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Ticino Tribunale penale cantonale 13.02.2020 72.2019.279

13 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·14,846 mots·~1h 14min·2

Résumé

Coautori colpevoli di infrazione aggravata LStup: agendo in correità tra loro, trasportato, importato in FR, detenuto e alienato un pano e mezzo per un’indet. Q di cocaina; in CH e in NL trasportato, importato, fatto transitare e detenuto 2085.81 g cocaina, oltre a un pano per un’indet. Q di cocaina

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.279 72.2020.18

Lugano, 13 febbraio 2020/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 2

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 1

entrambi in carcerazione preventiva dal 21 maggio 2019 al 31 luglio 2019 (72 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 1. agosto 2019;

imputati, a norma dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,

nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________, nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di Olanda e di Austria,

a bordo del veicolo VW Touran targato (D)__________,

IM 2 quale conducente e IM 1 quale passeggero,

trasportato, importato, alienato e detenuto almeno 2'087.39 grammi lordi di cocaina,

sostanza previamente presa in consegna in Olanda da persone non meglio identificate e celata, sotto forma di 5 differenti pani, all’interno di un ricettacolo appositamente ricavato sotto il sedile del passeggero anteriore,

e meglio,

per avere, contestualmente al viaggio iniziato in Olanda e conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda

                               1.1.   in data 20.05.2019, detenuto, trasportato, importato ed alienato nella località austriaca di __________, un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti) per un imprecisato quantitativo di cocaina,

ad una persona non meglio identificata;

                               1.2.   in data 20.05.2019, detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale di Bregenz, provenendo dall’Austria, quattro pani di cocaina, per un peso di almeno 2'087.39 grammi lordi di cui

                            1.2.1.   in data 21.05.2019,

un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti), per un imprecisato quantitativo di cocaina, è stato alienato a __________ ad una persona non meglio identificata;

                            1.2.2.   in data 21.05.2019,

dopo aver lasciato la Svizzera presso un non meglio precisato valico doganale ed esservi rientrati, provenendo dall’Italia,

tre pani sono stati rinvenuti all’interno del ricettacolo presso il valico doganale di Chiasso-Brogeda, per complessivi 2'087.39 grammi netti (1° pano, con raffigurata la testa di una tigre, del peso di 599.94 grammi con purezza all’88.2 %; 2° pano, con raffigurato il logo “LV”, del peso di 994.28 grammi con purezza all’87.9% e 3° pano, con raffigurate delle non meglio precisate lettere, del peso di 491.59 grammi con purezza al 65.7 %),

sostanza stupefacente destinata all’alienazione, in parte a __________ (un pano) ed in parte a I-__________ (due pani) a persone non meglio identificate;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con il cpv. 1 lett. b) c) e d) e con l’art. 19 cpv. 4 LStup;

                                   2.   riciclaggio di denaro

per avere,

agendo in correità tra loro,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto,

sapendo o dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro commessa e così come descritta al punto 1

e meglio,

prendendo in consegna da ignote persone, in più occasioni, lungo il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda, laddove sono stati arrestati,

denaro contante per un importo complessivo di EUR 10’000.00, composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da cocaina,

con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di consegnarlo ad una persona non meglio identificata,

denaro celato all’interno dell’apposito ricettacolo ricavato all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiavano;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 305bis CP;

ed inoltre, imputati, a norma dell’atto d’accusa 18/2020 del 31 gennaio 2020, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

nell’ambito del traffico internazionale di stupefacenti di cui facevano parte per conto di una non meglio precisata organizzazione,

per avere,

agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,

in data 22.04.2019, ad __________ (F),

dopo essere partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver viaggiato a bordo di un non meglio precisato veicolo a motore messo loro a disposizione,

trasportato, importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad una persona non meglio identificata,

un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5 kg di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con il cpv. 1 lett. b) c) e d) nonché con l’art. 19 cpv. 4 LStup;

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

                                     -   l’imputato IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

                                     -   l'interprete per la lingua albanese __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39 alle ore 16:29.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

                                    I.   Il Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 nel senso che a IM 1 singolarmente è imputato anche il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale.

Le parti si dichiarano d’accordo e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Per quanto attiene al punto 1.1 dell’atto d’accusa, il Presidente chiede al PP se ha interpellato le autorità austriache in merito alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per tali fatti.

Il PP risponde negativamente.

Il Presidente comunica pertanto che il procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa è abbandonato per incompetenza della Corte, motivo per cui tali fatti non saranno oggetto di discussione né di decisione, fatta salva quella di abbandono. 

Chiede alle parti di prendere posizione.

Le parti si dichiarano d’accordo.

                                   II.   Il Presidente rileva inoltre la presenza di un’incongruenza tra i verbi indicati nel cappello del punto 1 (trasportato, importato, alienato e detenuto) e la frase indicata in fondo al punto 1.2.2, e meglio “sostanza stupefacente destinata all’alienazione, in parte a __________ (un pano) ed in parte a I-__________ (due pani) a persone non meglio identificate”.

Propone quindi alle parti di aggiungere l’azione di avere fatto transitare stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup, così come pure di modificare la citata frase di cui al punto 1.2.2 in “sostanza stupefacente destinata all’alienazione”, senza precisare il luogo di destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle indicazioni della pubblica accusa in tal senso.

Le parti si dichiarano d’accordo.

Sentiti:                       -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: gli imputati sono due dei tanti corrieri, manovalanza facilmente sacrificabile. Sono due coimputati con atteggiamenti processuali completamente diversi. IM 2 ha per lungo tempo contestato il suo coinvolgimento con la cocaina, addossando tutta la responsabilità a IM 1. Solo a verbale di confronto, alla fine, ha finalmente ammesso di essere stato a conoscenza del fatto che all’interno del veicolo vi era della cocaina. Il corpo di IM 2 era inoltre fortemente contaminato da cocaina al momento dell’arresto e il suo coimputato comunque lo chiamava in causa. IM 1 non ci dice solo cosa ha fatto lui con IM 2, ma l’8 luglio ci parla anche del viaggio di aprile 2019 con 1.5 kg di cocaina, ciò di cui IM 2 sarebbe stato al corrente. Queste sono le prime dichiarazioni dopo il momento dell’arresto. Tuttavia nel verbale successivo fa un passo indietro, facendo una doppia ritrattazione per i fatti di aprile, dicendo che IM 2 non sapeva che trasportavano cocaina e che non era 1.5 kg, ma un pano e mezzo, senza fornire dettagli sul peso di questo pano e mezzo, poi ridottosi a un pacchetto di fazzoletti e in fine a metà di un pacchetto di fazzoletti. Si può comprendere il gioco strategico al ribasso, rispettivamente il tentativo di aiutare IM 2, ma le sue ritrattazioni non sono credibili. L’8 luglio IM 1 ha parlato di 1.5 kg, quantitativo che trova conferma sotto diversi aspetti. Prima di tutto 1.5 kg vuol dire un pano e mezzo e uno grande la metà. Al momento dell’arresto aveva con sé 3 pani, uno da 1 kg e gli altri da mezzo kg e 600 grammi. Poi abbiamo la questione del denaro. Entrambi hanno sposato lo stesso progetto, hanno trasportato in più occasioni stupefacente e hanno trasportato denaro fortemente contaminato da cocaina. Chiede la conferma dei fatti indicati nell’atto d’accusa, tenendo conto della mancata competenza per i fatti austriaci.

Quanto alla commisurazione della pena, osserva che gli imputati hanno agito solo a scopo di facile lucro, con comportamento freddo e spregiudicato hanno attraversato mezza Europa noncuranti di poter essere scoperti in dogana. Non sono i classici due disperati con i quali spesso abbiamo a che fare. Dormivano in albergo, IM 2 aveva addirittura un lavoro che gli permetteva di vivere e IM 1 era proprietario di un immobile. La cocaina, inoltre, aveva una purezza estremamente elevata. La struttura chimica del kg di cocaina rinvenuta corrispondeva a quella sequestrata in altre inchieste, sono fornitori all’ingrosso. Erano sì due ingranaggi non di estrema importanza, ma hanno trafficato almeno 3.5 kg di cocaina, oltre a quella consegnata in Austria. Sapevano entrambi che se fossero stati arrestati sarebbero stati lontani da casa. Il loro atteggiamento di quest’oggi è sotto gli occhi di tutti, cambiamenti di versioni puramente strumentali. La loro colpa è soggettivamente molto grave e nessuna giustificazione può essere ritenuta.

Chiede pertanto che vengano condannati entrambi a una pena detentiva da espiare di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, nonché alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna per il riciclaggio e per IM 1 una multa di CHF 200.00 (duecento) per la contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e l’espulsione dalla Svizzera di entrambi per 10 (dieci) anni, non avendo alcun legame con la Svizzera;

                                     -   l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ci troviamo oggi in quest’aula per giudicare due uomini che si sono ritrovati in una brutta situazione spinti da problemi famigliari. IM 1 ha una famiglia composta da una moglie gravemente malata, i loro tre figli ancora minorenni, e dalla madre che vive con loro, anch’ella gravemente malata e paraplegica. Lui è dovuto emigrare in Germania, per guadagnare a sufficienza per pagare i debiti della famiglia, svolgendo l’attività di autista. Nel corso dei suoi soggiorni lavorativi la moglie si è ammalata ancora più gravemente e non sapeva più come far fronte alle spese mediche. Pensando alla possibilità che i figli potessero rimanere da soli, vedendo la madre in fin di vita, non ha resistito alla tentazione. Fino a quel giorno non aveva mai avuto a che fare con alcun tipo di stupefacente.

