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Ticino Tribunale penale cantonale 10.12.2019 72.2019.248

10 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·7,723 mots·~39 min·2

Résumé

Infrazione aggravata alla LStup: tra il 2008 e il 2019 venduto o offerto gratuitamente un tot di 1174.6 gr di cocaina, nonché detenuto complessivi 27.24 gr netti di cocaina (grado purezza tra 20.2%-23.1%) e 1.2 gr netti di cocaina (grado purezza tra 38.6%-58.5%). Violazione del principio di celerità

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.248

Lugano, 10 dicembre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:                 Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, Cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 26.3.2009 al 28.5.2009 (64 giorni);

in carcerazione preventiva dal 28.6.2019 al 30.09.2019 (95 giorni);

in carcerazione di sicurezza dall’1.10.2019,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 215/2019 dell’1.10.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 28.06.2019, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, previo acquisto dello stupefacente da terzi rimasti di ignote generalità, detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 1'275.7 grammi di cocaina (con grado di purezza solo in parte noto),

ossia un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone,

e meglio per avere,

                                1.1   nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 28.06.2019, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, alienato, in più occasioni, complessivi 1'246.7 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), segnatamente a __________ 49 grammi, a __________ 9.1 grammi, a __________ 19.6 grammi, a __________ 7 grammi, a __________ 6.3 grammi, a __________ 7 grammi, a __________ 7 grammi, a __________ 2.1 grammi, a __________ 4 grammi, a __________ 2.1 grammi, a __________ 0.7 grammi, a __________ 1 grammo, a __________ 100 grammi, a __________ 10.6 grammi, a __________ 5 grammi, a __________ 0.6 grammi, a __________ 1 grammo, a __________ 71.8 grammi, a __________ 272.4 grammi, a __________ 0.6 grammi, a __________ 1.8 grammi, a __________ 75.6 grammi, a __________ 24 grammi, a __________ 508 grammi, a __________ 40 grammi, a __________ 0.6 grammi, a __________ 3 grammi, a __________ 7.2 grammi e a __________ 9.6 grammi, stupefacente per lo più alienato in confezioni da 0.6 grammi a CHF 100.00 l’una e solo in minima parte procurato in altro modo, offrendolo gratuitamente;

                                1.2   il 26.03.2009, a __________, detenuto 27.24 grammi netti di cocaina con grado di purezza compreso tra il 20.2% e il 23.1%, nonché il 28.06.2019, a __________, detenuto 1.2 grammi netti di cocaina con grado di purezza compreso tra il 38.6% e il 58.5%, stupefacente destinato all’alienazione;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, d in combinazione con il cpv. 2 lett. a LStup;

                                   2.   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere,

senza diritto,

nel periodo compreso tra il 01.03.2019 e il 28.06.2019,

a __________,

posseduto una pistola marca __________ che per il suo aspetto poteva essere scambiata per un’arma vera;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;

                                   3.   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

                                3.1   nel periodo compreso tra il 02.10.2016 e il 28.06.2019, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente consumato almeno 10 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina;

                                3.2   il 28.06.2019, a __________, presso la propria abitazione, detenuto 10.03 grammi netti di marijuana, 2.88 grammi netti di canapa e 10 semi di canapa, interamente destinati al proprio consumo personale;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup in parte in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 16:20.

