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Ticino Tribunale penale cantonale 06.06.2019 72.2018.68

6 juin 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,067 mots·~5 min·4

Résumé

Colpevole di guida in stato di inattitudine, per aver condotto l’auto in stato di ebrietà: analisi dell’alito tramite etilometro precursore con risultato del 0.57 mg/l. La pena pecuniaria inflitta è condizionalmente sospesa (con periodo di prova di 3 anni) ed è ordinata un’assistenza riabilitativa

Texte intégral

Incarto n. 72.2018.68

Lugano, 6 giugno 2019/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali  

      composta da:

giudice Marco Villa, Presidente

Jasmine Decristophoris, cancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale         Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 51/2018 del 12.03.2018 emanato dal Procuratore pubblico __________, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Opel targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,57 mg/l) malgrado fosse già stato condannato nel 2016 (alcolemia: min. 1.05 grammi per mille) e nel 2017 (alcolemia: min. 0.45 mg/l) per analogo reato;

fatti avvenuti: a __________ il 20 novembre 2017;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal difensore d’ufficio avv. DUF 1 accompagnato dal MLaw __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 10:47.

Evase le seguenti

questioni:                     Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle arringhe.

Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche al decreto d’accusa in opposizione:

-- a pag. 1, alle generalità, si modifica __________ Via __________, con __________ Via __________ e __________ con __________;

-- a pag. 1, al testo del reato, richiamato l’AI 1, si aggiunge, dopo Opel, Corsa.

I presenti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e il decreto d’accusa in opposizione è modificato di conseguenza.

Sentiti:                        -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: la difesa tiene a sottolineare quanto di buono ha fatto il signor IM 1 in questo periodo. I fatti sono riconosciuti e sono comprensibili se si considera l’abuso di sostanze stupefacenti ad opera dell’imputato in quel periodo. L’imputato ha capito di aver perso tutto e di aver sbagliato ma ha avuto il tempo di redimersi, di fare un percorso riabilitativo per uscire dal tunnel della dipendenza e potersi così reinserire nella società. Visto quanto precede, a mente della difesa, la pena proposta dall’accusa è severa ed esorbitante. In un caso analogo, nella decisione 12.11.2017 di cui all’incarto 72.2017.2015, era stata comminata una pena di 30 aliquote giornaliere. Si chiede dunque una pena pecuniaria che non superi le 30 aliquote, il cui importo deve essere valutato in base alle condizioni economiche attuali dell’imputato, e meglio, secondo l’importo minimo legale. Si postula inoltre, in considerazione del percorso intrapreso da IM 1 e delle misure riabilitative che ancora intraprenderà a seguito del presente processo, vista inoltre la prognosi chiaramente positiva, la sospensione della pena.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.                      12, 34 segg., 42, 44, 47 e 93 segg. CP;

91 cpv. 2 lett. a) LCStr;

80 segg., 84 segg., 135, 335 segg., 352 segg. e 422 segg. CPP nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inattitudine

per avere, a __________, il 20.11.2017, condotto l’autovettura Opel Corsa, targata TI __________, in stato di ebrietà come da analisi dell’alito tramite etilometro precursore con risultato del 0.57 mg/l;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondenti a 80 (ottanta) aliquote giornaliere da fr. 10.- (dieci) cadauna, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 80 (ottanta) giorni (art. 34 segg. CP).

                                  3.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   4.   È ordinato a IM 1 per un periodo di prova di 3 (tre) anni:

                               4.1.   un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP;

                               4.2.   la norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico terapeutica pluridisciplinare presso un terapeuta di sua fiducia per monitorare la sua astensione da sostanze stupefacenti e/o d’abuso di sostanze alcoliche, misura da combinare, se necessario, con l’obbligo di frequentazione di un’antenna e/o controlli delle urine;

                               4.3.   richiamato l’art. 95 cpv. 3, 4 e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

--   prorogare della metà la durata del periodo di prova;

--   porre fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

--   modificare o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;

--   revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

                               4.4.   IM 1 è espressamente informato del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la multa.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta o di fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   Le note professionali del 27.5.2019 e del 6.6.2019 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

                                         onorario                                                                  fr.    1'536.00

                                         spese e trasferte                                                   fr.       197.60

                                         IVA (7.7%)                                                              fr.       133.50

                                         totale                                                                       fr.    1'867.10

                               6.2.   IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'867.10 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Ufficio federale di Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

                                     -   Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente                                                          La cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             92.65

                                                             fr.           792.65

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