Venendo ai fatti, quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, IM 1 ha subito ammesso le sue responsabilità. A volte, è vero, si è ritrovato in una situazione che l’ha portato a fare confusione tra i due viaggi e soprattutto sui tragitti fatti, anche perché lui ha sempre solo seguito le indicazioni di altri. Solo alcuni punti non sono stati da lui ammessi e questo perché avrebbe messo in pericolo i suoi famigliari oppure perché non avrebbe mai avuto la possibilità di conoscere determinate informazioni, e meglio l’identità delle persone che l’hanno contattato, che gli davano le indicazioni che lui doveva rispettare alla lettera. La prova di questo è che ancora oggi lui non sa dove è passato nei suoi viaggi. Le persone che gli davano informazioni, come sempre, fanno da tramite con le reali menti di organizzazioni di questo tipo. Non avrebbe potuto comunicarne le generalità, soprattutto perché i suoi famigliari ne avrebbero subìte le conseguenze. Per quanto concerne la quantità e qualità dello stupefacente, IM 1 non ha mai potuto verificare tali informazioni, non ne aveva l’autorizzazione e non ha mai toccato lo stupefacente. Poteva unicamente prenderlo, disporlo nel ricettacolo, e consegnare, come ha fatto. Doveva solo seguire le indicazioni che gli venivano date. Anche per quanto riguarda i due piccoli pacchetti consegnati in Austria e a __________, egli non ha idea di quanto fosse lo stupefacente contenuto e quale fosse la qualità. L’unica cosa che ha potuto vedere era la dimensione del pacchetto, molto più piccolo del più piccolo sequestrato, paragonato a un pacchetto di fazzoletti. Gli hanno consegnato i pani di stupefacente e gli hanno detto dove portarli, egli ha potuto solo fare i confronti tra le misure dei pani, ma non ha potuto quantificarne il peso reale. Il quantitativo dei pacchetti piccoli non ha potuto essere nemmeno quantificato in termini inquirenti, e meglio dalla Polizia Scientifica.

Quanto ai fatti di cui al punto 2, la difesa rileva che IM 1 ha immediatamente comunicato l’origine e il destino del denaro, confermando che era stato raccolto, sempre su indicazioni dei mandanti nonché responsabili dell’organizzazione per la quale ha trasportato. Non risultano sulle banconote le impronte dattiloscopiche di IM 1.

IM 1 ha dichiarato in maniera chiara come si è svolto il viaggio di aprile. Egli non può accettare il quantitativo di stupefacente come descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo. I pani da lui trasportati erano pari a un pacchetto e mezzo di fazzoletti, e meglio un pacchetto era come quello consegnato a __________, mentre l’altro era grande la metà. Visto il paragone che ha fatto per rapporto ai pani sequestrati, è impossibile e soprattutto contrario al principio in dubio pro reo ritenere il quantitativo indicato nell’atto d’accusa. Anche in questo caso IM 1 non ha minimamente idea della qualità dello stupefacente, informazione che non è nota neppure agli inquirenti.

Venendo alla commisurazione della pena, a mente della difesa bisogna considerare l’atteggiamento di IM 1 nei confronti degli inquirenti. Già alla fine del primo interrogatorio del PP ha ammesso le sue colpe. Le contraddizioni sono spesso dovute alla confusione a causa della sua situazione famigliare. Ha ammesso le sue colpe ed è pronto a farsi carico delle sue responsabilità. Bisogna poi tenere conto del trascorso dell’imputato e della sua situazione famigliare. Tutti questi punti sono stati quelli che lo hanno portato ad agire in questo modo negativo. La paura di non poter aiutare la moglie nella cura della sua malattia e il rischio quindi di non riuscire a tutelare i suoi figli, l’hanno portato a essere pronto a tutto, anche a percorrere svariati chilometri per trasportare stupefacente. Doveva semplicemente ubbidire agli ordini impartiti. Se una pena deve essere inflitta, deve essere correlata al quantitativo effettivamente, e non ipoteticamente, trasportato, e meglio 2'085 grammi. Qualora la Corte ritenesse di riconoscere un quantitativo superiore, la difesa chiede di non superare i 3 (tre) anni di pena detentiva, da porre al beneficio della sospensione condizionale almeno parziale, che sarà l’unica possibilità per lui forse di riuscire ad arrivare a casa e vedere ancora sua moglie in vita e non lasciare soli i suoi figli;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, la difesa eccepisce che l’accusa non ha indicato nello specifico il quantitativo di cocaina. Osserva inoltre che il quantitativo sequestrato non era destinato alla Svizzera, cadendo pertanto l’accusa di infrazione aggravata. In via aggiuntiva, la competenza della Svizzera sarebbe passibile di essere contestata, posto che le autorità italiane non sono neppure state informate.

Respinge l’infrazione aggravata, posto che soggettivamente IM 2 non era a conoscenza del quantitativo e del tipo di droga trafficata. IM 1 ha più volte affermato che IM 2 non era stato portato a conoscenza né del quantitativo né della qualità della sostanza trasportata. Anche durante il verbale di confronto, IM 1 ha ribadito che IM 2 non ha assistito alla consegna dei panetti. IM 2 ha reso le medesime dichiarazioni di IM 1 in merito al momento in cui si sarebbe reso conto che trasportavano stupefacenti. IM 1 ha dichiarato di averglielo riferito prima di partire, ma che è possibile che non avesse capito. Non sono state rinvenute impronte di IM 2 sui panetti né sul denaro. IM 2, confrontato con gli accertamenti scientifici, ha dato una sua spiegazione per la contaminazione, affermando di essersi occupato di pulire l’abitacolo e che in alcune occasioni avrebbe dormito nella macchina. IM 1 avrebbe potuto coinvolgere IM 2 al fine di alleggerire la sua posizione, se così fosse realmente stato, ma ha sempre affermato che IM 2 era estraneo al progetto criminoso. Si conoscevano da un tempo relativamente breve e IM 2 conosceva IM 1 come un commerciante d’auto. I suoi viaggi in Europa si giustificano con la sua attività di compravendita di automobili. La colpa di IM 2 è stata quella di avere continuato a condurre l’auto di IM 1, nonostante avesse scoperto che trasportavano un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente. Egli non ha mai fatto parte del progetto criminoso nella sua organizzazione e messa in atto. Ha raggiunto IM 1 pagandosi da solo il viaggio di andata, è stato uno strumento. Anche dalle conversazioni di Whatsapp non è emerso un coinvolgimento diretto di IM 2 nel traffico di sostanze. I contatti con i mandanti li ha avuti IM 1. Sul cellulare di IM 2 sono state ritrovate delle foto, ma a tutto ciò è stata data una spiegazione confermata dallo stesso IM 1. In generale, la trasferta in Svizzera, al di là della parentesi di __________, è avvenuta solo di passaggio, con panetti destinati all’Italia. Entrambi si sono trovati esposti a una situazione di estremo rischio, senza peraltro beneficiare dei proventi.

Per quanto attiene al punto 2 dell’atto d’accusa, la difesa rileva che IM 2 non era a conoscenza, come da dichiarazioni anche di IM 1, del denaro all’interno del veicolo, e chiede pertanto il proscioglimento. Non vi sono impronte di IM 2 sulle banconote. IM 1 ha dichiarato di avere nascosto lui il denaro e che IM 2 non l’avrebbe visto. Il denaro doveva essere consegnato a una determinata persona a fine viaggio e non trattenuto da IM 1. IM 2 ha sempre linearmente sostenuto di non avere saputo nulla del denaro e null’altro emerge dall’inchiesta.

Quanto all’atto d’accusa aggiuntivo, anche IM 1 ha confermato l’estraneità di IM 2. IM 1 ha escluso senza esitazioni di alcuna sorta di voler tutelare IM 2, assumendosi individualmente la responsabilità di tali fatti. Non ha mai affermato che IM 2 fosse a conoscenza di questa operazione. IM 2 ha sempre dichiarato di avere unicamente accompagnato IM 1. IM 2 si aspettava di ritirare la macchina. Al fine di migliorare la propria posizione, IM 1 avrebbe potuto tranquillamente coinvolgere IM 2, ma così non è stato, anzi, IM 1 lo scagiona a più riprese. La difesa eccepisce comunque la ricostruzione dei fatti del PP, affermando che le indagini condotte non hanno permesso di ricostruire precisamente il quantitativo di stupefacente. Basandosi sulle dichiarazioni di IM 1, che rappresentano gli unici elementi a disposizione, non è possibile giungere a conclusioni univoche. Egli non ha più confermato la sua dichiarazioni iniziale secondo cui stava trasportando 1.5 kg di cocaina. IM 2 non ha rivestito un ruolo in questo episodio, né sapeva che si stessero trasportando sostanze, in specifico cocaina e il relativo quantitativo. Il principio in dubio pro reo deve trovare applicazione.

IM 2 non è un trafficante scafato, è una persona semplice, che si è trovata invischiata in una situazione più grande di lui. Non è mai stato dedito in passato ad attività delinquenziale. Lo sbaglio commesso è stato quello di proseguire il viaggio pur sapendo che trasportavano stupefacente, benché subendo la pressione del momento e non sapendo quale alternativa percorrere. IM 2 è una persona semplice, di umili origini, un ragazzo dedito alla sua attività, ai due genitori, entrambi purtroppo invalidi, alla moglie con cui sta da tempo costruendo un rapporto duraturo di coppia. Ha sempre provveduto al mantenimento dei genitori, oltre a prendersi cura di loro. All’età di 28 anni è riuscito a pianificare la propria vita basata su sani principi ed è sua intenzione proseguire su questa strada. Il suo rimpatrio è necessario soprattutto per i genitori e per riprendere la sua attività. In Ticino è sempre stato da solo, senza possibilità di contatto con i suoi parenti, e ciononostante si è dedicato a un’attività e si è iscritto a un corso di italiano, per integrarsi in Ticino in questi mesi. La condotta da lui tenuta in carcere può definirsi ineccepibile. IM 2 è disposto ad accettare l’espulsione. Chiede di tenere conto dell’incensuratezza dell’imputato. A giudizio della difesa, la colpa imputabile a IM 2 non è così grave come indicato dalla pubblica accusa. Chiede l’applicazione di una pena sensibilmente ridotta rispetto a quella richiesta dal PP, che sia complessivamente non superiore a 3 (tre) anni di detenzione, con sospensione parziale o totale, a dipendenza dell’entità della pena.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I)   Correzioni dell’atto d’accusa

                                   1.   Per quanto attiene alle correzioni dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 si rinvia al verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, a IM 1 singolarmente è stato imputato anche il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale.