Sentiti:                          §  il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM 1 non ha tratto alcun insegnamento dagli sbagli commessi in passato sfociati nell’inchiesta del 2009 e che lo avevano portato a patire 64 giorni di carcerazione preventiva. L’imputato oggi in aula ha riconosciuto i fatti di cui al punto 1 dell’atto di accusa, ma precedentemente, nel corso dell’inchiesta, ha per lungo tempo più volte negato di avere venduto della cocaina. Le sue dichiarazioni tuttavia non sono state lineari né costanti. Non lo sono state né nell’ambito dell’inchiesta del 2009 né in quella del 2019. Il PP elenca uno per uno i numerosi acquirenti di cocaina dell’imputato e precisa che sono stati fatti svariati interrogatori di confronto nel corso dei quali IM 1 ha ridimensionato le proprie responsabilità. La PP sottollinea che, i compratori che hanno chiamato in causa IM 1, per la cocaina acquistata da quest’ultimo e da loro ammessa in inchiesta sono stati condannati. Con le loro ammissioni, essi hanno fatto trasparenza e, in diversi casi, la loro decisione di collaborare ha per forza di cose comportato la perdita della loro licenza di condurre e/o la perdita del loro posto di lavoro. Le ammissioni odierne di IM 1, fatte “5 minuti a mezzanotte”, confermano che questi acquirenti dicevano la verità. Ad “inguagliare” IM 1 è stato, però, già il ritrovamento per due volte, sia in avvio d’inchiesta del 2009 sia in avvio d’inchiesta del 2019, della cocaina presso la sua abitazione. “Il copione” del 2009 si è riproposto pari pari nel 2019. IM 1 ha spacciato complessivi 1’275,7 grammi di cocaina commettendo un’infrazione aggravata dalla LF sugli stupefacenti. Quanto all’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni, giusta l’art. 6 dell’Ordinanza sulle armi, le armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica. Nel caso specifico, l’arma, una pistola marca __________, era priva del tappo rosso e per il suo aspetto poteva essere scambiata per una pistola vera. Il suo possesso è punibile. La PP ricorda, al riguardo, che durante l’inchiesta del 2009 IM 1 era stato trovato in possesso di una pistola vera. In relazione alla ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti essa è, a mente della Pubblica Accusa, pacifica. Venendo alla commisurazione della pena, la colpa di IM 1 è oggettivamente grave sia per il quantitativo di stupefacente alienato e detenuto, sia per la durata del delinquere e sia per il fatto che l’imputato ha agito senza remore, col mero fine di guadagnare del denaro. IM 1 si guarda bene dal consumare droga. La colpa dell’imputato è lieve per quel che riguarda il possesso della pistola soft air, essendosi limitato a custodirla in casa e non avendone apparentemente fatto uso. L’imputato, come visto, non ha collaborato durante l’inchiesta del 2009 e non l’ha fatto in quella del 2019. Le sue sono state piccole ammissioni a ruota, posto a confronto con chiare risultanze istruttorie a suo carico. Quella di IM 1 in aula è stata un’ammissione di responsabilità. Di concreti progetti, una volta uscito dal carcere, egli non ne ha. Tutto ciò considerato, la PP postula la condanna dell’imputato ad una pena detentiva di 3 anni interamente da espiare nonché al pagamento di una multa di fr. 100.- per il consumo di stupefacente. Ne chiede l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 8 anni. Per quanto attiene ai sequestri, la Pubblica accusa rinvia all’elenco prodotto in questa sede ed acquisito quale doc. dib. 2, in cui ha barrato gli oggetti per i quali non si oppone al dissequestro. Chiede che i CHF 370.- e gli Euro siano mantenuti sotto sequestro a copertura delle tasse e spese di giustizia;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che è bene lavorare sugli atti ed evidenzia che __________ ha, in un primo tempo, accollato più di un kg di cocaina al suo assistito che ha sempre negato con fermezza un così cospicuo quantitativo a lei venduto. Di fatto, la cocaina venduta da IM 1 a __________ è risultata meno della metà. L’imputato aveva pertanto ragione. Il difensore ammette che la propensione a negare ha trascinato IM 1 ad assumere un comportamento processuale che non portava da nessuna parte. Precisa, tuttavia, ch’egli non è un irriducibile ed alla fine ha riconosciuto nella sostanza i fatti indicati nell’atto di accusa. Il suo assitito era finanche convinto che nel 2009 avesse già riconosciuto tutto quanto allora imputatogli. Egli, a detta del difensore, è pertanto “un lupo che ha perso il vizio”, “uno sportivo che sa perdere”. Parla il dialetto ticinese, è perfettamente integrato, ma si è cacciato nei guai da solo. Il comportamento dell’imputato ha determinato il corso del dibattimento, “processo che è andato liscio” anche grazie ad un’inchiesta certosina della PP. Il difensore chiede che l’atto di accusa sia corretto in ragione dell’intervenuta prescrizione quanto alla contravvenzione alla LStup, essendo essa imputabile solo a partire dal 10.12.2016. Può cadere, prosegue il difensore, anche l’infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni. È pur vero che sulla pistola non vi era il tappo rosso, ma è altrettanto vero che non vi è stato alcun impatto sui terzi. Dai verbali d’interrogatorio si evince che era una pistola giocattolo. L’atto di accusa, nella sostanza, può quindi essere “preso in fotocopia”. Il difensore evidenzia che IM 1, solo saltuariamente consumatore di stupefacente, avrebbe potuto mettere in dubbio che i 28,44 grammi di cocaina detenuti fossero tutti destinati all’alienazione, ma non lo ha fatto. Vi sono inoltre almeno tre casi, quello di __________, quello di __________ nonché quello di __________, per complessivi 50,3 grammi di cocaina in cui è mancato il confronto, ma IM 1 non ha eccepito alcunché. Se avesse voluto ostacolare l’accertamento dei fatti, prosegue il difensore, avrebbe potuto farlo. Non lo ha fatto in quanto il carcere è servito. L’inchiesta è stata celere, tuttavia egli è arrivato a questo dibattimento con già 230 giorni di carcere alle spalle. Di questo occorrerà tenerne conto nella commisurazione della pena. Viste le ammissioni di responsabilità dell’imputato, il difensore chiede che la pena chiesta dalla PP sia ridotta “non in maniera stravolgente, ma in maniera significativa”. È importante che sia apprezzata l’assunzione di responsabilità in aula da parte IM 1. Nel quantificare la pena occorrerà, inoltre, considerare la violazione del principio di celerità che ha riguardato la prima parte dell’inchiesta. Se non ci fosse stata la violazione del principio di celerità, visto l’effetto preventivo che ha in sé la celebrazione di un dibattimento, la tempestiva condanna e il conseguente carcere, prosegue il difensore, forse non saremmo qui ora. È il processo con relativa condanna che produce un effetto preventivo. Il difensore, in ragione di tutti i suesposti elementi, chiede che la pena sia massicciamente ridotta rispetto a quella proposta dalla Pubblica accusa. Il difensore, pur premettendo che in questo caso la legge prevede l’espulsione, evidenzia come faccia male pensare al fatto che IM 1, nonostante parli il dialetto e sia nel nostro Paese da una vita, se ne debba andare. Tanto più se si considera che l’esecuzione di questa misura comporterà ch’egli dovrà lasciare il territorio elvetico proprio quando sua moglie e sua figlia potranno rientrare in Svizzera dal __________. Verrà espulsa una persona che fra un anno potrebbe essere qui raggiunta da moglie e figlia. Il difensore si chiede se siamo in presenza di un caso di rigore. La misura assume pertanto, a suo dire, una connotazione drammatica dal momento in cui IM 1 uscirà dal carcere. L’espulsione “postuma” si rivela disumana. Chiede, pertanto, che si prescinda da tale misura oppure che il periodo della stessa sia ridotto al minimo. Sulle confische il difensore concorda con quanto chiesto dalla PP;

