Incarto n. 72.2017.171
Lugano, 5 dicembre 2019/lc
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero Pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
contro IM 1
rappresentata dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva il 16 marzo 2015 (1 giorno);
imputata, a norma dell’atto d'accusa 145/2017 del 28 settembre 2017, emanato dal Procuratore generale PP 1, di
truffa qualificata
siccome commessa per mestiere, considerata la sistematicità nell’agire per assicurarsi regolari fonti di reddito,
per avere,
a __________, __________ e in altre imprecisate località,
agendo con la complicità dei suoi fratelli __________ e __________,
per procacciare a sé un indebito profitto,
affermando cose false e dissimulando cose vere, affinché le venissero erogate le più sotto elencate prestazioni sociali, in specie sostenendo dinanzi ai competenti uffici pubblici di avere il domicilio a __________ quando invece risiedeva stabilmente con la prole in __________ a __________ (fatta eccezione per il periodo __________ / __________), più in particolare producendo:
— almeno quattro documenti menzogneri datati 15.08.2004, 09.08.2005, 01.05.2006 e 25.07.2006 allestiti da __________ e firmati da __________, con i quali quest’ultimo attestava, contrariamente al vero, di concedere alloggio a lei (e ai di lei figli minorenni) presso l’abitazione di sua proprietà in Via __________ a __________,
— un contratto fittizio datato 03.01.2012, compilato da __________ e firmato da lei e da __________, con il quale quest’ultimo le locava a tempo indeterminato con una pigione pari a CHF 850.00 al mese un locale presso la sua suddetta abitazione,
— almeno 24 ricevute fittizie nel periodo febbraio 2012 / agosto 2014 allestite da __________ e sottoscritte da __________, con le quali questi confermava, contrariamente alla verità, di aver ricevuto, mese per mese, la summenzionata pigione dalla sorella,
ingannato con astuzia (in virtù della documentazione menzognera e fittizia più sopra indicata che ha indotto i pubblici funzionari a non verificare oltre l’effettiva residenza dell’istante):
— la ACPR 1, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 36'900.00 versati a titolo di assegni famigliari ordinari nel periodo gennaio 2009 / gennaio 2015 rispettivamente di CHF 164'323.00 versati a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia nel periodo gennaio 2004 / ottobre 2011;
— la __________, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 50'415.20 versati all’assicuratore malattia __________ nel periodo gennaio 2004 / dicembre 2014 a titolo di sussidio dei premi dell’assicurazione sociale e obbligatoria contro le malattie;
— l’ACPR 2, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio in ragione di CHF 77'428.80 versati a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo settembre 2011 / 01.10.2014;
cagionando di conseguenza un danno complessivo di CHF 324'767.65 (già dedotta la compensazione, decisa d’ufficio il 24.12.2015 dall’__________, con i contributi AVS versati nel periodo 2005/2015 pari a complessivi CHF 4’299.35 – cfr. AI 85);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CP
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole del reato a lei ascritto come sopra.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2. L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).
3. La pretesa civile formulata dagli accusatori privati (cfr. AI 112, AI 114 e AI 116):
3.1. ACPR 1, in ragione di complessivi CHF 196'923.65 è riconosciuta e posta a carico dell’imputata (cfr. AI 114);
3.2. ACPR 2, in ragione di complessivi CHF 77'428.80 è riconosciuta e posta a carico dell’imputata (cfr. AI 112).
Nota: la __________ ha comunicato il 7 (recte: 6) e l’8 (recte: 7) settembre 2017 di essere stata integralmente risarcita dall’assicuratore malattia __________, rinunciando di conseguenza al ruolo d’accusatrice privata (cfr. AI 114 e 116).
4. IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
5. All’avv. DUF 1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato per le prestazioni successive al 7 settembre 2017 (cfr. AI 115) con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
Presenti: - il Procuratore generale PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 15:30 alle ore 15:55.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputata ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decide: 1. L’atto di accusa n. 145/2017 del 28 settembre 2017 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- e i disborsi sono posti a carico della condannata.
3. Le spese per la difesa d’ufficio della condannata sono sostenute dallo Stato.
3.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario Fr. 1'095.00
spese Fr. 418.80
IVA Fr. 95.50
totale Fr. 1'609.30
3.2. La condannata è tenuta a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di Fr. 7'902.60 (fr. 1'609.30 qui tassati più fr. 5'874.50 già tassati dal MP il 7 settembre 2017, AI 116), non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75
fr. 766.75
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