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Ticino Tribunale penale cantonale 19.09.2017 72.2017.64

19 septembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·9,231 mots·~46 min·4

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; soggiorno illegale in Svizzera (con svolgimento di un'attività lucrativa) senza essere in possesso del permesso richiesto; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Espulsione dal territorio svizzero per la durata di dieci anni

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.64

Lugano, 19 settembre 2017/bm

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Rosa Item, Presidente

GILA 1, giudice a latere GILA 2, giudice a latere

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro

IM 1 rappresentato dall’avv DUF 1

in carcerazione preventiva dal 10.01.2017 al 15.03.2017 (55 giorni)

posto in esecuzione anticipata della pena dal 16.03.2017

imputat, a norma dell’atto d’accusa nr. 50/2017 del 3 aprile 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nel periodo gennaio 2016-10.01.2017,

agendo in correità con tali “__________” e __________, rispettivamente con __________,

senza essere autorizzato e sapendo che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte, agendo altresì quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti e di realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

acquistato, detenuto, depositato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 1'500 grammi di eroina e 297 grammi di cocaina, rispettivamente, fatto dei preparativi in vista di tagliare/confezionare sostanze stupefacenti destinate alla vendita, realizzando una cifra di affari pari ad almeno complessivi CHF 59’000/67'000.-, di cui almeno CHF 15'000.- versatigli da tale “__________” e CHF 8'000.- trattenuti sugli incassi delle vendite da lui eseguite; in specie, per avere:

                                1.1   acquistato, in più occasioni, nel periodo gennaio 2016-giugno 2016 e ottobre 2016-10.01.2017, da persona rimasta ignota (cittadino __________ indicatogli da tale “__________”) e detenuto, rispettivamente depositato presso l’appartamento di __________ (dove era ospitato), almeno complessivi 1'500 grammi di eroina e 297 grammi di cocaina destinati alla vendita (di cui 23.27 grammi netti di eroina e 64.55 grammi netti di cocaina sequestrati dalla Polizia il 10.01.2017), sostanza stupefacente da lui preparata (tagliandola e confezionandola) per la vendita;

                                1.2   alienato (a prezzo di favore) e offerto (gratuitamente) ad __________, in cambio dell’ospitalità concessagli nel suo appartamento di __________ (che fungeva da base logistica per il traffico di droga), almeno complessivi 370 grammi di eroina e 50-55 grammi di cocaina, e meglio: per avergli venduto 60 grammi di eroina (periodo gennaio-giugno 2016) e 50-55 grammi di cocaina (periodo ottobre 2016-10.01.2017), rispettivamente per avergli ceduto gratuitamente 240 grammi di eroina (periodo gennaio-giugno 2016) e 70 grammi di eroina (periodo ottobre 2016-10.01.2017);

                                1.3   alienato, sia personalmente, sia in correità con __________ (che fungeva da tramite) a terzi rimasti ignoti (indicatigli da tale “__________”), rispettivamente ad altre persone identificate (__________, __________, __________, __________, __________ e __________), almeno complessivi 1'106.73 grammi di eroina (1’500 grammi, dedotti i 370 grammi ceduti ad __________ e i 23.27 grammi sequestrati il 10.01.2017) e 177.45-182.45 grammi di cocaina (297 grammi, dedotti i 50-55 grammi venduti ad __________ e i 64.55 grammi sequestrati in data 10.01.2017), di cui complessivi 71-78 grammi di eroina e 20.2-23.2 grammi di cocaina alienati (tramite __________) alle sopra citate persone identificate;

                                1.4   fatto preparativi, nel corso del mese di gennaio 2017, unitamente ad __________ (che, a sua volta, aveva contattato __________), al fine di ritirare a __________ (__________) e trasportare sino a __________ un quantitativo non meglio precisato di sostanza da taglio, in vista di preparare e confezionare eroina per la vendita (almeno i 23.27 grammi depositati presso l’appartamento di __________, sequestrati dalla Polizia il 10.01.2017), senza tuttavia riuscire nel suo intento, a seguito del suo arresto;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2, lett. a, lett. b e lett. c LStup, in rel. con l’art. 19 cpv. 1 lett. b, lett. c, lett. d e lett. g LStup.

                                   2.   ripetuta entrata, partenza o soggiorno illegali

                                          per avere,

a __________, nel periodo gennaio 2016-10.01.2017,

soggiornato illegalmente in Svizzera, presso l’appartamento di __________, a far tempo dal mese di gennaio 2016 sino al mese di giugno 2016, rispettivamente dal mese di ottobre 2016 sino al 10.01.2017 (data arresto), quindi oltre il termine di 3 mesi consentito, svolgendo nel contempo un’attività lucrativa illegale (traffico di sostanze stupefacenti), senza essere in possesso dei necessari visti di ingresso e dei permessi di soggiorno;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a e lett. b LStr., in rel. con l’art. 5 cpv. 1 lett. a e lett. c LStr.;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________, nel corso del mese di gennaio 2017, senza essere autorizzato, consumato personalmente almeno 3 grammi di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup.

Presenti:                   -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, DUF 1;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua __________, __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 13:15.

Evase le seguenti

questioni:                       Dal verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente chiede al Procuratore pubblico se è corretto ritenere che l’imputato ha agito in parziale correità con __________.

Procuratore pubblico: è corretto, si tratta di una parziale correità.

La Presidente propone alle parti di modificare di conseguenza l’AA.

Le parti danno il loro consenso.

La Presidente chiede al Procuratore pubblico se i quantitativi di stupefacente di cui al punto 1.1. dell’AA sono riassuntivi dei quantitativi indicati ai punti 1.2, 1.3 e 1.4 dell’AA, come sembra emergere dagli atti, e se di conseguenza il punto 1.1. dell’AA può essere stralciato.

Procuratore pubblico: è corretto e sono d’accordo per lo stralcio, con la modifica dell’AA.

La Presidente evidenzia che al punto 2 dell’AA, nell’indicazione degli articoli di riferimento, è stata dimenticata la lett. c dell’art. 115 LStr, relativa all’esercizio senza permesso di un’attività lucrativa.

Le parti danno il loro consenso all’aggiunta proposta dalla Presidente.

