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Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2019 72.2019.208

14 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·8,057 mots·~40 min·2

Résumé

Importato in CH nonché trasportato e detenuto 1'987.34 gr netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%). Entrato illegalmente in CH, poiché in possesso di un passaporto sprovvisto del necessario visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.208

Lugano, 14 ottobre 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta                       Mauro Ermani, presidente

 GI 1 

 GI 2

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero pubblico

contro                             IM 1

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 24.1.2019 al 16.4.2019 (83 giorni),

posto in esecuzione anticipata della pena dal 17.4.2019,

imputato, a norma dell’atto d’accusa 179/2019 del 12.8.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

in data 24 gennaio 2019,

agendo in ragione di una promessa di un compenso in denaro,

importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, a bordo del treno regionale S40 n. 25458, trasportato e detenuto sino alla stazione FFS di __________, 1'987.34 grammi netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%), sostanza confezionata in quattro pani avvolti in un involucro di cellophane da lui fissato con del nastro adesivo sui propri lombi, stupefacente destinato a terze persone non identificate;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a in relazione con il cpv. 1 lett. b, d LStup;

                                   2.   ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale)

per essere,

entrato illegalmente in Svizzera in data 11 dicembre 2018 e 24 gennaio 2019, attraverso il valico doganale di __________, in quanto in possesso di un passaporto __________ valido ma sprovvisto del necessario visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (permesso di soggiorno italiano scaduto in data __________);

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. a in relazione con l’art. 5 cpv.1 lett. a LStr.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:00.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Le dichiarazioni dell’imputato sono contraddittorie. Partendo dunque dai riscontri oggettivi, vi è che IM 1 è stato fermato con addosso quasi 2 kg di eroina, che avrebbe dovuto consegnare ad una persona a __________, per poi ricevere un compenso per il trasporto. Il restante delle sue dichiarazioni non trova alcun riscontro oggettivo e non può essere creduto, essendosi costantemente contraddetto. Ripercorre la versione resa dall’imputato, ancora oggi modificata. Rimarca come sia molto improbabile che una persona dedita al traffico di stupefacenti affidi ben 2 kg di eroina ad una guardia di sicurezza, conosciuta in un negozio a __________ e con la quale aveva avuto solo conversazioni sportive. IM 1 si contraddice anche quando descrive le difficoltà economiche o di salute che avrebbero patito lui e la sua famiglia. Non è nemmeno sincero nel descrivere i motivi alla base degli sms in lingua __________ (lingua nazionale del __________) che ha ricevuto il giorno del suo fermo (allegato 1 AI 25), o quelli per cui si trovava in Svizzera già l’11 dicembre 2018. L’imputato, con ogni probabilità, era molto più coinvolto nel traffico di quello che vuole far credere. Sia che sia, l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è pacifica. La sostanza poteva ancora essere tagliata nel rapporto di 1:1, raddoppiandone dunque le dosi. Soggettivamente, egli ha accettato di trasportare ogni tipo di stupefacente. Anche l’infrazione alla LStr è pacifica, non disponendo di un valido permesso per entrare in Svizzera, ed essendo pure stato avvisato in tal senso dalle Guardie di confine. Con riferimento alla commisurazione della pena, la sua colpa è oggettivamente grave visto il quantitativo di stupefacente che poteva potenzialmente corrispondere a 10'000 dosi di eroina, che sul mercato nero hanno un valore vicino ai fr. 400'000.-. La colpa è grave anche per il fatto che il trasporto è stato fatto su scala internazionale, il che necessita di un’energia criminale maggiore. IM 1, fermato una prima volta dalle Guardie di confine, avrebbe potuto desistere e fare rientro in Italia, cosa che non ha voluto fare, persistendo nel suo agire criminale. Anche soggettivamente la sua colpa è grave: non è un consumatore e ha agito unicamente per scopo di lucro, vivendo una situazione economica, benché non agevole, nemmeno drammatica, tanto da potersi permettere di giocare d’azzardo. È anche inverosimile il compenso che, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe dovuto ricevere per il traffico, anche perché, se così fosse stato, sarebbero bastate 4-5 serate in discoteca come __________ per ottenere gli stessi soldi. L’imputato non ha fornito nessuna concreta collaborazione: anzi, ha mentito ripetutamente e raccontato la storia dell’__________ anche in carcere, provocando un interrogatorio di confronto che si sarebbe potuto evitare. Per quanto attiene all’espulsione, sottolinea che, per sua stessa ammissione, non ha alcun legame con la Svizzera. Visto tutto quanto sopra, chiede la conferma integrale dell’AA e che IM 1 sia condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 10 mesi, nonché all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni. Chiede inoltre che il cellulare Samsung venga confiscato, in quanto utilizzato per commettere gli illeciti. Non si oppone invece al dissequestro del materiale cartaceo;

