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Ticino Tribunale penale cantonale 05.06.2019 72.2018.202

5 juin 2019·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·5,823 mots·~29 min·3

Résumé

Autore colpevole di aver circolato alla guida di un'automobile alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di 64 Km/h la velocità massima consentita

Texte intégral

Incarto n. 72.2018.202

Lugano, 5 giugno 2019/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:                 giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale       Ministero Pubblico

contro                             IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 164/2018 del 1° ottobre 2018 emanato dall’allora Procuratore pubblico __________, di

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 10 maggio 2018 a __________, violato intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi targato (I)__________, alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS-14”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 64 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato IM 1, assente.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 10:15.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa chiede la conferma in fatto e in diritto di quanto contenuto nell’atto d’accusa. IM 1 si trovava alla guida di un veicolo Audi ed era intenzionato a raggiungere il suo posto di lavoro a __________. Lungo il tragitto, in località di __________, egli superava di 64 km/h il limite di velocità, lungo un quel tratto di strada sul quale era installato un cantiere. I fatti non sono contestati e l’imputato ha ammesso di essere stato alla guida dell’auto. Ha affermato che non si era accorto della velocità raggiunta e nemmeno del limite di velocità in quel tratto vigente. Secondo pacifica giurisprudenza, la velocità deve essere sempre adattata alle circostanze del caso e se il limite viene superato questo è solamente imputabile al conducente. Sull’auto guidata vi è anche un display con l’indicazione del limite di velocità del tratto di strada percorso oltre che l’indicazione della velocità a cui si sta procedendo. In quel tratto di strada l’imputato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione considerata la presenza di un cantiere e le ridotte dimensioni delle careggiate. In merito alla commisurazione della pena, l’imputato ha un solo precedente risalente al 2015. Alla luce di queste circostanze, l’accusa chiede una pena sospesa condizionalmente, ritenuta anche la collaborazione prestata. L’accusa conclude chiedendo una pena detentiva di 14 mesi sospesa per 2 anni;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

notoria è la difficoltà del giudice di scostarsi dal limite previsto dal legislatore. La normativa oggi a giudizio è ampiamente criticata ed è stata mitigata dal TF per arginare l’automatismo previsto. Vi sono al riguardo due sentenze (142 IV 137 e 143 IV 508) che consentono al giudice di poter verificare le singole circostanze del caso concreto e scardinare così l’automatismo della norma. La parola d’ordine è circostanza eccezionale. Solo in tal caso si può confutare l’elemento oggettivo del forte rischio di causare incidenti con feriti gravi o morti. La DTF 143 IV 508, sull’elemento oggettivo, ma anche la DFT 142 IV 137 sull’elemento soggettivo. L’automatismo può essere scardinato se il caso concreto presenta particolarità eccezionali tali da considerarlo un caso di rigore. La difesa chiede la derubricazione dell’imputazione secondo il cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. La velocità massima in quel tratto di strada era stata fissata in 80 km/h, a motivo dello svolgimento dell’opera di ammodernamento di quel tratto di strada. Tale misura limitativa ha la sua ragione nella sicurezza degli operai che ivi vi lavorano. Non si può non rilevare che l’infrazione è avvenuta in un giorno festivo e il cantiere era chiuso e non vi erano operai al lavoro. Su questo non vi possono essere dubbi. Anche l’imputato non appena interrogato ha affermato che la strada era sgombra e non vi erano operai al lavoro. Il manto stradale, inoltre, era asciutto e la visibilità ottima e non vi era traffico data la festività, così come non vi erano ostacoli sulla strada. Date queste circostanze, il limite di 80 km/h mantenuto anche quel giorno è da considerarsi inadeguato, in quanto non vi era la necessità di tutelare gli operai al lavoro. In altre parole, il limite massimo poteva essere di 100 km/h facendo astrazione del cantiere, ciò che ha indotto in errore il sig. IM 1. Nelle citate sentenze, vi è un passaggio rilevante per il caso in esame, che la difesa legge. Si fa proprio riferimento alla dimenticanza di togliere un limite di velocità li lasciato per la presenza di un cantiere. La difesa chiede dunque di valutare se quel limite sia da ritenersi non adeguato. Qualora fosse ritenuto inadeguato, è dunque possibile uscire dalla logica della pirateria stradale e quindi tornare al cpv. 2 dell’art. 90 LCStr. Per tale motivo non è data la circostanza della messa in pericolo accresciuta e qualificata di cui al cpv. 3. Dal profilo soggettivo, la difesa rileva che il perito ha evidenziato l’assenza di qualsiasi pericolo e di qualsiasi impulsività in capo all’imputato, il quale non ha assolutamente avuto la percezione che in quel tratto di strada ci fosse tale limitazione, dato anche che sul tratto di strada precedente vi era il limite di 120 km/h e anche di 100 km/h. L’imputato ha apprezzato erroneamente la situazione in prossimità del cantiere ma non ha mai creato alcun pericolo concreto. La difesa chiede di voler accogliere tali argomentazione e di derubricare l’infrazione secondo il cpv. 2 dell’art. 90 LCStr., e, di conseguenza, condannare l’imputato ad una pena pecuniaria da porre a beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di 2 anni, considerato anche che, eccezionalmente, oggi IM 1 è nuovamente titolare della licenza di condurre.