Sentiti:                       §   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esordisce indicando che ci si trova confrontati a un nuovo trend, che prevede che cittadini __________ dediti allo spaccio di stupefacenti si facciano ospitare da tossicodipendenti garantendo a quest’ultimi la sostanza necessaria per il proprio consumo. Si tratta di una situazione win – win: lo spacciatore beneficia di un’ottima base logistica, mentre il tossicodipendente non si trova più nella difficoltà di dover reperire lo stupefacente. I fatti in esame sono gravi, innanzitutto per i quantitativi che l’imputato ha alienato durante il suo soggiorno in Svizzera, di cui verosimilmente solo una parte è stata scoperta e perseguita. IM 1 alla fin fine ha dovuto ammettere i fatti, ma non poteva fare altrimenti essendovi anche la chiamata in correità di __________ confermata in sede di confronto, la droga sequestrata il giorno dell’intervento, il DNA e le impronte dell’imputato sul materiale rinvenuto nell’abitazione di __________ (che era stato di fatto trasformato in un laboratorio per il confezionamento di stupefacente), i tre panetti vuoti rinvenuti che stante la Scientifica potevano contenere fino a 200 grammi l’uno di stupefacente, gli SMS e le chiamate di tale __________ con cui venivano fornite le istruzioni del caso. L’imputato ha ammesso solo a fronte di riscontri oggettivi e contestazioni puntuali. La gravità dei fatti è anche data dal fatto che IM 1 si è mosso nell’ambito di un’organizzazione ben strutturata, dove non si tradisce la fiducia di chi dà le istruzioni facendone il vero nome. Egli poi non solo ha spacciato, ma ha anche fatto da “maestro”, come successo con __________. Ad aggravare la posizione di IM 1 vi è che in passato, ancora da minorenne, aveva operato esattamente con le medesime modalità e, nonostante la condanna, è tornato dopo pochi mesi in Svizzera a compiere i medesimi atti. Quanto al diritto, la qualifica giuridica è pacifica per tutti e tre i punti dell’AA, ritenuto come l’aggravante dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti sia data dal quantitativo imputato a IM 1. In merito alla commisurazione della pena, non si vedono attenuanti di sorta, ma solamente aggravanti: il precedente specifico, il fine di lucro, il fatto che l’imputato non sia un consumatore abituale, l’importante quantitativo trafficato di elevata purezza, il fatto di aver agito senza scrupoli sulla pelle di un tossicodipendente.

Chiede la conferma integrale dell’AA, con le modifiche apportate in sede dibattimentale e che venga pronunciata una pena detentiva di 4 anni, così come la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta dalla Jugendanwaltschaft del Canton __________. Inoltre, chiede l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni, così come la confisca di tutti gli oggetti in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente;

l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale esordisce indicando che né i fatti indicati nell’AA, né la loro qualifica giuridica sono oggetto di contestazione da parte della difesa, ritenendo invece imprescindibile la pronuncia di una pena giusta ed individualizzata. Va infatti tenuto conto che spesso la lotta al traffico di droga permette unicamente l’arresto di piccole pedine, che a loro volta sono frequentemente vittime della propria condizione finanziaria e della precarietà. IM 1 viene da un contesto difficile, dalla povertà e dalla mancanza di lavoro, fattori che lo hanno portato alla delinquenza; egli non è tuttavia uno spacciatore professionista, né un avido. È una persona di poche parole, educato, che da gennaio 2017 è in carcere lontano dalla famiglia; egli vuole riprendere in mano la sua vita, tornando a scuola.

La giurisprudenza in materia LStup è particolarmente severa e dà un particolare peso ai quantitativi alienati, ciò che non sempre rispecchia la reale colpa dell’imputato, che dovrebbe essere invece l’elemento centrale per la commisurazione della pena. La dottrina si è chinata sul problema negli ultimi anni, criticando il peso dato ai quantitativi nella commisurazione della pena (AJP 2014 p. 327 segg.). Negli ultimi anni, anche la giurisprudenza del Tribunale federale sembra aver dato maggior importanza alla funzione, alla posizione dell’autore: la posizione gerarchica in seno ad un’organizzazione, i compiti assegnati, il profitto, la possibilità di prendere decisioni, ecc. sono elementi di cui tenere conto. IM 1 in questo senso non aveva alcun poter decisionale, agiva in base a direttive e consegnava praticamente subito il provento della sua attività a chi gli veniva indicato.

Relativamente alla commisurazione della pena, la pena chiesta dal Procuratore pubblico è troppo alta, più congrua a una vendita di 5 chili di stupefacente (cfr. inc.72.2011.103 del 05.12.2011; DTF 6B 164/2013 dell’11.04.2013) mentre nel caso in esame si tratta di quantitativi ben inferiori. Va anche considerato che IM 1 ha riconosciuto le sue responsabilità e ha permesso di ricostruire i quantitativi alienati. Con una totale ammissione, la pena deve essere ridotta da 1/5 a 1/3 (DTF 6V 1336 2016 consid. 4-6). A ciò si aggiunga il comportamento dell’imputato, con una condotta rispettosa sia verso l’Autorità inquirente che la struttura carceraria. A fronte delle ammissioni, del comportamento corretto, del pentimento dimostrato, della durezza della carcerazione, chiede una pena detentiva contenuta in tre anni, pena in linea con la giurisprudenza relativa a casi analoghi (inc.72.2017.81 del 21.08.2014 e DTF 6B 131 2007).

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                   1.   Vita anteriore

1.1.    IM 1, cittadino __________ nato il __________, in merito alla sua vita ha riferito:

" Sono nato a __________ in __________, luogo dove ho frequentato le scuole primarie e secondarie. In buona sostanza vivo presso il domicilio di mio padre e mia madre. Ho una sorella più piccola di me, ha __________ anni, si chiama __________. Finito le scuole non trovando lavoro ho fatto un qualche “lavoretto” in nero ma non avendo altre prospettive ho deciso di venire in Svizzera.”

(VI PG 10.01.2017 IM 1, p. 11, all. 1 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

Innanzi al PP ha precisato:

" Non ho conseguito nessun diploma professionale particolare. Ad un certo punto mi sono traferito in Italia, a __________.

…omissis…”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, p. 2, AI 8).

                                         Al dibattimento ha aggiunto che una volta regolata la sua posizione giudiziaria:

" …vorrei tornare in __________, nella mia città. Se è possibile vorrei riprendere gli studi; se ciò non fosse possibile visto che mio padre non lavora e devo aiutare la mia famiglia, vorrei trovare un lavoro.”

(VI imputato, p. 2, all. 1 V. DIB).

                               1.2.   In merito alla sua situazione finanziaria, l’imputato ha dichiarato:

" ADR che la mia situazione finanziaria è un disastro. Non trovo lavoro nel mio Paese, né in Italia, non ho una formazione professionale ed è per questo che ho iniziato a trafficare stupefacenti già 2 anni fa, quando ero ancora minorenne ed ho poi continuato a farlo. ADR che ho diversi debiti in __________ che posso stimare in circa CHF 5'000.- per questioni legate alla droga…”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, pp. 2-3, AI 8).

                               1.3.   Si precisa sin d’ora che IM 1 in corso d’inchiesta ha dichiarato di aver consumato della cocaina nelle settimane precedenti il suo arresto, circostanza confermata dall’esame delle urine a cui è stato sottoposto, che ha dato esito positivo alla cocaina e a un suo metabolita (all. 7 Rapp. PG, AI 72).

                                   2.   Precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero, a carico di IM 1 non risultano precedenti penali commessi da maggiorenne (AI 5).