                                    §   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

la difesa sottolinea la situazione personale di IM 1 e ne descrive il passato difficile. Egli è partito dall’__________ alla ricerca di una vita migliore. Voleva conseguire una laurea. Questo non è stato possibile a causa di situazioni contingenti e ambientali, che a mente del difensore andrebbero approfondite nell’ambito del processo, così da poter considerare la persona nella sua complessità. A causa di problemi finanziari, IM 1 ha dovuto interrompere i propri studi. La situazione si è poi ulteriormente complicata dato che la famiglia aveva bisogno di risorse economiche, e lui è stato il solo in grado di aiutare. Egli è dunque andato a lavorare e ha svolto diversi impieghi, pur di aiutarli. Come già detto, la sua situazione finanziaria non era drammatica, ma comunque nemmeno facile. È stato colto da un impulso emotivo tale che lo ha annebbiato e si è lasciato convincere a percorrere la via criminosa. Rimarca il conflitto motivazionale che lo affliggeva ed il fatto che egli ha tentato più volte di non accettare la provocazione di questa persona. Che questo “__________” esista o meno non possiamo saperlo, ma non si può rimproverare all’imputato se non sono state fatte indagini approfondite in tal senso, nonostante le richieste esplicite della difesa. Egli è pentito e vuole reinserirsi socialmente, in carcere lavora e non ha causato nessun problema. Ha sbagliato scegliendo la via dell’illegalità senza riuscire a trovare alternative per aiutare la sua famiglia. Di carattere molto chiuso, necessita di tempo per fidarsi dell’interlocutore e per questo può sembrare poco collaborante, ma così non è. Rileva poi che lo stupefacente non è finito sul mercato, circostanza che va tenuta in conto nella commisurazione della pena. Osserva che egli ha funto da semplice trasportatore, sfruttato per l’occasione. Chiede che non venga ignorato il conflitto motivazionale che ha tormentato IM 1. La sua colpa è attenuata anche a causa dello stato di necessità in cui si è trovato. Chiede una riduzione in modo da permetterne la sospensione condizionale, vista la prognosi favorevole. IM 1 ha bisogno di fiducia per credere che potrà reinserirsi nel mondo. Incensurato, ha agito in quanto mosso dall’istinto di sopravvivenza, allo scopo di crearsi un futuro migliore. Per l’entrata illegale, la difesa non ha nulla da osservare a quanto detto dal PP. Sottolinea una certa sensibilità alla pena poiché, se è vero che l’imputato ha dei parenti nel nord Italia, egli si sta autopunendo non vedendo nessuno. Il suo è un atteggiamento responsabile, perché non vuole dare disturbo né essere di peso per nessuno. Chiede infine di considerare il dolo eventuale per la commissione dell’infrazione LStup, perché il dolo diretto pregiudicherebbe troppo la situazione del suo assistito.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

1.    CURRICULUM VITAE

Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione personale, nel verbale di interrogatorio del 24 gennaio 2019, IM 1 ha dichiarato:

" Inizierei col dire che sono andato via dal __________ nel corso dell’anno 2001, mi sono recato in Francia a __________ per studiare __________, ho in seguito smesso perché economicamente non ero in grado di mantenermi gli studi, successivamente nel mese di dicembre 2001 sono giunto in Italia dove abita anche mio zio. Lui mi ha introdotto nel mondo del lavoro così come dandomi delle indicazioni per proseguire i miei studi in Italia.

Anche in questo caso ho smesso di studiare in quanto era impossibile reperire un lavoro che mi permettesse di conciliare anche lo studio.

Di fatto ho svolto innumerevoli lavori, sino a quest’ultimo il quale mi vede impiegato nelle vesti di addetto alla sicurezza per un centro commerciale ovvero all’__________ di __________.

I soldi che guadagno mensilmente possono variare a dipendenza delle ore nella quale vengo impiegato, ad ogni modo guadagno una media di euro 900 al mese. Questi soldi mi servono per il mio sostentamento personale per pagare l’affitto di euro 250 mensili e per mantenere la mia famiglia in __________. A me basta poco per vivere.

Nell’ultimo periodo i miei genitori si sono ammalati, per questo fatto hanno sempre più bisogno di soldi per permettersi le cure. Ad ogni modo io non guadagno molto e faccio del mio meglio per potergli garantire le cure necessarie.

Per questo motivo ho accettato di trasportare il pacco in questione, avrei dovuto ricevere un compenso di euro 500, che avrei puntualmente spedito alla mia famiglia.”

(AI 1).