                                    §   il Procuratore pubblico, in replica, dà atto dell’evidente violazione del principio di celerità del quale ha tenuto conto nella proposta di pena formulata in questa sede.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                    I.   Vita, situazione finanziaria e precedenti penali dell’imputato

                                   1.   Queste le informazioni date da IM 1, cittadino __________ e incensurato, agli inquirenti sulla sua situazione personale nel 2009:

" Sono nato a __________ il __________. …OMISSIS... A seguito della separazione da mia moglie mi sono trovato in difficoltà finanziarie. Preciso che mia moglie non lavora, o comunque lavora molto saltuariamente, ed io dopo la nostra separazione l'ho aiutata finanziariamente per il costo dell'appartamento di __________. Devo aggiungere che mia moglie non ha mai semplificato le cose dal profilo finanziario durante il nostro matrimonio, spendendo i soldi che io le davo per pagare le spese correnti per altri scopi. Questo è stato anche uno dei motivi che mi aveva portato alla decisione di separarmi da mia moglie. Per far fronte a tutte le spese ho avuto la pessima idea di mettermi a vendere cocaina”.

(inc. MP 2009.2348: VI PP 28.05.2009, Al 55, p. 2 seg.).

                                   2.   Nel 2019, l’imputato ha riferito:

" Ho lavorato per __________. Ho smesso di lavorare lì nel 2009, poco prima del mio arresto. Ho passato due mesi in carcere ed in seguito sono stato per 6 mesi in disoccupazione. In seguito ho fatto diversi lavori con regolare contratto. __________ mi sono sposato con __________, una donna __________ conosciuta qui in Ticino. Sono ancora sposato con lei anche se da due anni non ci vediamo più. Lei vive in __________. Assieme abbiamo avuto una figlia __________ che ora ha __________ anni e che vive in __________ con la madre. Non vedo mia figlia da due anni.

