella non ha proprio confermato alcunché. Vi sono poi le dichiarazioni degli acquirenti, che hanno indicato quantitativi inferiori a quanto dichiarato da IM 1. La difesa chiede pertanto di tenere conto unicamente di 750/800 grammi di cocaina. In diritto non contesta l’infrazione aggravata.

Per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stupefacenti, IM 1 ha ammesso i fatti. La difesa osserva al proposito che IM 1 non ha tratto alcun guadagno dalla vendita. La qualifica giuridica non è contestata.

Quanto al riciclaggio di denaro, contrariamente a quanto figura sul rapporto di Polizia, il reato non è mai stato ammesso da IM 1. Non è contestato che egli abbia usato quanto ricavato dalla vendita degli stupefacenti per vivere ed effettuare i suoi pagamenti, in parte per pagare le rate di un piccolo credito, rispettivamente per le imposte, ma non è certo facendo pagamenti per proprie spese personali che è adempiuto il reato di riciclaggio di denaro. Per consolidata giurisprudenza, la distruzione e il consumo del provento di un crimine non costituisce riciclaggio di denaro. Tale imputazione è quindi contestata, non essendo neppure dato l’elemento soggettivo del reato.

La contravvenzione alla LF sugli stupefacenti non è contestata.

Venendo alla commisurazione della pena, la difesa non contesta che globalmente e soprattutto dal punto di vista soggettivo la colpa di IM 1 possa essere considerata grave. Ma vi sono elementi a suo favore, in particolare in merito ai fattori di ponderazione legati alla persona dell’autore. Sino al 9 luglio 2019 IM 1 era sconosciuto alle autorità penali, dal suo arrivo in Svizzera si è sempre comportato in maniera ineccepibile e ha sempre lavorato per la medesima ditta con grande soddisfazione del suo datore di lavoro. Le difficoltà economiche iniziano con il divorzio, che lo mette in una situazione economica difficile, ciò che risulta anche dall’estratto UEF. Vi erano sicuramente altre vie per far fronte a quanto dovuto alla ex moglie, ma in quel momento IM 1 ha preso la via sbagliata. A ciò va aggiunto che egli provvede a gran parte del sostentamento della madre anziana in Macedonia, che ha tutta una serie di problemi di salute. Va poi tenuto conto che recentemente al signor IM 1 sono stati riscontrati problemi di salute di una certa gravità, che in ambito carcerario risulteranno ancora più difficili da sopportare. Egli ha sempre tenuto un buon comportamento in carcere. Come da documenti prodotti, la difesa sottolinea che vi è un datore di lavoro che aspetta di riassumere IM 1 e per il momento vi è anche un appartamento di cui si sta facendo carico l’assistenza. Queste condizioni non dureranno per sempre e una pena da espiare renderebbe più difficile un suo reinserimento lavorativo. La difesa ritiene che IM 1 non sia stato molto furbo, si è informato su come tagliare lo stupefacente da una tossica che si riforniva da lui, era un chiacchierone, ma soprattutto ha sempre tenuto le fotografie della contabilità nel suo cellulare. Chiede di tenere conto della carcerazione preventiva già sofferta e del fatto che è lontano dalla famiglia, dalla mamma anziana, che non può venire a trovarlo. Si tratta di una prima volta, è incensurato, e va anche tenuto conto che già nel periodo trascorso al Farera si sono presentati dei problemi di salute, che passano comunque in secondo piano a fronte di quelli più gravi che si sono recentemente presentati. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1 ha fatto ammissioni per quantitativi importati venduti ad acquirenti che non sono mai stati identificati.

Chiede che la pena detentiva pronunciata nei confronti di IM 1 non sia superiore ai 2 (due) anni e 7 (sette) mesi, richiamando al proposito la sentenza 72.2014.102, sospesa condizionalmente per permettergli di mantenere il suo lavoro e in modo da fungere da spada di Damocle per un’eventuale pericolo di recidiva, che a mente della difesa non è comunque dato.

Per quanto attiene all’importo di denaro sotto sequestro, osserva che il denaro sequestrato presso la Banca __________ non è provento di reato e neppure l’accusa l’ha mai preteso. Ma sul conto del lavoro di IM 1, dopo il sequestro, il datore di lavoro ha ancora versato del denaro dovuto all’imputato. Se è vero che l’art. 268 CPP permette il sequestro a copertura delle spese, lo stesso indica anche il principio di proporzionalità, prescrivendo che devono essere preservati i mezzi necessari al mantenimento dell’imputato e della sua famiglia, rispettivamente la misura è giustificata unicamente se vi è da attendersi che l’imputato si sottrarrà ai suoi obblighi di pagamento. In concreto, l’importo è necessario al minimo vitale dell’imputato e non vi è d’attendersi che egli si sottrarrà al pagamento, motivo per cui la difesa ne chiede il dissequestro. Non si oppone alla confisca dell’importo dei CHF 4'780.00 e si rimette al giudizio della Corte per gli altri importi sotto sequestro, chiedendo che vengano tenuti a copertura di spese e tasse.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   In entrata di dibattimento, con l’accordo delle parti, il punto 2 dell’atto d’accusa è stato modificato nel senso che l’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il quantitativo totale di cocaina di cui al punto 1.1 in 737/740 grammi, come risulta dalla somma dei quantitativi ivi indicati.

                                   II)   Curriculum vitae e precedenti penali dell’imputato

                                   2.   IM 1 è nato il __________ in Macedonia, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Circa la sua situazione personale egli si è così espresso in sede d’inchiesta:

" …OMISSIS…”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8).

In occasione di un successivo verbale l’imputato ha poi affermato che:

" …OMISSIS…”.

(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6)

L’imputato è sconosciuto alla giustizia svizzera (cfr. AI 5).

                                   3.   In merito alle sue prospettive di vita l’imputato in sede dibattimentale ha dichiarato che:

" Voglio tornare al lavoro e pagare le fatture arretrate, fare una vita normale. So che ho fatto un grosso sbaglio”.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

                                  III)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

                                   4.   L’inchiesta nei confronti di IM 1 ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di __________, la quale ha dichiarato di avergli acquistato “almeno 50 grammi di cocaina nel periodo gennaio 2019 – maggio 2019” (cfr. VI PG 15.05.2019, AI 1, p. 3 e 4). Fermato il 9 luglio 2019, l’imputato ha inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nell’ambito degli stupefacenti, affermando altresì che il denaro trovato in suo possesso proveniva dalla busta paga e che i numerosi cellulari e computer rinvenuti presso la sua abitazione derivavano dal fatto che “mi piace comprarli”. Dopo aver preso atto delle dichiarazioni di __________, IM 1 ha fornito le prime, timide, ammissioni, contenendo tuttavia in 15 grammi la sostanza complessivamente alienata alla donna. L’imputato ha altresì affermato di aver venduto ulteriori 15 grammi a “due o tre persone che non conosco”. Prendendo atto del fatto che un ulteriore consumatore avrebbe riferito di acquisti per circa 100 grammi, IM 1 ha dichiarato che:

" (…) non è possibile, io non ho mai venduto così tanta cocaina. Questa dichiarazione mi sballa un po’, mi sento confuso. Io riconfermo quanto da me detto prima, io ho acquistato e rivenduto un massimo di 30 grammi di cocaina non capisco queste altre dichiarazioni”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)

Si dirà che in coda al verbale l’uomo ha voluto aggiungere che:

" mi dispiace per quello che ho fatto. Mi sono ritrovato con questo debito a causa del divorzio e con tutte le spese. Per questo motivo mi sono lasciato coinvolgere in questa storia. Di fatto ho iniziato a vender cocaina per riuscire a pagare i miei debiti”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)

                                   5.   Interrogato dal Magistrato inquirente il 10 luglio 2019, l’imputato ha lungamente ribadito quanto sostenuto nel precedente verbale, ovvero limitando il proprio coinvolgimento nella vendita di cocaina a complessivi 30 grammi. Unicamente dopo essere stato invitato a prendere posizione in merito alle fotografie rinvenute sul di lui cellulare e raffiguranti fogli sui quali sono annotati numeri e cifre, l’uomo -  pur indicando che questi non sarebbero riconducibili a questioni legate alla cocaina - ha affermato:

" sì, ho venduto di più”.

