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Ticino Tribunale penale cantonale 08.03.2018 72.2017.211

8 mars 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·1,286 mots·~6 min·3

Résumé

Guida in stato di inattitudine (91 cpv. 2 lett. a), tasso di alcolemia min 1.13 - max. 2.00 grammi per mille, infrazione alle norme della circolazione (90 cpv. 1 LCStr)

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.211

Lugano, 8 marzo 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Locarno

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Christiana Lepori, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

IM 1 domiciliato a  DF 1

imputato, a norma del decreto d'accusa 296/2017 del 16 ottobre 2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

                                   1.   guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:                        min. 1.13 - max. 2.00 grammi per mille);

fatti avvenuti: a __________ il 23.06.2017;

reato previsto: dall'art.  91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

                                   2.   infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro  un muro sito sulla sua destra;

fatti avvenuti: a __________ il 23.06.2017;

reato previsto: dall'art. 90 cpv. 1 LCStr. in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

Presenti:

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, DF 1 in sostituzione dell’avv. DF 1 che non ha potuto comparire;

                                     -   in qualità di interprete per la lingua tedesca, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa traduzione.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 11:00 alle ore 12:52.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, che sin dalla conferma del decreto d’accusa del 13.11.2017 (doc. TPC 3) ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento postulando al contempo la conferma del decreto d’accusa in opposizione;

                                     -   la DF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale consegna la propria arringa scritta, che viene assunta agli atti quale doc. dib. 4, e formula e motiva le seguenti conclusioni:

La difesa ripercorre i fatti di cui al decreto d’accusa emesso nei confronti del proprio assistito. Attorno alle ore 18:00 di quella sera, ricorda DF 1, l’imputato ha iniziato la serata presso il bar __________ con amici, bevendo 3 – 4 birre da 3 dl. Ha quindi deciso di fare visita ad un’amica, __________. Nel dirigersi presso l’abitazione di quest’ultima, l’imputato ha cozzato contro un muro sito sulla sua destra. Ha posteggiato il proprio veicolo poco più avanti, con l’intenzione di contattare il danneggiato il giorno seguente, non ravvisando in quel momento la presenza di persone nella casa danneggiata. Dopo aver chiacchierato e bevuto del vino in terrazza con l’amica, il signor IM 1 è stato contattato dal signor __________, proprietario dell’immobile danneggiato, al quale ha ammesso di essere l’autore del danno. Il signor __________ ha poi chiamato la Polizia, forse a causa di incomprensioni linguistiche. Nell’attesa dell’arrivo degli agenti, il signor IM 1 si è appisolato sui sedili posteriori del proprio veicolo. Si precisa ch’egli non aveva in quell’intervallo temporale la possibilità di accendere il motore, avendo previamente consegnato le chiavi del proprio veicolo ad __________.

In merito al tasso alcolemico rilevato, la difesa evidenzia che lo stesso non può essere ritenuto corretto. Nel caso di specie non si può ritenere che vi fosse un tasso alcolico tale da impedire all’imputato la guida, tantomeno qualificato, nel momento in cui il signor IM 1 ha effettivamente guidato. Come risulta dal rapporto dell’esame medico agli atti, prendendo in considerazione le caratteristiche fisiche dell’imputato, i documenti prodotti dalla difesa in data odierna (doc. dib. 1 e 2) dimostrano come non fosse possibile che con le sole tre - quattro birre, consumate per di più unitamente a dell’affettato, il signor IM 1 avesse un tasso alcolemico, oltretutto qualificato.

In un primo momento, vale a dire all’impatto del veicolo contro il muro, il tasso alcolemico dell’imputato, come quanto esposto dalla difesa dimostrerebbe, doveva dunque essere inferiore allo 0.5 per mille. Due ore dopo, vale a dire dopo aver consumato del vino in compagnia dell’amica, il signor IM 1 non ha più condotto alcun veicolo.

Il PP non ha quantificato nel DAC il valore alcolico del signor IM 1 quando questi era effettivamente alla guida. La difesa ribadisce infatti, poggiando sulle dichiarazioni dell’imputato e sui doc. dib. 1 e 2, che in quel momento il tasso alcolico del suo assistito era inferiore allo 0.5 per mille.

Una volta che sono arrivati gli agenti di Polizia, il suo tasso alcolico era invece effettivamente maggiore, ma egli non aveva più guidato dal suo arrivo presso l’abitazione dell’amica, né poteva farlo, non rispondendo delle chiavi del proprio veicolo.

La difesa indica quindi che i reati imputati al proprio assistito non sono stati compiuti e chiede quindi la piena reiezione del decreto d’accusa.

Quanto alla seconda imputazione, la difesa rileva che non vi erano feriti, non vi era urgenza e in casa del danneggiato sembrava non esserci nessuno. Vista l’ora tarda, l’imputato, avendo peraltro difficoltà ad esprimersi in italiano, ha preferito attendere l’indomani per contattare il signor __________. Ha quindi posteggiato il proprio veicolo, con il logo della ditta ben visibile, a soli 20 metri dal luogo dell’incidente, non avendo mai l’intenzione di scappare.

Quanto alla prima verbalizzazione ed al primo interrogatorio sul posto cui il signor IM 1 è stato sottoposto, la difesa rileva che ciò non è avvenuto alla presenza di un interprete, ragione per la quale la versione fornita in tale momento dall’imputato non può essere presa in considerazione. Anche la seconda versione riportata dall’imputato, a oltre 7 giorni dai fatti, in merito a ricordi riferiti a momenti in cui egli era in stato di ebbrietà, non può essere considerata attendibile.

In considerazione di quanto sopra, la difesa chiede l’annullamento del DAC in opposizione e la conseguente piena assoluzione del proprio assistito, oltre al rimborso delle spese legali sostenute fino all’odierna udienza.;

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 34, 42, 44, 46, 47, 49, 106 CP;

91 cpv. 2 lett. a, 90 cpv. 1 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

                                   1.   è autore colpevole di:

                               1.1.   guida in stato di inettitudine

per avere,

il 23.06.2017, a __________, condotto il veicolo __________ targato __________ essendo in stato di ubriachezza, con un tasso alcolemico di 1.13 grammi per mille;

                               1.2.   infrazione alle norme della circolazione

per avere,

in analoghe circostanze di tempo e di luogo, circolando nello stato psico-fisico di cui al punto 1.1., negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro sito alla sua destra;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa.

Di conseguenza,

                                   2.   IM 1 è condannato:

                               2.1.   Alla pena pecuniaria di fr. 9'000.00 (novemila), corrispondenti a 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 100.00 (cento) cadauna.

                               2.2.   Alla multa di CHF 500.00 (cinquecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

                                   4.   Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria pronunciata con decreto d’accusa 13.05.2015 del Ministero Pubblico del Canton Berna, Regione Oberland, Thun, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 (un) anno.

                                   5.   L’istanza ai sensi dell’art. 429 CPP è respinta.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 750.00 (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 500.00 (cinquecento) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:           

Comunicazione a:   

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       la vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Multa                                                   fr.           500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             88.65

                                                             fr.        1'288.65

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