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Ticino Tribunale penale cantonale 17.09.2019 72.2019.164

17 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·2,806 mots·~14 min·2

Résumé

In qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini, sfruttato lo stato di bisogno/dipendenza/inesperienza di almeno 72 migranti, facendosi promettere/versare per il loro trasporto dall’Italia in Germania, compensi in denaro in manifesta sproporzione economica

Texte intégral

Incarto n. 72.2019.164

Mendrisio, 17 settembre 2019 /sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                giudice Mauro Ermani, Presidente

                                         Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 21 marzo 2019 al 26 giugno 2019 (98 giorni);

posto in anticipata esecuzione della pena dal 27 giugno 2019

imputato, a norma dell'atto d'accusa 134/2019 del 3.7.2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   usura per mestiere, sub usura

per avere,

a __________, __________ (SG), __________, __________ __________ (SG) e altre località della Svizzera, rispettivamente in Italia (Milano), Germania e Belgio, nel periodo 25.01.2019-2019-21.03.2019,

agendo per mestiere, in correità con __________, __________, __________, tale __________ e altre persone rimaste ignote,

in qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini (di cui fanno parte anche i citati __________, in veste di organizzatore/coordinatore, rispettivamente __________, __________ e tale __________),

sfruttato, in più occasioni, lo stato di bisogno, di dipendenza e di inesperienza di almeno 72 migranti, facendosi promettere/versare da quest’ultimi (o da chi per essi), per il loro trasporto dall’Italia in Europa del nord (Germania del sud), compensi in denaro (EUR 600.- per ciascun migrante, per complessivi EUR 43’200.-), in manifesta sproporzione economica con le prestazioni da loro ricevute,

ritenuto come per le medesime tratte [ad esempio Milano (IT) – Freiburg (DE)], la tariffa usuale applicata da società di trasporto quali ferrovie, autolinee e compagnie aeree “low cost” risulta essere compresa fra un minimo di EUR 30.99 (__________) e un massimo di EUR 122.25 (autonoleggio con conducente), per passeggero;

in specie per avere, in correità con le citate persone, in almeno sette occasioni, tratto deliberatamente vantaggio dalle condizioni di precarietà, illegalità e paura di almeno 72 clandestini provenienti da Siria, Palestina, Iraq e Kuwait, sprovvisti di mezzi finanziari, documenti di legittimazione, visti di ingresso e permessi, nonché delle conoscenze linguistiche e del territorio necessari per potersi spostare autonomamente, con mezzi più economici,

trasportandoli (a bordo di vetture di proprietà sua, di altri membri del gruppo o noleggiate), da IT-Milano (dove venivano da loro presi in consegna dopo essere stati individuati e radunati da terzi rimasti ignoti), sino in Germania e Belgio, nelle modalità descritte al punto 2.,

pattuendo preliminarmente (tramite __________), un compenso pari a EUR 600.- per persona trasportata (da versarsi una volta giunti a destinazione), facendosi così promettere, rispettivamente ottenendo un vantaggio pecuniario in manifesta sproporzione con le prestazioni da loro erogate,

in particolare, per avere trasportato (sia in veste di autista dei veicoli che trasportavano migranti, sia in veste di “staffetta/apripista” (unitamente a __________) per segnalare ai correi eventuali controlli di Polizia), da IT-Milano sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada, Chiasso-autostrada e Diepoldsau (entrando, precedentemente, in Svizzera, per raggiungere IT-Milano, attraverso i valichi doganali di Basilea e Kriessern):

                                1.1   in data 25.01.2019, in correità con __________, almeno 2 clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 1'200.-);

                                1.2   in data 22/23.02.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, almeno 7 clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 4'200.-);

                                1.3   in data 25/26.02.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, almeno 25 clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 15'000.-);

                                1.4   in data 01/02.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, un numero non meglio precisato di clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno;

                                1.5   in data 04/05.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, un numero non meglio precisato di clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno;

                                1.6   in data 09/10.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, almeno 12 clandestini, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 7'200.-);

                                1.7   in data 21.03.2019, in correità con __________, __________ e __________, almeno 26 cittadini stranieri, dietro promessa di un compenso di EUR 600.- ciascuno (complessivi EUR 15'600.-);

conseguendo così un guadagno personale netto di almeno EUR 4'410.- (minimo) e EUR 7'560.- (massimo), pari a 7/10 rispetto a quanto guadagnato da __________, ritenuto che i guadagni venivano ripartiti in parti uguali; e comunque almeno EUR 3'000.- netti (pari a EUR 500.- x 6 trasporti andati a buon fine), così come da lui ammesso;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 157 cifra 2, sub cifra 1 CPS;