(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6).

                                   6.   Accogliendo l’istanza di carcerazione formulata dal PP il 10 luglio 2019 (AI 8), il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 9 settembre 2019 (AI 9), termine poi prorogato fino al 9 novembre 2019 (AI 67) e, ancora, fino al 7 dicembre 2019 (AI 115).

Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, il Magistrato inquirente ha poi formulato istanza di carcerazione di sicurezza, ordinata dal GPC con decisione del 18 dicembre 2019 fino al 5 marzo 2020 (doc. TPC 9).

                                   7.   Con l’atto d’accusa in rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

                                 IV)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   8.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

                                   9.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

                                  V)   Fatti di cui all’atto d’accusa

                                    i)   Punto 1 dell’atto d’accusa, imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                10.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo almeno complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da tale __________ (rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di cocaina, e in misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente acquistati/ricevuti da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza interamente destinata all’alienazione a terze persone, e in particolare per avere alienato a tale __________ (rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________ (rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco 100 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________ 20 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________, a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi netti di cocaina, per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina (punto 1.1), nonché alienato a varie persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi netti di cocaina (punto 1.2).

                                  a)   Le dichiarazioni di IM 1

                                11.   Interrogato dinanzi alla Polizia il 19 luglio 2019, l’imputato ha esordito affermando che:

" per prima cosa ammetto che sono attivo nel traffico di stupefacenti e meglio di cocaina da metà gennaio 2019, ricordo che al 12 gennaio sono tornato dalle vacanze in Macedonia e poi alcuni giorni dopo ho iniziato a vendere cocaina. All’inizio ho iniziato a vendere poco, con poco intendo circa 5 grammi alla volta durante il fine settimana, questi fino al mese di marzo. Poi ad inizio marzo mi è stato consegnato in una sola occasione un panetto di cocaina da 600 grammi. Il panetto mi è stato consegnato a credito, io dovevo venderlo, e man mano dovevo consegnare i soldi. Di solito appena arrivavo sui CHF 4’000/5'000.- li consegnavo. (…) Confezionavo io i sacchettini, e tagliavo la cocaina con il bicarbonato. Posso dire che al panetto di 600 grammi di cocaina ho aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato e in totale ho confezionato e venduto circa 700 grammi di cocaina. (…) Di regola vendevo i sacchettini da 0.8/1 grammo al prezzo di circa 65/70.-, inoltre in certe occasioni vendevo anche fino a 10 grammi alla volta al prezzo di CHF 650.- Posso dire che ho venduto al massimo a 10 persone”.

(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 3-4).

                                12.   Dopo aver ripercorso i nominativi degli acquirenti, l’imputato ha indicato di aver acquistato la cocaina da tale “__________” al prezzo di CHF 55.00 al grammo. Malgrado l’evidente rapporto di fiducia derivante dall’avergli consegnato un panetto da 600 grammi, IM 1 ha affermato di non avere alcun recapito telefonico di detto individuo (cfr. VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6).

                                13.   Ritornando sulla propria attività di vendita e prendendo posizione in merito al fatto che, a mente degli interroganti, le fotografie riportanti una sorta di “contabilità”, inducevano a ritenere che avesse alienato 2-3 kg di cocaina, l’uomo ha dichiarato che:

" (…) mi sembrano un po’ troppi, sono qualcosa in più rispetto ai 700 grami del panetto più quello che ho venduto tra il mese di gennaio e il mese di marzo 2019, ovvero almeno 300 grammi. Complessivamente posso dire che tra il mese di gennaio 2019 e il mese di giugno 2019 ho trafficato almeno 1 kg di cocaina. (…) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il 9 luglio 2019 giorno del mio arresto ho acquistato da un __________ che chiamo __________ un complessivo di almeno 1 kg di cocaina, sostanza che ho poi rivenduto a più persone come sopradescritto”.

(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6-7).

                                14.   Interrogato nuovamente il 26 luglio 2019 dalla Polizia, dopo aver riconfermato le precedenti dichiarazioni, l’imputato ha riferito di aver acquistato la cocaina da “__________” a CHF 55.00 grammo e di averla rivenduta a CHF 65.00/70.00 al grammo. Il guadagno di CHF 10.00/15.00 al grammo sarebbe tuttavia stato diviso a metà tra IM 1 ed il suo fornitore. L’uomo ha quindi aggiunto che:

" come risulta anche dei fogli contabili dovevo ancora dei soldi a __________, sono i proventi delle ultime vendite. I soldi che avevo con me il giorno dell’arresto sono soldi che avevo guadagnato dallo spaccio di cocaina. In totale dovevo ancora a __________ CHF 4'565 che dovevo consegnare il giorno in cui sono stato arrestato”.

(VI PG 26.07.2019, AI 34, p. 3-4).

                                15.   In occasione dell’interrogatorio dell’8 agosto 2019 IM 1 ha ammesso di essere proprietario della bilancia elettronica e dei sacchetti in plastica rinvenuti presso il di lui domicilio (VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5).

Invitato a pronunciarsi in merito alle dichiarazioni di __________, secondo avrebbe tenuto nascosta la cocaina sopra la cappa della cucina e di aver visto “grandi quantitativi di cocaina (…) non era sempre lo stesso panetto che vedevo, erano tre diversi. (…) il panetto che ho visto la prima volta (…) stimo che quel panetto poteva pesare 1 kg (…)”, l’imputato ha dichiarato che:

" (…) ammetto di averla frequentata, effettivamente lei è venuta a casa mia nei periodi indicati, perché è anche venuta a maggio 2019. Per quanto concerne i panetti che lei dichiarava di aver visto non corrisponde al vero, lei al massimo avrà visto dei pezzetti di 20 o 30 grammi. Questi pezzetti fanno parte del panetto di 600 grammi che ho diviso e nascosto nel riso e messo sopra la cucina. Riconfermo di aver ricevuto unicamente il panetto di 600 grammi e non gli altri panetti indicati da __________. Non so perché lei abbia detto qualcosa del genere (…).

(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5-6).

                                16.   L’uomo ha altresì contestato il quantitativo di sostanza alienato alla menzionata donna, da questa quantificato in 115 grammi e stimato in 50 grammi da parte dell’imputato (cfr. VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 6).

                                17.   Dopo aver affermato di aver alienato ad __________ 10 grammi (confermandone quindi le dichiarazioni), a __________ 5 grammi, a __________ 6 grammi, a __________ 3 grammi e a __________ 6 grammi, l’imputato è stato invitato a spiegare il significato della “contabilità” rinvenuta nel di lui cellulare. Queste le sue dichiarazioni:

" La colonna nr. 1 corrisponde ai grammi di cocaina e in fondo (nel riquadro) il totale di quanto venduto. I totali della cocaina venduta li ho sempre contornati. La colonna nr. 2 corrisponde al prezzo di vendita della cocaina al grammo. La colonna nr. 3 corrisponde al ricavato totale della vendita di cocaina. La colonna nr. 4 corrisponde al mio guadagno netto. Questo guadagno veniva calcolato deducendo dal prezzo di vendita al grammo CHF 52.00 al grammo che era il prezzo d’acquisto, la differenza tra CHF 52.00 e il prezzo a cui la vendevo era il guadagno che dividevamo in ragione di un mezzo ciascuno con lo __________. Faccio un esempio come nella prima riga del DOC-C; il prezzo di vendita al grammo è di CHF 65.00, il guadagno per i 20 grammi venduti è di CHF 260.00 e il mio guadagno netto era quindi di CHF 130.00”.