Merita tuttavia di essere menzionato che dal medesimo estratto risulta una sentenza pronunciata il 12 marzo 2015 dalla Jugendanwaltschaft del Canton __________ per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, con cui IM 1 è stato condannato a una pena privativa di libertà di 6 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 12 mesi (AI 5). Dalla sentenza acquisita agli atti (AI 28) si evince che l’imputato, nel 2014, aveva già operato con le medesime modalità emerse nel corso del presente procedimento.

In merito a tale condanna, IM 1 durante l’inchiesta ha dichiarato:

" Si trattava di un traffico di eroina. Da quello che ricordo sono stato condannato per aver venduto circa 450 grammi di eroina. Sempre da quello che mi ricordo mi erano stati sequestrati sulla persona circa 70 grammi di eroina. Mi ricordo che per questa inchiesta nel Cantone __________ sono stato in prigione 9 giorni, ma non ricordo di avere poi ricevuto la decisione formale di condanna. Mi ricordo che mi erano stati consegnati dei documenti quando mi hanno concesso la libertà provvisoria, ma non mi sono stati tradotti.”

(VI PP 11.01.2017 IM 1, p. 3, AI 8).

Al dibattimento ha confermato quanto dichiarato innanzi al Procuratore pubblico, ribadendo che:

" Si trattava sempre del medesimo reato per cui oggi sono qui; si trattava di vendita di droga, e meglio di eroina.”

(VI imputato, p. 2, all. 1 V. DIB.).

                                   3.   Avvio delle indagini e circostanze dell’arresto

                               3.1.   L’indagine che ha condotto all’arresto di IM 1 ha preso avvio grazie ad una segnalazione stante la quale a __________, nei pressi di un noto centro commerciale, vi era un cittadino __________ dedito allo spaccio di stupefacenti, verosimilmente ospitato da qualcuno del luogo (Rapp. di segnalazione, AI 1). Le osservazioni svolte dalla Polizia permettevano di notare un cittadino straniero, identificato in IM 1, aggirarsi nei pressi del centro commerciale e in alcune occasioni salire su un’auto per ridiscenderne poco dopo. Veniva anche accertato che lo stesso era ospitato da __________ e che presso l’abitazione di quest’ultimo si recavano con una certa frequenza diverse persone già note per infrazione alla LF sugli stupefacenti (Rapp. PG, p. 11, AI 72).

In data 10 gennaio 2017 la Polizia interveniva presso l’abitazione di __________, trovandovi sia quest’ultimo che IM 1. La perquisizione svolta permetteva di rinvenire e sequestrare 74.4 grammi di cocaina e 37.6 grammi di eroina che IM 1 dichiarava subito essere suoi e destinati all’alienazione, oltre a 7.5 grammi di cocaina che __________ dichiarava essere invece di sua spettanza e destinati al suo consumo. Per quanto qui di interesse, venivano anche rinvenuti e sequestrati a IM 1 quattro cellulari, cinque schede SIM, degli involucri di panetti vuoti, dei cucchiai, un mixer e diversi minigrip con tracce di stupefacente (V. perquisizione e sequestro, all. 2 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6); veniva anche sequestrata una bilancia di precisione di proprietà di __________ (V. perquisizione e sequestro, all. 8 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

                               3.2.   Condotto presso gli uffici della Polizia Giudiziaria ed interrogato, IM 1 dichiarava:

" Mentre mi trovavo in __________, poco più di tre mesi fa, un mio amico / compaesano di __________ mi ha fatto conoscere a __________. Da quel momento sono rimasto alle sue dipendenze e ho sempre seguito le sue direttive. Io sono stato messo in contatto con __________ ben consapevole che lui si occupava di traffici di sostanze stupefacenti. Il mio intento era proprio quello di trafficare per suo conto sostanze stupefacenti in quanto mi trovavo in una situazione finanziaria piuttosto precaria. Sapevo pure che la mia destinazione finale sarebbe stata la Svizzera e più precisamente __________. __________ mi aveva detto chiaramente dove avrei dovuto spacciare tali sostanze.”

(VI PG 10.01.2017 IM 1, p. 5, all. 1 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

Riferiva poi di essere giunto nell’ottobre 2016 a __________, dove era rimasto in attesa di istruzioni sino a circa due settimane prima del suo fermo, quando gli era stato detto da __________ di recarsi presso un’abitazione che si è poi rivelata essere quella di __________. Il giorno dopo il suo arrivo a __________ aveva incontrato una persona non meglio identificata che gli aveva consegnato 150 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina e 100 grammi di sostanza da taglio, quest’ultima da mischiare prima della vendita in rapporto 1 a 1 con l’eroina. Sempre in base alle indicazioni fornitegli da __________, doveva preparare sacchetti da 5 grammi l’uno, sia di eroina che di cocaina; la bilancia e i minigrip venivano messi a disposizione da __________ al quale consegnava quotidianamente per l’ospitalità 2 grammi di eroina e 1 grammo di cocaina.

In merito alle vendite, dichiarava che le indicazioni relative al luogo di incontro, al tipo e al quantitativo di stupefacente, così come al prezzo, gli venivano date direttamente da __________, il quale teneva i contatti con gli acquirenti. Ammetteva che dal suo arrivo aveva alienato (in parte offrendola a __________, in parte vendendola a terzi) complessivi 75.6 grammi di cocaina e 162.4 grammi di eroina. Quanto agli incassi, dichiarava che gli stessi ammontavano a circa fr. 10’160.-, di cui fr. 8'000.- da lui consegnati a una persona indicatagli da __________ che si era presentata per il ritiro e il resto trattenuto per le sue spese. Infine, IM 1 riferiva che i quattro cellulari rinvenuti in suo possesso li aveva personalmente acquistati in Italia da una persona sconosciuta indicatagli da __________ e che due schede SIM (inserite in due distinti cellulari) gli erano state invece consegnate da __________ prima di partire dall’__________.

Quanto ai suoi consumi, dichiarava di aver cominciato a fare uso di cocaina solamente nelle due settimane precedenti al suo fermo e di aver consumato in totale circa 0.5 grammi (VI PG 10.01.2017 IM 1, all. 1 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

                               3.3.   Parallelamente all’interrogatorio di IM 1, la Polizia svolgeva quello di __________; da subito emergevano delle divergenze tra le versioni fornite dai due. Per quanto qui di rilievo, __________ dichiarava di essere stato allettato dalla possibilità di ospitare un cittadino __________ a fronte della garanzia di aver sempre a disposizione eroina per il suo consumo quotidiano, questo pur sapendo che il suo ospite si sarebbe dedicato al traffico di stupefacenti. Precisava di aver ospitato IM 1, che lui chiamava __________, nel periodo gennaio – giugno 2016 e poi nuovamente da ottobre 2016 sino al fermo, mentre durante l’estate 2016, sempre per gli stessi motivi, aveva ospitato un altro cittadino __________.