                                   2.   Le parti hanno inoltre acconsentito ad aggiungere nel cappello del punto 1 l’azione di avere fatto transitare stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup, così come pure a modificare la frase finale di cui al punto 1.2.2 in “sostanza stupefacente destinata all’alienazione”, senza precisare il luogo di destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle indicazioni della pubblica accusa in tal senso.

                                   II)   Questione pregiudiziale

                                   3.   In entrata di dibattimento lo scrivente Presidente ha comunicato alle parti, che si sono dichiarate d’accordo, l’abbandono del procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa per incompetenza della Corte, non avendo la pubblica accusa interpellato le autorità austriache in merito alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per tali fatti.

                                   4.   Ai sensi del cpv. 4 dell’art. 19 LStup, infatti, è punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale è applicabile.

Questa disposizione costituisce una lex specialis che esclude l’applicazione delle regole generali del CP (DTF 116 IV 244 consid. 2 p. 247; DTF 126 IV 255 ocnsid. 4c p. 266).

Questa norma si rifà al principio della competenza “di sostituzione”. Essa consacra una regolamentazione situata tra l’universalità pura e la delega del perseguimento istituita dall’art. 85 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, la cui applicazione è esclusa quando le condizioni dell’art. 19 cpv. 4 LStup sono realizzate.

Il diritto svizzero, ad esclusione del diritto straniero, anche se più favorevole (cfr. la lex mitior riservata dall’art. 86 cpv. 2 AIMP), si applica quindi da solo. Queste particolarità guidano l’interpretazione dell’art. 19 cpv. 4 LStup (DTF 116 IV 244 consid. 3c p. 249; DTF 118 IV 416 consid. 2a).

Ai sensi di tale norma, i termini “e non è estradato” devono essere intesi come enuncianti il semplice fatto che l’autore non viene trasferito, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò non succede.

Il giudice deve pertanto assicurarsi, quando l’estradizione non è esclusa a priori, che la stessa non sarà richiesta (DTF 116 IV 244 ocnsid. 4a p. 250 s.). In altri termini, deve ottenere dall’altro Stato un nihil obstat all’esercizio da parte della Svizzera della sua competenza repressiva (DTF 116 IV 244 consid. 5b p. 252).

L’art. 19 cpv. 4 LStup non esige che il giudice svizzero stabilisca precisamente e separatamente quali atti menzionati dall’art. 19 cpv. 1 LStup sono stati commessi nello Stato straniero da cui è stato ottenuto il nihil obstat. I comportamenti presi in considerazione dall’art. 19 cpv. 1 LStup sono, in effetti, dei delitti di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 58 consid. 2 p. 60; DTF 118 IV 200 consid. 3f p. 305). Queste infrazioni sono, di principio, reputate commesse nel luogo in cui si è realizzato il comportamento astrattamente pericoloso, rispettivamente dove il comportamento illecito si è prodotto, ai sensi dell’art. 8 cifra 1 CP (STF 6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 12.1). Se i comportamenti menzionati dall’art. 19 cpv. 1 LStup sono eretti a infrazioni indipendenti (DTF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s.; DTF 118 IV 397 consid. 2c p. 400; DTF 106 IV 72 consid. 2b p. 73), costituiscono cionondimeno gli stadi successivi della stessa attività delittuosa. Si può quindi considerare che diversi comportamenti formano, per una data operazione, un complesso di fatti. Non è pertanto necessario ricercare per ciascuno degli atti costitutivi il luogo dove è stato commesso. È sufficiente determinare a quale Stato il complesso di fatti può essere ricollegato (STF 6S.99/2007 del 28 giugno 2007 consid. 5.2.1 e 5.2.2 e riferimenti ivi citati; DTF 137 IV 33 consid. 2.1.3; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale”, 2019).

                                  III)   Curriculum vitae e precedenti penali degli imputati

                                   a.   IM 1

                                   5.   Interrogato in merito alla sua situazione personale in corso d’inchiesta, IM 1 si è così espresso:

" …OMISSIS…”.

(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 10).

                                   6.   L’imputato è sconosciuto alla giustizia svizzera (AI 3), italiana (AI 15) e albanese (AI 54).

Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato:

" Andrò dalla mia famiglia e cercherò un lavoro. Mia moglie non sta bene, ha avuto un __________. Sono qui proprio perché volevo aiutare la mia famiglia e ho sbagliato. Voglio tornare in Albania, perché spero anche di trovare mia moglie ancora viva.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

                                  b.   IM 2

                                   7.   Dal canto suo, IM 2 si è così espresso in punto alla propria situazione personale:

" …OMISSIS…”.

(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 4).

                                   8.   L’imputato è sconosciuto alla giustizia svizzera (AI 2), italiana (AI 14) e germanica (AI 20).

Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, IM 2 ha così dichiarato:

" …OMISSIS...”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

                                 IV)   Circostanze dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

                                   9.   Gli imputati sono stati fermati il 22 maggio 2019 in entrata sul nostro territorio dal valico doganale di Brogeda a bordo di un veicolo VW Touran condotto da IM 2 e di proprietà di IM 1. Le verifiche esperite dalle Guardie di Confine hanno permesso di rivenire, in un ricettacolo ubicato sotto al sedile del passeggero, 3 panetti contenenti cocaina per un peso lordo di 2'302.00 grammi, unitamente a denaro contante per un totale di EUR 10'000.00. Una verifica più approfondita ha in seguito permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente 3 grammi lordi di sostanza stupefacente che IM 1 ha dichiarato essere destinata al proprio consumo personale (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 1).

                                10.   Interrogato successivamente al fermo, IM 1 ha affermato di essersi recato ad __________ il 17 maggio 2019 al fine di acquistare cocaina, la cui vendita gli avrebbe permesso di saldare diversi suoi debiti. Il 20 maggio 2019, dietro la corresponsione di EUR 44'000.00 avrebbe quindi ottenuto 2 kg di sostanza. L’imputato, unitamente al suo compagno di viaggio, sarebbe quindi ripartito verso Sud intenzionato a ritornare in Albania e giungendo in Svizzera per errore (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 4).

Nel corso del medesimo verbale, dopo aver leggermente modificato la propria versione affermando di essersi prestato a compiere il trasporto della cocaina da __________ a __________ per conto di una terza persona, IM 1 ha - in fine - ammesso che parte della cocaina, quantificabile in 1 kg, era destinata al mercato Svizzero (__________ o __________), mentre la rimanenza avrebbe dovuto essere portata in Italia (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 8-10).

L’imputato ha altresì affermato che IM 2 lo avrebbe raggiunto a __________ il precedente venerdì su sua richiesta (VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 9), aggiungendo, peraltro, che questi sarebbe stato all’oscuro della vicenda legata allo stupefacente (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 9).

IM 1 ha, peraltro, dichiarato di consumare sporadicamente cocaina, ovvero “una volta ogni due o tre settimane” (VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 4)

                                11.   Da parte sua, IM 2 ha sostenuto – in estrema sintesi – di essere giunto in Italia in aereo e di aver incontrato IM 1 il 15 maggio 2019 presso un autogrill di __________, raggiungendo in seguito con lui la Germania in auto, al fine di cercare veicoli usati da acquistare e poi rivendere in Albania. Egli si è, peraltro, dichiarato all’oscuro della presenza di stupefacente a bordo del veicolo (VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1)

                                12.   In accoglimento delle relative istanze 22 maggio 2019 (AI 10 e 11), con decisione del giorno successivo il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati fino al 21 agosto 2019 (AI 12 e 13). Dando seguito ad analoga richiesta formulata dagli imputati, entrambi sono stati autorizzati al passaggio al regime di espiazione anticipata della pena a fare tempo dal 1. agosto 2019 (AI 60 e 61).

                                13.   Con atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro ripetuto.

                                14.   In data 31 gennaio 2020 il PP ha emanato nei confronti degli imputati l’atto d’accusa aggiuntivo 18/2020, anch’esso concernente il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

                                  V)   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                15.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

                                16.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10 maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

                                 VI)   Fatti di cui all’atto d’accusa e all’atto d’accusa aggiuntivo

                                    i)   Punto 1 dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                17.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 e IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________, nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di Olanda e di Austria, a bordo del veicolo VW Touran targato (D) __________, IM 2 quale conducente e IM 1 quale passeggero, trasportato, importato, alienato e detenuto almeno 2'087.39 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente presa in consegna in Olanda da persone non meglio identificate e celata, sotto forma di 5 differenti pani, all’interno di un ricettacolo appositamente ricavato sotto il sedile del passeggero anteriore, e meglio, per avere, contestualmente al viaggio iniziato in Olanda e conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda.

