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Ticino Tribunale penale cantonale 10.04.2018 72.2017.26

10 avril 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·906 mots·~5 min·3

Résumé

Ripetuta guida senza autorizzazione (95 cpv. 1 lett b. LCStr)

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.26

Lugano, 10 aprile 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Leventina

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 e residente a  rappresentato dall’avv DF 1

imputato, a norma del decreto d’accusa 357/2016 del 5 dicembre 2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

ripetuta guida senza autorizzazione

per aver ripetutamente condotto l’autovettura __________W Passat targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.05.2016, per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;

fatti avvenuti: il 31.08.2016 sul tratto stradale fra __________ e __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett b. LCStr.;

Presenti:                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:50.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 30.01.2017 (doc. TPC 2) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

                                     -   l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

E’ stata interposta e mantenuta l’opposizione al DAC perché, se sull’aspetto oggettivo c’è poco da discutere, dal punto di vista soggettivo il reato deve essere contestualizzato, poiché proprio il lato soggettivo non è stato preso in considerazione dal PP. L’imputato, consapevole che una decisione deve essere letta, sapendo a quali conseguenze andava incontro essendo già stato condannato, ha ammesso da subito di aver commesso un errore. Il suo comportamento è sempre stato coerente; tutt’oggi ha confermato che era convinto che il periodo di revoca della sua licenza di condurre decorresse dal 01.09.2016. Al momento in cui è stato chiamato al Posto di polizia, non sapeva nemmeno per che motivo doveva essere sentito, cadendo dalle nuvole quando ha saputo di essere sentito in qualità di imputato. In quella sede egli non è mai stato reticente, non sapeva di aver commesso un illecito ed ha ammesso di aver usato il veicolo, senza minimizzare nulla. Avrebbe anche potuto dire di averlo guidato una sola volta nel corso del mese di agosto, invece ha ammesso l’uso effettivo che aveva fatto del veicolo. La sua buona fede è stata costante, tant’è ch’egli ha provveduto a far stargare il veicolo.

L’avv. DF 1 indica che si potrebbe ravvisare l’applicazione dell’art. 21 CP, anche se un po’ sul limite.

Per quanto attiene invece all’aspetto soggettivo del reato, la difesa, in applicazione dell’art. 46 CP, indica che andrebbe tuttavia riquantificata la sanzione pecuniaria proposta dal PP. Quanto prospettato dal PP creerebbe infatti notevoli difficoltà finanziarie all’imputato. Il reato non è contestato, ma viste le conseguenze che la pena proposta avrebbe sulla situazione patrimoniale dell’imputato, l’avv. DF 1 chiede una riquantificazione verso il basso della pena. La situazione finanziaria di IM 1 è rimasta pressoché immutata, se non ch’egli ha nel frattempo avuto un figlio ed ha quindi maggiori spese.

14'000.00 fr non li ha e il doverli corrispondere lo metterebbe in gravi difficoltà.

Il suo errore, grave sicuramente, va mitigato con il comportamento poi assunto. La difesa ricorda che l’imputato non ha nemmeno messo in discussione le decisioni emesse dalla Sezione della circolazione. Ha letto la decisione una sola volta, registrando la data sbagliata, ciò che trova conferma nel comportamento ch’egli ha tenuto in seguito.

La difesa chiede quindi una diminuzione della sanzione pecuniaria, ex art. 79 CPS, da convertirsi in LPU, oltre al fatto che non vengano revocate le sospensioni concesse alle precedenti pene. L’avv. DF 1 chiede la sospensione della pena, anche con il periodo di prova massimo.

Non c’è stata alcuna intenzionalità da parte dell’imputato o tentativo di far il furbo. La difesa chiede quindi un apprezzamento diverso delle prove e una riduzione sostanziale della proposta di pena del PP.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

95 cpv. 1 lett. b LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                         IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

fra __________, fra il 01.08.2016 ed il 31.08.2016, ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.05.2016 per il periodo dal 01.08.2016 al 31.10.2016;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (tremilaseicento), corrispondenti a 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta) cadauna;

alla multa di fr. 500.00 (cinquecento).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).

                                   4.   Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC 2.05.2016 del Minitero pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:           

Comunicazione a:   

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             72.75

                                                             fr.        1'272.75

                                                             ============

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