Considerato,                  in fatto ed in diritto

Premessa

In fase predibattimentale, il dibattimento era stato fissato per il 29.03.2019. Su istanza di rinvio della difesa, motivato a ragione di impellenti impegni professionali all’estero dell’imputato, esso è stato posticipato al 05.06.2019 (doc TPC 13).

Nondimeno, in data 04.06.2019, la difesa ha postulato di procedere al dibattimento in assenza dell’imputato, producendo agli atti un certificato medico da cui risulta che IM 1, in data 03.06.2019, ha subito un infortunio con ferita lacero contusa della pianta del piede sinistro ed un trauma contusivo con sospetta frattura di due dita del piede, risultando pertanto impossibilitato a deambulare (doc. TPC 14).

Al dibattimento di data 05.06.2019 la difesa ha precisato che l’imputato si trovava presso il proprio domicilio in malattia, essendo impossibilitato a muoversi, ragion per la quale ribadiva la richiesta di procedere in sua assenza.

La Corte, preso atto del parere favorevole reso al riguardo del Procuratore pubblico, costatato che la presenza dell’imputato non era necessaria in aula, avendo egli avuto la possibilità di compiutamente esprimersi in corso d’inchiesta sui fatti a lui addebitati, peraltro nemmeno contestati in fatto, richiamato l’art. 336 cpv. 3 CPP, ha dispensato l’imputato dal comparire personalmente e ha disposto che il dibattimento si svolgesse in sua assenza.

                                   1.   Curriculum vitae

Nel corso del verbale d’interrogatorio reso dinanzi al Procuratore pubblico in data 27.09.2018, l’imputato ha fornito una breve descrizione della propria situazione personale:

" …OMISSIS…”.

(VI PP, 27.09.2018, pag. 2, AI 7)

Dalla dichiarazione di stato civile del 24.05.2018, allegata al verbale d’interrogatorio reso in Polizia in pari data, l’imputato ha dichiarato un salario netto mensile di fr. __________, una sostanza di fr. __________ ed un immobile di proprietà in Italia di fr. __________

                                   2.   Precedenti penali e amministrativi

                               2.1.   Dall’estratto del casellario giudiziale in atti (AI 3), si evince un precedente specifico a carico dell’imputato risalente al 20.02.2015, quando IM 1 è stato condannato con decreto d’accusa del Staatsanwaltschaft Graubünden, __________, per il reato di infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità, alla pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a fr. 270.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa i fr. 2'700.-.

Dall’estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 6), non risultano, invece, precedenti condanne a carico dell’imputato.

Con riferimento al proprio precedente penale, IM 1 ha dichiarato:

" Il PP mi fa prendere atto che dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna del 2015 per reati di circolazione stradale commessi nel Canton Grigioni.

Confermo di aver subito questa condanna, anche se non me la ricordavo. A domanda del PP se ho subito altre condanne in Italia o altrove, rispondo negativamente”.