…OMISSIS…

(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 8)

                                18.   IM 1 è stato interrogato il 28 agosto 2019 dal PP. In tale contesto l’imputato ha ribadito di essere stato attivo dalla metà del mese di gennaio 2019 nella vendita di cocaina, alienando circa 5 grammi alla volta durante i fine settimana e ciò fino alla fine del mese di marzo 2019, aggiungendo che:

" (…) io mi ero ritrovato in difficoltà economiche perché a seguito del divorzio dovevo versare alla mia ex moglie CHF 40'000.00, ma ero riuscito ad ottenere solo un piccolo credito di CHF 30'000.00; la mia ex moglie aveva quindi fatto spiccare un precetto esecutivo nei miei confronti di CHF 10’000.00; la mia ex moglie abita a __________; io non ho fatto opposizione al precetto esecutivo, ho forse l’ho fatta ma non mi ricordo; io non ho avuto contatti con l’ufficio esecuzioni; avevo chiesto a mia moglie di aspettare che le avrei dato dei soldi quando avrei ricevuto la tredicesima”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)

                                19.   L’uomo ha poi confermato di aver ricevuto una fornitura di 600 grammi di cocaina, a credito, da un __________ soprannominato “__________”, al quale egli consegnava parte del ricavato della vendita. Al proposito IM 1 ha aggiunto che:

" c’è stato un momento in cui __________ era assente e meglio in aprile/maggio 2019, questa cose me l’aveva detta un uomo che lavora con lui nell’ambito degli stupefacenti; io ho quindi tenuto i soldi da parte che erano più di CHF 20'000.00; quando __________ è tornato glieli ho consegnati in diverse occasioni in tranches di CHF 4'000.00/5'000.00 alla volta; non so spiegare come mai non gli ho consegnato tutto l’importo in una volta sola; __________ diceva di preferire in questo modo (tranches) per cambiarli poi in Euro; io non so cosa faceva __________ di quei soldi che gli consegnavo”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)

                                20.   Pur ribadendo le proprie dichiarazioni secondo cui provvedeva pure al taglio e confezionamento dello stupefacente, l’imputato ha parzialmente modificato le proprie dichiarazioni rese in Polizia affermando che:

" (…) confezionavo io i sacchettini e tagliavo la cocaina; visto che avevo ricevuto un panetto ho dovuto provvedere io a suddividere la cocaina; facevo sacchettini da 0,6/0,7 grammi di cocaina che vendevo a CHF 70.00, i sacchetti da 5 grammi li vendevo a CHF 350.00”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2-3)

                                21.   Su questo tema e con riferimento al menzionato panetto da 600 grammi di cocaina, l’uomo ha pure confermato di avervi aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato, ottenendo quindi complessivi 700 grammi di sostanza da alienare.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

                                22.   Per quanto attiene al costo della sostanza, l’imputato ha dichiarato che:

" __________ mi aveva detto che la cocaina la comprava a CHF 55.00 al grammo e che più io alzavo il prezzo per la vendita, più si guadagnava. Quello che io ricevevo era la metà”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

                                23.   Confrontato al fatto che, pertanto, tra i mesi di maggio e giugno 2019 l’imputato avrebbe avuto a disposizione CHF 10'000.00, ovvero una somma che avrebbe potuto utilizzare per estinguere il debito oggetto di procedura esecutiva, ciò che gli avrebbe permesso di distanziarsi dal mondo degli stupefacenti, l’imputato ha modificato le proprie dichiarazioni, affermando che:

" Non mi ero spiegato bene. Nei soldi che davo allo __________ era compreso anche il prezzo della cocaina. Io guadagnavo un massimo di CHF 7.50 a vendita di 0,6/0,7 grammi di cocaina a CHF 70.00. Pensavo di guadagnare di più ma non è andata così”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

                                24.   A dire di IM 1, anche il profitto derivante dai 100 grammi “extra” ottenuti attraverso il taglio del panetto da 600 grammi sarebbe stato diviso con __________, perché:

" sono stato scemo”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

                                25.   Ritornando sulle dichiarazioni di __________ relative al fatto di aver visto tre panetti presso la di lui abitazione, l’imputato ha affermato che:

" Non è vero. __________ non ha nemmeno mai visto il panetto da 600 grammi. Ha visto solo dei pezzettini che potevano essere da 20/30 grammi l’uno. (…) __________ non ha visto il panetto per cui non può dire niente in merito”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4)

                                26.   Per quanto attiene alle alienazioni, IM 1 ha affermato di aver consegnato 300 grammi a tale “__________”, 20 grammi ad un cittadino __________, 40 grammi a __________, 2-3 grammi ad uno sconosciuto presentatogli dalla citata __________, 3 grammi a tale “__________”, 4 grammi a tale “__________”, almeno 80 grammi a __________, almeno 100 grammi ad un __________, 50/60 grammi ad __________, 50 grammi a __________, 2-3 grammi a __________ o __________, 30 grammi a __________, 10 grammi ad __________, 3 grammi a __________, 1 grammo a __________, 5 grammi a __________, 5-6 grammi a __________, 3 grammi a __________ e 6 grammi a __________.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4-6)

                                27.   Confrontato al fatto che __________ ha riferito acquisti per 115 grammi, l’uomo ha affermato che:

" io le ho venduto 50 grammi di cocaina, al massimo 60 grammi e non 115 grammi come dice lei; la marijuana gliel’ho regalata; l’avevo trovata per terra in un sacchettino nel periodo di carnevale e l’ho data a __________”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 5)

                                28.   Invitato a prendere posizione in merito alla considerazione secondo cui, tra marzo 2019 e giugno 2019, l’imputato avrebbe venduto almeno 586/588 grammi di sostanza, pur facendo astrazione da __________ e __________, ai quali vendeva già dal gennaio 2019, egli ha affermato che:

" Ne prendo atto. Io avevo anche tagliato la cocaina con il bicarbonato ottenendo 700 grammi”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

                                29.   Alla domanda a sapere se confermasse di aver sempre contornato, nella propria contabilità, i totali della cocaina alienata, l’imputato ha risposto:

" Sì lo confermo. Li ho praticamente sempre contornati”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

Invitato, pertanto, a spiegare il contenuto degli allegati da A1 ad A5, ovvero:

...OMISSIS…

(A1)

...OMISSIS…

(A2)

...OMISSIS…

(A3)

...OMISSIS…

(A4)

...OMISSIS…

(A5)

l’imputato ha risposto che:

" per A 1 risultano 67 grammi di vendita di cocaina.

Per A 2 sono calcoli che facevo in casa per vedere quanto dovevo consegnare di soldi. Per i soldi che dovevo consegnare facevo un bigliettino in bella copia.

Per A 3 è come per A2.

Per A 4 stessa cosa.