Interrogato dal PP 1 il 2 luglio 2019, ha aggiunto:

" Sono nato nel __________ a __________ quindi in una grande città, con circa __________ abitanti. Mio papà è ancora in vita e ha __________ anni. Egli è __________. Mia mamma è __________ e ha __________ anni. Dopo il diploma del liceo superiore, nell’anno 2000, mi sono trasferito a __________ per frequentare l’università __________ e meglio la facoltà di __________. Sono arrivato in Francia chiedendo il visto allo Stato francese e in volo da __________. A __________ risiedevo da un cugino di mia madre. Dopo sei mesi a __________ ho abbandonato l’università perché non riuscivo a mantenermi. Mi sono quindi recato in Italia, a __________ perché lì già risiedeva mio zio e ho iniziato a lavorare come operaio generico alla __________. Parallelamente seguivo dei corsi per corrispondenza sempre con l’università di __________.

ADR che non sono rimasto a __________ a lavorare perché con il visto di studente non potevo lavorare in Francia. In Italia invece sono arrivato per motivi famigliari e quindi ho avuto l’opportunità di lavorare. Prima di arrivare in Francia non sapevo che non avrei potuto lavorarvi.

Alla __________ ho lavorato solo 6 mesi e meglio nel 2001. In seguito ho lavorato per la società __________. In seguito ho fatto il giardiniere per il comune di __________ ma si trattava di un lavoro stagionale.

In seguito ho fatto altri tipi di lavoro, come operaio generico per altre ditte. Nel frattempo, nei fine settimana, facevo l’__________ presso vari negozi __________ della Lombardia. Dal 2006 ho sempre lavorato come __________.

Non sono riuscito a completare gli studi universitari perché mi era impossibile conciliarli con il lavoro. Io dovevo lavorare per mandare dei soldi alla mia famiglia ritenuto che mio padre mi aveva dato tutti i suoi risparmi per studiare.

Dal 2014 sono legato sentimentalmente a __________, cittadina __________, residente in __________ e studentessa di __________. Ci siamo conosciuti in __________ quando nel 2014 sono tornato a fare visita alla mia famiglia. Con lei ho una bambina di __________. Sono io che mi faccio carico del mantenimento della mia compagna e di mia figlia.

Prima del mio arresto percepivo un reddito mensile di 900 Euro a dipendenza di quante ore potevo lavorare. Preciso che da agosto fino a novembre sono rimasto disoccupato e non ho percepito alcuna indennità. Precedentemente ero attivo per un’altra __________ e guadagnavo sempre comunque dai 900 ai 1000 Euro al mese.

Le mie spese mensili prima dell’arresto consistevano nel pagamento della pigione per circa 425 Euro, nell’abbonamento del treno e della metropolitana per circa 160 Euro, nel vitto per 200 Euro circa, nelle spese per i vestiti per circa 50 Euro e nelle spese per il telefono per circa 80 euro.

L’interrogante mi contesta che secondo la mia descrizione le mie spese erano superiori al mio reddito. Mi chiede come potevo andare in avanti e mandare dei soldi alla mia famiglia.

Rispondo che oltre ai 900 Euro circa che guadagno lavorando per __________ al WE ogni tanto faccio __________ e li guadagno 100 Euro a serata. Inoltre una mia amica mi da degli aiuti economici, per esempio pagandomi l’abbonamento del treno.

ADR che tutto quello che io guadagno con il lavoro __________ lo mando alla mia compagna e a mia figlia. Mando loro circa 200.00 Euro al mese. Lo stesso importo lo invio in media ogni mese ai miei genitori e ai miei fratelli

Inoltre io guadagno dei soldi scommettendo sui campionati di __________ o __________. Il frutto di queste vincite lo mando ai miei famigliari. Preciso che io faccio una puntata di 100 Euro a settimana e non di più. Io spesso vinco e l’ammontare delle vincite può variare dai 50 ai 250 Euro circa.

ADR che io raramente perdo soldi nelle scommesse.

ADR che gioco 100 Euro perché non ho a disposizione importi maggiori per giocare.

Il PP mi chiede come vedo il mio futuro quando verrò scarcerato.

Rispondo che tornerò in Italia e ricomincerò a lavorare come __________.

ADR che non farò mai più qualche cosa di illegale. Ho imparato sulla mia pelle quali sono le conseguenze, che non toccano solo me ma in particolare la mia famiglia.”.

(AI 29).

Al dibattimento ha inoltre precisato, a domanda del Presidente:

" AD confermo di avere una figlia di __________ con la mia attuale compagna, ora è tanto tempo che non le vedo. Non ho mai visto la bambina, non ho contatti telefonici in quanto non dispongo del loro numero di telefono. 

Quanto guadagnava prima di essere arrestato?

Circa 900 euro al mese, a seconda di quanto lavoro avevo.

Dedotte tutte le spese che lei ha dichiarato al Procuratore, queste entrate non erano sufficienti per vivere. 

Ho fatto anche __________ presso diversi __________, per esempio a __________ per una serata pagano 100 euro a sera. Non l’ho dichiarato prima perché non mi è stato chiesto. Confermo di riuscire a mandare 200 euro al mese alla mia compagna e a mia figlia, prima di essere arrestato la sentivo ogni sera, ora il mio telefono è confiscato e quindi non abbiamo modo di avere contatti.