(VI PP, 27.09.2018, pag. 2, AI 7)

                               2.2.   Dal profilo amministrativo, invece, agli atti è stata acquisita, su richiesta della Corte giudicante, una decisione della Sezione della circolazione del Canton Grigioni di data 12.03.2015, con la quale, a seguito dei fatti sfociati nella precedente condanna sopra riportata, è stata disposta l’interdizione alla guida per la durata di 4 mesi, dal 31.12.2014 sino al 30.04.2015 (doc. TPC 5). 

A seguito invece dei fatti oggetto dell’odierno procedimento, in data 15.06.2018, è stato fatto divieto all’imputato di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato. Ricevuto poi il rapporto peritale del 19.07.2018 dello psicologo del traffico __________, dal quale si evince che, dal profilo caratteriale, non vi sono motivi per ritenere l’imputato inidoneo alla guida, con decisione della Sezione della circolazione del 13.08.2018, è stato comunque disposto il divieto di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, ovvero dal 16.06.2018 al 15.06.2020.

Contro tale decisione è stato proposto ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, il quale ha concesso l’effetto sospensivo alla decisione.

                                   3.   Avvio delle indagini e dichiarazioni dell’imputato

                               3.1.   In data 10.05.2018, in territorio di __________, durante un normale controllo della velocità effettuato senza posto di blocco a mezzo dell’apparecchio radar Traffic Observer LMS-14, alle ore 10:21 veniva rilevata la velocità di guida dell’imputato, il quale, a bordo del veicolo marca Audi S8 targato (I)__________, raggiungeva la velocità di 148 km/h, nonostante il limite vigente di 80 km/h, posto in virtu’ del fatto che in quel punto vi era un cantiere.

Trattandosi di un caso di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, gli operanti della Polizia Cantonale di Camorino – V° Reparto stradale, avvisavano immediatamente dell’infrazione la Centrale di Camorino e le pattuglie in zona, al fine di cercare di individuare e fermare il conducente, senza tuttavia riuscire nell’intento.

In data 15.05.2018, esperiti gli accertamenti di rito, gli operanti prendevano contatto con la filiale di __________ della __________, ditta proprietaria dell’autovettura guidata dall’imputato al momento dell’infrazione, senza riuscire tuttavia, anche in questo caso, a parlare con lui.

In data 16.05.2018, prendeva contatto con la Polizia Cantonale l’avv. DF 1, difensore di fiducia di IM 1, il quale veniva reso edotto delle ragioni per le quali gli agenti cercavano di rintracciare l’imputato e, di conseguenza, veniva concordata la data dell’interrogatorio nel successivo 24.05.2018.        

                               3.2.   L’imputato, tradotto a verbale, sin da subito, ha riconosciuto di avere superato il limite di velocità fissato in 80 km/h, affermando, tuttavia, di non aver avuto cognizione del limite vigente su quel tratto di strada, credendo, semmai, considerate la 4 corsie esistenti, che il limite di velocità fosse di 120 km/h.

Ad ogni buon conto, si rileva che, diversamente da quanto indicato dall’imputato, le corsie presenti non erano quattro ma erano tre, delimitate dalla segnaletica provvisoria, come ben si evince dalle fotografie in atti.

Sui fatti, l’imputato ha precisato che, quel mattino, si stava recando presso gli uffici __________ della __________ e che “l’auto con la quale stavo guidando è nuova, totalmente stabile e dà una sensazione di essere sempre fermi a 120 km/h e sicuri nella guida” (VI PG, 24.05.2018, p. 4).

L’imputato ha poi aggiunto che il “10.05.2018 era un giorno festivo in Svizzera (Ascensione) con totale assenza di traffico e il mio comportamento non ha provocato pericolo agli altri utenti della strada, essendo l’autostrada libera”.

A domanda del proprio difensore, IM 1 ha infine precisato di non avere notato operai al lavoro all’interno del cantiere ivi presente e che non vi erano ostacoli sulla strada.

Anche dinanzi al Procuratore pubblico, l’imputato ha ammesso le proprie responsabilità:

" In sostanza ammetto di essermi reso autore, mentre ero alla guida del veicolo Audi targato (I)__________ dell’eccesso di velocità registrato dal radar Traffic Observer LMS-14 in 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza) sui prescritti 80 km/h esistenti in loco.