Per A 5 stessa cosa. Erano dei calcoli per me che poi mettevo in bella copia”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

                                30.   Prendendo atto delle perplessità dell’interrogante, secondo cui ad eccezione del documento A1 l’imputato non avrebbe dato spiegazioni esaurienti in merito al contenuto di tale contabilità, IM 1 ha risposto che:

" Sono dei calcoli che facevo per me e che poi mettevo in bella copia”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

                                31.   Invitato, quindi, a spiegare il contenuto dei documenti da A ad H (qui sotto riprodotti) e che – a mente dell’interrogante –  rappresenterebbero delle belle copie,

...OMISSIS…

(All. A)

...OMISSIS…

(All. B)

...OMISSIS…

(All. C)

...OMISSIS…

(All. D)

...OMISSIS…

(All. E)

...OMISSIS…

(All. F)

...OMISSIS…

(All. G)

...OMISSIS…

(All. H)

l’uomo ha affermato che:

" Allegato A ne ho venduta 70 grammi (55 grammi + 15 grammi), allegato B ne ho venduta 70 grammi, allegato C ne ho venduta 105 grammi, allegato D ne ho venduta 120 grammi, allegato E ne ho venduta 70 grammi, allegato F ne ho venduta 73 grammi, allegato G ne ho venduta 75 grammi, allegato H sono 120 grammi”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7-8)

                                32.   Confrontato, quindi, al fatto che ciò condurrebbe a 703 grammi venduti tra il 27 maggio ed il 9 luglio 2019 e che, di conseguenza, a mente dell’interrogante ciò dimostrerebbe che vi sono state ulteriori forniture, l’imputato ha affermato che:

" Voglio precisare che quello che mi è stato mostrato non significa che, ad esempio, il 27 maggio 2019 ho venduto 60 grammi di cocaina. Si tratta di un riassunto. Ad esempio per il 10 giugno 2019 è un riassunto delle vendite che ho fatto nei giorni precedenti. Ho capito che si arriva a 703 grammi dal 27 maggio 2019 al 09 luglio 2019, ma io ho ricevuto un solo panetto da 600 grammi in marzo 2019. (…) Si tratta di tutte le mie vendite nel senso che gli allegati che mi sono stati mostrati già in occasione del verbale dell’arresto corrispondono a quanto ho venduto”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)

                                33.   Invitato a prendere posizione in merito al fatto che, a mente del PP, le alienazioni ammonterebbero a complessivi 2'418 grammi di cocaina, l’imputato ha risposto che:

" io non ho venduto così tanta cocaina”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)

                                 34   Sentito dalla Polizia l’11 settembre 2019 e invitato a spiegare, nuovamente, il significato della contabilità relativa al traffico di cocaina, l’imputato ha affermato che:

" si tratta di miei appunti manoscritti in merito alla mia contabilità della vendita di cocaina. Le cifre sulla sinistra dei fogli sono grammi di cocaina, mentre sulla destra della pagina le cifre corrispondono a importi in CHF e le lettere indicano le persone che mi devono soldi. Solamente nei primi tre in alto a destra si tratta di grammi di cocaina e non soldi, per la precisione:

V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio a V ho venduto almeno 64 grammi di cocaina.

B sta ad indicare __________, si tratta di __________, a lei come indicato sul foglio ho consegnato almeno 26 grammi di cocaina.

F è l’iniziale di __________, ma non capisco quello che ho scritto.

__________ è un soprannome di mio conoscente __________ del quale non ricordo il nome, come indicato sul foglio mi doveva CHF 800.00. Posso precisare che si tratta del __________ che ho descritto in un mio verbale (…).

V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio V mi doveva 4'440,00.

B come indicato si tratta di __________, lei mi doveva CHF 1'660,00.

F è l’iniziale di __________ lui mi doveva CHF 750,00.

L sta ad indicare __________, lui mi doveva 760.00.

B è nuovamente __________, mi aveva ancora acquistato cocaina e quindi il debito da 1'660.00 è diventato 1'720.

K non ricordo chi è riferito che mi doveva CHF 350.00.

__________ si tratta di __________ la quale mi doveva CHF 1'050.00 poi mi ha dato il suo telefono e ora me ne deve ancora 550.00.

A… non capisco esattamente cosa c’è scritto ma sta per “altri debiti” persone che mi dovevano CHF 350.00 non ricordo le persone che mi dovevano questi soldi.

Di quanto sopra l’unica che non mi ha pagato solo una parte del debito è __________ la quale mi deve ancora CHF 550.00 tutti gli altri personaggi mi hanno pagato quanto dovuto.

Tutti gli importi summenzionati erano riferiti alle mie vendite di cocaina a credito”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 4)

                                35.   Confrontato ai messaggi estrapolati dai cellulari e relativi al 30 novembre 2019 (recte: 2018) e dopo aver tentato di sostenere di aver consegnato a tale “__________” 2 grammi il 7 gennaio 2019, l’imputato ha quindi ammesso che:

" si parla già di cocaina. La sera del 30.11.2019 (recte: 2018) ho dato a __________ un po’ di cocaina da provare”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)

IM 1 ha quindi affermato che:

" effettivamente ho iniziato a spacciare a novembre/dicembre 2018. A novembre 2018 ho iniziato a vendere/regalare canapa poi ho iniziato con pochi quantitativi di cocaina a fine novembre 2018/inizio dicembre 2018”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 7)

                                36.   In occasione del verbale svoltosi il 23 ottobre 2019, confrontato alle dichiarazioni di __________, l’imputato ha confermato di averle consegnato 20 grammi in cambio dei lavori da questa svolti a suo favore, così come pure di essere stato visto, in due occasioni, estrarre stupefacente dalla cappa della cucina, aggiungendo che:

" può essere vero che abbia visto la prima volta nel mese di marzo il quantitativo da lei disegnato, posso stimare che si trattava di circa 450 grammi di cocaina. Preciso che si stratta dell’unico panetto che ho ricevuto dallo __________, quello da 600 grammi. (…) Confermo anche i quantitativi visti da __________ nella seconda circostanza nel mese di giugno ed è anche vero che in quella occasione gli ho consegnato un grammo di cocaina per i lavori che mi aveva fatto. (…) ho ricevuto solamente un panetto di cocaina come ho già dichiarato mentre nelle altre occasioni ricevevo al massimo 5 grammi di cocaina”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                37.   Confrontato al fatto che, a mente degli interroganti, si sarebbe reso responsabile di un traffico di 2'418 grammi di cocaina, l’imputato ha nuovamente negato tale addebito.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                38.   Interrogato dal PP il 30 ottobre 2019, IM 1 ha affermato di aver iniziato a trattare cocaina nel novembre 2018, seppur inizialmente avrebbe venduto poco. Queste le dichiarazioni dell’imputato:

" A metà novembre 2018 ho acquistato 2 grammi di cocaina che ho poi tenuto in casa perché non sapevo come fare. La prima vendita l’ho fatta in dicembre 2018”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                39.   Interrogato a sapere chi fosse il suo fornitore prima di ricevere la fornitura di 600 grammi da “__________”, IM 1 ha affermato che:

" L’ho acquistata dall’_____ che mi aveva venduto la canapa. L’ho comprata pagando CHF 300.00 per 5 grammi. Io acquistavo 5 grammi di cocaina al fine settimana e poi la suddividevo in dosi da 0.7 grammi l’una (riuscivo ad ottenere 6/7 dosi) che vendevo a CHF 70.00/75.00”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                40.   Confrontato al fatto che, tenendo conto di 4 fine settimana al mese, i calcoli non tornerebbero, l’imputato, dopo aver chiesto di poter conferire con il proprio difensore, ha affermato che:

" A volte capitava di acquistare altri 5 grammi a metà settimana. La cocaina che ho venduto e/o offerto da novembre 2018 a fine febbraio 2019 l’ho sempre acquistata dall’__________ che incontravo a __________. (…) Non so cosa dire, magari qualcosa mi è sfuggito. Mi danno tante pastiglie su in carcere e tante volte si dimenticano le cose. Mi riferisco anche alla giornata di oggi”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                41.   Invitato a riferire quanto avrebbe ricevuto da “__________” tra marzo e luglio 2019, l’uomo ha dichiarato che:

" Ho ricevuto un panetto di 600 grammi di cocaina all’inizio di marzo 2019. Ho poi tagliato la cocaina che ho ricevuto aggiungendo 100 grammi di bicarbonato e sono arrivato a 700 grammi di sostanza che ho poi venduto”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

                                42.   Sollecitato ad esprimersi in merito al fatto che sulla base della “contabilità” rinvenuta dagli inquirenti, il totale di sostanza alienata ammonterebbe a 2'418 grammi, IM 1 ha dichiarato che:

" Dai foglietti che facevo i calcoli … non ho mai venduto 2 chili io. Sui foglietti facevo i calcoli e poi rifacevo i calcoli, a volte scrivevo 70 e a volte scrivevo 65 (che è il prezzo di vendita della cocaina)”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

                                43.   Alla contestazione secondo cui in precedenza aveva dichiarato che i totali della cocaina venduta venivano contornati, l’imputato ha affermato che:

" Le cifre contornate sono i grammi di cocaina che ho venduto. Mi permetto dire che per esempio per l’allegato A 4 a quel verbale c’è 200 contornato seguito da un 35 e da un 5 che fanno poi i 240 contornati ai quali sono aggiunti 67 per un totale di 307 contornati. Per cui non si deve considerare una somma di 747 grammi ma di 307 grammi di vendita ai quali devono essere aggiunti anche i 42 grammi contornati per complessivi 349 grammi”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

                                44.   Prendendo atto che sulla base di tali spiegazioni si otterrebbe un totale di cocaina alienata di 1'363 grammi, l’uomo ha sostenuto che:

" È troppo. (…) Io non ho venduto così tanta cocaina … sono dei calcoli che facevo, ripeto che io ho venduto più o meno 1 chilo di cocaina. Non ho venduto più di 1 chilo di tale sostanza”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

                                45.   In occasione del confronto svoltosi il 6 novembre 2019 con __________, quest’ultima, dopo aver inizialmente sostenuto di aver acquistato 60 grammi di cocaina tra febbraio e luglio 2019, si è allineata ad un totale di 50 grammi così come affermato dall’imputato (cfr. VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 3).

                                46.   Per il rimanente, la donna ha ribadito di aver visto tre panetti presso l’abitazione dell’imputato, mentre questi ha sostenuto che si sarebbe trattato di un unico panetto, affermando che:

" lei al massimo ha visto dei pezzettini piccoli e quindi riconfermo le mie precedenti dichiarazioni”.

(VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 4)

                                47.   IM 1 è stato sentito un’ultima volta in corso d’inchiesta il 26 novembre 2019, allorquando ha esordito affermando che:

" In merito alle mie precedenti dichiarazioni dico che me le ricordo ma che ho fatto un po’ un pasticcio con la storia dell’__________ nel verbale del 30 ottobre 2019. Io dall’__________ ho comprato 250 grammi di canapa e 5 grammi di cocaina. La canapa l’ho venduta a __________ in misura di 20/25 grammi, alla __________ in misura di 20 grammi, a __________ ho regalato non so quanta canapa, a __________ ho regalato 20 grammi, e per il resto al momento non mi ricordo. I 5 grammi di cocaina li ho comprati perché pensavo di poter guadagnare qualcosa vendendoli. Non sapevo bene come fare poi ho venduto 1 grammo a __________. Questo in dicembre 2018. Poi io sono andato in vacanza e sono tornato a metà gennaio 2019 e lì ho iniziato a fare affari con __________. Questo è iniziato quando ho incontrato nuovamente __________. __________ cercava della cocaina e io avevo ancora i 4 grammi dell’__________ in casa. Ho quindi detto a __________ che l’avevo io la cocaina, riferito ai 4 grammi e gliel’ho venduta. Questo è successo in gennaio 2019. __________ mi ha poi detto che conosceva gente che voleva cocaina e quindi mi ha chiesto se potevo procurargliene ancora. Io ho saputo che c’era uno che vendeva cocaina in zona __________. Io ci sono andato ed è lì che ho incontrato __________. Ogni settimana prendevo 5 grammi di cocaina dallo __________ che poi rivendevo. Poi a inizio marzo lo __________ mi ha chiesto come mai non prendevo un po’ più di cocaina alla volta e io gli ho risposto che non avevo soldi. E allora __________ mi ha dato un panetto da 600 grammi a credito. Mi ha anche consegnato una tessera telefonica che avrei dovuto usare per tenere i contatti con lui. Tessera che ho utilizzato per quasi due mesi, poi __________ me ne ha consegnata un’altra da usare”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 2)

                                48.   Confrontato al fatto che, in corso d’istruttoria, egli ha rilasciato versioni tutt’altro che costanti in merito all’acquisto e alla successiva vendita di cocaina, l’imputato ha affermato che:

" Ho appena spiegato com’è andata. Io ho ricevuto un solo panetto da 600 grammi a credito”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)

                                49.   L’uomo ha quindi precisato che:

" Da gennaio a inizio marzo io prendevo 5 grammi alla settimana da __________, e poi lui mi ha chiesto se non ne volevo un po’ di più e mi ha dato il panetto da 600 grammi. Mi è capitato, tante volte, nel periodo metà gennaio 2019/fine febbraio 2019 di acquistare anche più di 5 grammi alla settimana. In totale ne avrò acquistati 40 da metà gennaio 2019 a fine febbraio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)

                                50.   Confrontato al fatto che, tenendo conto delle precedenti ammissioni secondo cui avrebbe alienato 1 kg di cocaina, da tale ricostruzione risulterebbero mancare 255 grammi di sostanza, IM 1 ha ritrattato, affermando per la prima volta che:

" Questa è la verità. Io ho venduto 745 grammi di cocaina”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)

                                51.   Dopo aver affermato di non ricordare se la contabilità venisse tenuta anche tra gennaio e febbraio e che in tale periodo egli non doveva nulla a “__________” poiché acquistava la sostanza a contanti, l’imputato ha confermato le proprie precedenti dichiarazioni di cui ad AI 50, righe 97/111, quo al prezzo di acquisto e vendita della cocaina, precisando che:

" Confermo queste mie dichiarazioni. Il guadagno si vede dai bigliettini che ho fatto. (…) All’inizio io pensavo di poter guadagnare ed è per quello che io facevo i bigliettini. Voglio anche aggiungere che io tentavo di tenere qualche soldo in più per cui a volte preparavo i bigliettini solo per me scrivendo che avevo venduto 40 grammi per CHF 70.- e poi li rifacevo mettendo invece che di grammi ne avevo venduti 30 a CHF 70.-. Quella parte dei 10 grammi che mancavano li mettevo a CHF 65.- per cui mi restava qualcosa in più”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)

                                52.   Nuovamente chiamato a spiegare il significato della contabilità, ed in particolare del seguente documento (allegato A al verbale),

...OMISSIS…

L’imputato ha dichiarato che:

" La colonna numero 1 indica i grammi di cocaina venduti, la colonna numero 2 indica il prezzo al grammo, la colonna numero 3 indica i soldi ricavati dalla vendita e la colonna numero 4 indica il mio guadagno. Il guadagno della colonna numero 4 è calcolato nel seguente modo: 10 grammi venduti a CHF 65.- danno un guadagno lordo di CHF 650.-. dai CHF 650.- bisogna togliere il costo della cocaina che è di CHF 520.- per cui restano CHF 130.che diviso due danno CHF 65.-“.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)