Per l’ospitalità fornita riceveva settimanalmente in media tre sacchetti da 5 grammi ciascuno di eroina e, se ciò non bastava, acquistava altra eroina a un prezzo di favore per un massimo di fr. 30.00 al grammo; quantificava l’eroina ricevuta da IM 1 (gratuitamente e contro pagamento) in complessivi 360 grammi nel periodo gennaio – giugno 2016 e in ulteriori 165 grammi nel periodo ottobre 2016 – gennaio 2017. Da ottobre 2016, visto che IM 1 aveva a disposizione anche della cocaina, aveva iniziato ad acquistare pure questo stupefacente, per complessivi 50 / 55 grammi.

Quanto all’attività di IM 1, __________ dichiarava:

" Se non ho mai visto __________ spacciare eroina, posso però affermare di averlo visto maneggiarla. Lui si metteva in cucina e utilizzando una bilancia che io avevo già in casa mia e che questa mattina è stata prelevata dagli agenti, preparava le dosi mettendo l’eroina nei sacchetti minigrip. Posso dire di averlo sempre visto confezionare sacchettini che reputo fossero da 5 grammi ciascuno. Posso anche affermare che __________ riceveva l’eroina una o due volte al mese. Devo precisare che __________ non la riceveva a casa mia. Lui usciva e in seguito ritornava con l’eroina. Sapevo che lui l’aveva ricevuta poiché si metteva subito al lavoro in cucina….[…omissis…] Per quanto concerne le vendite, posso dire che __________ usciva di casa dopo aver ricevuto SMS su un telefono cellulare Nokia. Quando usciva per vendere l’eroina, __________ si assentava per un periodo compreso tra dieci minuti e un’ora. A domanda rispondo che in alcune rare occasioni, qualche acquirente si presentava sotto casa. Si trattava di persone che conoscevo e delle quali per il momento preferisco non fare i nomi. In queste occasioni, siccome non volevo che __________ girasse troppo per il palazzo, scendevo io stesso a consegnare l’eroina ai miei conoscenti. Loro mi davano il denaro che io poi consegnavo a __________.”

" A domanda rispondo che io non ho mai venduto alcun tipo di sostanza stupefacente da me precedentemente acquistata o ricevuta. Nelle occasioni in cui ho fatto da tramite per __________, lui mi dava il venti per cento di quello che i clienti pagavano.”

(VI PG 10.01.2017 __________, pp. 5-7, all. 7 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

                               3.4.   IM 1, da subito confrontato con le dichiarazioni fornite da __________ manteneva la sua versione (VI PG 10.01.2017 IM 1, pp. 10-11, all. 1 Rapp. di arresto provvisorio, AI 6).

Anche innanzi al Procuratore pubblico, IM 1 confermava le sue dichiarazioni, continuando a contestare la versione di __________ sia quanto al periodo di permanenza in Svizzera che ai quantitativi di stupefacente offerti / venduti. Ammetteva unicamente che in alcune occasioni (forse 4 o 5) __________ lo aveva aiutato a vendere sia eroina che cocaina a suoi conoscenti: questi arrivavano sotto casa e __________ scendeva per consegnare lo stupefacente ed incassarne il prezzo, sul quale IM 1 effettivamente gli riconosceva una percentuale del 20% circa (VI PP 11.01.2017 IM 1, p. 5, AI 8); IM 1 dichiarava di non conoscere i nominativi di questi conoscenti di __________. Il Procuratore pubblico al termine dell’interrogatorio procedeva all’arresto di IM 1.

                               3.5.   Con istanza 11 gennaio 2017, il Procuratore pubblico chiedeva la carcerazione preventiva di IM 1 sino al 10 aprile 2017 (AI 16), istanza integralmente accolta con decisione 12 gennaio 2017 del Giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 19). Come da richiesta della difesa, IM 1 è stato posto in espiazione anticipata della pena dal 16 marzo 2017 (AI 76) ed è giunto al dibattimento in stato di detenzione.

                                   4.   Le dichiarazioni rese durante l’inchiesta

                               4.1.   Va sin d’ora detto che, fatte salve alcune reticenze iniziali, IM 1 ha collaborato con l’Autorità inquirente, ciò che ha portato alla fine dell’inchiesta all’emissione di un atto d’accusa fondato perlopiù sulle stesse ammissioni dell’imputato.

Dopo essere stato interrogato dalla Polizia al momento del fermo e il giorno successivo dal Procuratore pubblico, audizioni di cui già si è detto al considerando che precede, IM 1 veniva nuovamente interrogato in data 26.01.2017 (VI PG 26.01.2017 IM 1, all. 4 Rapp. Polizia Giudiziaria, AI 72). A fronte di due fotografie che lo collocavano a __________ già nel febbraio 2016 - dopo aver chiesto ed ottenuto di parlare con il suo difensore - egli ammetteva di essere stato attivo nella vendita di stupefacente nei periodi indicati da __________, e meglio da fine gennaio a fine giugno 2016 e nuovamente da inizio ottobre 2016 sino al 10 gennaio 2017, quando era stato arrestato.

Riferiva che nel primo periodo aveva venduto solo eroina e che questa gli veniva consegnata, su indicazione di __________, da un cittadino __________ che incontrava presso il __________ di __________ e di cui non sapeva riferire nulla: questa persona giungeva in auto, lui saliva a bordo, prendeva lo stupefacente e ridiscendeva poco distante. Le forniture avvenivano circa una volta ogni 1-2 mesi e consistevano ogni volta in circa 100 grammi di eroina e 150 grammi di sostanza da taglio che IM 1 provvedeva poi a mescolare e preparare in sacchettini da 5 o 10 grammi l’uno. Ammetteva che:

" ADR che nel periodo gennaio 2016 – giugno 2016 ho ricevuto 4 consegne di eroina da 250 grammi l’una (eroina + sostanza da taglio) per un totale di 1kg di eroina. ADR che tutta questa eroina, 1kg, l’ho alienata a terze persone tra i quali __________.”

(VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 5, all. 4 Rapp. PG, AI 72),

Quanto alle modalità di vendita confermava che tutte le indicazioni per le consegne gli venivano fornite da __________ e che lui non aveva mai avuto contatti diretti con gli acquirenti se non al momento della consegna. In merito agli incassi delle vendite, li consegnava a cadenza mensile (dedotti fr. 1’000 mensili per le sue spese) ad una persona indicata da __________ di cui non sapeva riferire nulla se non che giungeva a __________ a bordo di un’auto di colore bianco immatricolata in Italia e che per quanto ne sapeva lui portava poi i soldi in __________; di media aveva consegnato mensilmente fr. 6'000.- / 7'000.- per complessivi fr. 30'000.- / 35'000.nell’arco dei primi sei mesi del 2016.