                                   2.   infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali), ripetuta ed aggravata,

siccome commessa in seno ad un gruppo di persone costituitosi al fine di commettere ripetutamente tali atti e di procacciare a sé o ad altri un indebito arricchimento

per avere,

a __________, __________ (SG), __________, __________, __________ (SG) e altre località della Svizzera, rispettivamente, in Italia (Milano), Germania e Belgio, nel periodo 25.01.2019-2019-21.03.2019,

agendo in correità con __________, __________, __________, tale __________ e altre persone rimaste ignote, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

facilitato ed aiutato, in almeno 7 occasioni, l’entrata e il transito illegali, in Svizzera, di un non meglio precisato numero di cittadini stranieri (comunque, almeno 72), di nazionalità palestinese, siriana, irachena, kuwaitiana e apolidi, sprovvisti di documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine e dei necessari visti di ingresso,

trasportandoli, dall’Italia sino in Germania e Belgio, attraverso i valichi doganali di Chiasso e Diepoldsau, a bordo di veicoli intestati a lui, ad altri membri del gruppo o noleggiati, pattuendo un compenso di EUR 600.- per persona (da versarsi una volta giunti a destinazione),

conseguendo così un guadagno personale netto di almeno EUR 4'410.- (minimo) e EUR 7'560.- (massimo), pari a 7/10 rispetto a quanto guadagnato da __________, ritenuto che i guadagni venivano ripartiti in parti uguali; e comunque almeno EUR 3'000.- netti (pari a EUR 500.- x 6 trasporti andati a buon fine), così come da lui ammesso;

in specie, per avere trasportato, unitamente agli altri membri del gruppo (coimputati), fungendo in alcuni casi da autista di veicoli che trasportavano clandestini (e scambiandosi la guida durante il viaggio) e in altri, unitamente a __________, da “staffetta-apripista” (con compito di segnalare ai correi la presenza di eventuali controlli di polizia), da IT-Milano, sino in Germania e Belgio, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada, Chiasso-autostrada e Diepoldsau (entrando precedentemente, in Svizzera, per raggiungere Milano, dai valichi di frontiera di Basilea e Kriessern):

                                2.1   in data 25.01.2019, in correità con __________, almeno 2 clandestini;

                                2.2   in data 22/23.02.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________, OPEL Zafira targata (B) __________ e VW Golf targata (B) __________, almeno 7 clandestini, da IT-Milano sino in Germania, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso autostrada, Chiasso strada e Diepoldsau;

                                2.3   in data 25/26.02.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, a bordo delle vetture OPEL Zafira targata (B) __________, VW Golf targata (B) __________, KIA Ceed targata (B) __________ e un quarto veicolo targato (B) __________, almeno 25 clandestini, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso strada e Diepoldsau;

                                2.4   in data 01/02.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________, OPEL Zafira targata (B) __________ e VW Golf targata (B) __________, un numero non meglio precisato di clandestini, da IT-Milano sino in Germania, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada e Diepoldsau;

                                2.5   in data 04/05.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________, Mazda 5 targata (B) __________ VW Golf targata (B) __________, un numero non meglio precisato di clandestini, da IT-Milano sino in Germania, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso autostrada e Diepoldsau;

                                2.6   in data 09/10.03.2019, in correità con __________, __________ e tale __________, a bordo delle vetture Peugeot targata (B) __________, Renault Trafic targata (B) __________ e VW Golf targata (B) __________, almeno 12 clandestini, da IT-Milano sino i Germania, passando attraverso i valichi doganali di Chiasso strada e Diepoldsau;

                                2.7   in data 21.03.2019, in correità con __________, __________ e __________, attraverso il valico doganale di Chiasso strada, almeno 26 cittadini stranieri (8 all’interno del veicolo Mazda 5, targato B __________, di proprietà di __________ (fratello di __________), guidato dall’imputato IM 1 dall’Italia sino in Ticino, prima di cedere la guida a __________ e 18 all’interno del furgone a noleggio, marca Renault Trafic, targato (B) __________, guidato da __________), da IT-Milano sino a __________ (dove sono stati arrestati), passando attraverso il valico doganale di Chiasso strada;

in particolare: 18 sedicenti cittadini siriani (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), 3 sedicenti cittadini iracheni (__________ (__________) __________ (__________), __________, e __________), 3 sedicenti cittadini palestinesi (__________, __________ e __________), 1 sedicente cittadino kuwaitiano (__________) e un apolide (__________),

tutti sprovvisti dei necessari documenti di legittimazione e visti di ingresso per la Svizzera,

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 3 lett. a e lett b LStr.;

                                   3.   infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale), ripetuta

per essere entrato illegalmente, in Svizzera, in almeno 7 occasioni, nel periodo 25.01.2019-21.03.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea, Kriessern e Chiasso, senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine (documento scaduto);

in specie, per essere entrato in Svizzera, al fine di eseguire i trasporti di clandestini di cui ai punti 1. e 2., munito unicamente del titolo di viaggio belga nr. __________ (documento scaduto il __________.2018):

                                3.1   in data 25.01.2018, attraverso il valico doganale di Chiasso;

                                3.2   in data 22/23.02.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea e Chiasso Strada;

                                3.3   in data 25/26.02.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea e Chiasso Strada;

                                3.4   in data 01/02.03.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea e Chiasso Strada;

                                3.5   in data 04/05.03.2019, attraverso i valichi doganali di Kriessern e Chiasso Autostrada;