Confrontato al fatto che nel corso di alcuni verbali il costo della cocaina sarebbe stato di CHF 55.00 mentre in altri di CHF 52.00 al grammo, IM 1 ha affermato che:

" Io dico CHF 55.-, anzi no CHF 52.- al grammo”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)

                                53.   Invitato a spiegare gli ulteriori fogli di “contabilità” (allegati da B a L al verbale):

...OMISSIS…

(All. B)

...OMISSIS…

(All. C)

...OMISSIS…

(All. D)

...OMISSIS…

(All. E)

...OMISSIS…

(All. F)

...OMISSIS…

(All. G)

...OMISSIS…

(All. H)

...OMISSIS…

(All. I)

...OMISSIS…

(All. L)

l’uomo ha affermato che:

" si tratta dei miei calcoli così come ho spiegato prima. Sono tutti calcoli su CHF 52.- al grammo per il pagamento dell’acquisto della cocaina. Per l’allegato C non sono le vendite del 31 maggio 2019, ma negli allegati sono tutte le vendite da quando ho preso il panetto da 600 grammi. Questi calcoli li facevo per sapere quanto guadagnavo dalla vendita del panetto di cocaina da 600 grammi, poi diventati 700 grammi. Io poi facevo la fotografia di questi calcoli e la tenevo per me. A __________ lasciavo il foglio originale per fargli vedere cosa si vendeva e a quanto, insieme al foglio lasciavo anche i soldi. I soldi li lasciavo nella mia Fiat Punto; quella che è bruciata. A volte lasciavo anche i soldi nella gru nel parcheggio della ditta __________ (…).

Nell’allegato L è la somma che ho lasciato a __________ suddivisa in più volte tranne i CHF 4'565.- di quando sono stato arrestato, come si potrà vedere 4'565 è proprio la prima cifra che si vede all’inizio del foglio. Voglio anche precisare che __________ è stato assente per un certo periodo e allora ho tenuto i soldi che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è rientrato ho ripreso a consegnargli i soldi (…).

Ripeto ancora una volta che non bisogna pensare che per esempio il 10 giugno ho venduto 105 grammi negli allegati. Si tratta di un riassunto di tutte le vendite dal marzo 2019 fino inizio luglio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)

                                54.   Alla domanda a sapere se i fogli si riferissero alle vendite tra marzo e luglio 2019, l’imputato ha risposto che:

" si tratta sempre del panetto di 600 grammi, poi diventati 700. __________ è stato assente da metà marzo a inizio maggio 2019 per cui io tenevo la contabilità di quello che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è tornato, mi ha telefonato e mi ha chiesto i soldi. Io non volevo portargli 40'000 e rotti franchi tutti assieme lasciandoli nella mia auto e glieli ho consegnati un po’ alla volta”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)

                                55.   Venendo poi ai singoli consumatori, a fronte della ricostruzione secondo cui avrebbe compiuto le seguenti alienazioni:

                                     -   __________, __________, tra marzo 2019 e maggio 2019, 300 grammi

                                     -   __________, maggio 2019, 20 grammi

                                     -   __________/__________, tra gennaio 2019 e maggio 2019, 40 grammi

                                     -   Amico di __________, aprile 2019, 2/3 grammi

                                     -   __________, aprile-maggio 2019, 3 grammi

                                     -   __________ portoghese, aprile-maggio 2019, 4 grammi

                                     -   __________, tra gennaio 2019 e maggio 2019, 80 grammi

                                     -   __________, aprile 2019, 100 grammi

                                     -   __________ maggio-giugno 2019, 50 grammi

                                     -   __________ tra marzo 2019 e giugno 2019, 50 grammi

                                     -   __________/__________, aprile 2019, 2/3 grammi

                                     -   __________, marzo-giugno 2019, 30 grammi

                                     -   __________, maggio 2019, 10 grammi

                                     -   __________, giugno 2019, 3 grammi

                                     -   amico di __________, giugno 2019, 1 grammo

                                     -   __________, giugno 2019, 1 grammo

                                     -   __________, maggio 2019, 5 grammi

                                     -   __________, giugno 2019, 6 grammi

                                     -   __________ 20 grammi,

                                     -   __________, marzo-giugno 2019, 6 grammi

                                     -   a varie persone nei pressi del __________, tra novembre 2018 e giugno 2019, un imprecisato quantitativo di cocaina,

l’imputato ha dichiarato che:

" È tutto corretto. Io ritengo di aver venduto 750/800 grammi di cocaina nel periodo dicembre 2018/inizio luglio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)

                                56.   Confrontato al fatto che tali vendite condurrebbero a 733/735 grammi alienati prevalentemente nel periodo marzo/giugno 2019, IM 1 ha affermato che:

" In gennaio febbraio 2019 vendevo 5 grammi al fine settimana. Qualche volta ne acquistavo un po’ di più nel senso che compravo cocaina anche a metà settimana per poi andare a venderla”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)

                                57.   Dopo aver nuovamente contestato la ricostruzione effettuata sulla base della “contabilità” da cui risulterebbe una vendita per complessivi 1'363 grammi di cocaina, invitato a spiegare perché avesse ridotto a 750/800 grammi il quantitativo ammesso benché in precedenza si assumesse responsabilità per 1 kg di sostanza, l’imputato ha affermato che:

" Perché se guardo i miei foglietti e quello che dichiarano gli acquirenti arrivo a quel quantitativo”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

                                58.   Confrontato al fatto che, a mente dell’interrogante, la “contabilità” conduce a 1'814 grammi di sostanza in correità con “__________” tra marzo e luglio 2019, a cui occorre aggiungere 300 grammi ricevuti dallo stesso personaggio o da “__________”, ovvero per complessivi 2'114 grammi, l’imputato ha dichiarato che:

" Non è vero. I fogli sono degli appunti che facevo così. Ho già spiegato”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

                                59.   Alla contestazione secondo cui __________ avrebbe visto in tre occasioni grandi quantità di cocaina, ciò che collimerebbe con le cifre riportate sulla menzionata “contabilità”, l’uomo si è così espresso:

" __________ non ha mai visto la cocaina nel senso che non ha mai visto tre panetti così come ha dichiarato. __________ è venuta a casa mia solo tre volte. __________ vendeva cocaina perché me l’ha detto lei. Lei parlava di un __________ che voleva comprare cocaina da me pagando in bitcoin. Poi non è andato in porto. (…) __________ faceva da tramite tra me e l’__________. Sicuramente perché lei gli ha fatto provare la mia cocaina o gliel’ha venduta e intendo all’__________”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

                                  b)   Le dichiarazioni di terzi

                                60.   In corso d’inchiesta gli inquirenti hanno proceduto alla verbalizzazione di molteplici persone i cui contatti telefonici figuravano nella rubrica telefonica dell’imputato.

                                61.   Relativamente al traffico di stupefacenti, giova qui rilevare che __________ ha dichiarato di aver acquistato 50 grammi (VI PG 15.05.2019, allegato 29 ad AI 116), contro i 40 grammi ammessi dall’imputato, mentre __________ ha riferito di 100 grammi (VI PG 9.07.2019, allegato 30 ad AI 116), contro gli 80 grammi ammessi dall’imputato.

Per il rimanente, gli acquirenti identificati hanno fornito indicazioni in linea con quanto ammesso da IM 1 e meglio come sopra riportato.

                                62.   Giova qui sottolineare che l’imputato ha pure fornito indicazioni relative ad acquirenti che non sono stati né identificati né – pertanto – verbalizzati. Tra questi figurano i nominativi di tale “__________”, al quale IM 1 ha ammesso di aver venduto un quantitativo di sicura rilevanza, ovvero 300 grammi di cocaina, di un __________ che avrebbe ricevuto 100 grammi di cocaina, nonché un cittadino __________ ed un cittadino __________ cui l’imputato avrebbe venduto 30, rispettivamente 20 grammi di sostanza stupefacente.