Chiesto di indicare cosa avesse fatto nel periodo luglio – settembre 2016, IM 1 dichiarava “ho fatto vacanza e meglio sono tornato a casa in __________”. Poco prima della sua partenza da __________, presso l’abitazione di __________ era giunto un altro cittadino __________, __________, a cui l’imputato nel corso di una settimana aveva spiegato come svolgere il lavoro. Nel momento in cui IM 1 era ritornato in Svizzera nell’ottobre 2016, egli aveva nuovamente incontrato __________ che prima di partire gli aveva lasciato 100 grammi di cocaina, 100 grammi di eroina e 100 grammi di sostanza da taglio per proseguire “l’attività” (VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 7, all. 4 Rapp. PG, AI 72).

In merito a questo secondo periodo di presenza in Svizzera, l’imputato dichiarava:

" Nel periodo ottobre 2016 – 10 gennaio 2017 ho ricevuto oltre a quello che mi ha passato __________ altri due rifornimenti, 1 verso metà novembre 2016 e 1 verso dicembre 2016. A novembre ho ricevuto 50 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina e 50 grammi di sostanza da taglio che poi mischiavo con l’eroina ed ottenevo 100 grammi. Poi a fine dicembre 2016 ho ricevuto 150 grammi di cocaina e 100 grammi di eroina e 100 grammi di sostanza da taglio che pure qui mischiavo con l’eroina ottenendone 200 grammi”

(VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 8, all. 4 Rapp. PG, AI 72),

per complessivi 300 grammi di cocaina e 500 grammi di eroina.

Precisava che lo stupefacente rinvenuto il giorno del suo arresto era parte della fornitura ricevuta a dicembre 2016 ed era destinato all’alienazione (VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 8, all. 4 Rapp. PG, AI 72). Quanto agli incassi delle vendite, come per il primo periodo, aveva consegnato a una terza persona indicatagli da __________ fr 7'000.- / 8'000.- mensili, mentre teneva sempre per sé fr. 1'000.- mensili per vivere.

Relativamente ai suoi consumi, correggeva la sua iniziale versione dichiarando di aver consumato nelle due settimane precedenti al fermo complessivi 3 grammi di cocaina (VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 3, all. 4 Rapp. PG, AI 72).

                               4.2.   Nei successivi verbali di interrogatorio IM 1 ribadiva la sua versione dei fatti, in particolare quanto a periodo, quantitativi, modalità di ricezione, confezionamento e vendita dello stupefacente.

All’imputato veniva fatto prendere atto del peso netto della sostanza rinvenuta e sequestrata il giorno del fermo, e meglio di 23.27 grammi netti di eroina e 65.55 grammi netti di cocaina (VI PG 26.01.2017 IM 1, p. 3, all. 4 Rapp. PG, AI 72), così come del fatto che sui tre panetti vuoti, sui minigrip e sui sacchetti contenenti eroina (materiale sequestrato il giorno del fermo) erano state rinvenute le sue impronte digitali, fatti questi di cui l’imputato ha preso atto, non contestandoli (VI PG 07.02.2017 IM 1, p. 3, all. 5 Rapp. PG, AI 72; Rapp. comparazione dattiloscopica, all. 20 Rapp. PG, AI 72).

Oltre a ciò, all’imputato veniva fatto prendere atto che l’analisi della purezza dello stupefacente sequestrato aveva permesso di stabilire i seguenti gradi di purezza: del 40.5% per il campione di eroina prelevato dal sacchetto contenente i 23.27 grammi sequestrati, del 16.4% per il campione di eroina prelevato dal mixer trovato in cucina, del 35% per il campione di cocaina prelevato da un minigrip trovato in cucina e del 32.5% per il campione di cocaina prelevato dal sacchetto contenente 65.55 grammi sequestrati (VI PG 21.02.2017 IM 1, p. 3, all. 6 Rapp. PG, AI 72; Rapp. UNIL 09.02.2017, AI 69).

Dall’analisi dei tabulati telefonici (la cui acquisizione è stata autorizzata con decisione del GPC del 20.01.2017, AI 37), a conferma delle dichiarazioni dell’imputato emergevano numerosi contatti con tre numeri telefonici registrati in rubrica come “__________”, ma nessun contatto che potesse far risalire agli acquirenti; risultavano altresì alcuni SMS con cui __________ si informava se l’imputato avesse ancora a disposizione sostanza, quanti soldi aveva raccolto, ecc. (VI PG 07.02.2017, p. 5, all. 5 Rapp. PG, AI 72).

Quale nuovo elemento degno di nota emergeva - grazie ad una puntuale contestazione di un SMS di data 09.01.2017 rinvenuto nel cellulare dell’imputato - che __________ aveva anche chiesto all’imputato di provvedere al recupero a __________ (__________) di un imprecisato quantitativo di sostanza da taglio da mescolare all’eroina e che IM 1 aveva a sua volta chiesto a __________ di occuparsene, non sapendo tuttavia se questi vi avesse provveduto essendo stati nel frattempo entrambi arrestati (VI PG 07.02.2017 IM 1, p. 4, all. 5 Rapp. PG).

                               4.3.   A tal proposito, va detto che alcuni tasselli della vicenda hanno potuto essere ricostruiti grazie proprio alle dichiarazioni rese da __________ (cfr. in particolare VI PG all. 1 – 2 Rapp. PG, AI 72).

Innanzitutto, ricordato come parte delle vendite di stupefacente sia avvenuta per il tramite di __________, è proprio grazie alle dichiarazioni di quest’ultimo che è stato possibile risalire ai nominativi degli acquirenti locali che si recavano presso la sua abitazione sapendo che vi era disponibilità di stupefacente. Tali acquirenti suonavano il campanello di __________ ed era quest’ultimo a scendere all’entrata principale del palazzo per fare le consegne di stupefacente; IM 1 con queste persone non ha mai avuto contatti diretti, circostanza confermata dagli acquirenti interrogati che hanno negato di averlo mai visto / conosciuto (all. 11 – 19 Rapp. PG, AI 72), ad eccezione del solo __________ che ha ammesso di aver visto un ragazzo nell’appartamento di __________, ma di non aver saputo nulla di più quanto alla sua persona o ai motivi della sua presenza (all. 9 – 10 Rapp. PG, AI 72).

Grazie dunque alle dichiarazioni degli acquirenti e dello stesso __________ veniva ricostruito che per il tramite di quest’ultimo IM 1 aveva alienato ad acquirenti locali 71 / 78 grammi di eroina e 20.2 / 23.2 grammi di cocaina, mentre sono rimasti ignoti gli altri acquirenti a cui è stata venduta la maggior parte di sostanza stupefacente.