                                  a)   Le dichiarazioni IM 1

                                18.   Interrogato dal PP il 22 maggio 2019, IM 1 ha sostanzialmente riconfermato le proprie dichiarazioni rese nel verbale di Polizia, precisando, tuttavia, che prima di giungere in Svizzera avrebbe dovuto consegnare parte della sostanza a __________, e meglio:

" avrei dovuto consegnare un chilogrammo di cocaina in Svizzera (__________ o __________) e la parte restante a __________. Per quanto riguarda la parte destinata alla Svizzera, la relativa destinazione è memorizzata nel navigatore. (….) Da __________ sono poi partito in direzione dell’Italia, passando dalla Francia. A causa di un errore, una volta in Italia, al posto di andare in direzione sud verso __________, ho proseguito verso nord, raggiungendo la Svizzera dove sono poi stato fermato in compagnia di IM 2. (…) la prima tappa del mio viaggio era __________, solamente in un secondo tempo avrei trasportato in Svizzera la parte restante della cocaina”

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2-3).

                                19.   L’imputato ha precisato che il proprio compenso per il trasporto sarebbe stato di EUR 2'000.00, di non aver dovuto versare nulla per la sostanza stupefacente e che è stata l’organizzazione per cui lavorava ad aver ricavato il ricettacolo nella vettura (VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2).

                                20.   IM 1 ha, peraltro, fornito una versione assai poco convincente in punto ai suoi movimenti, avendo egli affermato di essere entrato in Svizzera il 20 maggio 2019 a __________ per visionare un’automobile e, non avendo trovato il villaggio in cui questa si trovava, di essere ritornato in Francia per intraprendere la trasferta che lo avrebbe condotto a __________. Si dirà già sin d’ora che tale spiegazione risulta assai poco verosimile, posto che è oltremodo evidente che la via più corta ed economica (anche in ragione del costo dei caselli in Francia) per raggiungere __________ da __________ è rappresentata dalla A2 in territorio svizzero.

                                21.   L’imputato ha poi affermato che, fatta astrazione dal menzionato episodio di __________, l’ultima volta in cui sarebbe entrato in Svizzera risaliva a 2-3 anni orsono, affermando di non ricordare – a fronte della contestazione mossagli dall’interrogante – i transiti registrati il 16 maggio 2019 (entrata dal valico di Basilea, con transito a St. Prex in direzione di Ginevra), del 20 maggio 2019 (entrata dal valico di Diepoldsau) e del 21 maggio 2019 (uscita dal valico di Bardonnex). Giova rilevare che IM 1 si è poco dopo premurato di affermare che il 16 maggio 2019 aveva prestato l’automobile al fratello, il quale doveva andare ad acquistare vetture. A fronte dell’inverosimiglianza di tale allegazione, l’imputato ha poi affermato che:

" voglio ammettere che quel giorno (16.05) ero in auto con IM 2 e con mio fratello, abbiamo fatto questa entrata in Svizzera al fine di raggiungere l’Olanda”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 5).

                                22.   Dopo aver inizialmente affermato di non essere mai entrato in contatto con la cocaina celata nella vettura, prendendo atto degli esiti delle analisi da cui risultava un suo diretto contatto con la sostanza, l’imputato ha affermato che:

" (…) voglio spontaneamente dire che una volta nascosta la cocaina in auto, io l’ho toccata, mentre escludo che IM 2 l’abbia toccata”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 6).

                                23.   Ribadendo di essere consumatore occasionale di cocaina, l’imputato ha pure affermato che i 3 grammi di cocaina rinvenuti all’interno della vettura erano per il suo consumo (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 7).

                                24.   Interrogato dalla Polizia l’8 luglio 2019, IM 1 ha affermato di aver consumato cocaina circa 1 ora e ½ prima del fermo, precisando di assumere circa 1 grammo a settimana, ciò che non sarebbe però mai avvenuto in Svizzera (cfr. VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 4).

                                25.   In questo suo verbale, l’imputato ha ribadito che lo stupefacente sarebbe stato celato nel suo veicolo ad __________, sostanza che avrebbe poi toccato successivamente nell’intento di verificare cosa si apprestava a trasportare. L’imputato ha, peraltro, nuovamente sostenuto che:

" uno dei tre pani doveva essere consegnato a __________ mentre gli altri due dovevo consegnarli a __________”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 5).

                                26.   Confrontato al fatto che nel proprio navigatore risultava come destinazione un indirizzo a __________ e non a __________, l’imputato ha inizialmente affermato che:

" (…) non riesco a spiegarne il motivo. (…) da parte mia ho messo quell’indirizzo già impostato solo per avvicinarmi alla città di __________. (…) una volta arrivato in zona __________, avrei dovuto avvisare il mio arrivo e sarei a sua volta stato contattato per sapere l’indirizzo esatto in cui consegnare lo stupefacente”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 6).

Sempre in punto all’indirizzo registrato quale destinazione del navigatore, l’imputato, ha poi ripetuto che:

" non so spiegare il motivo della presenza dell’indirizzo”.

Salvo poi affermare che:

" (…) vorrei precisare che l’indirizzo di __________ è stato inserito da me ma su disposizioni di terze persone dell’organizzazione”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).

                                27.   Quanto al ruolo del coimputato, IM 1 ha dichiarato che:

" IM 2 sapeva del trasporto di stupefacente, non sapeva quale tipo di stupefacente, quanto e ne per chi era destinata, lui non aveva i contatti con nessuno. Lui doveva solo condurre il veicolo. Prima di partire ci eravamo accordati che per guidare lui avrebbe percepito la somma di EURO 500.-. Io per il trasporto avrei ricevuto la somma di EURO 2'000.- dall’organizzazione, di cui 1'500.- li avrei tenuti per me il resto come detto era destinato a IM 2”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).

                                28.   Relativamente ai propri spostamenti nel corso del mese di maggio, IM 1 li ha descritti così come risulta dalla mappa allegata al verbale (allegato C), modificando nuovamente le proprie dichiarazioni in punto alla destinazione inserita nel navigatore, affermando questa volta che:

" siamo entrati in Svizzera per errore, la destinazione che volevamo raggiungere era __________. A causa della mancanza di internet il navigatore sul cellulare non funzionava più e abbiamo seguito i cartelli stradali ma seguendo quelli sbagliati”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).

                                29.   Interrogato dal PP il 19 luglio 2019 IM 1 ha affermato che:

" in merito al viaggio di maggio, IM 2 ha saputo che stavamo trasportando stupefacente quando eravamo in Olanda, dopo che io ho inserito la sostanza stupefacente nel ricettacolo. IM 2 l’ha scoperto perché gliel’ho detto io prima di partire dall’Olanda con la cocaina nascosta nel ricettacolo. Quando io ho detto a IM 2 che c’era la cocaina celata nel ricettacolo, IM 2 mi ha detto che non aveva alternative per tornare a casa ed ha quindi accettato di fare il viaggio con me, anche perché io non avevo più la patente e mi serviva un autista. IM 2, per fungere da autista, avrebbe percepito EUR 500.00. Questo importo è stato pattuito dopo che io gli ho confidato che la cocaina era celata nel ricettacolo. IM 2 ha accettato quindi di fungere da autista. Anche se non avesse saputo della cocaina io gli avrei dato ugualmente gli EUR 500.00 in quanto avrebbe condotto il veicolo per me”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

                                30.   L’imputato ha quindi immediatamente cambiato versione, affermando che:

" (…) prima mi sono espresso male. Gli EUR 500.00 come compenso per il lavoro d’autista di IM 2 sono stati concordati prima della partenza dal mio domicilio a __________ verso l’Olanda. (…) IM 2 è partito dall’Albania in aereo, atterrando a __________ ed in seguito raggiungendomi in auto a __________, in quanto necessitavo di un autista. IM 2 sapeva che avrebbe ricevuto un compenso ma non gli avevo ancora detto quanto. IM 2 si è pagato da solo il costo del volo. Io non ho detto all’inizio ad IM 2 che doveva fungere da autista per il trasporto di cocaina, l’ha scoperto solo in Olanda ed accettato di condurre ugualmente il veicolo”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

                                31.   Invitato a prendere posizione in merito ai messaggi intercorsi con __________ ed estrapolati dal suo cellulare, l’imputato ha affermato che:

" mio fratello sapeva di questo traffico. (…) sostanzialmente faceva da intermediario”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

                                32.   IM 1 ha poi dichiarato che:

" se non sbaglio pepurush è la persona che avrei dovuto vedere a __________. Quelli dell’organizzazione mi avevano detto che avrei dovuto parlare con lui. Alla fine però con lui non ci siamo trovati. Quando parlo di __________ intendo Svizzera. In Svizzera avrei dovuto consegnare un pano di cocaina, e meglio a __________. Io quando sono partito dall’Olanda ho celato nel ricettacolo i 3 pani di cocaina rinvenuti al momento del fermo”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8).

                                33.   Dopo aver conferito con il proprio difensore a seguito della contestazione secondo cui avrebbe inviato a suo fratello la posizione google maps di un indirizzo nel Canton San Gallo, l’imputato ha affermato che:

" (…) voglio precisare che, oltre ai 3 panetti rinvenuti al momento del fermo, ve ne erano altri 2, più piccoli di quello che sono stati sequestrati. Non so dire quanta sostanza vi fosse al suo interno. Il panetto era grande con un pacchetto di fazzoletti. Non ricordo bene dove ho consegnato i 2 panetti. Uno l’ho consegnato a __________, ad una persona che mi ha indicato il mandante, mentre l’altro non so dire ma mi pare in Austria. IM 2 non ha assistito alla consegna. Lui mi ha aspettato fuori dalla macchina. Ad IM 2 avevo riferito che avrei dovuto incontrarmi con qualcuno, senza comunicargli però che avrei consegnato la cocaina. Per quanto concerne i nominativi di __________, __________, __________, …contestatimi io so chi sono ma non voglio fornire le generalità perché tempo per la mia incolumità”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8-9).