Il Procuratore interviene per dire che l’imputato non ha mai chiesto di poter avere questi numeri telefonici, ma unicamente ha chiesto il dissequestro del telefono cellulare, che è stato negato per motivi d’inchiesta.

Lei ha dichiarato anche di fare diverse scommesse sportive, e di essere anche fortunato, riuscendo spesso a vincere.

Confermo, come ho già dichiarato, che prima del mio arresto giocavo circa 100 euro a settimana sulle partite di NBA, vincendo quasi sempre. “

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

2.    PRECEDENTI PENALI

L’imputato risulta incensurato secondo i casellari giudiziali svizzero, italiano e francese (estratti allegati inc.179/2019).

3.    CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

Il 24 gennaio 2019 alle ore 07:23, presso la stazione FFS di __________, due agenti delle Guardie di Confine hanno fermato per un controllo l’imputato che si trovava a bordo del treno proveniente da __________ e diretto a __________. IM 1 ha presentato il suo passaporto nazionale __________, insieme al permesso di soggiorno italiano che risultava scaduto in data __________, nonché la ricevuta postale riguardante la richiesta di rinnovo del suddetto permesso. Reso attento del fatto che con questi documenti egli non poteva entrare in Svizzera, le Guardie di confine gli hanno quindi intimato di rientrare in Italia. L’imputato ha comunicato loro che stava andando proprio a __________ per motivi di lavoro, con il che è stato lasciato proseguire sullo stesso treno.

Alle ore 8:15 gli stessi agenti delle Guardie di confine, giunti nel frattempo alla stazione FFS di __________, si sono nuovamente imbattuti in IM 1, intento ad attendere la funicolare. A precisa domanda del perché si trovasse a __________, l’imputato ha risposto di avere sbagliato treno. Per questo motivo gli agenti hanno proceduto al fermo e al trasporto dell’accusato a __________ per un controllo approfondito. La perquisizione corporea ha rivelato la presenza nella zona lombare di un pacco avvolto con del cellophane, contenente quattro confezioni rotonde coperte da plastica di colore blu, il tutto legato al busto per mezzo di nastro isolante. Il pacco ha rivelato contenere 2'009 grammi lordi di eroina (1'987 grammi netti) con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%. IM 1 è stato dunque posto in stato di arresto.

4.    FATTI

A seguito del ritrovamento della sostanza stupefacente, l’imputato interrogato dalla Polizia ha dichiarato di avere conosciuto un cittadino __________ nel mese di novembre 2018, che lo avrebbe avvicinato mentre stava lavorando in qualità di __________ presso __________. Quest’ultimo (di cui l’imputato non ha rivelato né nome, né altri elementi utili alla sua identificazione) avrebbe domandato a più riprese all’imputato se fosse interessato a trasportare un pacco in Svizzera dietro ricompensa. IM 1 ha affermato di avere più volte rifiutato la proposta poiché non voleva “avere problemi”, ma, vista l’insistenza del cittadino __________, e visto l’improvviso aggravarsi dello stato di salute e della situazione economica dei suoi genitori in __________, avrebbe accettato di prestarsi al trasporto in data 23 gennaio 2019. Il compenso, pattuito in di 500 Euro, sarebbe stato interamente inviato alla famiglia che, sempre a dire dell’imputato, avrebbe così potuto superare le proprie difficoltà. Lo stesso giorno, IM 1 avrebbe ricevuto il pacco contenente lo stupefacente ed un anticipo di 200 Euro sulla somma pattuita. I rimanenti 300 Euro gli sarebbero stati consegnati a trasporto concluso (AI 3).

Quanto al movente, l’imputato ha descritto in maniera fumosa la situazione economica e di salute dei genitori:

" (…) ho detto di sì perché c’erano dei problemi con la mia famiglia. In particolare preciso che mio papà non sta bene di salute, in quanto ha il diabete, ha avuto un ictus che ha cagionato una paralisi della parte sinistra del corpo. Anche mia mamma non sta bene. Ha problemi agli occhi, alla schiena e di artrosi.

il PP mi chiede da quanto tempo i miei genitori soffrono di questi problemi.

Mio papà soffre di questi problemi da almeno due anni e mia mamma soffre dei problemi agli occhi da ancora più tempo. (…) proprio il 23.01.2019 mia mamma mi ha detto che le avevano staccato la corrente in __________. Allora mi sono deciso ad effettuare il trasporto.”

(AI 3).

L’imputato ha poi asserito che quel trasporto sarebbe stata la prima e unica volta in cui egli si sarebbe recato in Svizzera:

" ADR che non conosco __________ non ci sono mai stato in tutta la mia vita era la prima volta che ci andavo. Non sapevo neppure in che bar sarei dovuto andare, presumo che se non fossi stato fermato lo avrei visto, altrimenti mi avrebbe dato qualche indicazione in più.”