Quanto invece alle vendite compiute direttamente da IM 1, __________ dichiarava:

" A domanda rispondo che, potendo sbirciare i sacchettini che lui preparava, posso affermare che IM 1 non usciva con dosi inferiori ai 10 grammi. Posso aggiungere che secondo me cêrano anche un paio di clienti che acquistavano 50 grammi di eroina la volta. Non conosco le loro identità. Le mie affermazioni sono comunque deduzione che facevo scorgendo l’attività che IM 1 svolgeva nella cucina del mio appartamento…”

(VI PG 26.01.2017 __________, p. 3, all. 1 Rapp. PG, AI 72),

circostanze queste ammesse dall’imputato che ha riconosciuto che era già successo che qualcuno gli acquistasse 50 grammi di eroina alla volta (VI PG 07.02.2017 IM 1, p. 9, all. 5 Rapp. PG, AI 72).

In merito alla richiesta di recuperare della sostanza da taglio in Svizzera interna, di cui si è detto al consid. 4.2., __________ riferiva:

" Ammetto che proprio il giorno prima del nostro arresto, IM 1 mi ha detto che loro (inteso l’organizzazione di __________) dovevano recuperare della sostanza da taglio per l’eroina in Svizzera interna, in una stazione di cui non ricordo il nome. Mi sembra che si trovasse nel Canton __________. Poteva essere __________. Io ho quindi chiesto al mio amico __________ (al quale ho già ammesso di avere alienato stupefacente) se poteva andare a ritirare questa sostanza da taglio con la sua automobile. […omiss…] __________ non ha però fatto in tempo a ritirare questa sostanza, anche perché lui non conosceva ancora il posto esatto. Mi ricordo che sono stato arrestato, il mio telefono continuava a squillare e probabilmente era il __________ che mi chiamava per sapere dove andare. Io avrei dovuto comunicare che IM 1 per sapere esattamente il posto dove ritirare la sostanza da taglio, ma come detto non ho fatto in tempo.”

(VI PP 09.02.2017, pp. 5 – 6 , AI 63).

                               4.4.   Ritenuto come rimanessero alcune divergenze tra le dichiarazioni di IM 1 e quelle di __________ quanto allo stupefacente fornito a quest’ultimo per l’ospitalità, il Procuratore pubblico il 9 febbraio 2017 eseguiva il confronto tra i due durante il quale IM 1 ammetteva infine che:

" La verità è quella che ho detto oggi e cioè che ha ragione __________ quando dice che l’eroina in principio gliela dovevo dare gratis per l’ospitalità, come mi aveva detto di fare il mio “capo” in __________ (__________). Il __________ dovevamo “tenercelo buono” ed evitare che entrasse in crisi di astinenza ed iniziasse a fare il matto. Noi avevamo bisogno dell’uso dell’appartamento. L’accordo era questo: droga gratis in cambio di ospitalità per fare i nostri affari.”

(VI PP 09.02.2017 confronto IM 1 / __________, p. 5, AI 64).

L’imputato ammetteva di aver fornito a __________ complessivi 310 grammi di eroina gratuitamente e di avergli venduto a prezzo di favore 60 eroina e 50/55 grammi di cocaina (VI PP 09.02.2017 confronto, p. 5, AI 64), quantitativi confermati da __________.

                               4.5.   Riassuntivamente, si giungeva così a stabilire che IM 1 nei periodi gennaio – giugno 2016 e ottobre 2016 – 10 gennaio 2017 aveva avuto a disposizione 1500 grammi di eroina (già mescolata con la sostanza da taglio) e 300 grammi di cocaina. Tutta la sostanza, dedotto quanto sequestrato il giorno del fermo e 3 grammi di cocaina consumati dall’imputato, era stata alienata durante il suo soggiorno in Svizzera, per complessivi 1'476.73 grammi netti di eroina e 232.45 grammi netti di cocaina. Parte di questi quantitativi è stata ceduta dall’imputato a __________, e meglio 310 grammi di eroina a titolo gratuito e 60 grammi di eroina e 50/55 grammi di cocaina venduti a un prezzo di favore. La restante parte di sostanza è stata venduta da IM 1 a terze persone, in parte rimaste sconosciute, in parte invece identificate poiché acquirenti locali che facevano capo a __________.

Veniva anche ricostruito che per tutto il periodo di permanenza in Svizzera il provento dell’alienazione di stupefacente è stato pari a fr. 59'000 / 67'000.-, di cui 51'000.- / 59'000.consegnati alla persona indicata da __________ e portati verosimilmente in __________ e fr. 8'000.- trattenuti per le sue spese. Il compenso discusso con __________ prevedeva un guadagno di fr. 3'000.- / 4'000.- al mese, di cui fr. 15'000.- erano già stati consegnati a IM 1 in __________nel luglio 2016 quando aveva fatto rientro per le vacanze, mentre ulteriori fr. 7'000.- gli sarebbero stati consegnati da __________ al rientro in patria dopo il secondo periodo in Svizzera (VI PG 21.02.2017, p. 6, all. 6 Rapp. PG).

Tali fatti venivano confermati dall’imputato durante l’interrogatorio finale eseguito dalla Pubblica accusa 16 marzo 2017 (VI PP 16.03.2017, AI 75).

                               4.6.   Con decisione 16 marzo 2017, il Procuratore pubblico ha disgiunto il procedimento a carico di IM 1 da quello a carico di __________ (AI 78).

                                   5.   L’atto d’accusa

Al termine dell’inchiesta, con atto d’accusa 3 aprile 2017, il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 (in correità con tale __________, __________ e __________) il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, sapendo che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, agendo quale membro di una banda e trafficando per mestiere, nel periodo gennaio 2016 – 10 gennaio 2017, acquistato / detenuto / depositato ed alienato un quantitativo complessivo di 1'500 grammi di eroina e 297 grammi di cocaina, rispettivamente fatto preparativi in vista di tagliare / confezionare sostanza stupefacente destinata alla vendita (punto 1 dell’AA).

Inoltre, il Procuratore pubblico ha imputato a IM 1 il reato di ripetuta entrata e soggiorno illegali per avere, nel periodo gennaio 2016 – 10 gennaio 2017, soggiornato illegalmente in Svizzera oltre al termine consentito di 3 mesi svolgendo nel contempo un’attività lucrativa illegale (punto 2 dell’AA), rispettivamente di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per aver personalmente consumato senza essere autorizzato almeno 3 grammi di cocaina (punto 3 dell’AA).

                                   6.   Il dibattimento e le dichiarazioni dell’imputato

                               6.1.   In entrata al dibattimento, sono state apportate, con il consenso delle parti, alcune modifiche / correzioni all’AA, così come testualmente riportate a p. 4 della presente sentenza.

                               6.2.   IM 1, dal canto suo, ha confermato le dichiarazioni rese in sede di inchiesta ed ha integralmente ammesso i fatti indicati nell’AA (VI imputato, all. 1 V. DIB.), precisando quanto segue:

" Confermo che ero ospitato da __________; confermo che __________ __________ ha anche consegnato dello stupefacente sotto casa sua a __________ ai vari acquirenti. È vero che io evitavo di fare consegne la sera per non attirare l’attenzione su di me. Le consegne le facevo la mattina o sul mezzogiorno, sempre vicino alla stazione del treno a __________. Facevo così per attirare meno l’attenzione, visto che c’era più gente in giro.”