                                34.   L’imputato ha poi confermato di aver consegnato un piccolo panetto in Austria, dichiarando, così come già fatto nel verbale di Polizia, che la cocaina non doveva essere consegnata a __________, bensì che:

" Quando parla d’Italia si intende __________, luogo in cui avrei dovuto consegnare il panetto. Preciso che io non dovevo consegnare alcun panetto a __________, bensì a __________, mi sono mal espresso nei verbali precedenti in quanto per me __________ e __________ sono la stessa cosa essendo molto vicini”

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 9-10).

                                35.   IM 1 ha quindi aggiunto, riferendosi ad ulteriori messaggi da lui scambiati, che:

" questa conversazione verte sul trasporto e la consegna della cocaina. Come detto io ho consegnato 1 pano in Austria ed 1 in Svizzera, a __________. Quando parlo di 2 in Austria e 2 in Svizzera avrò fatto un errore tant’è che subito dopo parlo di “totale 2”. (…) Durante il viaggio io ricevevo le disposizioni del mandante che mi diceva man mano dove andare e chi incontrare. (…) quando sono partito dall’Olanda con i 5 panetti, sapevo unicamente che avrei dovuto consegnarne uno in Austria ed 1 a __________, mentre la destinazione degli altri 3 mi sarebbe stata comunicata man mano durante il viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 12).

                                36.   Confrontato al fatto che nei messaggi agli atti viene menzionato __________, l’imputato ha affermato che:

" quando il mandante parla di __________, se ben ricordo, intende che dovevo passare da __________ per potermi recare a __________, luogo in cui avrei dovuto consegnare un panetto. (…) gli altri 2 panetti li avrei dovuti portare a __________. Quando in questa conversazione parlo di prendere dei soldi a __________ intendo il denaro che avrei dovuto ricevere per la consegna della cocaina. (…) gli EUR 10'000.00 da me presi durante il viaggio non so dire a chi li avrei dovuti consegnare, non avevo ancora ricevuto disposizioni”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 18).

                                37.   Invitato a prendere posizione in merito ad ulteriori messaggi scambiati con quello che, asseritamente, sarebbe stato il suo mandante, l’imputato ha poi dichiarato che:

" a questo punto voglio ammettere che in realtà i mandanti sono 2. L’interlocutore di questa conversazione mi ha dato i 3 panetti sequestratimi, mentre una terza persona, di cui non voglio fornire le generalità, gli altri 2 panetti più piccoli. Questi ultimi 2 panetti piccoli mi sono stati consegnati sempre in Olanda e li ho consegnati uno in Austria ed 1 in Svizzera, a __________”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).

                                38.   Confrontato al fatto che in precedenza aveva già affermato di aver ricevuto 2 ulteriori pacchetti, consegnati in Svizzera e Austria, ma affermando che provenivano dal medesimo interlocutore, IM 1 ha affermato che:

" non so cosa dire, io in totale avevo 5 panetti come già dichiarato. È possibile che sto facendo confusione, era buio, pioveva, ero stanco… Confermo che avevo solo 5 panetti e basta. I mandanti però erano 2”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).

                                39.   L’imputato – con riferimento ad ulteriori messaggi – ha poi affermato di non sapere a cosa si riferisse menzionando __________, né cosa avrebbe dovuto fare ad __________ (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 24).

Dalla lettura degli atti emerge pure il seguente messaggio ricevuto il 21 maggio 2019 alle ore 19:15:

" però esci a __________”

(cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 24).

A fronte di tale riscontro l’imputato ha affermato che:

" (…) ero però diretto in Svizzera come indicato mi dal mandante il quale mi ha anche chiesto di uscire a __________. La sostanza avrei dovuto consegnarla a __________. L’indirizzo di __________ mi è stato mandato dal mandante”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25).

                                40.   IM 1 ha quindi voluto aggiungere che:

" a questo punto voglio dire che io ed IM 2 abbiamo una situazione economica molto difficile. L’operazione di mia moglie è costata EUR 2'000.00, mia mamma è __________ ed io avevo bisogno di soldi. Io non avrei dovuto chiedere ad IM 2 di fare l’autista visto dove siamo finiti. Voglio aggiungere che io IM 2 l’ho incontro in Albania verso febbraio/marzo 2019 e gli avevo detto che a maggio 2019 avrei dovuto consegnare la mia patente alle autorità germaniche. IM 2 sapeva che io mi occupavo anche di trasportare sostanze stupefacenti. Io glielo avevo detto. Quando l’ho chiamato chiedendomi di fare l’autista non gli ho detto direttamente che avrei trasportato della cocaina. Lui l’ha scoperto solo in Olanda quando io gliel’ho detto senza però specificare di quale sostanza si trattasse. (…) IM 2 non mi ha però visto né quando ho preso la cocaina, né quando l’ho inserita nel ricettacolo né tantomeno quando l’ho consegnata. Voglio inoltre aggiungere che io ho un debito con la banca per un prestito ipotecario di EUR 19'000.00. Se non saldo questo debito la casa verrà pignorata ed io, mia moglie, __________ figli e mia mamma non avremmo più un tetto. Ero disperato, senza lavoro, senza soldi e non sapevo più cosa fare per aiutare la mia famiglia”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25-26).

                                41.   In sede dibattimentale, l’imputato ha riconosciuto i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Olanda per prendere la droga, senza tuttavia essere in grado di indicare nel dettaglio il tragitto da lui percorso dall’Olanda al Ticino (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).

L’imputato ha confermato anche in aula di avere effettuato consegne in Austria e a __________, così come pure di avere complessivamente trasportato 5 panetti, di cui 3 sequestrati al momento dell’arresto, consegnatigli da 2 diversi fornitori (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Invitato ad esprimersi sulle dimensioni dei pacchetti di cocaina consegnati in Austria e a __________, l’uomo ha affermato:

" La metà della metà di quel panetto piccolo che mi hanno sequestrato. Non l’ho pesato, non so, perché era anche avvolto nella plastica.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere se confermasse che il coimputato sapeva della cocaina già in Olanda, l’imputato ha risposto:

" All’inizio lui non lo sapeva, ma durante il viaggio io gli ho detto che avevamo in macchina la droga.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla contestazione che in sede d’inchiesta aveva affermato che già prima della sua partenza dall’Albania il coimputato sapeva che lui trasportava cocaina, anche dopo essergli state rilette le sue dichiarazioni, IM 1 ha risposto:

" Sicuramente ci siamo capiti male. (…)

No, io chiedo scusa, ma sicuramente l’ha saputo dopo, in viaggio.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Invitato a spiegare chi avesse nascosto la droga in macchina ha risposto:

" Mi hanno detto di tornare a prendere la macchina dopo qualche minuto e quando sono tornato la droga era lì. (…)

L’ho trovata in macchina, ma poi l’ho nascosta io nel ricettacolo, come avevo già detto.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere se il coimputato fosse giunto in Olanda appositamente per fungere da suo autista per il trasporto di cocaina, IM 1 ha risposto negativamente, confermando, anche in aula, che il di lui compenso sarebbe stato di EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Con specifico riferimento alla destinazione dello stupefacente sequestrato al momento dell’arresto, l’imputato ha asserito che doveva essere portata a __________ e a __________ (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Invitato a spiegare perché in sede l’inchiesta avesse inizialmente indicato che la sostanza era destinata a __________ o __________ e che __________ era stato inserito nel navigatore unicamente per avvicinarmi a __________, affermando pure, nel suo primo verbale, che 1 kg era destinato al mercato svizzero in Svizzera, salvo poi ridurre a 1 panetto, IM 1 ha dichiarato:

" Io non conosco i posti, non conosco la Svizzera e non sapevo dove fosse __________. Forse avevo visto qualche cartellone con scritto __________ e quindi ho detto così. Forse non sono stato in grado di spiegarmi bene. Chiedo scusa.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Invitato a spiegare perché il messaggio da lui ricevuto indicasse di uscire a __________, ritenuto che l’uscita corretta per andare a __________ sarebbe stata – provenendo da Sud – quella di __________, ha affermato:

" Io non saprei, forse la persona che mi ha mandato il messaggio conosceva bene la strada, il posto.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Alla domanda a sapere, ritenuto che si trovavano già in Italia, quale senso avesse attraversare la dogana con oltre 2 kg di cocaina se soltanto 500 grammi fossero stati destinati al Ticino, l’imputato ha risposto:

" Io non lo so, mi hanno detto di andare a __________, forse perché era più vicino.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Ha poi aggiunto che a __________ avrebbe dovuto lasciare un panetto di cocaina (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Alla domanda a sapere se non si fosse chiesto come mai stesse attraversando la dogana con 3 panetti, di cui solo 1 doveva lasciarlo a __________ e gli altri 2 no, con il rischio di attraversare la dogana con un ingente quantitativo di cocaina, IM 1 ha risposto:

" 1 kg era da consegnare a __________, mentre gli altri per __________, mi hanno detto di fare così. Io non so niente.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

L’imputato ha affermato che gli sarebbe stato detto di consegnare a __________ durante il viaggio (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Invitato quindi nuovamente a spiegare come mai inizialmente alla Polizia aveva dichiarato che la droga era destinata a __________ e __________ e non __________, visto che lo sapeva già prima, ha dichiarato:

" Non lo so, io non so parlare bene, ho sbagliato, chiedo scusa. Ho detto la verità, una parte era per __________ e l’altra per __________.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Anche in aula, IM 1 ha confermato che per il trasporto della cocaina avrebbe percepito un guadagno di EUR 2'000.00, con i quali avrebbe dovuto pagare benzina, caselli, ecc. e pagare anche il mio coimputato (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Alla contestazione che in questo modo praticamente avrebbe fatto beneficenza, ha risposto:

" Lo so, ma io ero costretto, con mia moglie malata. Sto dicendo la verità, era veramente grave. Ho fatto questa cosa che non dovevo fare a causa della malattia di mia moglie, il mio avvocato ha la documentazione relativa all’operazione, ero molto confuso, era un caos completo. Voglio inoltre dire che non mi hanno dato speranze per mia moglie, non so quanto vivrà ancora.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

                                  b)   Le dichiarazioni di IM 2

                                42.   IM 2, verbalizzato il 22 maggio 2019 dal Magistrato, ha esordito annunciando di voler fare alcune precisazioni rispetto a quanto affermato in Polizia. In particolare, l’imputato ha spiegato di essere giunto in aereo da __________ a __________, dove sarebbe stato accolto dal fratello di IM 1, il quale l’avrebbe poi accompagnato in auto, passando dall’Austria, fino a casa del coimputato a __________, aggiungendo che:

" (…) siamo partiti io, IM 1 e __________ verso l’Olanda (…). il motivo del viaggio era da ricondursi al fatto che __________ aveva acquistato un camioncino Mercedes Sprinter ad __________. (…) Preciso che anche io avevo “riservato” una vettura vicino ad __________, e meglio una VW Touran automatica (…)”

(cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2).

