Incarto n. 72.2016.84
Lugano, 3 dicembre 2018/bm
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise correzionali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
Veronica Lipari, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1, rappresentato dall’avv. DUF 1
imputato, a norma dell'atto d'accusa 70/2016 del 3.5.2016 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. lesioni semplici, tentate
per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, intenzionalmente tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona,
e meglio,
per avere, nell’ambito di un litigio, tentato di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;
2. minaccia
per avere, a __________, in data 12 gennaio 2014, usando grave minaccia, incusso spavento o timore a una persona,
e meglio,
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1., proferendo le parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso timore a ACPR 1;
3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, a __________, nel corso dell’estate 2014, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e di marijuana, ma almeno 2 grammi di cocaina e alcuni spinelli di marijuana;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli art. 123 cifra 1 CP in relazione all’art. 22 cpv.1 CP, art. 180 cpv.1 CP e art. 19a LS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:50 alle ore 16:20.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento del 3.12.2018
Il Presidente comunica alle parti che, con riferimento all’accusa di cui al pt. 1 dell’AA, la Corte si chinerà anche sull’ipotesi di lesioni semplici con oggetto pericoloso. Le parti ne prendono atto e non hanno osservazioni al proposito.
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
chiede la conferma dell’AA. Con riferimento alla commisurazione della pena, chiede la revoca della sospensione condizionale per la pena di 180 aliquote a fr. 110.- l’una di cui al precedente penale del 2011. Chiede una pena detentiva, aggiuntiva al decreto 28.2.2018, non sospesa, di 40 giorni;
- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
le condizioni dell’imputato lasciano senza parole, la vita gli ha riservato brutte sorprese. Egli ha lavorato per 23 anni nella nostra nazione e si è mantenuto da solo, poi, per varie vicissitudini della vita, si è ritrovato solo. Con riferimento ai fatti, si chiede se l’imputato avesse davvero avuto l’intenzione di colpire qualcuno, o se si trattava semplicemente di un gesto dimostrativo. Lascia alla Corte decidere, mettendo comunque in dubbio l’intenzione di colpire e ferire l’accusatore privato. A mente del difensore, si trattava di una semplice minaccia che certamente ha incusso timore, ma finiva lì. Sulla pena, lo stesso PP PP 1 ha, con decreto del 2018, emesso una pena sospesa condizionalmente, egli ha dunque certamente valutato la situazione dell’imputato e ritenuto una prognosi favorevole. Nella disgrazia di questa situazione, ritiene che non abbiamo a che fare con un delinquente. Chiede il mantenimento della sospensione condizionale per la pena del 2011, non avrebbe nessun senso revocarla se non per farla trasformare in una pena detentiva, non avendo l’imputato i mezzi per farvi fronte. Per quanto riguarda la pena per il reato di minaccia, data per prescritta la contravvenzione, la pena pecuniaria sospesa è un’operazione praticabile. Chiede dunque che la pena odierna anche sia più mite possibile ed in ogni caso sospesa con la condizionale.
Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 22, 40, 42, 44, 47, 49, 97, 123, 180 CP; 19a LStup;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici con oggetto pericoloso, tentate
per avere,
a __________, in data 12 gennaio 2014,
nell’ambito di un litigio, tentato di colpire sulla testa con un palo di plastica ACPR 1, non riuscendo nel suo intento siccome bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo;
1.2. minaccia
per avere,
a __________, in data 12 gennaio 2014,
nelle circostanze di cui al punto 1.1, proferendo le parole “ti ammazzo” e “ti spacco il palo in testa”, incusso timore a ACPR 1;
2. Il procedimento penale nei confronti di IM 1 per titolo di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti è abbandonato.
3. Di conseguenza,
trattandosi di pena totalmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 28.02.2018 del Ministero pubblico del cantone Ticino
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni.
4. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).
5. Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena di 180 aliquote giornaliere a CHF 110.- l’una di cui al DAC no. 2008.10319 del 21.03.2011 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
6. Quale norma di condotta, è fatto ordine ad IM 1 di rivolgersi all’Autorità regionale di protezione del luogo di domicilio, per i provvedimenti del caso.
7. La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3’420.00
spese fr. 349.00
IVA (8%-7,7%) fr. 290.00
totale fr. 4'059.00
8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'059.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 95.80
fr. 795.80
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