(AI 1).

" Il PP mi chiede se sono sicuro che quello da me effettuato ieri è il primo trasporto di sostanza stupefacente

È la prima volta che vengo in Svizzera, lo ribadisco e lo giuro.”

(AI 3)

La traduzione della chat dei messaggi rinvenuta nel telefono in uso all’imputato ha però rivelato che l’interlocutore di IM 1 nel messaggio no. 18 (AI 19) lo invitava a “restare nel bar dell’altra volta”, ciò che fa pensare ad un precedente incontro.

Nel verbale dell’11 aprile 2019, l’imputato ha cambiato versione in seguito ad ulteriori accertamenti che hanno dimostrato che, oltre tutto, il numero in suo uso si era collegato all’antenna di __________ in Via __________ (ricevitore della stazione ferroviaria di __________) anche l’11 dicembre 2018 tra le ore 9:18:55 e le ore 09:19:02:

" Alla luce di questi riscontri oggettivi, il PP mi chiede se confermo ancora di essere stato in Svizzera unicamente in occasione del trasporto di eroina del 24.01.2019.

No, voglio specificare quanto segue all’interrogante. In realtà io sono già stato in Svizzera e cioè proprio il giorno dell’11.12.2018, quando sono venuto a __________.

ADR che sono venuto qui dopo che __________ mi aveva chiesto, tre settimane prima, di trasportare un pacco a __________. Il motivo di questo mio viaggio era per conoscere il posto dove avrei dovuto trasportare il pacco.”

(AI 25).

Le tempistiche riferite dall’imputato stridono con le sue precedenti dichiarazioni in merito alla situazione economica dei genitori, dal momento che risulta illogico operare un sopralluogo per un trasporto di droga che l’imputato avrebbe sempre rifiutato e accettato solamente in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute ed economiche dei genitori. Infatti, nel verbale d’interrogatorio del 24 gennaio 2019, in riferimento alla decisione di accettare l’offerta del cittadino __________, ha affermato:

" (…) io gli ho semplicemente detto che non mi interessava la sua proposta, perché non volevo avere problemi. In seguito, ogni volta che veniva nel negozio e parlavamo insisteva per farmi fare questo trasporto, io ho sempre negato sino al giorno in cui i miei genitori si sono ammalati.”

(AI 1).

Sempre in merito ai messaggi rinvenuti sul telefono dell’imputato, desta perplessità il fatto che i messaggi fossero scritti in __________, lingua nazionale __________ e lingua madre dell’imputato, dal momento che il trasporto di eroina era stato, a suo dire, organizzato con un cittadino __________:

" (…) nel contempo del tragitto sono stato contattato sul mio cellulare da una persona che non conosco con un numero italiano. Sono però stato sorpreso in quanto questa persona mi ha scritto dei messaggi nella mia madrelingua ovvero il __________ (lingua nazionale __________) (…).”

 (AI 1).

Alla domanda di sapere come avesse conosciuto tale “cittadino __________”, egli ha così dichiarato:

" Durante una normale giornata lavorativa presso il negozio di __________ ho conosciuto un cittadino __________, del quale non conosco il nome, ci conosciamo unicamente di vista in quanto lo vedo spesso, a volte ci intratteniamo per parlare di calcio ma nulla più. Il classico cliente.

ADR ribadisco che non conosco il suo nome io lo conosco come __________. Non ho interesse a sapere il suo vero nome.”

(AI 1).

Interrogato sulla fattispecie anche al dibattimento, l’imputato ha così risposto al Presidente della Corte, ripercorrendo tutti i fatti:

" Lei, il 24 gennaio 2019, è stato fermato sul treno per un controllo, qualche ora prima del suo arresto.

È corretto, mi è stato fatto un controllo normale all’altezza di __________. Mi hanno chiesto di presentare un documento, ma visto che non ne avevo (era scaduto) mi è stato detto che avrei dovuto fare subito rientro in Italia, per quella volta avrebbero lasciato correre. Io sono quindi tornato fino a __________ prendendo sempre il treno, da __________. Fino a quel momento non sapevo che con un documento scaduto non avrei potuto entrare in Svizzera.

Il PP interviene per dire di aver contattato le Guardie di confine per sapere in casi del genere quale sia la prassi, e gli è stato risposto che capita di consigliare alla persona che si mostra inconsapevole di lasciare il paese.

Poi dove si è diretto?

Sono andato a __________, ho dovuto cambiare treno a __________ e ne o preso un altro. A __________ sono stato nuovamente fermato, sempre dagli stessi agenti della Guardia di confine.

Il controllo è stato più approfondito e ha permesso la scoperta dell’eroina. Com’è finita questa droga sul suo corpo?