L’imputato ha altresì ha affermato che il coimputato mentirebbe allorquando afferma di non sapere come egli sia giunto a __________, e meglio:

" lui lo sapeva che sono arrivato a __________ con il suo fratello. È stato lui a pregarmi di andare su in quanto gli avrebbero ritirato la patente ed io avrei dovuto guidare il suo veicolo”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

                                43.   Dopo aver affermato di essere partito dall’Albania unicamente per fungere da autista al coimputato, confrontato al fatto che ciò non aderiva a quanto precedentemente affermato, ovvero che il motivo del viaggio era quello di acquistare una vettura in Olanda, l’imputato ha affermato che:

" mi sono espresso male all’inizio di questo verbale. Unicamente in un secondo tempo mi sono interessato all’acquisto di una vettura. Il motivo del viaggio era unicamente quello di fungere da autista (…)”

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

                                44.   Prendendo atto dei transiti attraverso i valichi, già contestati a IM 1, l’imputato ha voluto precisare le proprie precedenti dichiarazioni, aggiungendo che:

" da __________ siamo andati dapprima a __________, per vedere una vettura il 16 maggio 2019 e poi ci siamo recati in Olanda. Ecco perché vi risulta l’entrata del 16.05.2019. Per il 20 maggio confermo che siamo entrati in Svizzera anche se non ricordo da dove ma mi sembra in zona __________”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

                                45.   Confrontato al fatto che, in precedenza, aveva affermato di aver raggiunto l’Olanda direttamente da __________, IM 2 ha nuovamente sostenuto di essersi espresso male (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 4).

                                46.   Come nel suo precedente verbale, l’imputato si è dichiarato ignaro del fatto che sulla vettura vi fosse della cocaina (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5).

                                47.   Quanto agli esiti delle analisi da cui risulta una sua contaminazione al menzionato stupefacente, IM 2 ha affermato che:

" io non so cosa dire. Non consumo sostanze stupefacenti e non le ho mai toccate. Non so spiegarmi i risultati delle analisi. L’abitacolo della vettura era in uno stato pessimo. (…) È possibile che io abbia toccato, guidando e dormendo nel veicolo, degli oggetti contaminati”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 6).

                                48.   Interrogato dalla Polizia il 9 luglio 2019 l’imputato ha ribadito di essere totalmente estraneo al trasporto di stupefacente, asserendo che:

" non mi immaginavo minimamente che __________ e IM 1 fossero trafficanti di cocaina, sapevo che loro si occupavano di compra vendita di autoveicoli. (…) mi era stato chiesto di fargli da autista per qualche giorno con un compenso di Euro 500.-“.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 5).

                                49.   IM 2 ha affermato di aver visto il coimputato incontrare una persona a __________ che gli avrebbe consegnato una scheda SIM. Interrogato a sapere per quale motivo le tappe del viaggio venissero fornite man mano, l’imputato non ha saputo rispondere (cfr. VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7)

L’imputato ha poi aggiunto che:

" se avessi saputo che erano implicati nel traffico di stupefacente non mi sarei mai messo a disposizione per fargli da autista. Ho creduto al fratello __________ quando mi aveva chiesto di fare da autista a IM 1, mi sono fidato di lui perché lo conosco da tanto tempo e posso dire che è una brava persona”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7).

                                50.   Confrontato alle dichiarazioni del coimputato secondo cui, riferendosi al trasporto del mese di maggio, IM 2 sapeva che si trattava di stupefacente, questi ha dichiarato che:

" non è assolutamente vero. (…) secondo me non sta bene di cervello, probabilmente vuole alleggerire la sua posizione”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 9).

                                51.   In occasione del confronto con il coimputato, prendendo atto delle dichiarazioni nel frattempo rilasciate da quest’ultimo, IM 2 ha affermato che:

" io ho capito, quando siamo partiti dall’Olanda, che stavamo trasportando delle “cose”. È stato IM 1 a dirmi che trasportavamo delle “cose” senza dirmi però cosa consistesse. Dopo 1 ora o 2 dalla partenza dall’Olanda, IM 1 mi ha comunicato che stavamo trasportando sostanza stupefacente. Io quando l’ho saputo non avevo altre possibilità per tornare a casa ed ho dovuto continuare il viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

                                52.   Si dirà, al proposito, che IM 1 ha ribadito di aver comunicato al coimputato, prima della partenza, che stavano trasportando stupefacenti, pur osservando che IM 2 potrebbe non aver capito quel che gli aveva detto (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

                                53.   IM 2 ha altresì affermato di non ricordare che in Albania il coimputato gli avesse detto che si occupava del trasporto di stupefacenti, aggiungendo “io lo conoscevo come commerciante d’auto” (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

Anche in questo caso, IM 1 ha ribadito di aver accennato che un conoscente gli aveva proposto di trasportare stupefacente e di aver accettato, comunicazione che non avrebbe provocato alcuna reazione da parte di IM 2 (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 5).

                                54.   IM 2 ha altresì affermato di non aver assistito, lungo il tragitto che ha portato i coimputati dall’Olanda fino al Ticino, via __________ e Austria, a nessuna consegna di stupefacente né percezioni di denaro (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 6).

Peraltro, prendendo posizione in merito alle fotografie rinvenute sul proprio cellulare, IM 2 ha riferito che sarebbero state scattate dal coimputato, il quale ha, da parte sua, confermato tale versione (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 6).

                                55.   IM 2 ha, in fine, affermato che avrebbe percepito EUR 500.00 per il suo ruolo di autista, ribadendo di non aver saputo della presenza di EUR 10'000.00 (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 7)

                                56.   Interrogato in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha ribadito di avere saputo solo dopo due ore che erano in viaggio che stavano trasportando stupefacente, senza tuttavia sapere che tipo di stupefacente fosse, né conoscerne la quantità (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Sul motivo per cui si trovava in auto con il coimputato, IM 2 in aula IM 2 si è espresso come segue:

" Come ho già detto, lui mi aveva detto che saremmo andati a prendere una macchina per il fratello e aveva bisogno di qualcuno che guidasse la macchina al rientro, siccome lui non aveva la patente. Suo fratello aveva trovato questa macchina in Olanda e poi bisognava targarla. Era venerdì e non si poteva targarla, ci siamo quindi detto che avremmo aspettato due giorni e lunedì siamo ripartiti con la targa.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Alla domanda a sapere se confermasse il tragitto percorso per giungere in Ticino dopo essere partiti dall’Olanda e descritto dal suo coimputato, ha risposto:

" Io esattamente i posti e le strade non li conosco, seguivo il navigatore, in cui era già inserita la destinazione. Era la prima volta che passavo in questi paesi.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

IM 2 ha spiegato di non essere sceso dall’auto, una volta accortosi del fatto che trasportavano stupefacente, siccome erano sempre in autostrada e lui non conosceva né i luoghi né la lingua (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Alla domanda a sapere se in Albania il coimputato gli avesse riferito di occuparsi del trasporto di stupefacenti, ha risposto negativamente (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Medesima risposta ha dato alla domanda a sapere se in Austria e/o a __________ avesse assistito alla consegna dei pacchetti menzionati dal suo coimputato, precisando che:

" Mi ha lasciato in un posto dove vi erano delle macchine in vendita e io sono andato a vedere le macchine. Non ho nemmeno visto che toglieva qualcosa da sotto il sedile.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Anche in aula, IM 2 ha in fine affermato di non avere saputo che avrebbe ricevuto un compenso per il viaggio, affermando che sarebbe stato IM 1 a dirgli, in seguito, che gli avrebbe dato EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

                                   c.   Riscontri oggettivi

                                57.   Le analisi esperite su un pano di cocaina hanno permesso di isolare tracce biologiche riconducibili a IM 1 (cfr. AI 50).

                                58.   Lo stupefacente è risultato avere un peso netto complessivo pari a 2'087.39 grammi, con grado di purezza compreso tra 65.7 e 88.2% (VI PG 8.07.2019, allegato 6 ad AI 64).

                                59.   I prelevamenti effettuati sul palmo e tra le dita della mano destra di IM 2 presentano tracce di cocaina (allegato 15 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 64).

                                   ii)   Punto 2 dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di riciclaggio di denaro

                                60.   L’atto d’accusa imputa a IM 1 e IM 2 il reato di riciclaggio di denaro per avere, agendo in correità tra loro, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro commessa e così come descritta al punto 1, e meglio, prendendo in consegna da ignote persone, in più occasioni, lungo il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda, laddove sono stati arrestati, denaro contante per un importo complessivo di EUR 10’000.00, composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da cocaina, con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di consegnarlo ad una persona non meglio identificata, denaro celato all’interno dell’apposito ricettacolo ricavato all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiavano.