Il motivo del mio comportamento stradale è legato al fatto che, benché fosse un giorno di festa, mi stavo recando in ufficio a __________. Annoto che la giornata era soleggiata, non c’era alcun tipo di traffico e vi erano su quel tratto tre corsie libere. Non ho assolutamente avuto la percezione che vi fosse la limitazione della velocità a 80 km/h anche perché nel tratto immediatamente precedente il limite era di 120 km/h e poi anche di 100 km/h. Devio dire che non ho notato alcuna presenza di personale di cantiere o di macchinari che fossero all’opera.

Dopo che il PP mi mostra le fotografie relative alla situazione del cantiere esistente in quel frangente, devo dire che effettivamente la situazione su quel tratto di strada si presentava effettivamente come rilevato nelle fotografie.

Da ultimo aggiungo che per me la situazione era del tutto tranquilla e senza alcun pericolo”

(VI PP, 27.09.2018, p. 2, AI 7).

In merito alla frequenza con cui l’imputato si pone alla guida del veicolo marca Audi S8 su quel tratto di strada, nel medesimo verbale reso dinanzi al Procuratore, IM 1 ha affermato:

" Rispondo che lo uso quotidianamente da giugno 2017 per spostarmi sui vari luoghi di lavoro tra Italia e Svizzera ed altri Paesi europei. Posso quindi dire che l’auto la conosco molto bene usandola quotidianamente. Pur essendo intestata alla ditta, praticamente la uso solo io e talvolta il mio autista. Sottolineo che percorro con quest’auto più di 70/80'000 km all’anno. Quest’auto è super silenziosa e molto stabile nella guida e quindi non ti dà l’impressione della velocità”.

(VI PP, 27.09.2018, p. 2, AI 7).

                               3.3.   Al termine del verbale d’interrogatorio del 27.09.2018, il Procuratore pubblico, avendo comunicato l’imputato, assistito dal proprio difensore di fiducia, di non avere alcuna istanza probatoria da presentare, disponeva la chiusura formale dell’istruzione.

Di conseguenza, in data 01.10.2018, il Procuratore pubblico rinviava a giudizio l’imputato, contestando con l’atto d’accusa in rassegna il reato di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale.

                                   4.   Diritto e sussunzione

                                   a.   L’art. 90 cpv. 3 LCStr prevede che: “è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore”.

Tale norma viene quindi a descrivere una forma qualificata dell’infrazione grave delle regole della circolazione di cui all’art. 90 cpv. 2 LCStr (DTF 1B 98/2013; DTF 1B 275/2013; vedasi anche Alain Macaluso, Des contraventions à la violation grave des règles de la circolation routière, Franz Werro / Thomas Probst, Journées du droit de la circulation routière, 2012; Cédric Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, pag. 189 e segg. ; Julien Délèze/Hervé Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d’interprétation, PJA 2013, pag. 1202).

Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr sono, come nel caso dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, l’infrazione intenzionale e oggettivamente grave di una norma fondamentale della circolazione e, cumulativamente, la creazione di un forte rischio d’incidente con feriti gravi o morti (Cédric Mizel, op. cit, PJA 2013, p. 189).

Nella sua decennale giurisprudenza il Tribunale Federale ha più volte ribadito che, tenuto conto delle circostanze concrete del caso, tutte le norme della circolazione possono risultare “fondamentali”. Analogamente, l’infrazione di ognuna di tali norme può, potenzialmente, risultare “grave” (DTF 119 IV 243). Per quanto attiene al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti, risulta sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta (RDAF 1974 303; Cédric Mizel, op.cit.).

Dal profilo soggettivo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr richiede l’infrazione intenzionale delle norme della circolazione, il dolo eventuale risultando tuttavia sufficiente (DTF 6B 284/2011).

In ambito di inosservanza di un limite di velocità, l’art. 90 cpv. 4 LCStr stabilisce che il capoverso 3 “è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;

b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;

c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;

d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h”.

L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorquando i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati.

