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Ticino Tribunale penale cantonale 11.07.2017 72.2017.85

11 juillet 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·907 mots·~5 min·4

Résumé

Ripetuta appropriazione indebita per complessivi CHF 152'296.20; ripetuta falsità in documenti (contabilità di cassa); gestore mensa; procedura abbreviata

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.85

Lugano, 11 luglio 2017/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

e in qualità di accusatore privato:

ACPR 1 patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 66/2017 del 24.4.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita

per avere,

a __________,

nel periodo 01.01.2012 – 28.02.2014,

allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto,

in più occasioni, indebitamente impiegato, a vantaggio proprio o di terzi, valori patrimoniali a lui affidati per complessivi CHF 152'296.20;

e meglio per avere,

nel periodo 01.01.2012 – 28.02.2014,

indebitamente prelevato, in più non meglio precisate occasioni, dalla cassa del refettorio presso __________ di __________, struttura appartenente alla ACPR 1, di cui egli era gestore, l’importo complessivo di CHF 152'296.20;

essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 19'773.30, mentre l’accusatrice privata ha ottenuto, da parte della propria assicurazione, la rifusione della somma di CHF 21'800.--;

                                   2.   ripetuta falsità in documenti

per avere,

a __________,

a far tempo dal 07.06.2013,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero e fatto uso, a scopo di inganno, di un tale documento;

e meglio, per avere

alterato i documenti denominati “Controllo della cassa / conferma del saldo” del 07.06.2013 e del 27.11.2013, per poi esibire tali documenti fittizi ai propri superiori in occasione delle visite di controllo, affinché il totale dei valori monetari corrispondesse, contrariamente al vero, a quanto risultava esserci nella cassa del refettorio, invece di indicare quanto avrebbe dovuto esserci e rivelare pertanto l’esistenza degli ammanchi, di cui al capo di imputazione precedente;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti: dagli art. 138 cifra 1 CP e 251 CP.

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, così come sopra;

di conseguenza IM 1 è condannato:

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente, per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).

                                   2.   IM 1 è condannato a rifondere CHF 110’722.90 (centodiecimilasettecentoventidue e novanta centesimi) all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.

                                   3.   La Corte giudicante stabilirà l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio.

                                   4.   IM 1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

                                   5.   Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP): indennità interprete (lingua tedesca), intervenuto in occasione dell’interrogatorio dell’accusatore privato tenutosi in data 18.07.2014, per un totale di CHF 275.--.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 15:00.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

La Presidente evidenzia come a fronte dello scritto 6 luglio 2017 dell’avv. RAAP 1, patrocinatore di ACPR 1, si renda necessario adeguare gli importi indicati nell’AA.

In particolare, la Presidente propone di indicare:

- punto 1 del per avere dell’atto di accusa: essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 21'273.30

- punto 2 del dispositivo: IM 1 è condannato a rifondere CHF 109'229.90 all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.

Inoltre, la Presidente propone di stralciare il punto 5 del dispositivo, ritenuto come non sia la corretta sede per l’indicazione delle spese d’istruzione.

Le parti danno il loro consenso alle modifiche proposte dalla Presidente.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 66/2017 del 24.04.2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

punto 1 del per avere (p. 1 delle proposte): “essendo precisato che, nel frattempo, l’imputato ha potuto restituire alla ACPR 1 la somma di CHF 21'273.30,”

punto 2 del dispositivo (p. 2 delle proposte): “IM 1 è condannato a rinfodere CHF 109'229.90 all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni.”

punto 5 del dispositivo (p. 3 delle proposte): stralciato

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

                                         onorario                        Fr. 2'640.00

                                         spese                            Fr.    375.30

                                         IVA                                Fr.    241.20

                                         totale                             Fr. 3'256.50

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 3'256.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   4.   Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Comunicazione a:  -  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             82.80

                                                             fr.           782.80

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