                                63.   In punto alle dichiarazioni rilasciate da terzi, si impone qui di menzionare quanto riferito da __________ già ricordato nell’ambito della trascrizione delle dichiarazioni dell’imputato, e meglio:

" (…) tra il mese di febbraio 2019 e inizio luglio 2019 mi ha offerto almeno 20 grammi di cocaina. Sostanza che mi è stata offerta in cambio dei lavori che facevo a casa sua (…) in un paio di occasioni ha estratto dalla cappa di cucina della cocaina. La prima volta ho visto un mezzo panetto in un sacchetto viola è stato fine febbraio o inizio marzo 2019. Non sono in grado di stimare il peso, anche per il fatto che non l’ho visto da vicino. (…) Mentre la seconda volta ricordo che era inizio estate, forse fine maggio o inizio giugno. In quella occasione ho visto estrare dalla cappa un sacchetto di plastica bianco contenente un sasso di cocaina e della polvere bianca che non sono in grado di stimare. (…) Ricordo che in quella circostanza mi ha regalato un grammo di cocaina. Altre volte mi consegnava già i sacchettini da 0.6 grammi già confezionati”.

(VI PG 10.10.2019, AI 85, p. 3-4)

                                64.   In sede dibattimentale l’imputato ha ammesso parzialmente i fatti, indicando dapprima di aver venduto in totale 700/750 grammi, salvo poi riconfermare le proprie precedenti dichiarazioni, ovvero che si è trattato di 750/800 grammi. In punto alla “contabilità” rinvenuta dagli inquirenti, l’uomo si è così espresso:

" Quando consegnavo i soldi lo scrivevo per non avere problemi, di modo da poterlo contestare ai miei fornitori. Come ho già detto, si tratta di calcoli che facevo e rifacevo per poter guadagnare qualcosa in più”.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2-3)

                                   ii)   Punto 2 dell’atto d’accusa, imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                65.   Secondo l’atto d’accusa, oggetto della correzione di cui in ingresso, l’imputato si sarebbe poi macchiato del reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato e/o procurato in altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di canapa previamente acquistata da tale __________ (rimasto non identificato), e in particolare per avere alienato a __________ 20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20 grammi netti di canapa (punto 2.1), procurato in altro modo (regalato) a __________ un imprecisato quantitativo di canapa e procurato in altro modo (regalato) a __________ 20 grammi netti di canapa (punto 2.2) e alienato i restanti grammi netti di canapa a persone rimaste non identificate (punto 2.3).

                                66.   Su questo tema l’imputato è reo confesso e il quantitativo riportato nell’atto d’accusa deriva dalle sue stesse ammissioni. In particolare, giova qui evidenziare le seguenti dichiarazioni:

" Premetto che io non ho mai consumato canapa, posso però dire che nel mese di novembre 2018 ho acquistato al massimo 200/300 grammi di marijuana che ho pagato CHF 2.00 al grammo. (…) Dopo aver venduto questi 200/300 grammi non he ho mai più acquistata. (…) L’ho venduta e in parte regalata a:

__________, 10 grammi di canapa

__________, 20 grammi di canapa

__________ la __________ almeno 50 grammi di canapa, e non 5 grammi di cocaina come avevo ribadito nei precedenti interrogatori.

Il rimanente a persone che al momento non ricordo”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)

L’imputato ha poi precisato, in un successivo verbale, che:

" facendo mente locale ho acquistato 250 grammi di canapa al prezzo totale di CHF 500.- ovvero CHF 2 al grammo (…). Dalla vendita di canapa ho guadagnato circa CHF 200.-. in quanto in parte l’ho offerta e in parte l’ho venduta a CHF 3.-/3,50.- al grammo”.

(VI PG 10.10.2019, AI 89, p. 6)

                                67.   Ritornando sulla questione nel verbale 30 ottobre 2019, l’imputato ha dichiarato che:

" Ho acquistato la canapa da un cittadino __________ a __________ nel novembre 2018. L’ho pagata CHF 2.- al grammo; l’ho pagata così poco perché dicevano che non era buona visto che non era stata coltivata con metodo indoor. Ne ho comprati circa 250 grammi spendendo CHF 500.00. La canapa l’ho tenuta a casa mia sotto il letto in un sacchetto della spazzatura dove c’erano anche vestiti invernali. Ne ho venduta più o meno la metà a CHF 3.50 al grammo e una parte l’ho offerta. Di canapa poi non ne avevo più. (…) Io pensavo di poter guadagnare qualche soldo, speravo di poter avere un guadagno di almeno CHF 500.00”.

(VI PP 30.10.2019, AI 97, p. 2)

                                68.   IM 1 in sede dibattimentale ha ammesso integralmente i fatti.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3)

                                  iii)   Punto 3 dell’atto d’accusa, imputazione di riciclaggio di denaro

                                69.   L’atto d’accusa imputa altresì a IM 1 il reato di riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine ovvero dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti da lui commessa, e in particolare per avere utilizzato il denaro provento dalla vendita di cocaina per il pagamento delle rate mensili del piccolo credito acceso con __________ come pure delle imposte ancora dovute.

                                70.   Tale imputazione si fonda, in ultima analisi, sulle dichiarazioni di IM 1, il quale ha dichiarato di aver utilizzato il provento della vendita di stupefacenti al fine di fare fronte alle proprie spese correnti, ivi compreso il rimborso di debiti personali, e meglio:

" I soldi li ho usati per pagare le fatture e per pagare da mangiare, per la riparazione della macchina, a mia mamma non ho dato niente di quei soldi perché avrei dovuti portarli in agosto quando ci sono le ferie __________, ho pagato anche le tasse che mi erano sfuggite (io ero convinto di averle pagate e invece non era così)”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 11)

                                71.   Anche in sede dibattimentale l’imputato ha ammesso integralmente le proprie responsabilità (cfr. VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3).

                                 iv)   Punto 4 dell’atto d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                72.   L’atto d’accusa imputa in fine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________, senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy.

                                73.   Su questo punto l’imputato ha avuto modo di dichiarare in corso d’inchiesta che:

" devo ammettere di aver acquistato e consumato dell’ecstasy. (...) se non erro l’ho acquistata a metà giugno e ne ho subito consumata metà e l’altra metà l’ho poi consumata a inizio luglio. Oltre a questa pastigli io non ho mai consumato altre sostanze stupefacenti. (…) non mi andava di consumare cocaina, non ho mai voluto provarla”.

(VI PG 8.08.2019, AI 40).

                                74.   Interrogato nell’ambito del dibattimento, l’uomo ha ammesso i fatti (VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3).

                                 VI)   In diritto

                                75.   L’art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro acquista, detiene, possiede, aliena o procura in altro modo stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

                                76.   Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                77.   Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif. ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è, infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

                                78.   Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)

                                79.   L’art. 19a LStup punisce con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo (cifra 1).

Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento (cifra 2).

Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al trattamento (cifra 3).

Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero3 è applicabile per analogia (cifra 4).

                                VII)   Considerazioni della Corte

                                80.   Relativamente al punto 1 dell’atto d’accusa la Corte non ha ritenuto di poter seguire l’impostazione data dalla pubblica accusa. In particolare, la ricostruzione dei quantitativi di cocaina trafficati sulla scorta dei documenti rinvenuti è certamente suggestiva, ma ben lungi dal permettere di giungere a definire in modo sufficientemente preciso e circostanziato l’entità del traffico posto in essere dall’imputato.

