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Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2019 72.2019.165

17 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,364 mots·~12 min·2

Résumé

In qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini, sfruttato lo stato di bisogno/dipendenza/inesperienza di almeno 34 migranti, facendosi promettere/versare per il loro trasporto dall’Italia in Germania, compensi in denaro in manifesta sproporzione economica

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.165

Mendrisio, 17 settembre 2019 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                giudice Mauro Ermani, Presidente

                                         Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo Palazzo Pretorio, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 21 marzo 2019 al 20 giugno 2019 (92 giorni)

imputato, a norma dell'atto d'accusa 136/2019 del 3.7.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   usura per mestiere, sub usura

per avere,

a __________, __________, __________, __________ (SG) ed in altre località della Svizzera, rispettivamente in Italia (__________), Germania e Belgio,

nel periodo 04.03.2019-21.03.2019,

agendo per mestiere, in correità con __________, rispettivamente con __________, __________, __________ e altre persone rimaste ignote,

in qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini (di cui fanno parte anche i citati __________, in veste di organizzatore/coordinatore, rispettivamente __________ e __________),

sfruttato, in almeno 3 occasioni, lo stato di bisogno, di dipendenza e inesperienza di almeno 34 migranti, facendosi promettere/versare da quest’ultimi (o da chi per essi), per il loro trasporto dall’Italia in Europa del nord (Germania), compensi in denaro (EUR 600.ciascuno, per complessivi EUR 20'400.-), in manifesta sproporzione economica con le prestazioni da loro ricevute,

ritenuto come per le medesime tratte [ad esempio __________ (IT)-__________ (DE)], la tariffa usuale applicata da società di trasporto quali ferrovie, autolinee e compagnie aeree “low cost” risulta essere compresa fra un minimo di EUR 30.99 (__________) e un massimo di 122.25 (autonoleggio con conducente), per passeggero;

in specie per avere, in correità con le citate persone, in almeno tre occasioni, tratto deliberatamente vantaggio dalle condizioni di precarietà, illegalità e paura di almeno 34 cittadini stranieri provenienti da Siria, Palestina, Iraq e Kuweit, sprovvisti di mezzi finanziari, documenti di legittimazione, visti di ingresso e permessi, nonché delle conoscenze linguistiche e del territorio necessari per potersi spostare autonomamente, con mezzi più economici,

trasportandoli (a bordo di vetture di proprietà di alcuni membri del gruppo oppure noleggiate), da IT-__________ (dove venivano da loro presi in consegna dopo essere stati individuati e radunati da terzi rimasti ignoti), sino in Germania e Belgio, nelle modalità descritte al punto 2.,

pattuendo preliminarmente (tramite __________, per i viaggi del 17.03.2019 e del 21.03.2019), un compenso pari a EUR 600.- per persona (da versarsi una volta giunti a destinazione), facendosi così promettere, rispettivamente ottenendo un vantaggio pecuniario in manifesta sproporzione con le prestazioni da loro erogate, incassando almeno EUR 300.netti (per il viaggio del 17.03.2019, andato a buon fine);

in particolare, per avere trasportato (fungendo da autista dei veicoli adibiti al trasporto dei migranti, scambiandosi la guida, durante il viaggio, con gli altri correi), da IT-__________ sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada, Chiasso-autostrada e Diepoldsau:

                                1.1   in data 04.03.2019, in correità con __________, a bordo del veicolo VW Passat, targato (B) __________, almeno 4 sedicenti cittadini palestinesi (__________, __________, __________ e __________), sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione e visti di ingresso, al fine di raggiungere il Belgio, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- per ciascuno (complessivi EUR 2'400.-);

                                1.2   in data 17.03.2019, in correità con __________ e __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________ e Mazda 5 targata (B) __________, almeno 4 clandestini (i sedicenti cittadini palestinesi __________, __________; __________, __________; __________, __________ e __________, __________), dietro promessa di un compenso di EUR 600.- per ciascuno (complessivi EUR 2'400.-);

