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Ticino Tribunale penale cantonale 22.03.2018 72.2017.124

22 mars 2018·Italiano·Tessin·Tribunale penale cantonale·HTML·927 mots·~5 min·5

Résumé

Infrazione grave alle norme della circolazione stradale, eccesso di velocità

Texte intégral

Incarto n. 72.2017.124

Lugano, 22 marzo 2018/ns

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

  La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice Rosa Item, Presidente

Letizia Vezzoni, vicecancelliera

sedente nell’aula penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale      Ministero Pubblico

contro

 IM 1   rappresentato da  DUF 1 

imputato, a norma dell'atto d'accusa 103/2017 del 05.07.2017 emanato dal Procuratore pubblico  PP 1, di

infrazione grave alle norme della circolazione stradale

per avere, il 1 giugno 2017 a Gentilino, su __________, in direzione di Grancia,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato, in abitato, alla guida del motoveicolo Honda CBR1100 targato __________, alla velocità di 103 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “__________”, malgrado il prescritto limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 53 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr;

Presenti:                     -   il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

                                     -   l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:45.

Sentiti:                        -   il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, la quale evidenzia che sia gli elementi oggettivi che soggettivi del reato sono adempiuti; in merito a quest’ultimi ripercorre le dichiarazioni dell’imputato sottolineando la lunga esperienza di IM 1 alla guida di motoveicoli e la sua conoscenza delle caratteristiche del veicolo di cui era alla guida al momento dei fatti. A conclusione del suo intervento, chiede una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al prolungamento per un anno del periodo di prova della precedente condanna di cui al casellario giudiziale;

                                     -   l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato, la quale rileva innanzitutto come in merito ai fatti non vi siano contestazioni particolari. Ripercorre invece la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 IV 508) stante la quale la presunzione di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr può essere sconfessata in caso di circostanze eccezionali. In specie i fatti sono avvenuti su un rettilineo fuori dall’abitato, su un tratto stradale dove fino a pochi anni fa vigeva il limite di 80 km/h, dove non vi sono scuole, edifici pubblici o strisce pedonali e oltretutto l’imputato è un conducente esperto che sa evitare anche all’ultimo gli ostacoli, di modo che in casu il pericolo di causare feriti gravi o morti non è dato. Anche dal punto di vista soggettivo, non vi è stata alcuna intenzionalità, come emerge dalle dichiarazioni agli atti. In conclusione, chiede che venga pronunciata una pena pecuniaria, rimettendosi per la quantificazione al giudizio della Corte; non si oppone al prolungamento del periodo di prova della precedente condanna. In merito alla nota professionale, oltre a quanto già agli atti, chiede di tener conto di ulteriori complessive tre ore, oltre IVA, per la preparazione del dibattimento, un incontro con il cliente e la durata dell’odierno dibattimento.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:                     12, 40, 42, 43, 44, 46 CP;

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr;

4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   IM 1 è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 1° giugno 2017, a Gentilino,

violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza del vigente limite di velocità,

e meglio, per aver circolato alla guida del motoveicolo Honda CBR 1100 targato __________ alla velocità di 103 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di 53 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

                                   4.   Non si procede alla revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza 1 luglio 2014 della Pretura penale del Cantone Ticino, ma il condannato viene formalmente ammonito.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

                                   6.   Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

                               6.1.   La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario                   fr.    1'414.80

spese                       fr.         66.00

IVA (7.7%)               fr.         46.10

totale                        fr.    1'526.90

                               6.2.   Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'526.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:           

Comunicazione a:  -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

                                     -   Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

                                     -   Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

                                     -   Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente                                                       La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia                              fr.           500.--

Inchiesta preliminare                       fr.           200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.)       fr.             71.75

                                                             fr.           771.75

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