Ho avuto dei problemi. Sono stato io a mettermela addosso.

Chi gliel’ha consegnata?

È un __________ che ho conosciuto al negozio dove lavoravo a __________, è uno dei clienti fissi, viene tutti i giorni al centro commerciale perché c’è un bar di fronte al negozio. A volte viene a fare acquisti e altre volte solo al bar. Non ho mai voluto sapere come si chiama, ho altre responsabilità a cui pensare.

ADR che non è un mio amico, lo conosco perché è lui che frequenta il centro commerciale, io abito a __________ e mi reco a __________ solo per lavoro.

Durante i vostri incontri al centro commerciale, cosa le diceva?

Parlavamo di sport.

Quando le ha fatto la prima proposta?

Lui me ne ha fatte tante, io ho sempre detto di no. Un giorno mentre parlavamo di calcio ha parlato di droga.

Quando è stata la prima volta che le ha chiesto se voleva guadagnare un po’ di soldi con questo metodo?

Sei o sette mesi prima. Io ho risposto che non mi interessava. Poi ho cambiato idea perché mi è capitato un caso di forza maggiore, dei problemi famigliari, mio padre stava male e io avevo bisogno di soldi. Ho chiesto io se era ancora possibile portare un pacco, mi sono offerto da solo, come ho già detto. Lui mi ha detto quindi che mi avrebbe aspettato dopo il lavoro fuori dal negozio, una volta finito di lavorare alle 16.

Era il 23 gennaio 2019, giusto?

Corretto, io mi sono offerto il giorno prima del mio arresto. Lui sapeva che avrei finito di lavorare alle 16. Quel giorno io ho finito un po’ prima, l’ho aspettato a Piazzale __________, lui è arrivato con la sua macchina e mi ha consegnato il pacco. Io l’ho portato a casa mia e l’ho tenuto la notte. Il giorno dopo avrei dovuto consegnarlo a una persona a __________. Non so a chi avrei dovuto consegnarlo, ho lasciato il mio numero di telefono e sarei stato contattato.

Il PP, a domanda del Presidente, precisa che una vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare fino a fr. 400'000.-.

Le sembra verosimile che una persona affida ad un quasi sconosciuto un simile quantitativo di eroina?

Così è andata, io non ero nel giro della droga, non ho precedenti né niente. Non sapevo nemmeno cosa mi stava dando, è il solo sbaglio che ho fatto nella mia vita, non ho ragionato con la testa ma con il cuore, volevo solo aiutare la mia famiglia. Non ho mai spacciato in tutta la mia vita, non sapevo fosse eroina, l’ho già dichiarato. Mi assumo la responsabilità per non aver controllato che tipo di stupefacente era. Avrei dovuto solo consegnare il pacco, non so a chi. Giunto a __________ avrei ricevuto una telefonata mentre aspettavo al bar.

Lei non è stato fermato al bar.

Non sapevo dov’era il bar, stavo raggiungendo il posto che mi era stato detto, non conoscevo altri luoghi a __________.

Risulta che lei è venuto a __________ anche l’11 dicembre 2018. Per quale ragione?

Io abito ad __________ da più di 20 anni e non ho mai messo piede in Svizzera. Sono venuto a __________ solo per vedere la città e la stazione, visto che stavo pensando di accettare la proposta di quell’uomo. Lui mi aveva già fatto delle proposte, sono venuto a __________ per vedere la zona.

Poco fa ha dichiarato che il 23 gennaio 2019 ha accettato la proposta di effettuare il trasporto.

No, non è vero, il 23 gennaio ho ricevuto il pacco. La proposta l’ho ricevuta prima. L’11 dicembre 2018 comunque ancora non avevo accettato.

Perché per trovare i soldi non ha effettuato più scommesse, visto che vinceva sempre?

A dicembre non ci sono partite di NBA.

Come mai il suo permesso Schengen era scaduto?

In Italia è così, scade e si rinnova ogni due anni.

Il 26 aprile 2018 il suo permesso è scaduto, quando ha inoltrato la richiesta di rinnovo?

Mi pare di averla fatta proprio ad aprile, poi ho ricevuto la conferma dell’inoltro di questa richiesta di rinnovo e dovevo solo aspettare.

Il Presidente, richiamata la pag. 9 del verbale 2 luglio 2019 righe 42-44, chiede al PP se sono stati fatti ulteriori accertamenti. Il PP risponde di aver fatto accertamenti di carattere giuridico, a sapere se, ai sensi del regolamento che applica il codice delle frontiere di Schengen, il permesso di rinnovo di un documento scaduto faccia diventare questo documento valido. La risposta è negativa.

Io in Italia con questa ricevuta posso lavorare, posso fare tutto.

Certo, ma non può entrare in Svizzera.

Ma era scaduto ma potevo comunque girare con quel documento.

