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Ticino Tribunale penale cantonale 15.01.2019 72.2018.49

15 janvier 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,886 mots·~9 min·4

Résumé

Condotto il motoveicolo alla velocità riscontrata con perizia giudiziaria di almeno 124.2 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h. Condotto il veicolo a motore in stato di ebrietà (concentrazione qualificata di alcol nell’alito misurata in 0.51 mg/l). Stato difettoso del veicolo (per negligenza)

Texte intégral

Incarto n. 72.2018.49

Lugano, 15 gennaio 2019/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, vicecancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro

IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 31/2018 del 23 febbraio 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale

per avere,

in data 15 maggio 2016, attorno alle ore 16:08, a __________, lungo la via __________, in direzione di __________,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, a seguito della grave inosservanza di un limite di velocità,

segnatamente,

per avere condotto il motoveicolo marca KTM 1290 Superduke, targato TI __________, di sua proprietà, alla velocità riscontrata con perizia giudiziaria di almeno 124.2 km/h (stabilita durante un intervallo compreso tra l’inizio e la fine del rilevamento del transito dello stesso lungo via __________, durato complessivamente 1.579  secondi, in uno spazio percorso compreso fra 54.50 e 58.50 metri), malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando in tal modo il limite di massimo consentito di almeno 74.2 km/h.

                                   2.   Guida in stato di inattitudine

per avere,

in data 25.03.2017, a __________, condotto il veicolo a motore Mercedes Benz, targato TI __________, di proprietà di __________, in stato di ebrietà,

e meglio con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito misurata in 0.51 mg/l.

                                   3.   Stato difettoso del veicolo, per negligenza

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.,

condotto il motoveicolo KTM 1290 Superduke, targato TI __________, di sua proprietà, sapendo, o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che lo stesso non era conforme alle prescrizioni,

e meglio,

per avere condotto suddetto motoveicolo la cui marmitta non era equipaggiata con il silenziatore (Db killer), la cui targa posteriore riportava un’inclinazione maggiore a 30° rispetto alla verticale e che era privo di un catarifrangente nella parte posteriore;             

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo suindicate;

reati previsti: dagli art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 LCStr, art. 91 cpv. 2 lett. a) LCStr e l’art. 93 cpv. 2 LCStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 12:28.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti e le imputazioni sono chiare e qualificano i reati ipotizzati in accusa. La velocità dell’imputato è stata dapprima ricostruita grazie ai rilevamenti effettuati sull’amico dell’imputato, senonché, successivamente, è comunque stato incaricato un perito per meglio definire la velocità di guida dell’imputato. Così facendo si è potuto stabilire, mediante l’utilizzo di una formula matematica spazio/tempo, la velocità esatta cui viaggiava l’imputato. Lo stesso __________ aveva espressamente dichiarato che l’imputato non poteva avere una velocità di guida inferiore alla sua. L’atteggiamento processuale dell’imputato è in sintonia con il suo carattere immaturo e poco responsabile. Egli, pur essendosi riconosciuto nel filmato, fatica a riconoscere la fidefacenza del risultato della perizia, ammettendo sulla base di una mera percezione di viaggiare a 80 km/h. Il disprezzo per il rispetto delle norme della circolazione si palesa oltre che per il mancato rispetto delle norme di velocità, anche per la modalità di guida. Dapprima, l’imputato ha oltrepassato la linea di sicurezza per superare un’auto, per poi fare un’impennata, manovra assolutamente vietata e ciononostante il veicolo da lui condotto non fosse nemmeno a norma. Dal 2006 al 2008 aveva già guidato senza licenza, aveva superato a destra in autostrada commettendo dunque più volte violazioni del codice della strada. Il disprezzo del rispetto delle norme si palesa con l’ulteriore grave fatto di cui al punto 2 AA, quando IM 1 si è messo alla guida in stato di inattitudine con una concentrazione di alcool di oltre lo 0,50 ml. Disprezzo per il rispetto delle norme che si evince anche nel caso terminato con un decreto d’abbandono, quando l’imputato aveva avuto un alterco con l’autista del bus, nel corso del quale ha avuto un atteggiamento sempre un po’ aggressivo. Non si può, in sede di commisurazione di pena, non considerare comunque quanto successo all’imputato dopo i fatti contestati, ovvero il grave incidente di cui è stato vittima. La vita l’ha punito proprio laddove lui è più debole. È incappato in un ulteriore incidente della circolazione dove ha riportato importanti lesioni. Forse, questo fatto, un gradino in più di responsabilità gliel’ha data, ma per arrivare a questo è stato necessario un grave incidente, il che, ad ogni buon conto, deve comunque essere considerato. Se questo non fosse capitato, l’accusa avrebbe presentato una richiesta di pena diversa, più grave. I fatti sono comunque molto gravi in quanto egli si è assunto un rischio altissimo, essendo i fatti stati commessi in una zona altamente abitata. Considerati tutti questi fattori, compreso l’attitudine poco responsabile dell’imputato ed i suoi precedenti, l’accusa ritiene adeguata una pena di 18 mesi, oltre a 300 fr. di multa per il reato di cui al punto 3 AA. Se non fosse per l’incidente accaduto, l’accusa avrebbe anche chiesto una pena solo parzialmente sospesa, che comunque lascia alla Corte di valutare. In caso di sospensione totale, chiede comunque un periodo di prova di almeno 3 anni;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti imputati risalgono al maggio 2016 e, sebbene siano accaduti in un centro abitato, essi si sono verificati in un lampo, poco più di un secondo. In questo attimo l’imputato si sarebbe dovuto rendere conto di diversi fattori. Con il proprio comportamento, l’imputato ha forse causato una messa in pericolo astratta, ma va considerato che quel giorno il tempo era bello, il fondo asciutto e c’era un’ottima visibilità. Non c’erano pedoni o strisce pedonali o ciclisti sul tratto di strada percorso dal IM 1. C’era solo quell’automobile che è stata superata. L’imputato riteneva di andare a circa 70/80 km/h, mentre la perizia ha constatato una velocità di molto superiore. La difesa rileva che all’inizio anche gli inquirenti pensavano che l’imputato non viaggiasse ad una velocità superiore agli 80 o 90 km/h. E’ solo dopo che è stata rilevata la velocità dell’__________ che si è allora presunto che anche l’imputato viaggiasse ad una velocità superiore. Si è dunque allestita a distanza di un anno dai fatti una perizia che arriva alle conclusioni contenute in accusa. Il perito applica la formula spazio / tempo, ma se il tempo è preciso, lo spazio desta dei dubbi in quanto si basa sulle ombre. La foto finale su cui si creano dei dubbi viene ripresa da un teleobiettivo posto a 75 metri, dove si possono creare delle incertezze. Oggi si è accertato che la sensazione dell’imputato di viaggiare a circa 70-80 km/h, forse non fosse proprio corretta, ma non ci sono accertamenti tecnici che possano stabilire con precisione esattamente a quanto viaggiasse l’imputato. Lo stesso perito ha avuto dei dubbi sulla sua effettiva velocità. Nella fotografia si vede __________ in pieno sorpasso ed è in questo preciso momento che si attesta la sua velocità. Nell’ultimo fotogramma il IM 1 si trova più distante, ma semplicemente perché __________ ha decelerato e non perché l’imputato andasse di suo più forte. Determinante nel rilevare la velocità è l’immagine n. 18, in quanto bisogna chiedersi a quanti metri si trova il IM 1 rispetto all’__________, cosa che non sapremo mai con una certa attendibilità.