L'ultimo lavoro, prima di essere assunto per la __________ di __________, è stato un anno e mezzo fa. Lavoravo per il __________ di __________ come __________. …OMISSIS… Non ho obblighi di mantenimento verso nessuno ma, quando riesco, mando dei soldi a mia figlia __________”

(inc. MP 2019.6036: VI Pol 28.6.2019, AI 14, p. 12 seg.),

con la precisazione seguente:

" …OMISSIS…”.

(inc. MP 2019.6036: VI PP 28.9.2019, AI 56, pag. 2 seg.).

Al dibattimento, IM 1 ha affermato:

" Preciso che tra il 1998 e il 2001 ho lavorato __________. Dopo la disoccupazione ho lavorato in Svizzera come __________ o __________ presso __________ e __________. Nel __________ mi sono poi sposato con __________ dalla quale ho avuto la figlia __________ che ha __________ anni. Non la vedo da due anni. Prima di essere arrestato ho lavorato per la __________ di __________ e facevo __________ con regolare contratto. Era un lavoro a chiamata. Dopo la disoccupazione e fino al mio arresto ho sempre lavorato, come detto, come __________ e come __________”

(VI dib., p. 1 seg.).

                                   II.   Circostanze dell’arresto di IM 1

                                   3.   Le circostanze dell’arresto trovano riscontro a pag. 4 segg. del rapporto di polizia 28.6.2019 (inc.2019.6036: AI 5). In sintesi, interrogati dagli inquirenti diversi consumatori hanno identificato nell’imputato il loro venditore di stupefacente. Localizzato il suo domicilio, si è proceduto al suo fermo:

" Dallo stesso fermo avvenuto in data odierna alle ore 05:00, in Via __________ in territorio di __________, all'interno dell'appartamento no.__________ sito al __________ piano ed in uso allo stesso IM 1, si rinvenivano 4 sacchettini di cocaina con un peso lordo totale di 2.6 grammi, un bilancino, della plastica per il confezionamento di sacchettini di cocaina celati all'interno della tasca dei pantaloni del rubricato e 13.9 grammi di marijuana all'interno di un cofanetto sul tavolo della sala.

Oltre al suddetto stupefacente, nell'armadio della cucina, veniva pure rinvenuto diverso materiale compatibile con la preparazione dello stupefacente tra i quali dei sacchetti di plastica uguali a quelli utilizzati per confezionare i 4 sacchettini rinvenuti nei pantaloni, 1 ulteriore bilancino, latte in polvere per bambini e mannite utilizzati verosimilmente quale sostanza da taglio.

Oltre a ciò è stata rinvenuta documentazione cartacea sulla quale vi erano riportate cifre e nomi collegabili ad una contabilità riferita alla compravendita di stupefacente.

Alla luce di tutto ciò, l'uomo veniva tradotto presso gli uffici della SAD si __________ per essere interrogato alla presenza dell'avvocato DUF 1 (difensore di ufficio) e dopo conferma dell'arresto da parte della S.V. veniva arrestato”.

(inc. MP 2019.6036: rapporto d’arresto provvisorio 28.6.2019, AI 5, pag. 5).

                                   4.   L’istanza di carcerazione preventiva della PP 28.6.2019 nei confronti di IM 1 per i presupposti reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup) e infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 LArm) (inc. MP 2019.6036: AI 8) è stata accolta dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione di medesima data sino al 28.8.2019 compreso (inc. MP 2019.6036: AI 9). La domanda di proroga della carcerazione preventiva formulata dalla PP in data 23.8.2019 (inc. MP 2019.6036: AI 41) è stata accolta dal GPC con decisione 2.9.2019 fino al 9.10.2019 comprso (inc. MP 2019.6036: AI 50). A partire dal 10.12.2019 egli è stato posto in esecuzione anticipata della pena detentiva (doc. dib. 3).

                                  III.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   5.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

                                   6.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

                                   7.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                 IV.   Fatti non contestati, relativi accertamenti della Corte e colpevolezza

                                   8.   IM 1 è in parte reo confesso, avendo ammesso al dibattimento i fatti ascrittigli ai punti 1 e 3 dell’atto di accusa.

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)

                                   9.   Pur se, come detto, reo confesso dinanzi a questa Corte, per i motivi che seguono, in applicazione del principio della ricerca della verità materiale, l’imputato è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa limitatamente al quantitativo di 101.1 grammi di cocaina.

Con riferimento a __________, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte ha fissato la quantità da questi acquistata dall’imputato in 20 grammi, ossia il quantitativo inferiore indicato da __________ (inc. MP 2019.6036: VI Pol 11.4.2019, p. 2-4, AI 2 all. 4).