In particolare, si impone di ricordare che IM 1 ha fornito spiegazioni – seppur non sempre lineari – che possono spiegare la presenza di determinate cifre. In particolare, detto che alcuni dei citati documenti sono certamente delle “brutte copie”, risulta pure che parte degli importi – sia pure evidenziati – si riferissero a subtotali poi ripresi in ulteriori calcoli, da cui una loro doppia imputazione a IM 1.

In questo senso, già il totale di circa 1'300 grammi risultante dalla “contabilità” non può essere confermato.

A maggior ragione, non risulta avere fondamento la conclusione secondo cui si tratterebbe di quantitativi ancora maggiori. In primo luogo, l’assoluta imprecisione del calcolo emerge dal fatto che in corso d’inchiesta all’imputato sono stati contestati totali differenti e che il rapporto di Polizia concludeva a complessivi 2,4 kg di sostanza, mentre l’atto d’accusa ne ha poi ritenuti 2,1 kg.

Va poi detto che, così come concepito, l’atto d’accusa porta a considerare due volte la medesima sostanza: da un lato quella identificata sulla base degli acquirenti e, dall’altra, quella derivante dalle menzionate annotazioni.

Di fatto, è più che verosimile che quanto alienato ai consumatori identificati facesse parte delle annotazioni.

A tali considerazioni si aggiunge poi il fatto che appare assai inverosimile che, a fronte di vendite ricostruite sulla base dei consumatori pari a poco più di 700 grammi, vi siano 1’379/1'381 grammi di sostanza consegnata ad acquirenti non identificati.

La Corte è evidentemente consapevole del fatto che in ambito di stupefacenti è spesso proibitivo ricostruire con precisione i quantitativi di sostanza trafficata. Tuttavia, a fronte di un’inchiesta articolata come quella in oggetto, ben più logica sarebbe stata una proporzione inversa, ovvero con il quantitativo minore a rimanere destinato a persone non identificate.

A suffragare la tesi accusatoria ha certamente concorso quanto riferito da __________ in merito al fatto di aver visto presso il domicilio dell’imputato tre panetti di cocaina, di cui uno avrebbe avuto il peso stimato di 1 kg. Orbene, le dichiarazioni della donna non sono state ritenute credibili dalla Corte. In particolare, si impone di osservare che la stima del peso di un oggetto senza neppure toccarlo non può che portare a risultati aleatori. Neppure si può escludere, del resto, che la donna abbia osservato sempre il medesimo panetto, vieppiù ridotto di dimensione. Peraltro, quando la stessa è stata chiamata a disegnare il panetto, ha fornito indicazioni tutt’altro che lineari. In fine, la credibilità di __________ risulta minata pure dal fatto che la stessa ha inizialmente sostenuto di aver acquistato 115 grammi di cocaina, quantitativo tuttavia poi ridotto a 50 grammi in occasione del confronto, circostanza in cui si è allineata a quanto dichiarato dall’imputato.

In tale contesto, la Corte per determinare il quantitativo di sostanza alienata si è quindi basata sulle dichiarazioni degli acquirenti e dell’imputato.

Al proposito si dirà che IM 1 ha fornito dichiarazioni certamente discontinue. In particolare, egli ha inizialmente menzionato un traffico complessivo di 1 kg, quantitativo peraltro riconfermato in sede d’inchiesta, salvo poi ridurlo a 745 grammi, quindi a 750/800 e in sede dibattimentale, in prima battuta, a 700/750 grammi.

Giova tuttavia al proposito evidenziare che l’imputato ha costantemente dichiarato di aver ricevuto, quale fornitura principale, 600 grammi di cocaina da cui ha tratto i menzionati 700 grammi. Nel corso dei 3-4 mesi precedenti, peraltro, egli si sarebbe rifornito con quantitativi di circa 5 grami alla volta, sostanza che avrebbe inizialmente faticato a piazzare. In tale contesto, il fatto che egli, dopo aver ricordato i quantitativi di sostanza consegnati ai singoli consumatori – alcuni dei quali mai identificati dagli inquirenti – abbia corretto il totale di 1 kg in 750/800 grammi è apparso credibile. Di fatto, riportando 5 grammi “a fine settimana” tra novembre/dicembre 2018 e febbraio 2019 ne deriva un quantitativo situabile tra i 70 e i 90 grammi di sostanza. Se a ciò si aggiunge il fatto che appare altamente verosimile che, almeno inizialmente, le vendite siano andate a rilento, risulta credibile che il quantitativo totale – per tale periodo – si sia attestato a 50-100 grammi.

A ciò occorre, con ogni evidenza, aggiungere 700 grammi derivanti dal panetto.

Dal profilo fattuale, la Corte ha quindi confermato il punto 1 dell’atto d’accusa in ragione di 750 grammi di cocaina.

                                81.   In diritto non v’è da argomentare che il precitato quantitativo di cocaina si pone ben al di sopra dei 18 grammi di sostanza pura che configurano l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

Ne consegue che, ritenendo realizzati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è stata confermata.

                                82.   Per quanto attiene ai punti 2 e 4 dell’atto d’accusa, i fatti sono stati ammessi e non si prestano pertanto a particolari considerazioni.

Ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi di detti reati risultano adempiuti, dette imputazioni sono state integralmente confermate così come indicate nella promozione dell’accusa.

                                83.   Per quanto attiene al punto 3 dell’atto d’accusa, i fatti sono sostanzialmente ammessi e possono quindi essere confermati.

In diritto, tuttavia, la Corte non può che rilevare che la dottrina considera che il consumo del denaro da parte dell’autore non configura un atto di riciclaggio di denaro (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 305bis CP).

Ne discende che l’imputato è stato prosciolto dal menzionato capo d’imputazione.

                               VIII)   Commisurazione della pena

                                84.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

                                85.   Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

                                86.   Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

                                87.   Nel presente caso la colpa dell’imputato è stata ritenuta grave sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo.

Dal profilo oggettivo il TF ha più volte ribadito che il quantitativo di stupefacente è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la colpa in ambito di stupefacenti. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta determinante.

Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi relativamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone.

Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa il fatto che l’imputato ha agito con mero scopo di lucro. La sua precaria situazione finanziaria non può certo giustificare quanto commesso da IM 1.

Non può poi non colpire la propensione a delinquere e la facilità con cui l’imputato si è determinato a commettere reato, giungendo ad alienare, sull’arco di pochi mesi, il già menzionato importante quantitativo di cocaina.

Pesa poi sull’imputato il concorso di reati.

In tale contesto, la pena ipotetica si collocherebbe attorno a 3 anni e 6 mesi di detenzione.

A favore dell’imputato la Corte ha considerato una certa collaborazione, ritenuto che egli ha indicato alcuni consumatori, uno dei quali acquirente di un quantitativo piuttosto rilevante, senza che questi fossero stati identificati.

Per costante giurisprudenza, l’incensuratezza è poi un fattore neutro.

In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.

Ritenuto che l’imputato è incensurato, la pena è stata posta al beneficio della sospensione condizionale parziale.

Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da espiare è stata fissata in 1 (un) anno.

Per quanto attiene alla contravvenzione, la Corte ha pronunciato una multa di CHF 100.00 (cento).

                                 IX)   Sequestri

                                85.   La Corte ha mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto sequestro, nonché, in applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, ha confermato l’acquisizione agli atti quale reperto probatorio della documentazione cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154). È stata altresì ordinata la confisca e la distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep. no. 731609), della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei diversi pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173). Per quanto attiene agli altri oggetti sotto sequestro, gli stessi sono stati dissequestrati, previa cancellazione delle memorie di dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

                                  X)   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                86.   Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è ret

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