" … l’eroina sequestrata a casa mia il giorno del fermo era destinata all’alienazione e non era ancora pronta per la vendita; doveva ancora essere tagliata prima dell’alienazione. Io non so dire il quantitativo o il tipo di sostanza da taglio che doveva essere ritirato; __________ non mi aveva fornito questi dettagli. __________ mi avevo solo detto che si doveva andare a __________ a ritirare la sostanza, ma non sapevo il quantitativo. Io avevo poi chiesto a __________ di andare a __________ per il ritiro. AD della Presidente rispondo che __________ mi aveva spiegato come si faceva a tagliare lo stupefacente, questo ancora in __________, a __________, prima di venire qui.”

(VI imputato, p. 3, all. 1 V: DIB.).

In chiusura al dibattimento, ha dichiarato di essere pentito per quanto commesso e di aver capito di aver sbagliato (V. DIB., p. 4).

                                   7.   Accertamenti e valutazioni della Corte

                               7.1.   Va da subito detto che la Corte ha integralmente confermato l’AA 50 / 2017 del 3 aprile 2017, con le modifiche apportate in sede dibattimentale.

In merito al punto 1 dell’AA, giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b / c / d / g LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, tra altre possibilità, deposita, detiene, aliena, procura in altro modo stupefacenti oppure fa preparativi per commettere una di queste azioni. L’infrazione è aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a Lstup e la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata a una pena pecuniaria, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’infrazione è considerata grave ai sensi di tale capoverso se verte su una quantità di almeno 12 grammi di eroina pura, rispettivamente di 18 grammi di cocaina pura.

Nella fattispecie i fatti accertati non comportano particolari considerazioni, nella misura in cui, ritenuti i fatti indicati nell’AA e riconosciuti da IM 1, si è in presenza di 1500 grammi di eroina e 297 grammi di cocaina trattati dall’imputato.

Pacifico che, considerato il citato quantitativo, l’agire di IM 1 configura un’infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup. Dato il caso aggravato sulla scorta della quantità di stupefacente trattato, come stabilito dalla giurisprudenza si prescinde dall’esaminare se si è in presenza di un’infrazione aggravata anche ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. b e c LStup (banda / mestiere), nella misura in cui tali disposti non sono costitutivi di un’infrazione speciale a sé stante, bensì si limitano a citare una delle ipotesi che permettono di ritenere l’esistenza di un caso grave (DTF 120 IV 330 consid. 1c; DTF 122 IV 265). Appurata l’esistenza di una circostanza aggravante, non è pertanto necessario esaminare se l’infrazione debba essere ritenuta grave anche per altri motivi.

Per quanto concerne i punti 2 e 3 dell’AA, anche in questo caso la Corte ha ritenuto che IM 1 ha ammesso i fatti indicati nell’AA che in diritto concretano la fattispecie di entrata e soggiorno illegali e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

                                   8.   Commisurazione della pena

                               8.1.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

                               8.2.   Nel caso concreto, in merito all’entità della colpa dell’accusato, la Corte non ha potuto che ritenerla oggettivamente e soggettivamente grave.

Innanzitutto, vi è il quantitativo importante di sostanza stupefacente spacciata (1’500 grammi di eroina, la più micidiale delle droghe, oltre a 297 grammi di cocaina) in poco più di 9 mesi, a comprova di un’intensa e reiterata attività criminale. A ciò si aggiunga che IM 1 ha a suo carico un precedente penale specifico, recente e per lo stesso genere di reato, che è sì stato commesso da minorenne ma ad un solo mese dalla maggior età, e meglio la condanna alla pena privativa di libertà di 6 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, pronunciata il 12.03.2015 dal Magistrato dei minorenni (Jugendanwaltschaft) del Canton __________, a dimostrazione che la pena che gli è stata inflitta non è servita a granché visto che dopo pochi mesi è tornato a delinquere. Inoltre, IM 1 ha agito per puro spirito di lucro, per guadagnare soldi facili - come ha ammesso - non essendo egli un consumatore abituale di sostanze stupefacenti.

L’imputato ha spacciato con grande determinazione e convinzione se si pensa che dopo un periodo di 6 mesi di “lavoro” è rientrato in __________, e dopo un lungo periodo di vacanza, è tornato di nuovo in Svizzera, in terra straniera, e ha ripreso a spacciare eroina e cocaina da ottobre a gennaio 2017, e meglio fino al suo arresto. Alla sua attività illecita è stata posta fine solo grazie all’intervento degli inquirenti, vero è che l’imputato aveva già chiesto a __________ di provvedere al ritiro di sostanza da taglio in Svizzera interna destinata alla continuazione dell’attività di spaccio. Va anche detto che l’imputato, ricevuta la sostanza stupefacente, si occupava personalmente di tagliare l’eroina con la sostanza da taglio e di confezionare poi le dosi da destinare alla messa in commercio; era sempre lui che gestiva l’incasso delle vendite e che provvedeva a consegnarlo alla persona incaricata del ritiro affinché gli introiti pervenissero in __________, questo dando prova di un coinvolgimento importante nella preparazione e nella vendita dell’eroina oltre che della cocaina, che non si trova normalmente nell’attività del semplice spacciatore.

Va anche detto che l’imputato non era il piccolo spacciatore da strada che vende dosi da mezzo grammo o da un grammo di stupefacente; IM 1 non si limitava infatti a spacciare pochi grammi per volta, ma ogni vendita era al minimo di 5 grammi e, come ha ammesso, era anche capitato di vendere 50 grammi in un’unica occasione, ciò che concorre a confermare ulteriormente l’importanza del quantitativo di sostanza stupefacente immesso sul mercato. L’imputato ha messo in atto l’attività di spaccio in modo scaltro ed accorto per non correre inutili rischi, avuto riguardo al fatto che si è fatto ospitare da __________ nel suo appartamento per non far figurare la sua presenza sul nostro territorio, che curava di eseguire le consegne di giorno, mescolandosi tra la gente comune, per dar meno nell’occhio e non attirare su di sé l’attenzione, così come al fatto che evitava di esporsi personalmente facendo eseguire a chi lo ospitava le vendite di stupefacente sotto casa ai diversi acquirenti locali. La Corte ha considerato ancora che l’imputato ha avuto per 9 mesi, per tutta la durata della sua permanenza nell’appartamento di __________, sotto i propri occhi, giorno dopo giorno, lo stesso __________, per cui non poteva non vedere gli effetti devastanti del consumo di eroina e di cocaina su di lui, che tuttavia ha continuato a foraggiare quotidianamente, per cui è legittimo ritenere che IM 1 ha agito senza farsi scrupoli di sorta.