Il fatto che sia pendente una richiesta di rinnovo non lo rende valido. Le è pure stato detto dalle Guardie di confine di rientrare in Italia, questo proprio perché la richiesta di rinnovo non era chiaramente sufficiente per entrare in Svizzera.

Io sto solo raccontando come sono andate le cose.

Aveva ricevuto un anticipo di quella che era la sua remunerazione per il trasporto di stupefacente?

Sì, di 200 euro.

ADR che questo anticipo non mi è stato dato per pagare la mia trasferta.

D PP: lei ha dichiarato prima di aver conosciuto questo cittadino __________ 6-7 mesi “prima”, ma prima di cosa?

Prima che mi facesse la prima richiesta di portare un pacco in Svizzera.

D PP quindi in che mese?

Non saprei dire.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

In definitiva, al di là delle spiegazioni poco plausibili fornite dall’imputato (presenza sul territorio già a dicembre, cittadino __________ che gli scrive in __________, situazione dei genitori, ecc.), per quanto concerne il trasporto indicato nell’atto d’accusa e la sua presenza in Svizzera senza i necessari documenti, l’imputato è, nei fatti, reo confesso.

5.    IN DIRITTO E CONVINCIMENTO DELLA CORTE

                               5.1.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso aggravato se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a). Nei casi gravi l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. In questo caso, si applica l’art. 40 cpv. 2 CP il quale prevede la durata massima della pena detentiva di venti anni, sempre che la legge non dichiara espressamente una pena detentiva a vita.

Circa gli elementi oggettivi, va specificato che il trasporto dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero equivale ad importazione (art. 3 Oprec – RS 812.121.3).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2.; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2..3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup, è necessario che l’autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4 dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante come l’eroina sono oramai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; anche DTF 106 IV 232). È irrilevante che l’autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Secondo costante giurisprudenza, va differenziato, sempre dal profilo soggettivo, il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico) unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1; 6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c).

L’imputato ha indubitabilmente realizzato tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di tale infrazione, detenendo, trasportando ed importando, su suolo svizzero, occultandoli direttamente sulla sua persona, 1'987.34 grammi netti di eroina con una purezza variante tra il 30.8% e il 35.9%. Egli ha ammesso di aver saputo di stare trasportando della sostanza illegale, il che significa che, dal suo punto di vista, avrebbe potuto trasportare qualsiasi tipo di stupefacente. Il dolo diretto per la detenzione, il trasporto e l’importazione è pacifico, il dolo eventuale è stato ritenuto unicamente per quanto concerne il tipo di sostanza stupefacente ed il suo preciso quantitativo. L’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti è pertanto stata confermata così come descritta nell’atto d’accusa.

                               5.2.   Per l’art. 115 LStr cpv. 1 lett. a è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo il predetto art. 5, mentre, al cpv. 3, precisa che se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (lett. c); e non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP) o dell’articolo 49a o 49a bis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) (lett. d). L’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale.

IM 1 ha inizialmente affermato di essere entrato in Svizzera per la prima volta il giorno del suo arresto, ma i tabulati telefonici esaminati hanno permesso di stabilire che si era già recato in Svizzera l’11 dicembre 2018, ovvero quando il suo permesso di soggiorno italiano, era già scaduto da tempo (dal __________). Egli non poteva ignorare di non disporre dei documenti necessari per entrare nel nostro paese, essendo che, quantunque anche avvisato in tal senso dalle Guardie di confine, non ha fatto altro che proseguire con il suo viaggio fino a giungere a __________, anziché far rientro in Italia come gli era stato chiaramente intimato di fare. Con il che anche questo reato è da ritenersi realizzato, così come descritto nell’atto d’accusa.

6.    COMMISURAZIONE DELLA PENA

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

Dal punto di vista oggettivo la colpa di IM 1 è grave. Egli si è prestato a detenere, trasportare e importare in Svizzera un quantitativo importante (1'987.34 grammi netti) di eroina, pura fra il 30.8% e il 35.9%, perché maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, più alto è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010 consid. 2.1). La colpa di IM 1 deve essere considerata grave anche in ragione dalla dimensione internazionale del trasporto messo in atto, dal momento che l’importatore di eroina su suolo svizzero, deve utilizzare maggiori energie criminali rispetto a colui che trasporta stupefacenti all’interno dei confini nazionali, poiché colui che opera a livello nazionale si espone ad un rischio minore di essere arrestato durante un controllo casuale, e inoltre l’importazione di droga in Svizzera ha conseguenze più gravi di un trasporto attuato su scala nazionale (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3; 6B_390/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1.1; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1).

