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Ticino Tribunale penale cantonale 14.09.2018 72.2018.54

14 septembre 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·743 mots·~4 min·4

Résumé

Guida senza autorizzazione, ripetuta

Texte intégral

Incarto n. 72.2018.54

Lugano, 14 settembre 2018/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

 IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 38/2018 del 2 marzo 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di:

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di veicolo;

fatti avvenuti: a __________ il 21.01.2018 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr..

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP_2, in sostituzione del Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1 e dal MLaw 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento:

Preliminarmente, la Presidente chiede al PP di precisare il periodo di commissione del reato.

PP: l’indicazione corretta è “nel periodo 29.08.2017 – 21.01.2018”, partendo dal presupposto che i fatti si sono verificati dopo l’emissione del DAC 28.08.2017.

DF 1: sono d’accordo con questa precisazione.

Le parti danno il loro consenso alla correzione e l’AA viene modificato di conseguenza.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, il quale chiede innanzitutto la conferma in fatto e in diritto dell’AA. I fatti sono stati ammessi durante l’inchiesta ed ancora oggi in aula, di modo che in discussione vi è unicamente la commisurazione della pena. In materia di circolazione stradale, per l’accusa l’imputato non è solo un delinquente incallito, ma anche un menefreghista, nella misura in cui le precedenti condanne non l’hanno mai dissuaso dal delinquere nuovamente. Per l’accusa l’imputato se vuole fare qualcosa agisce senza porsi particolari problemi, prova ne sono sia l’episodio del licenziamento riferito stamane che il continuo mettersi alla guida nonostante la revoca e le precedenti condanne. L’agito è grave ed irresponsabile soprattutto per i futili motivi che l’hanno determinato. A ciò si aggiunga che non solo l’imputato infrange la legge, ma neppure paga i suoi debiti con la giustizia, nonostante all’epoca avesse ancora un lavoro e uno stipendio. E’ dunque ora che l’imputato paghi concretamente il suo agire e visto che la prognosi non è solo negativa, ma infausta, chiede che venga pronunciata una pena detentiva da espiare di 14 mesi, oltre al pagamento di tasse e spese;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale non contesta i fatti e la qualifica giuridica indicati nell’AA, ma contesta che il suo assistito sia un delinquente incallito e un menefreghista. Evidenzia come IM 1 sia residente in Ticino da 5 anni, abbia vissuto un periodo difficile determinato dalla situazione sul posto di lavoro e in realtà abbia delinquito anche per motivi non futili, come il cercare di mantenere un rapporto con il figlio. Se è vero che non ha pagato le pene pecuniarie, è anche vero che ha chiesto di poter svolgere un LUP, rispettivamente di pagare in rate il suo debito. Se una pena detentiva per la difesa può entrare in linea di conto, questa dovrà comunque essere sospesa condizionalmente per tenere conto della situazione personale dell’imputato.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt.                     12, 40, 47 CP;

95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo 29 agosto 2017 – 21 gennaio 2018,

a __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di veicolo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             70.15

                                                             fr.           770.15

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