Riguardo al comportamento durante l’inchiesta, l’imputato ha inizialmente mentito sul periodo della sua presenza in Svizzera, a __________, affermando di trovarsi qui a spacciare solo da due settimane. Anche di fronte alle dichiarazioni di __________ che indicava con precisione i due periodi di permanenza in Svizzera, l’imputato continuava a negare la sua pregressa presenza sul nostro territorio. Ed è stato solo quando è stato confrontato con il riscontro oggettivo delle due fotografie che lo ritraevano all’interno del centro commerciale __________, scattate il 19 febbraio 2016, che per finire si è deciso ad ammettere - o meglio ha dovuto ammettere - di essere stato presente a spacciare in Ticino sin dal mese di gennaio 2016.

Confrontato poi con il ritrovamento dei panetti vuoti sequestrati nella cucina dell’appartamento in cui viveva e delle sue impronte digitali su diversi sacchettini e minigrip, con le dichiarazioni di __________ in merito ai quantitativi da lui ricevuti e a quanto da lui direttamente visto preparare nell’appartamento, IM 1 ha anche dovuto ammettere la reale entità della sua attività di spaccio nei 9 mesi di presenza sul nostro territorio, riportata nell’AA, che non è stata dunque solo frutto di ammissioni immediate e spontanee fatte dall’imputato dopo l’arresto, ma anche l’esito delle risultanze emerse dall’inchiesta svolta dagli inquirenti.

A suo favore, la Corte ha comunque tenuto conto che per finire IM 1 ha ammesso le sue responsabilità, aiutando gli inquirenti a ricostruire la vendita di un ingente quantitativo di eroina e cocaina, ammettendo di essere stato sul nostro territorio ben oltre i 3 mesi consentiti per legge dedicandosi all’illecita attività di spaccio, così come di aver consumato 3 grammi di cocaina.

Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto del concorso dei reati, del carcere preventivo sofferto, della sua situazione personale e familiare, così come della lontananza dai suoi familiari per la durata della carcerazione sofferta e ancora da eseguire, la Corte ha ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi, che in considerazione dell’entità della stessa non può essere posta a beneficio di una sospensione condizionale ed è pertanto da espiare. Inoltre, IM 1 è condannato alla multa di fr. 100.00 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di un giorno. Oltre a ciò la Corte ha deciso la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena privativa di libertà di 6 mesi inflittagli dal Magistrato dei Minorenni di __________.

                                   9.   Espulsione dal territorio svizzero

Considerato che l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e condannato a tale titolo, ci si trova in presenza di uno dei casi per cui il Codice penale prevede l’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero (art. 66a cpv. 1 lett. o CP). IM 1 è infatti cittadino straniero, senza alcun legame con il territorio svizzero che, al di là della sua dichiarazione di accettare l’espulsione (VI imputato, p. 4, all. 1 V. DIB), non potrebbe comunque beneficiare dell’eccezione prevista per i casi di rigore (art. 66a cpv. 2 CP).

A fronte della gravità della colpa, di cui si è già detto sopra, e ben ponderato l’interesse pubblico, questa Corte ha ritenuto adeguato pronunciare l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni.

                                10.   Sequestri e confische

È ordinata la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro (c/o Polizia scientifica, archivio n. STU __________), e meglio dei complessivi 23.27 grammi di eroina e 64.55 grammi di cocaina.

È ordinato il sequestro conservativo dell’importo di fr. 316.30 a garanzia del pagamento di spese procedurali ed indennità.

È ordinata la confisca di tutti gli altri oggetti indicati nell’atto d’accusa e qui non meglio specificati.

                                11.   Tasse di giustizia e spese procedurali

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

La nota professionale dell’avv. IM 1 è approvata per complessivi fr. 9'031.50, di cui fr. 7'986.-- di onorari, fr. 376.50 di spese, oltre a IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'031.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art.                      12, 40, 47, 49, 51, 66a, 69, 106 CP;

29 – 31, 35 DPMin;

19 cpv. 2 lett. a in rel. 19 cpv. 1 lett. b / c / d / g, 19a LStup;

115 cpv. 1 lett. a / b / c LStr in rel. 5 cpv. 1 lett. a / c LStr;

135, 236, 267 cpv. 3, 268, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1

                                         è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina e di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2016 – 10 gennaio 2017, a __________,

agendo in correità con tale __________ e __________ ed in parte in correità con __________,

                            1.1.1.   alienato a terze persone, sia personalmente che per il tramite di __________, complessivi 1'106.73 grammi di eroina e 177.45 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   alienato (a prezzo di favore) a __________ 60 grammi di eroina e 55 grammi netti di cocaina;

                            1.1.3.   procurato in altro modo a __________ 310 grammi di eroina;

                            1.1.4.   detenuto, ai fini di alienazione, 23.27 grammi netti di eroina e 64.55 grammi netti di cocaina, sostanze sequestrate dalla Polizia il giorno del fermo;

                            1.1.5.   fatto preparativi per la messa in commercio di un imprecisato quantitativo di eroina, segnatamente incaricando __________ di provvedere al ritiro a __________ (__________) e al trasporto sino a __________ di un imprecisato quantitativo di sostanza da taglio;

                               1.2.   ripetuta entrata, partenza o soggiorno illegali

per avere,

nel periodo gennaio – giugno 2016 e ottobre 2016 – 10 gennaio 2017, a __________ presso l’appartamento di __________, soggiornato illegalmente in Svizzera, svolgendo un’attività lucrativa, senza essere in possesso del richiesto permesso della Polizia degli stranieri;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel mese di gennaio 2017, a __________,

consumato personalmente 3 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

                               2.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               2.2.   alla multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   3.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena privativa di libertà di 6 mesi inflitta con sentenza 12.03.2015 della Jugendanwaltschaft del Canton __________.

                                   4.   Nei confronti di IM 1 è ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 10 (dieci) anni giusta l’art. 66a CP.

                                   5.   È ordinato il sequestro conservativo di fr. 316.30 sequestrati a IM 1, a garanzia del pagamento delle spese procedurali e delle indennità.

                                   6.   Dedotte tassa di giustizia e spese, è ordinata la confisca di tutti gli oggetti indicati nell’atto di accusa.

                                   7.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

                                   8.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               8.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1, comprensiva delle prestazioni professionali fornite dall’avv. __________, è approvata per:

onorario                      fr.       7'986.00

spese                          fr.          376.50

IVA (8%)                     fr.          669.00

totale                           fr.       9'031.50

                               8.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9'031.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

                                     -   Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise criminali

La Presidente                                                       La Vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                             fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                       fr.        6'546.10

Multa                                                   fr.           100.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)      fr.           130.05

                                                             fr.        7'776.15

                                                             ===========

72.2017.64 — Ticino Tribunale penale cantonale 19.09.2017 72.2017.64 — Swissrulings