In punto a __________, sebbene in un primo tempo abbia parlato di 3 persone formanti una banda con IM 1, cosa che non emerge dagli atti, questa ha poi quantificato esattamente quanto acquistato direttamente dall’imputato. Infatti, ha dichiarato che fino a giugno 2018 ha acquistato solo da IM 1 e dopo questo periodo, sempre dall’imputato, complessivi 40 grammi di cocaina. La Corte ha quindi levato complessivi 72 grammi. Questo sulla base delle indicazioni mensili riferite da __________ (inc. MP 2019.6036, VI Pol 28.2.2019, p. 5 seg., AI 2 all. 1; VI Pol 20.3.2019, p. 4 seg., AI 2 all. 2; VI PP confronto 29.8.2019, p. 2-4, AI 49).

Quanto agli altri acquirenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa, va detto che la circostanza che abbiano indicato, nei vari interrogatori, quantitativi diversi non ne mina la credibilità. Infatti, quelli poi riportati nell’atto d’accusa si fondano su quantitativi collegati a riferimenti precisi nonché frutto di riflessioni da parte delle persone in questione.

L’imputato è stato inoltre prosciolto dall’aver alienato a __________ e a __________. Nel primo caso, è stato __________ a spiegare che la cocaina era stata venduta a __________ o a __________, che poi l’avevano divisa con lui. Il quantitativo non può quindi essere attribuito a IM 1 due volte (inc. MP 2009.2348, VI PP 30.4.2009, p. 2 seg., AI 42). Quanto a __________, egli ha dichiarato di aver proceduto agli acquisti nel 2007, quindi in un periodo precedente a quello indicato nell’atto d’accusa (inc. MP 2009.2348, VI Pol 7.4.2009, p. 1-3, AI 56A, all. 28; VI Pol 21.4.2009, p. 2, AI 56A, all. 29; VI PP confronto 30.4.2009, p. 2 seg., AI 41).

                                10.   Se ne desume che la quantità di cocaina alienata da IM 1 è di complessivi 1'174.6 grammi. Per la cocaina, vi è oggettivamente un caso grave ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a) LStup già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.).

                                11.   Dal profilo soggettivo, l’imputato sapeva, e non poteva essere altrimenti e di questo la Corte ne è convinta, che con la quantità di cocaina in questione metteva in serio pericolo la salute di molte persone.

Basti pensare che già in occasione del primo arresto, nel 2009, ha dichiarato: “Sono molto pentito di quello che ho fatto. Voglio dire che io non ero contento quando vendevo la cocaina poiché mi rendevo conto che faceva male alle persone che però me la venivano a chiedere” (inc. MP 2009.2348: VI Pol 28.5.2009, Al 55, p. 2 seg.).

                                12.   Alla luce di quanto suesposto l’imputazione di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa dev’essere confermata limitatamente a 1'174.6 grammi di cocaina. Ne consegue che l’imputato è prosciolto limitatamente al quantitativo di 101.1 grammi di cocaina.

                                13.   Circa la detenzione, il 26.3.2009, di 27.24 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 20.2% e il 23.1%) e, il 28.6.2019, di 1.2 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra il 38.6% e il 58.5%) imputatagli al punto 1.2 dell’atto d’accusa, trattasi di stupefacente sequestrato a casa di IM 1 che l’imputato ha pacificamente ammesso essere suo e interamente destinato alla vendita (VI dib., p. 3). Va, pertanto, confermata anche questa imputazione.

Infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni (punto 2 dell’atto d’accusa)

                                14.   In relazione a questo capo d’imputazione, dinanzi a questa Corte l’imputato ha ribadito in sostanza quanto già dichiarato durante l’inchiesta:

" La pistola era di mia figlia. Quando era piccola giocava, quando era lì. Io l’ho presa dall’__________ dove ho lavorato. Non era mia intenzione farla passare per una pistola vera”

(VI dib., p. 3).

                                15.   Trattandosi di un’imitazione di arma, si tratta sì di un’arma ai sensi dell’art. 4 lett. g) della LArm. Tuttavia, il semplice possesso non è punibile. Infatti, l’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm punisce chi “senza diritto”, tra le altre cose, possiede armi, requisito che non è riunito nel caso concreto. Semmai, si sarebbe potuto rimproverare la mancanza di un contratto scritto di alienazione, ma tale elemento non è stato istruito e nemmeno emerge in altra maniera dagli atti.