Secondo la dottrina maggioritaria, attraverso tale formulazione, il legislatore ha previsto una presunzione legale irrefutabile ai sensi della quale l’art. 90 cpv. 3 LCStr è sempre applicabile quando le sopracitate soglie sono raggiunte e superate (Cédric Mizel, op. cit.). Peraltro, seppur tentando di proporre una differente interpretazione alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 2013, anche Délèze e Dutoit riconoscono che “riprendendo, di fatto, lo schematismo imposto dal Tribunale Federale nel quadro dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, vi è da ritenere che il legislatore ha voluto creare una presunzione legale irrefutabile, basata sul solo elemento oggettivo della velocità. Risulta dunque sufficiente che l’automobilista superi i limite posti dall’art. 90 cpv. 4 LCStr per renderlo perseguibile sulla base dell’art. 90 cpv. 3 LCStr”. (Julien Délèze / Hervé Dutoit, op. cit., PJA 2013, p. 1202).

Analogamente, Weissenberger indica che l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCStr interviene non appena le soglie limite di cui al capoverso 4 sono raggiunte e superate e ciò indipendentemente dalle particolarità del caso. Queste andranno poi considerate nell’ambito della commisurazione della pena: “Sobald die in der Raser-Strafnorm festgelegte Geschwindigkeitsüberschreitungen erreicht oder überschritten sind, ist die Qualifikation zwingend erfüllt. Das gilt somit unabhängig davon, ob besonders günstige Strassenverkehrsverhältnisse oder entlastende individuelle Umstände beim Lenker vorliegen. Die Umstände des Einzelfalls sind aber bei der Strafzumessung zu berücksichtigen” (Philippe Weissenberger, Reformpaket „Via Sicura“: Wichtigste Neuerungen und Adwendungsprobleme, Jahrbuch zum Strassen-verkehrsrecht 2012).

Così come ha avuto modo di decidere il Tribunale Cantonale di San Gallo “Die Qualifikation ist unabhängig davon, ob besonders günstige Strassen- oder Verkehrsverhältnisse vorlagen, erfüllt. Das Lenken eines Motorfahrzeugs mit solchen Geschwindig-keiten birgt ex lege das Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern (Maurer in: Kommentar StGB, Donatsch/ Flachsmann/ Hug/ Maurer/Riesen-Kupper/Weder, 2013, Art. 90 SVG N 29 und N 33)” (AK 2013.89, 29.05.2013).

Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell’ambito dell’analisi dell’iniziativa “Protection contre les chauffards”, i cui princìpi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: “les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d’un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges” (FF 2012 5066)".

Del resto, nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con giurisprudenza costante, il Tribunale Federale ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dell’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge all’interno dell’abitato i 20 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 km/h e i 35 km/h (CCRP 17.2009.4; CARP 17.2011.81 e relativi riferimenti).

                                   b.   Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell’art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall’autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia.

                                   c.   Conformemente all’art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità. Giusta l’art. 108 OSStr, per evitare o attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l’autorità o l’Ufficio federale può ordinare deroghe alle limitazioni generali della velocità su determinati tratti di strada. La riduzione della velocità sulle autostrade può arrivare fino a 60 km/h (art. 108 cpv. 5 lett. a OSStr).

                               4.1.   Dal profilo oggettivo la difesa ha eccepito che il limite di velocità posto in quel tratto di strada era unicamente preordinato alla tutela della sicurezza degli operai che lavorano all’interno del cantiere ivi presente, ragion per cui, considerato che l’imputato ha commesso l’infrazione durante un giorno festivo, quando dunque il cantiere era chiuso e non vi erano operai all’opera, il limite di 80 km/h non aveva ragion d’essere ed era, pertanto, da considerarsi “inadeguato”.

La difesa ha rilevato, dunque, che quel giorno, facendo astrazione del cantiere e considerato quello specifico tratto di strada, sarebbe stato conforme alla sicurezza anche un limite di 100 km/h che sarebbe proprio il limite di velocità che l’imputato riteneva sussistente lungo quel tratto.

Di conseguenza, considerando come adeguato un limite di velocità di 100 km/h, la velocità raggiunta dall’imputato non sarebbe da qualificare come un caso di “pirateria stradale”, integrando invece il reato di cui al cpv. 2 dell’art. 90 LCStr, conclusione a cui, la Corte, non ha dato seguito.