                                61.   IM 1, su questo aspetto, ha avuto modo di dichiarare, nel suo primo verbale, che:

" sono stati nascosti sempre in Olanda assieme alla cocaina e dovevo portarli a __________”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 8).

                                62.   In occasione di un successivo verbale, riferendosi al denaro sequestrato, l’imputato ha affermato di averlo ricevuto in due tranches, una vicino a __________ ed una in Austria, da parte di persone incontrate su indicazioni del suo mandante. In particolare, a corrispondergli la somma ricevuta a __________ sarebbe stato un personaggio cui l’imputato aveva consegnato cocaina (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 15).

Ancora nel verbale di confronto, l’imputato ha ribadito che:

" come indicato gli EUR 10'000.00 mi sono stati consegnati da più persone nel corso del viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 7).

                                63.   Anche in aula, IM 1 ha riconosciuto i fatti descritti al punto 2 dell’atto d’accusa (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Invitato a indicare la provenienza del denaro che stava trasportando ha affermato:

" Io non saprei, in Austria e a __________, dove ho consegnato i panetti, mi hanno lasciato i soldi in macchina e poi io li nascondevo nel ricettacolo.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Se in corso d’inchiesta aveva affermato che tale denaro doveva essere consegnato a __________, in aula l’imputato non ha saputo dire nulla in punto alla destinazione che avrebbero dovuto avere i EUR 10'000.00 (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Alla domanda a sapere se il coimputato fosse a conoscenza del trasporto di valuta, ha continuato, anche in aula, a dare risposta negativa (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

                                64.   Da parte sua, IM 2, nel corso dell’intera inchiesta si è dichiarato inconsapevole del fatto che all’interno della vettura vi fosse del denaro (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5; VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 7), ciò che ha ribadito in occasione dell’interrogatorio dibattimentale (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

                                  iii)   Imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa aggiuntivo 18/2020 del 31 gennaio 2020

                                65.   La pubblica accusa imputa a IM 1 e IM 2 il reato sopra menzionato per avere, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati, in data 22.04.2019, ad __________ (F), dopo essere partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver viaggiato a bordo di un non meglio precisato veicolo a motore messo loro a disposizione, trasportato, importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad una persona non meglio identificata, un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5 kg di cocaina.

                                   a.   Le dichiarazioni di IM 1

                                66.   Va detto che già in occasione del verbale 8 luglio 2019, IM 1 ha riferito di un primo viaggio effettuato nel corso del mese di aprile 2019, e meglio:

" si ne ho fatto ancora uno nel corso del mese di aprile 2019 insieme a IM 2”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).

                                67.   Invitato a fare chiarezza sui suoi movimenti in data 21 aprile 2019, ritenuto che sul cellulare di IM 2 è stata rinvenuta una fotografia di un biglietto di viaggio a nome di entrambi gli imputati con partenza __________ e destinazione __________, nonché un video in cui è ritratto il coimputato a bordo di un veicolo VW Touran con targhe germaniche, IM 1 ha affermato che:

" ci siamo recati in Olanda dove abbiamo recuperato lo stupefacente io e IM 2, ricordo che si trattava di un pano e mezzo di cocaina per circa 1.5 kg totali. In seguito, sempre su disposizioni ricevute dall’organizzazione, abbiamo consegnato lo stupefacente in Francia. Dopodiché con IM 2 ci siamo recati in Germania a bordo del mio veicolo dove io mi sono fermato al mio domicilio mentre IM 2 ha proseguito fino in Albania recuperando un altro veicolo VW di colore nero”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 9).

                                68.   Interrogato dal PP il 19 luglio 2019, l’imputato ha in ingresso di verbale affermato che:

" (…) voglio fare alcune precisazioni in merito al viaggio di aprile. IM 2 mi ha accompagnato come passeggero. Guidavo io il veicolo. IM 2 non sapeva che io stavo trasportando sostanza stupefacente. Preciso inoltre che non so dire il quantitativo che io trasportavo. Nel mio ultimo verbale mi sono espresso male: io volevo dire che trasportavo un pano e mezzo ma non corrisponde al vero che il quantitativo ammontava a 1.5 kg di cocaina”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

                                69.   Interrogato nuovamente il 20 gennaio 2020, IM 1 ha dichiarato che:

" (…) ad aprile 2019 ho trasportato dall’Olanda alla Francia 1 panetto e mezzo di cocaina. Durante questo viaggio mi trovavo in compagnia di IM 2 il quale non era al corrente del nostro trasporto. Lui si trovava in Germania in quanto ha acquistato una vettura su suolo germanico. Egli mi ha semplicemente accompagnato per farmi un favore, per farmi compagnia, ignorando quanto stesse succedendo. Mi assumo integralmente ed individualmente la responsabilità di questi fatti”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 2).

L’uomo ha quindi aggiunto che:

" nel corso del mio verbale dell’8.07.2019 dove ho dichiarato che IM 2 sapeva che stavo trasportando cocaina non so perché l’abbia fatto. La verità è questa qua non sto coprendo nessuno”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).

                                70.   Relativamente al peso dello stupefacente trasportato, l’imputato si è così espresso:

" non so dire quanto era il peso della cocaina trasportata ma posso dire che il fornitore/mandante non era lo stesso di una delle due forniture di maggio 2019. Il pano era grande come un pacchetto di fazzoletti, ed il mezzo, come una metà pacchetto. Dalla Germania ci siamo recati in Olanda in bus (__________), è stata consegnata la cocaina e poi abbiamo proseguito il viaggio fino ad arrivare ad una località in Francia di cui non ricordo il nome dove è avvenuta la consegna. La località si trova, se non erro, a poca distanza di dove ho fatto la consegna in maggio 2019. (…) ho solo consegnato la cocaina senza ricevere nulla. Abbiamo poi alloggiato in un hotel di cui non ricordo il nome. Il giorno seguente io ed IM 2 siamo tornati in Germania”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).

                                71.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha riconosciuto i fatti descritti nell’atto d’accusa aggiuntivo, affermando tuttavia di non saper specificare il quantitativo trafficato, modificando nuovamente le già diverse versioni rese in corso d’inchiesta, e meglio:

" Io non saprei, perché erano pacchi piccoli come un pacchetto di fazzoletti, magari si trattava di una prova, era comunque poca. Rispetto a quelli che mi hanno sequestrato al momento dell’arresto erano molto più piccoli. Erano grandi la metà di quello più piccolo che mi è stato sequestrato, potevano essere 10 o 20 grammi. Era più o meno un pacchetto di fazzoletti, ma non era pieno.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Alla contestazione che il pacchetto più piccolo sequestrato pesa circa 490 grammi, non potendo quindi trattarsi di 10 o 20 grammi, ha risposto che “Allora era la metà della metà” (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Con specifico riferimento al suo guadagno, ha riferito che, non trattandosi di una grande quantità, avrebbe percepito EUR 1'000.00, con i quali avrebbe anche dovuto sopportare io le spese del viaggio (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Alla domanda a sapere se IM 2 sapesse che stavano trasportando stupefacente, ha risposto negativamente (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Invitato a spiegare per quale motivo avesse inizialmente affermato che il coimputato sapeva che trasportavano cocaina, salvo poi ritrattare tale indicazione, IM 1 ha in fine affermato:

" Forse mi sono confuso con le date, tra aprile e maggio. Lui è venuto solo per accompagnarmi.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

                                  b.   Le dichiarazioni di IM 2

                                72.   Dal canto suo, IM 2, su questo tema ha dichiarato, in corso d’inchiesta, che:

" non ricordo esattamente la data, posso dire che nel corso del mese di aprile mi trovavo in Germania per l’acquisto del veicolo VW Golf Plus che era mia intenzione portare in Albania. Ho raggiunto la Germania in aereo in compagnia del fratello di IM 1 soprannominato “__________” e altri due autisti. In Germania ho incontrato IM 1 e lui mi ha chiesto di accompagnarlo sino in Olanda per prendere la VW Touran che stava utilizzando il fratello “__________”, il quale a sua volta aveva acquistato un camioncino e noi dovevamo riportare il veicolo VW Touran in Germania. A quel tempo IM 1 era ancora in possesso della licenza di condurre, mi aveva chiesto di accompagnarlo per avere un po’ di compagnia durante il viaggio. Ricordo che raggiunta l’Olanda abbiamo guidato transitando per il Belgio, la Francia per ritornare in Germania a __________”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 8).

Il medesimo imputato ha altresì confermato che nell’ambito del viaggio del mese di aprile erano giunti a ridosso del confine tra Svizzera e Francia, nelle vicinanze di __________. IM 2 ha comunque negato che quella trasferta fosse finalizzata al trasporto di stupefacenti (cfr. VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 9).

E ancora:

" confermo l’itinerario di viaggio effettuato in compagnia di IM 1 a bordo del suo veicolo VW Touran, ripeto che io non sapevo nulla sul trasporto di cocaina come da lui dichiarato. Una volta arrivato in Francia, IM 1 mi ha chiesto di scendere dal veicolo perché doveva incontrare una persona. Sono rimasto per circa 10 minuti da solo dove ho anche effettuato un video con il cellulare. (…) io non ho nulla a che fare con le attività illecite effettuate da IM 1 e __________”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 10).

                                73.   Gli imputati sono stati sottoposti a confronto il 20 gennaio 2020. Confrontato alla (nuova) versione fornita dal coimputato in occasione del verbale del medesimo giorno, IM 2 ha dichiarato che:

" confermo quanto dichiarato per i fatti di aprile, ovvero la mia estraneità. (…) io mi trovavo in aprile in Germania perché dovevo comprare una Golf. Ho poi accompagnato IM 1 su sua richiesta per fargli compagnia, mentre aspettavo che la Golf in questione fosse disponibile per portarla in Albania. Ribadisco che io non sapevo che IM 1 stesse trasportando della cocaina. Non so dire perché in una prima occasione IM 1 abbia dichiarato che io fossi al corrente che stesse trasportando cocaina. Io non avrei mai pensato che potesse trasportare cocaina (…)”.