                                1.3   in data 21.03.2019, in correità con __________, __________ e __________, 26 cittadini stranieri, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 15'600.-);

realizzando un guadagno personale non meglio precisato, ma stimabile in almeno EUR 300.- netti per il secondo viaggio (andato a buon fine), ritenuto che per il primo e l’ultimo viaggio, l’imputato IM 1 è invece stato fermato (e i clandestini rimandati in Italia) e quindi non ha potuto incassare il compenso pattuito;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall’art. 157 cifra 2, sub cifra 1 CPS;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), ripetuta ed aggravata,

siccome commessa in seno ad un gruppo di persone costituitosi al fine di commettere ripetutamente tali atti e di procacciare a sé o ad altri un indebito arricchimento

per avere,

a __________, __________, __________ e __________ (SG), rispettivamente in Italia (__________), Germania e Belgio,

nel periodo 04.03.2019-19-21.03.2019,

agendo in correità con __________, rispettivamente con __________, __________, __________ e altre persone rimaste ignote, fine di procacciarsi un indebito profitto,

facilitato ed aiutato, in almeno 3 occasioni, l’entrata e il transito illegali, in Svizzera, di almeno 34 cittadini stranieri, di nazionalità palestinese, siriana, irachena, kuwaitiana e apolidi, sprovvisti di documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine e dei necessari visti di ingresso,

trasportandoli, dall’Italia (__________) sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso e Diepoldsau, a bordo di veicoli intestati ai membri del gruppo oppure noleggiati,

pattuendo preliminarmente (perlomeno per i viaggi del 17.03.2019 e del 21.03.2019), anche tramite __________, un compenso di EUR 600.- per persona (da versarsi una volta giunti a destinazione), incassando almeno EUR 300.- netti (per il viaggio del 17.03.2019, andato a buon fine);

in specie, per avere trasportato, unitamente agli altri coimputati, fungendo da autista dei veicoli adibiti al trasporto dei migranti e scambiandosi la guida con gli altri correi durante i viaggi:

                                2.1   in data 04.03.2019, in correità con __________, a bordo del veicolo VW Passat, targato (B) __________, almeno 4 sedicenti cittadini palestinesi (__________, __________, __________ e __________), da IT-__________ sino a __________ (con l’intenzione di portarli fino in Belgio), passando attraverso il valico doganale di Ponte Chiasso;

                                2.2   in data 17.03.2019, in correità con __________ e con __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________ e Mazda 5 targata (B) __________, almeno 4 clandestini, da IT-__________ sino in Germania, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso strada e Diepoldsau;

                                2.3   in data 21.03.2019, in correità con __________, __________ e __________, almeno 26 cittadini stranieri e meglio 8 migranti all’interno del veicolo Mazda 5, targato B __________, di proprietà del fratello di __________ (__________), di cui l’imputato IM 1 era alla guida al momento del fermo e altri 18 all’interno del furgone a noleggio, marca Renault Trafic, targato (B) __________, guidato da __________), da IT-__________ sino a __________ (dove sono stati arrestati), passando attraverso il valico doganale di Chiasso strada;

segnatamente: 18 sedicenti cittadini siriani (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), 3 sedicenti cittadini iracheni (__________ (__________) __________ (__________), __________, e __________), 3 sedicenti cittadini palestinesi (__________, __________ e __________), 1 sedicente cittadino kuwaitiano (__________) e 1 apolide (__________),

tutti sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione e dei visti di ingresso per la Svizzera;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a e lett. b LStr.;

                                   3.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________ e __________, in data 21 marzo 2019,

contravvenuto alle norme della legge medesima, circolando, su suolo elvetico, alla guida dell’autoveicolo Mazda 5, targato (B) __________, di proprietà di __________ (immatricolato per il trasporto di 7 persone, compreso il conducente), trasportando almeno 8 passeggeri, quindi 2 persone in esubero rispetto ai posti consentiti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 1 LCStr., in relazione con gli artt. 30 cpv. 1 LCStr., 60 cpv. 2 ONC e art. 331 OMD;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

                                     -   il difensore d’ufficio dell’imputato, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:00 alle ore 09:25.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente constata l’assenza dell’imputato.