                                3.6   in data 09/10.03.20199, attraverso i valichi doganali di Basilea e Chiasso Strada;

                                3.7   in data 21.03.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea e Chiasso Strada;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett a LStr., in rel. con l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr.;

                                   4.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 21.03.2019, a __________ e in altre località del Ticino,

contravvenuto alle norme della legge medesima, circolando, su suolo elvetico, alla guida dell’autoveicolo Mazda 5, targato (B) __________, di proprietà di __________ (immatricolato per il trasporto di 7 persone, compreso il conducente), trasportando 8 passeggeri e, quindi, 2 persone in esubero rispetto ai posti consentiti;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 1 LCStr., in relazione con gli artt. 30 cpv. 1 LCStr., 60 cpv. 2 ONC e art. 331 OMD;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. __________ (su delega dell’avv. DUF 1);

                                     -   in qualità di interprete per la lingua araba, __________.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione e propongono una pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di cui 6 (sei) da espiare, il resto sospeso condizionalmente per un periodo di prova di due anni, una pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, una multa di fr. 100.-, l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni e la confisca di tutto quanto in sequestro, veicolo compreso. 

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 157 CP; 5, 115 e 116 LStr; 30 e 90 cpv. 1 LCStr; 60 ONC; 331 OMD;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   usura aggravata

per avere,

a __________, __________ (SG), __________, __________ (SG) e altre località della Svizzera, rispettivamente in Italia (__________), Germania e Belgio, nel periodo 25.01.2019-21.03.2019,

agendo per mestiere in correità con terzi,

in qualità di membro di un gruppo di persone attive nel trasporto di migranti clandestini,

sfruttato, in almeno sette occasioni, lo stato di bisogno, di dipendenza e di inesperienza di almeno 72 migranti, facendosi promettere/versare per il loro trasporto dall’Italia in Europa del nord (Germania del sud), compensi in denaro (EUR 600.- per ciascun migrante, per complessivi EUR 43’200.-), in manifesta sproporzione economica con le prestazioni da loro ricevute, trasportandoli da IT-Milano sino in Germani a e Belgio, sia in veste di autista, sia in veste di “staffetta/apripista”, attraverso i valichi doganali di Chiasso-strada, Chiasso-autostrada e Diepoldsau,

ritenuto come per le medesime tratte [ad esempio Milano (IT) – Freiburg (DE)], la tariffa usuale applicata da società di trasporto quali ferrovie, autolinee e compagnie aeree “low cost” risulta essere compresa fra un minimo di EUR 30.99 (Flixbus) e un massimo di EUR 122.25 (autonoleggio con conducente), per passeggero;

                               1.2.   incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale, ripetuta ed aggravata

siccome commessa in seno ad un gruppo di persone costituitosi al fine di commettere ripetutamente tali atti e di procacciare a sé o ad altri un indebito arricchimento

per avere,

a __________, __________ (SG), __________, __________, __________ (SG) e altre località della Svizzera, rispettivamente, in Italia (__________), Germania e Belgio, nel periodo 25.01.2019-21.03.2019,

agendo in correità con terzi, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

facilitato ed aiutato, in almeno 7 occasioni, l’entrata e il transito illegali, in Svizzera, di un non meglio precisato numero di cittadini stranieri (almeno 72), di nazionalità palestinese, siriana, irachena, kuwaitiana e apolidi, sprovvisti di documenti di legittimazione validi per il passaggio del confine e dei necessari visti di ingresso;

                               1.3.   entrata illegale

per essere

entrato illegalmente, in Svizzera, in almeno 7 occasioni, nel periodo 25.01.2019-21.03.2019, attraverso i valichi doganali di Basilea, Kriessern e Chiasso, senza essere in possesso di un valido documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine (documento scaduto);

                               1.4.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in data 21.03.2019, a __________ e in altre località del Ticino,

contravvenuto alle norme della legge medesima, circolando, su suolo elvetico, alla guida dell’autoveicolo Mazda 5, targato (B) __________, di proprietà di __________ (immatricolato per il trasporto di 7 persone, compreso il conducente), trasportando 8 passeggeri e, quindi, 2 persone in esubero rispetto ai posti consentiti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- l’una, per un totale di fr. 900.- (novecento);

                               2.3.   alla multa di fr. 100.- (cento), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva pari a giorni 1 (uno);

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 12 (dodici) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare. Richiamato l’art. 231 CPP, il condannato non è posto in carcerazione di sicurezza, ma è ordinata la sua scarcerazione a far tempo dal 21 settembre 2019, riservate le pratiche per l’esecuzione dell’espulsione (pt. 5).

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   5.   È ordinata l’espulsione di IM 1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

                                   6.   Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, fatto salvo il reperto 68814 per il quale è ordinato il dissequestro.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 2'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno richiesta).

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                      fr.       5’692.50

spese                          fr.       1’108.95

IVA (7,7%)                  fr.          504.10

totale                           fr.       7’305.55

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’305.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           375.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             60.60

                                                             fr.        1'035.60

                                                             ===========