Ne consegue che l’imputato è prosciolto dal reato di infrazione alla LF sulle armi e sulle munzioni di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

Ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 3 dell’atto d’accusa)

                                16.   Il consumo è confermato dall’imputato. Il procedimento nei suoi confronti per il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3.1 dell’atto d’accusa è tuttavia abbandonato per intervenuta prescrizione limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016, così come limitatamente al quantitativo di 1 grammo di cocaina e di 2 grammi di marijuana.

Per quanto concerne il punto 3.2 dell’atto d’accusa, i 10 semi di canapa e i 2.88 grammi netti di canapa non sono, nel caso concreto e così come risulta dagli atti, stupefacente, sicché al riguardo l’imputato è prosciolto.

Ne deriva che IM 1 è condannato per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al consumo, nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2016 e il 28 giugno 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, di 2 grammi di cocaina e di 8 grammi di marijuana, così come per aver detenuto, il 28 giugno 2019, a __________, 10.03 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente interamente destinata al proprio consumo personale.

                                  V.   Commisurazione della pena

                                17.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, acquista detiene o aliena stupefacenti. Nei casi gravi, che si realizzano, tra l’altro, se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone, il che è oggettivamente dato, come indicato sopra, in caso di cocaina già per quantitativi presi nel loro complesso di 18 grammi di sostanza pura (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28l), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.), è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup).

Ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Giusta l’art. 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

                                18.   Con riferimento all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è qualificata, in primo luogo, dalla quantità di droga messa in circolazione, pari a 1'174.6 grammi di cocaina e da quella, pure ragguardevole, di complessivi 28.4 grammi netti di cocaina detenuti e sequestratigli dagli inquirenti.

Se è vero che questo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che esso è importante ritenuto come, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF 6B_558/2011del 21 novembre 2011, consid. 3.4; STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3).

Aggrava la posizione di IM 1, inoltre, la perseveranza nel delinquere, considerato che la sua attività illecita è durata negli anni. Attività che si è interrotta unicamente a seguito del suo arresto.

Dagli atti emerge, inoltre, la sua capacità di fidelizzare gli acquirenti di cocaina. Spesso frequentava gli stessi bar e la conoscenza avveniva con il gioco del biliardo. Per il resto, forniva i propri contatti telefonici per essere più facilmente raggiungibile. La sua cocaina era definita “buona” ed era stato capace di procacciarsi e legare a sé una non trascurabile rete di consumatori.

Va evidenziato, poi, che l’imputato ha smerciato la cocaina a piccole dosi a differenti acquirenti. Come già stabilito dal Tribunale federale, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010, consid. 2.3; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002, consid. 2c).

Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid, 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell'autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro. IM 1 non è fondamentalmente un consumatore di stupefacenti, anche se qualche volta, come emerge ai consid. 16, ne ha fatto uso. In definitiva, egli si è dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il proprio fabbisogno personale di droga.

Eloquente quanto da lui riferito in relazione al consumo proprio di cocaina: “ADR che capitava che consumassi un po' di cocaina, ma molto raramente e solo in compagnia di amici, non è una droga che mi appassiona, non mi interessa, secondo me è una droga che la gente usa solo per scappare dai problemi, ma non hanno capito che in realtà crea ancora più problemi perché li porta a contrarre debiti per comprarla” (inc. MP 2019.6036: VI PP 18.09.2019, Al 56, p. 8).

A fronte di simili circostanze, la colpa dell’imputato con riferimento all’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti risulta essere di di una certa gravità, mentre in relazione a quella di ripetuta contravvenzione di grado lieve.

Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica di 3 anni e 1 mese.

                                19.   La pena di 3 anni e 1 mese corrispondente alla colpa complessiva dell’imputato per i reati di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”).

Pesa a carico di IM 1 l’avere delinquito malgrado avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Basti pensare che ha spacciato anche quando lavorava per la __________. Anzi, non ha esitato a sfruttare i luoghi da lui frequentati nell’ambito della sua professione lecita per ritagliarsi la sua nicchia di spaccio. Certo, vi sono stati momenti in cui un lavoro non ce lo aveva più. Non vi è, tuttavia, alcun elemento agli atti per credere che egli non potesse trovare un’altra occupazione. Tant’è che anche dinanzi a questa Corte ha affermato di aver in definitiva “sempre lavorato” come “__________ e __________” (VI dib, p. 2).