Sul punto 2 AA, i fatti non sono contestati. La difesa rileva tuttavia che quanto è accaduto è stato determinato da un favore che IM 1 ha voluto fare ad un amico. Non c’è stato menefreghismo da parte dell’imputato. È vero che forse c’erano altre soluzioni per tornare a casa, ma si è comunque trattato di un imprevisto determinato dal malessere del conducente. I fatti ad ogni modo non sono contestati nemmeno per il punto 3. Per quanto riguarda la commisurazione della pena, l’imputato si è pentito, è già stato bastonato dalla vita ed ha subito un incidente che è stato davvero grave. Quanto accaduto deve essere tenuto in considerazione. Chiede pertanto il riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento. L’imputato, inoltre, è incensurato e, da ultimo, per la difesa bisogna tenere conto anche della violazione del principio della celerità. Per la difesa, la pena deve essere interamente sospesa condizionalmente in quanto occorre dare un’opportunità all’imputato. Tale pena per la difesa non deve essere superiore a 12 mesi sospesi condizionalmente.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47, 49, 106 CP;

90, 91, 93 LCstr.; 45, 53, 140, 219 OETV;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   Infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale

per avere,

in data 15 maggio 2016, attorno alle ore 16:08, a __________, lungo la via __________, in direzione di __________,

condotto il motoveicolo marca KTM 1290 Superduke, targato TI __________, di sua proprietà, alla velocità riscontrata con perizia giudiziaria di almeno 124.2 km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, superando in tal modo il limite di massimo consentito di almeno 74.2 km/h;

                               1.2.   Guida in stato di inattitudine

per avere,

in data 25.03.2017, a __________, condotto il veicolo a motore Mercedes Benz, targato TI __________, di proprietà di __________, in stato di ebrietà, e meglio con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito misurata in 0.51 mg/l.;

                               1.3.   Stato difettoso del veicolo, per negligenza

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al considerando 1.1,

condotto il motoveicolo KTM 1290 Superduke, targato TI __________, di sua proprietà, la cui marmitta non era equipaggiata con il silenziatore (Db killer), la cui targa posteriore riportava un’inclinazione maggiore a 30° rispetto alla verticale e che era privo di un catarifrangente nella parte posteriore;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato:

                                     -   alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi;

                                     -   alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni di detenzione (art. 106, cpv. 2 CP).

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   5.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               5.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario            fr. 3'090.00

spese                fr.      87.00

IVA (8%)           fr.    135.12

IVA (7,7%)        fr.    114.58

totale                 fr. 3'426.70

                               5.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3’426.70 (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        2'249.30

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             84.35

                                                             fr.        3'333.65

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