                            4.1.1.   In merito ai fatti oggetto di giudizio, questa Corte, innanzitutto, ha ritenuto che i rilievi tecnici - non contestati dalla difesa in sede dibattimentale - esperiti per determinare la velocità di andatura dell’auto guidata dall’imputato, hanno inequivocabilmente accertato che IM 1 ha condotto il proprio veicolo ad una velocità di 144 km/h (dedotto il margine di tolleranza), superando dunque di 64 km/h il limite consentito di 80 km/h.

Di conseguenza, la presunzione oggettiva della creazione di un rischio qualificato, è ampiamente adempiuta.

Non servono molte parole per dire come la tesi prospettata dalla difesa non può trovare accoglimento, già solo perché sul tratto di strada in cui l’imputato ha raggiunto la velocità di ben 148 km/h, vi era, seppur “fermo”, un ingombrante cantiere, peraltro presente dal 1 marzo 2018 che aveva determinato il restringimento delle normali careggiate per mezzo di appositi delineatori di corsia, all’interno del quale vi erano i classici veicoli da lavoro posteggiati a bordo delle careggiate, come ben si evince dalle fotografie in atti (foto n. 4, 5 e 6 della documentazione fotografica).

D’altro canto il TF ha già rilevato che la presenza di un cantiere sulla strada deve incitare gli automobilisti a un’attenzione e ad una prudenza accresciuta, non potendosi mai escludere la presenza, anche solo potenziale, di operai nei dintorni (6B_44/2018, 6B _444/2016).

Per la Corte, dunque, anche quando un cantiere sembra apparentemente fermo e chiuso nel corso di in un giorno festivo, non si può ancora escludere con certezza che non vi sia del personale all’opera. È notorio, difatti, che sui cantieri stradali si lavora a tutte le ore della notte e del giorno, compresi i giorni festivi.

Il limite posto, pertanto, appare del tutto congruo alla situazione che si presentava in quel momento lungo la strada percorsa dall’imputato, non solo a salvaguardia, come detto, di eventuali operai, ma anche di tutti gli utenti della strada, considerata la conformazione ristretta delle carreggiate. Non si ravvede pertanto nessuna ragione per considerare tale limite “sproporzionato”, come invece postulato dalla difesa.

Si aggiunga che, come si evince dalla fotografia che ritrae l’auto guidata dall’imputato al momento dell’infrazione, essa oltretutto viaggiava a cavallo tra le due careggiate, nonostante la linea continua di demarcazione (allegato 6 del Rapporto d’inchiesta).

Nemmeno le buone condizioni di circolazione, l’ottima visibilità nonché l’eccellente reputazione di un conducente trasgressore, piuttosto che la prestanza della vettura, costituiscono degli elementi di fatto che permettono di escludere l’applicazione dell’art. 90 cpv. 3 LCSstr.  (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 p. 514.).

A titolo abbondanziale, si rileva che oggi, terminati i lavori e pur essendo la strada sgombra da qualunque cantiere e perfettamente ultimata l’opera, con il ripristino dunque delle normali careggiate autostradali, il limite di velocità vigente è di 100 km/h.

Dal punto di vista oggettivo, pertanto, respinta la tesi prospettata dalla difesa, il reato è perfettamente adempiuto.

                               4.2.   La successiva questione attiene pertanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

A mente della difesa, nel caso di specie, l’intenzione dell’accusato nel commettere l’infrazione è da escludersi, ritenuto che, come già rilevato, egli ha semplicemente “erroneamente apprezzato la situazione in prossimità del cantiere”, ritenendo dunque sussistente un limite maggiore rispetto a quello realmente vigente, anche per il fatto che, lungo il tratto di strada precedente, vi era un limite di 120 km/h e poi anche di 100 km/h.

Questo, sempre secondo la tesi difensiva, sarebbe comprovato anche da quanto indicato all’interno della perizia psicologica del 19.07.2018, ove il perito evidenzia l’assenza nell’imputato di qualunque propensione al rischio, rispettivamente l’assenza di una tendenza all’imposizione aggressiva nel traffico. 