(VI PP 20.01.2020, AI 10 inc 2019.4917, p. 3).

                                74.   Anche in occasione del pubblico dibattimento, IM 2 ha continuato a contestare i fatti descritti nell’atto d’accusa aggiuntivo (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Invitato a spiegare il motivo del viaggio effettuato nel mese di aprile 2019, ha così dichiarato:

" Eravamo in Germania, avevo ordinato una Golf. In Germania c’era una festa e quindi non potevamo targare la macchina. IM 1 mi ha detto che aveva una macchina in Olanda. Siamo quindi andati in bus dalla Germania all’Olanda. (…)

Siccome dovevamo aspettare due o tre giorni per fare le targhe, ho deciso di accompagnare IM 1. Io non sapevo quanto sarebbe stato lungo il viaggio.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 9).

                                 iv)   Imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                75.   In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha ammesso che il quantitativo di 1.58 grammi di cocaina rinvenuto all’interno di un sacchetto era destinato al suo consumo personale, affermando di avere consumato qualche grammo ogni tanto, ma mai in Svizzera (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 9).

                                VII)   Considerazioni della Corte

                                76.   Per quanto attiene ai fatti di cui all’atto d’accusa principale inerente 2'087.39 grammi di cocaina con purezza assai elevata (fino all’88.2%), IM 1 è, sostanzialmente, reo confesso.

Come sopra evidenziato, egli ha ammesso di essersi recato in Olanda al fine di prendere in consegna cocaina, trasportata poi attraverso diversi Paesi europei, procedendo alla consegna di un panetto in Austria, un ulteriore panetto a __________ e venendo trovato in possesso di tre panetti rimanenti allorquando ha attraversato il confine a __________.

La Corte non può tuttavia nascondere le proprie perplessità in merito al tragitto descritto dall’imputato. Non v’è del resto motivo di argomentare particolarmente che i continui attraversamenti di frontiera mal si conciliano con il fatto che essi trasportavano un importante quantitativo di cocaina. In tal senso, neppure è chiaro perché – a fronte delle migliaia di chilometri percorsi inutilmente – i due non si siano previamente recati a __________ a consegnare 2/3 della cocaina, entrando quindi in Ticino con un unico panetto.

In merito a quest’ultimo aspetto, si dirà che pure la spiegazione secondo cui un unico panetto era destinato a __________, mentre due avrebbero dovuto essere consegnati a __________, è pure tutt’altro che convincente.

In primo luogo, come testé indicato, l’attraversamento del valico doganale di __________ con sostanza in ampia misura destinata all’Italia (dove già si trovava) non appare credibile a fronte del rischio (poi realizzatosi) di essere fermati.

In secondo luogo, occorre porre mente al fatto che IM 1, nelle prime battute dell’inchiesta, aveva affermato che la sostanza era destinata a __________ o __________ e che __________ era stato inserito nel navigatore unicamente per avvicinarsi alla città sul __________. Si ricorderà poi che i mandanti dell’imputato hanno trasmesso un messaggio con l’indicazione di uscire a __________, ciò che certamente non suffraga la versione secondo cui la destinazione era __________, posto che provenendo da Sud l’uscita corretta sarebbe stata quella di __________.

Per quanto attiene al panetto consegnato a __________, malgrado le indicazioni fornite in aula che permetterebbero di stimarne il peso, si dirà che il suo quantitativo è stato ritenuto essere indeterminato.

                                77.   Sempre per quanto concerne IM 1, la Corte ha ritenuto, con riferimento al viaggio del mese di aprile 2019 – oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo – che anche in questo caso egli è reo confesso.

Anche in questo caso, le indicazioni da egli fornite permetterebbero di giungere a quantificarne il peso, il quale doveva giocoforza giustificare il fatto di intraprendere un lungo viaggio dall’Olanda alla Francia. Tuttavia, al fine di non cadere in arbitrio, la Corte ha ritenuto unicamente un quantitativo indeterminato.

                                78.   In merito alla posizione di IM 2 si impone di rilevare che il procedimento, per quanto lo concerne, è indiziario.

La Corte ha quindi proceduto a valutare la credibilità dell’imputato, il quale ha dapprima negato recisamente di aver avuto la benché minima consapevolezza del fatto che lo scopo del viaggio fosse illecito, salvo poi affermare di aver compreso, già in Olanda, di averne preso contezza, per poi dichiarare in sede dibattimentale che ciò sarebbe avvenuto dopo la partenza.

Al di là di tale evidente contraddizione, pesano sulla posizione dell’imputato le seguenti considerazioni.

In primo luogo, non si comprende perché, dopo aver constatato che qualcosa non andava, egli non abbia chiesto maggiori lumi e/o arrestato immediatamente la vettura facendo rientro in Patria. Al contrario, IM 2 ha proseguito a condurre la vettura effettuando un lunghissimo viaggio attraverso l’Europa.

In secondo luogo, non è credibile che egli, durante le tappe di consegna dello stupefacente non si fosse reso conto di cosa stava accadendo.

In terzo luogo, le modalità in cui si è incontrato con il coimputato – circostanza sulla quale egli ha, peraltro, in prima battuta mentito – sono quanto mai significative. Non si comprende infatti perché egli sia giunto a __________ in aereo per poi recarsi in auto fino a __________, se non perché – con ogni verosimiglianza –  doveva prendere possesso della vettura munita di ricettacolo. In caso contrario, IM 2 avrebbe evidentemente potuto volare direttamente su __________ o una città più vicina.

In quarto luogo, giova ricordare che egli è risultato essere contaminato da cocaina.

In fine, si porrà mente al fatto che IM 1 ha reiteratamente dichiarato – anche a confronto – che IM 2 sapeva del trasporto di cocaina, così come pure che era a conoscenza già da prima che egli svolgeva tale attività.

Ciò risulta, del resto, del tutto logico, se si considera che egli – asseritamente in possesso di un buon lavoro – lo avrebbe lasciato al fine di fungere da autista per un compenso (EUR 500.00) che neppure si concilia con l’attività da svolgere.

                                79.   Per quanto concerne il viaggio di aprile 2019, valgono sostanzialmente le medesime considerazioni. Non appare infatti logico che egli si sia prestato ad accompagnare in un viaggio tanto lungo il coimputato senza sapere cosa egli stesse facendo. Soprattutto, si ricorderà che IM 1 ha avuto modo di affermare che IM 2 già allora era consapevole del fatto che stavano trasportando stupefacente.

                                80.   Con ogni evidenza, anche per quanto lo concerne, le consegne del mese di aprile e quella del mese di maggio a __________ sono state ritenute essere di quantità indeterminata.

                                81.   Dal punto di vista fattuale, risulta incontestabile che a bordo del veicolo su cui circolavano gli imputati vi era del denaro che IM 1 ha dichiarato provenire direttamente dai suoi fornitori di cocaina, rispettivamente, dalle persone cui lungo il tragitto ha consegnato lo stupefacente.

Ne discende che quanto indicato nell’atto d’accusa merita, da questo profilo, protezione.

                               VIII)   In diritto

                                83.   L’art. 19 cpv. 1 LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro trasporta, importa, detiene o aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

                                84.   Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di trasportare, importare, detenere o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

                                85.   Ai sensi dell’art. 19a LStup è punito con la multa chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti.

                                86.   Nel caso concreto, non v’è da argomentare che già soltanto gli oltre 2 kg di sostanza stupefacente con purezza compresa tra il 65.7 e l’88.2% supera – e di molto – i 18 grammi di sostanza pura richiesti per la realizzazione dell’infrazione all’art. 19 LStup nella sua forma aggravata. A ciò occorre poi aggiungere il quantitativo indeterminato derivante dal panetto e mezzo trasportato nell’aprile 2019 e dell’ulteriore panetto consegnato a _______.

Unicamente, come osservato in ingresso, 1.58 grammi sono da ritenersi costitutivi di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, posto che si tratta di un quantitativo che IM 1 ha dichiarato avere posseduto per il proprio consumo personale.

Ne discende che l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa aggiuntivo è stata confermata in ragione di 2'085.80 grammi oltre ad un quantitativo indeterminato.

                                87.   Si dirà già sin d’ora che pure è stata confermata l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti a carico di IM 1 per il menzionato possesso di 1.58 grammi di cocaina aggiunta in occasione del pubblico dibattimento.

                                88.   Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid. 4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013 consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif. ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p. 523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è, infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.).

                                89.   Nel caso concreto, appare evidente che il trasporto di contanti dall’Olanda all’Italia è un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o confisca del denaro. Analogamente, ritenuto il contesto in cui i fatti hanno avuto luogo, pure accertato è il fatto che la somma sequestrata è provento di un crimine, segnatamente il traffico di stupefacenti di cui gli imputati si sono resi protagonisti.

Ciò detto, per quanto attiene a IM 1, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato risultano essere realizzati, posto che egli sapeva perfettamente che si trattava di una somma intrinsecamente legata al traffico di stupefacenti di cui era protagonista.

Ne consegue che, per quanto lo concerne, l’imputazione è stata confermata.

                                90.   Per contro, per quanto attiene a IM 2, nulla agli atti permette di concludere che egli fosse consapevole del fatto che stavano trasportando pure del denaro. Ritenuto il suo ruolo di autista, egli non doveva, del resto, essere giocoforza informato su tale circostanza. Ne consegue che, in assenza degli elementi soggettivi del reato, egli è stato prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro.

                                 IX)   Commisurazione della pena

                                91.   Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai s

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