La situazione è chiara: l’imputato ha preferito trafficare con la cocaina, non esitando, per questo, a mettere in pericolo la vita e la salute di parecchie persone.

Quanto al comportamento processuale di IM 1, va detto che la collaborazione processuale è stata minima. La Corte ha nondimeno tenuto conto delle ammissioni formulate al dibattimento. Si tratta, come dichiarato dalla difesa, di un segnale significativo, di una certa presa di coscienza frutto dei mesi passati in carcere.

La Corte ha infine dovuto tenere conto della chiara violazione del principio di celerità per quanto riguarda i fatti risalenti al 2008/2009.

                                20.   In una ponderazione complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49 CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto.

In ragione della contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’imputato è, pure, condannato al pagamento della multa di fr. 100.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni uno.

La pena detentiva inflitta col presente giudizio è da espiare, non essendo realizzati i presupposti degli art. 42 e 43 CP.

                                 VI.   Espulsione dalla Svizzera

                                21.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’articolo 19 cpv. 2 o 20 cpv. 2 LStup, a prescindere dall’entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

                                22.   IM 1 è qui riconosciuto, tra l’altro, autore colpevole di violazione dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve pertanto essere pronunciata l’espulsione dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP.

Resta da esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la rinuncia a questa misura ex art. 66a cpv. 2 CP. 

Va rimarcato che l’imputato non ha i famigliari stretti in Ticino. __________ suoi figli sono in __________ e sua moglie con la figlia in __________. Il rientro in Svizzera di queste ultime è un evento incerto, di cui, inoltre, nulla risulta concretamente dagli atti.

Certo, in Ticino vive sua sorella, ma i suoi affetti più stretti, come detto, sono all’estero. Egli ha peraltro deciso consapevolmente di delinquere in territorio straniero assumendosi le conseguenze che questo comporta. Siamo in presenza di una infrazione grave alla LF sugli stupefacenti, così come indicato all’art. 66a cpv. 1 lett. o) CP. L’interesse pubblico è decisamente prevalente su quello privato dell’imputato, ciò che ne comporta l’espulsione per motivi di sicurezza. Il periodo di espulsione è fissato in 7 anni, tenuto conto del fatto che la pena, in concreto, non si colloca nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2 LStup.

                                VII.   Sequestri e confische

                                23.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è confiscato, con distruzione dello stupefacente, tutto quanto sotto sequestro, a eccezione degli oggetti indicati al punto 7 del dispositivo, comprensivi del tablet marca Samsung, del telefono cellulare marca Samsung e dell’I-Pad mini, di cui IM 1 ha chiesto al dibattimento la restituzione precisando di essere disposto a pagare i costi ch’essa comporta (VI dib., p. 4).

La consegna a IM 1 di quanto dissequestrato avverrà ad avvenuto passaggio in giudicato del presente giudizio, previa la cancellazione dei dati della memoria e delle schede del tablet, del cellulare e dell’I-Pad, previo anticipo dei relativi costi da parte del condannato.

                               VIII.   Indennizzo e riparazione del torto morale

                                24.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), a un indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

                                25.   Nonostante l’intervenuto parziale proscioglimento di IM 1 così come indicato nei considerandi precedenti, all’imputato non è stato riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 segg. CPP già solo perché nella misura in cui le spese di patrocinio concernono prestazioni fornite dal difensore d’ufficio, esse non sono indennizzabili in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP trattandosi di un danno soltanto futuro (DTF 138 IV 205, consid. 1). Nemmeno l’imputato ha formulato una simile richiesta o di rifusione del torto morale.

                                 IX.   Retribuzione del difensore d’ufficio

                                26.   Premettendo che il patrocinatore d’ufficio dell’imputato non ha interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali 30 settembre 2019 e 26 novembre 2019, che sono state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per fr. 10'550.-, e meglio fr. 9'515.85 a titolo di onorari, fr. 279.90 a titolo di spese e fr. 754.25 a titolo di IVA (7.7%).