                            4.2.1.   Dal punto di vista soggettivo, occorre partire dall’idea che commettendo un eccesso di velocità d’importanza tale, si ha l’intento di violare una regola fondamentale della circolazione stradale, nonché quello di creare una situazione di pericolo accresciuta che può comportare un incidente con feriti gravi o morti. Vi sono tuttavia dei casi eccezionali, di rigore, dove il giudice può escludere la realizzazione delle condizioni soggettive.

Ebbene, nel caso in esame, dal punto di vista soggettivo, la difesa non ha dimostrato alcuna di queste circostanze eccezionali.

Come giustificazione del suo comportamento, il prevenuto ha fatto valere di non essersi reso conto che lungo quel tratto di strada vigeva un limite di 80 km/h, così come non si sarebbe nemmeno reso conto della velocità raggiunta.

In corso d’inchiesta, tuttavia, per stessa ammissione dell’imputato, è emerso come egli percorreva quel tratto settimanalmente, perfino quotidianamente, per andare al lavoro; dal che, per la Corte, IM 1 non poteva non sapere che in prossimità del cantiere vigeva il limite di 80 Km/h, considerato che il relativo cartello stradale era ben visibile, e che quel cantiere era presente dal 1 marzo 2018.

D’altro canto, l’accusato, come ha ammesso in inchiesta, era perfettamente consapevole anche del limite di 100 km/h che vigeva nel tratto immediatamente precedente, non potendosi pertanto non avvedersi di un’ulteriore limitazione della velocità in presenza di lavori con cantiere a margine della careggiata.

Anche il fatto che l’imputato, a suo dire, non si sia reso conto della velocità raggiunta, costituisce una disattenzione alla guida a lui soltanto imputabile, ritenuto che, per questa Corte, gli correva l’obbligo di monitorare il contachilometri al fine di poter controllare la velocità a cui andava ed adeguarla alle circostanze del caso concreto.

Sul punto si è già pronunciato il Tribunale Federale, per il quale vi è l’obbligo per ogni conducente di costantemente padroneggiare il veicolo e, quindi, di essere costantemente cosciente della velocità a cui procede, in modo da poterla adattare alle diverse circostanze (DTF 118 Ib 524).

Ragion per cui, nemmeno le eccezioni relative alla prestanza del veicolo guidato, peraltro perfettamente nota all’imputato, possono trovare accoglimento.

                            4.2.2.   Nel caso concreto, pertanto, non sussistono quelle circostanze eccezionali tali da permettere di ritenere che l’infrazione non sia stata intenzionale.

                                   5.   Commisurazione della pena

                                   a.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                               5.1.   Venendo alla commisurazione della pena, l’imputato, percorrendo a 144 km/h un tratto di strada il cui limite di velocità è di 80 km/h, si è reso responsabile della fattispecie aggravata e qualificata dell’infrazione alle norme della circolazione stradale, configurandosi in concreto un caso di pirateria stradale.

L’accusato non aveva nessun valido motivo per eccedere in tal modo il limite vigente.

Si ricorda poi che una velocità così largamente eccessiva implica quella presunzione per cui generalmente vi è l’impossibilità di evitare un incidente grave in caso di un ostacolo.

La Corte, in suo favore, ha tenuto conto del fatto che, da allora, non sono più giunte segnalazioni di violazioni commesse nell’ambito della circolazione stradale. Ma, in suo sfavore, pesa il precedente specifico a suo carico.

                               5.2.   Nella commisurazione della pena, la Corte è vincolata, de lege lata, al minimo di pena edittale previsto dall’art. 90 cpv. 3 LCStr, e non può certo statuire de lege ferenda.

Tutto ciò ben ponderato, IM 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, in virtu’ del precedente specifico a suo carico.

                                   6.   Le spese di giustizia

La tassa di giustizia di fr. 1’500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.             

visti gli art.:                     12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 32, 90 cpv 3 e 4 LCStr.; 4a ONC; 22 OSStr.

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 10 maggio 2018 a __________,

circolato alla guida del veicolo Audi targato (I)__________, alla velocità di 144 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “Traffic Observer LMS-14”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di 64 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 12 mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.             80.05

                                                             fr.        1'780.05

                                                             ============

72.2018.202 — Ticino Tribunale penale cantonale 05.06.2019 72.2018.202 — Swissrulings