Soggettivamente, IM 1 ha agito con dolo diretto, detenendo, trasportando ed importando intenzionalmente della sostanza stupefacente nel nostro paese. Per quanto concerne il tipo di sostanza, la Corte ha ammesso il dolo eventuale, con la precisazione che il fatto che egli si sia detto ignaro di cosa stesse trasportando ha un peso minimo nella valutazione della sua colpa, essendo che, non accertandosi di cosa stesse trasportando, ha in sostanza accettato di trasportare qualunque cosa. L’imputato è stato mosso unicamente dal desiderio di lucro che ha perseguito senza scrupoli, non essendo consumatore di stupefacenti. Da rimarcare anche l’intensità criminale dell’atto, avendo egli avuto l’opportunità di fare dietro-front una volta incontrate le Guardie di confine, per poi decidere scientemente di perseguire il suo obiettivo. Alternative ne aveva, avrebbe potuto farsi bastare il provento del suo lavoro, lavorare la sera come __________ in qualche locale, o affidarsi alla sua fortuna nelle scommesse sportive, come era d’uso fare.

Con riferimento al reato di infrazione alla LF sugli stranieri, oggettivamente la sua colpa è media, essendosi recato a due riprese sul nostro territorio senza i relativi documenti. Soggettivamente, checché ne dica la difesa, egli ha agito per dolo diretto e ha mentito a più riprese in merito al numero di volte che si era recato in Svizzera. Reso attento del suo status illegale, ha comunque proseguito il suo percorso, il che ne rende la colpa soggettiva grave.

Per quanto concerne le sue condizioni personali, nel suo passato non si intravvede nulla di particolarmente meritevole. L’assenza di precedenti non può essere considerata favorevole all’imputato, dato che l’incensuratezza è un elemento neutro per la commisurazione della pena (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66, consid. 12.3.c e rinvii). In corso d’inchiesta non ha collaborato, ha spesso dato versioni contraddittorie sia riguardo alla sua situazione personale che riguardo ai fatti, fornendo informazioni illogiche che a tratti hanno lambito l’assurdo. La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che egli, privato della propria libertà, si trova ancora più lontano dai suoi cari, come pure del fatto che ha mantenuto una buona condotta in carcere.

In considerazione degli elementi discussi ed in armonia con la prassi dei nostri tribunali, tenuto conto della colpa dell’imputato e delle sue condizioni personali, la Corte lo ha condannato ad una pena detentiva di 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi per il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

A questa pena, si aggiunge una pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti ad un totale di fr. 1'800.- (milleottocento) sospesa integralmente per il periodo di prova di 2 (due) anni, riferibile alla ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri.

                                   7.   ESPULSIONE

Riconosciuto autore colpevole di violazione dell’art.19 cpv. 2 LStup, l’imputato, deve essere espulso dal territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP. In applicazione del principio di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.05.2016 consid. 5.2). Per IM 1, il Canton Ticino ha rappresentato un luogo dove recarsi a compiere un grave crimine, per poi ritornare in Italia. Ciò detto va ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di espulsione che va dai 5 ai 15 anni. Ponderato l’interesse pubblico all’espulsione del condannato, che prevale su quello privato – alquanto minimo – dello straniero a rimanere in Svizzera, la Corte ha ordinato la sua espulsione per un periodo di 7 (sette) anni.

                                   8.   ACCESSORI

                               8.1.   Per quel che è degli oggetti in sequestro, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente, salva la busta contenente materiale cartaceo (rep. 69125), per la quale è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato a crescita in giudicato integrale della sentenza.

                               8.2.   Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc. 17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1 è parsa congrua alla prassi in vigore, e pertanto l’onorario è stato approvato in ragione di fr. 5'640.05 (onorario e spese).

Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del condannato.

visti gli art.                      12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 66a, 69 CP; 19 LStup; 115 LStr;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato, in data 24 gennaio 2019,

importato in Svizzera attraverso il valico doganale di __________, a bordo del treno regionale, nonché

trasportato e detenuto sino alla stazione FFS di __________,

1'987.34 grammi netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 30.8% e il 35.9%), sostanza confezionata in quattro pani avvolti in un involucro di cellophane da lui fissato con del nastro adesivo sui propri lombi, stupefacente destinato a terze persone non identificate;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri, ripetuta

per essere,

entrato illegalmente in Svizzera in data 11 dicembre 2018 e 24 gennaio 2019, attraverso il valico doganale di __________, in quanto in possesso di un passaporto __________ valido ma sprovvisto del necessario visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (permesso di soggiorno italiano scaduto in data __________);

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti ad un totale di fr. 1'800.- (milleottocento).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   5.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente, salvo per la busta contenente materiale cartaceo (rep. 69125), per la quale è ordinato il dissequestro a favore dell’imputato a crescita in giudicato integrale della sentenza.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       5’520.00

spese                          fr.          120.05

totale                           fr.       5'640.05

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'640.05 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a:  -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'939.10

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           129.05

                                                             fr.        8'568.15

                                                             ============

72.2019.208 — Ticino Tribunale penale cantonale 14.10.2019 72.2019.208 — Swissrulings