                                27.   Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'440.- (pari a 4/5 dell’importo qui tassato) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                  X.   Tassa di giustizia e spese

                                28.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5. Per il rimanente sono a carico dello Stato.

visti gli art.                      12,40, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 CP;

19a n. 1, 19 cpv. 2 lett. a LStup in rel. con il cpv. 1 lett. c;

19 cpv. 2 lett. a) in rel. con il cpv. 1 lett. c) e d) dell’art. 19 cpv. 1 LStup, 19a n. 1 in parte in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. d) LStup;

4 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 lett. a LArm;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                1.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

                             1.1.1   venduto o offerto gratuitamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 28 giugno 2019, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e in altre località del Cantone Ticino, complessivi 1'174.6 grammi di cocaina, ossia un quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone;

                             1.1.2   il 26 marzo 2009, a __________, detenuto 27.24 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 20.2% e il 23.1%), nonché, il 28 giugno 2019, a __________, detenuto 1.2 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 38.6% e il 58.5%), sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

                                1.2   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

                             1.2.1   nel periodo compreso tra il 10 dicembre 2016 e il 28 giugno 2019, a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino, intenzionalmente consumato 2 grammi di cocaina e 8 grammi di marijuana;

                             1.2.2   il 28 giugno 2019, a __________, detenuto 10.03 grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente interamente destinata al proprio consumo personale.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di:

                                2.1   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa 215/2019 limitatamente al quantitativo di 101.1 grammi di cocaina;

                                2.2   infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni di cui al punto 2 dell’atto d’accusa 215/2019;

                                2.3   ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa 215/2019 limitatamente alla detenzione di 2.88 grammi netti di canapa e di 10 semi di canapa;

                                   3.   Il procedimento nei confronti di IM 1 per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 3.1 dell’atto d’accusa 215/2019 è abbandonato limitatamente al periodo dal 2 ottobre 2016 al 9 dicembre 2016, così come limitatamente al quantitativo di 1 grammo di cocaina e di 2 grammi di marijuana.

                                   4.   Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato

                                4.1   alla pena detentiva di 2 (due) anni e 10 (dieci) mesi, da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto;

                                4.2   al pagamento della multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 1 (uno).

                                   5.   A IM 1 non è accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431 CPP.

                                   6.   Giusta l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP è ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per la durata di 7 (sette) anni.

                                   7.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto quanto in sequestro, a eccezione dei seguenti oggetti:

-    una scatola per DVD portatile marca VD Tech (rep. 3287);

-    una video cassetta con scritta __________ + scatola rossa (rep.

     3288);

-    una tessera con gruppo sanguigno a nome IM 1

     (rep. 3289);

-    diverse fotografie + documentazione cartacea varia (rep.

     3292);

-    due ferretti (rep. 3295);

-    una borsa in simil pelle nera marca Samsonite (rep. 3298);

-    un oggetto di gomma rosa (rep. 3315);

-    una custodia (vuota) DVD (rep. 3318);

-    documentazione ufficio regionale di collocamento (rep. 3335);

-    un contratto di locazione per appartamento di __________ (rep.

      3336);

-    una mappetta di colore verde contenente documentazione

     cartacea varia (rep. 73014);

-    una tessera __________ a nome IM 1 (rep.

     73023);

                                         -     1 tablet marca Samsung da 16 GB con custodia e cavo alimentazione (rep. 73000);

                                         -     1 telefono cellulare marca Samsung __________ (rep. 73001);

                                         -     1 I-Pad mini modello __________ (rep. 73002),

per i quali è ordinato il dissequestro a passaggio in giudicato integrale della presente, con la precisazione che per quanto riguarda il tablet marca Samsung (rep. 73000), il telefono marca Samsung (rep. 73001) e l’I-Pad mini (rep. 73002) saranno da restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

                                   8.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 4/5 (quattro quinti). Per il rimanente sono a carico dello Stato.

                                   9.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               9.1.   Le note professionali 30 settembre 2019 e 26 novembre 2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario                      fr.        9'515.85

spese                          fr.           279.90

IVA (7,7%)                  fr.           754.25

totale                           fr.      10'550.00

                               9.2.   Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 8'440.- (pari a 4/5 dell’importo qui tassato) non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese:              Tassa di giustizia                                  fr.        3'000.--

                                         Inchiesta preliminare                           fr.        7'780.60

                                         Multa                                                       fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.           124.60

                                                                 fr.      11'005.20         ============

                                         Distinta spese a carico di IM 1 (4/5)

                                         Tassa di giustizia                                  fr.        2'400.--

Inchiesta preliminare                           fr.        6'224.48

Multa                                                       fr.           100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco         fr.             99’68

                                                                 fr.        8'824.16

                                                                 ============

Il rimanente è a carico dello Stato

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       Il Cancelliere

72.2019.248 — Ticino Tribunale penale cantonale 10.12.2019 72.2019.248 — Swissrulings