Il Presidente constata che l’imputato è stato regolarmente citato con raccomandata del 7 agosto 2019.

L’imputato non ha presentato giustificazioni per la sua assenza. L’avv. DUF 1 comunica che il suo difeso è consapevole del dibattimento odierno e non ha intenzione di prendervi parte, il che rende vana una seconda citazione. Il procedimento prosegue dunque seguendo la via contumaciale.

Il Presidente constata che l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell’imputato.

Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia.

Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, proponendo una pena detentiva pari a 5 (cinque) sospesa per un periodo di prova di anni due, una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una (per un totale di fr. 900.-) sospesa per un periodo di prova di anni due, una multa di fr. 100.-, l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni e la confisca di tutto quanto in sequestro.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                    12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 157 CP; 116 LStr; 30 e 90 cpv. 1 LCStr; 60 ONC; 331 OMD; 82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg.CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   usura semplice

per avere,

a __________, __________, __________, __________ (SG) ed in altre località della Svizzera, rispettivamente in Italia (__________), Germania e Belgio,

nel periodo 04.03.2019-21.03.2019,

in correità con terzi, in qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini,

sfruttato, in almeno 3 occasioni, lo stato di bisogno, di dipendenza e inesperienza di almeno 34 migranti, facendosi promettere/versare per il loro trasporto dall’Italia in Europa del nord (Germania), compensi in denaro (EUR 600.- ciascuno, per complessivi EUR 20'400.-), in manifesta sproporzione economica con le prestazioni da loro ricevute, fungendo da autista dei veicoli adibiti al trasporto dei migranti, scambiandosi la guida, durante il viaggio, con gli altri correi, da IT-__________ sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada, Chiasso-autostrada e Diepoldsau,

ritenuto come per le medesime tratte [ad esempio Milano (IT)-Freiburg (DE)], la tariffa usuale applicata da società di trasporto quali ferrovie, autolinee e compagnie aeree “low cost” risulta essere compresa fra un minimo di EUR 30.99 (__________) e un massimo di 122.25 (autonoleggio con conducente), per passeggero;

                               1.2.   infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta ed aggravata

siccome commessa in seno ad un gruppo di persone costituitosi al fine di commettere ripetutamente tali atti e di procacciare a sé o ad altri un indebito arricchimento

per avere,

a __________, __________, __________ e __________ (SG), rispettivamente in Italia (__________), Germania e Belgio,

nel periodo 04.03.2019-19-21.03.2019,

agendo in correità con terzi, al fine di procacciarsi un indebito profitto,

facilitato ed aiutato, in almeno 3 occasioni, l’entrata e il transito illegali, in Svizzera, di almeno 34 cittadini stranieri, di nazionalità palestinese, siriana, irachena, kuwaitiana e apolidi, sprovvisti di documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine e dei necessari visti di ingresso,

trasportandoli, dall’Italia (__________) sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso e Diepoldsau,

pattuendo un compenso di EUR 600.- per persona (da versarsi una volta giunti a destinazione);

                               1.3.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a __________ e __________, in data 21 marzo 2019,

contravvenuto alle norme della legge medesima, circolando, su suolo elvetico, alla guida dell’autoveicolo Mazda 5, targato (B) __________, di proprietà di __________ (immatricolato per il trasporto di 7 persone, compreso il conducente), trasportando almeno 8 passeggeri, quindi 2 persone in esubero rispetto ai posti consentiti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena detentiva di 5 (cinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una, per un totale di fr. 900.- (novecento);

                               2.3.   alla multa di fr. 100.- (cento) la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno);

                               2.4.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e delle spese procedurali. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 2'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   6.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

                                   7.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               7.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       5’400.00

spese                          fr.          568.80

IVA (7.7%)                  fr.          452.70

totale                           fr.       6’421.50

                               7.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’421.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   8.   Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP).

                                   9.   Parallelamente all’istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           375.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             74.20

                                                             fr.        1'049.20

                                                             ===========

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