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Ticino Tribunale penale cantonale 21.02.2018 72.2017.239

21 février 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,199 mots·~6 min·2

Résumé

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (quantitativo) e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (procedura abbreviata)

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.239

Lugano, 21 febbraio 2018/sg

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Riviera

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare

nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP

proposta dal                   Ministero Pubblico

contro

IM 1 rappresentata dall’avv. DUF 1, Lugano

imputata a norma dell'atto d'accusa 203/2017 del 18.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di   

                                   1.   Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone;

segnatamente,

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________, nel periodo gennaio 2014 – 26 aprile 2016,

alienato e detenuto complessivamente circa 126 grammi di eroina, sostanza da lei previamente acquistata a Zurigo, da ignoto spacciatore,  al prezzo di CHF 270.00 per ogni 5 grammi di sostanza,

e meglio,

                               1.1.   a __________, nel periodo gennaio 2014 – 26 aprile 2016,

alienato ad almeno quattro acquirenti della zona, un totale di circa 101 grammi di eroina, sostanza suddivisa in buste dosi contenenti,  cadauna, da 0.2 a 1 grammo di stupefacente, al prezzo variabile fra i CHF 100.00 e i CHF 250.00 al grammo,

nonché,

                               1.2.   a __________, presso il suo domicilio,

in data 26.04.2016,

detenuto 25 grammi netti di eroina, destinati alla vendita a terzi;

                                   2.   Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzata,

a __________, in data 26 aprile 2016,

detenuto 51.93 grammi netti di hascisc, sostanza da lei previamente acquistata a Zurigo da ignoti spacciatori, al prezzo di CHF 8.00 al grammo, e 72.52 grammi netti di eroina, pure da lei acquistata da ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF 250.00 per ogni 5 grammi di sostanza, sostanza interamente destinata al proprio consumo

nonché,

nel periodo dicembre 2014 – aprile 2016,

a __________, Zurigo ed altre imprecisate località del Cantone Ticino e della Svizzera,

consumato un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, stimata, annualmente, in almeno 250 grammi eroina e 30 grammi di hascisc;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 LStup, richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup e dall’art. 19a LStup;

atto d’accusa contemplante le seguenti

proposte:                     

                                   1.   IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei ascritti come sopra.

Di conseguenza IM 1 è condannata alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il giorno (1 – uno) di arresto provvisorio.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

E’ pure

condannata            2.   Alla multa di CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) - (art. 106 cpv. 2 CP).

ed inoltre                 3.   Ordina il dissequestro e la restituzione in favore di IM 1 dei seguenti oggetti, già sequestrati in data 26.04.2016 (art. 267 cpv. 1 CPP):

                                     -   1 telefono cellulare marca Nokia – __________ con relativa carta SIM __________ (Reperto Nr__________);

                                     -   1 telefono cellulare marca Nokia Nseries – __________ con inserita carta SIM con numero sconosciuto (Reperto Nr. __________);

                                   4.   Viene ordinata la confisca dei seguenti oggetti, sequestrati a IM 1 in data 26.04.2016 (art. 267 cpv. 3 CPP, richiamato l’art. 69 cpv. 1 CP):

                                     -   un minigrip contenente dei biglietti del treno delle FFS (Reperto Nr. __________)

                                     -   4 buste (invio postale) datate 17.09.2015, 06.08.2014, 25.01.2016 e 22.04.2016 (Reperto Nr. __________)

                                     -   un minigrip contenente un foglio di carta con dei numeri (Reperto Nr. __________)

                                     -   un minigrip contenente numerosi mini-grip di varie misure (Reperto Nr. __________)

                                   5.   Viene ordinata la confisca e la distruzione della seguente sostanza stupefacente, rinvenuta presso il domicilio di IM 1 in data 26.04.2016 (art. 267 cpv. 3 CPP, richiamato l’art. 69 cpv. 2 CP):

                                     -   3 minigrip del peso lordo di 90.45 grammi di eroina (Elcosafe nr. __________)

                                     -   7 minigrp del peso lordo di 23 grammi di eroina (Elcosafe nr. __________)

                                     -   6 pezzi di carta piegata, contenenti complessivamente 3.45 grammi di eroina (Elcosafe nr. __________)

                                     -   60 grammi lordi di hascisc (Elcosafe nr. __________)

                                   6.   All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.

                                   7.   IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:30 alle ore 14:55.

Evase le seguenti

questioni:                      Verbale del dibattimento

Preliminarmente, la Presidente propone alcune correzioni dell’AA:

                                     -   punto 1.2. del per avere: “… detenuto 25 grammi netti di eroina, con un grado di purezza medio del 16%, destinati alla vendita a terzi.”;

                                     -   punto 2 del per avere: “… acquistata da ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF 270.00 per ogni 5 grammi di sostanza…”

                                     -   punto 2 del per avere: “… nel periodo febbraio 2015 – aprile 2016…”

                                     -   reati previsti: “dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup…”

                                     -   punto 1 delle proposte: “… dedotto il carcere preventivo sofferto.”

Le parti danno il loro consenso alle correzioni proposte.

-     Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

-     accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

-     ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

-     considerato che l’accusa accuse concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

-     considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.:          50, 61 LOG;

                                         135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta:                   1.   L’atto di accusa n. 2017 / 203 del 18 dicembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:

punto 1.2. per avere: “… detenuto 25 grammi netti di eroina, con un grado di purezza medio del 16%, destinati alla vendita a terzi.”;

punto 2 per avere: “… acquistata da ignoto spacciatore a Zurigo, al prezzo di CHF 270.00 per ogni 5 grammi di sostanza…”

punto 2 per avere: “… nel periodo febbraio 2015 – aprile 2016…”

reati previsti: “dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup…”

punto 1 delle proposte: “… dedotto il carcere preventivo sofferto.”

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e i disborsi sono posti a carico del condannato.

                                   3.   Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.

                               3.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

                                         onorario                        Fr. 2'835.00

                                         spese                            Fr.    150.40

                                         totale                             Fr. 2'985.40

                               3.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 2'985.40 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:          -  

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

                                     -   Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.        3'887.60

Multa                                                   fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             65.90

                                                             fr.        4'653.50

                                                             ===========