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Ticino Tribunale penale cantonale 08.05.2018 72.2018.98

8 mai 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·898 mots·~4 min·4

Résumé

Infrazione LStup, anfetamine

Texte intégral

Incarto n. 72.2018.98

Lugano, 8 maggio 2018/lc

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 12 luglio 2016 al 13 luglio 2016 (2 giorni);

imputato, a norma dell'atto d'accusa 133/2017 del 30 agosto 2017, emanato dal Procuratore pubblico  PP 1 di

                                   1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere

a __________, __________ ed altre imprecisate località della Svizzera, nel periodo 2013/febbraio 2016, senza essere autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, trasportato, preparato almeno 180 grammi di anfetamina, di cui 150 grammi alienati a A.A. al prezzo di CHF 15.00/16.00 al grammo e alienato o procurato in altro modo ulteriori 30 grammi di anfetamina di cui 5/6 grammi a B.B. ed il restante a persone rimaste non identificate;

                                   2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti

per avere, a __________ ed altre località non meglio precisate nel periodo maggio 2015/12 luglio 2016, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di anfetamina e di cocaina e 10 grammi di marijuana;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 LStup, in relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. b, lett. c, lett d LStup, art. 19a LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

dedotto il carcere preventivo sofferto di 2 (due) giorni.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannato            2.   Alla multa di CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   All’Avv. DUF verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                   5.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

ed inoltre                 6.   Non revoca la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________, ma l’ammonisce formalmente.

Presenti:                    -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 11:20.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Con l’accordo delle parti, l’AA viene modificato come segue:

punto 1 delle proposte, viene modificato in: “… di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella inflitta con decreto di accusa __________ del Ministero pubblico del Cantone Grigioni….”

punto 6 delle proposte, viene modificato in: “Non revoca la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ ed della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 70.00 ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Grigioni in data __________, ma per entrambe lo ammonisce formalmente”.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli artt.:         50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 133 / 2017 del 30 agosto 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

punto 1 delle proposte: “… di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena interamente aggiuntiva a quella inflitta con decreto di accusa __________ del Ministero pubblico del Cantone Grigioni….”;

punto 6 delle proposte: “Non revoca la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere a CHF 30.00 (trenta) ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data __________ ed della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 70.00 ciascuna inflitta dal Ministero Pubblico del Cantone Grigioni in data __________, ma per entrambe lo ammonisce formalmente.”.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                        Fr.     4'032.00

spese                            Fr.        182.30

IVA (8%)                       Fr.        309.95

IVA (7.7%)                    Fr.          26.20

totale                             Fr.     4'550.45

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr.                                         4'550.45 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             68.75

                                                             fr.           868.75

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